Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 19 febbraio 2021, n. 6488 - Infortunio mortale dell'operaio in cantiere. Caduta dall'alto e responsabilità del datore di lavoro, del direttore tecnico di cantiere e del CSE


 

 

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 18/11/2020
 

 

Fatto
 



1. La Corte di appello di Potenza il 16 maggio 2019, in parziale riforma della sentenza, appellata dagli imputati, con cui il Tribunale di Potenza il 13 luglio 2015, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto M.C., P.R. ed A.L. responsabili, nelle qualità di cui si dirà (punto n. 2.2. del "ritenuto in fatto"), del reato di omicidio colposo, con violazione della disciplina antinfortunistica, fatto commesso il 24 agosto 2004, e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, li ha condannati alla pena stimata di giustizia - contestualmente dichiarata estinta per indulto - oltre al risarcimento dei danni a favore delle parti civili, da liquidarsi in separata sede, con assegnazione alle stesse di provvisionale, ha invece rideterminato, riducendola, la pena; con conferma quanto al resto.

2. I fatti, in sintesi, come concordemente ricostruiti nelle sentenze dei giudici di merito.

2.1. M.D., operaio dipendente della s.r.l. "R. & c.", è stato trovato a terra con la testa spaccata (fuoriusciva materiale encefalico dall'osso frontale) da parte dei colleghi che erano impegnati nello stesso cantiere edile il pomeriggio del 24 agosto 2004, alle ore 16.35, mentre erano ancora in corso i lavori che sarebbero dovuti terminare alle 17.00; i soccorritori del "118" non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell'uomo.
Il cantiere edile nel quale era impegnata la vittima aveva ad oggetto il restauro di un monastero, a seguito di un appalto dell'amministrazione comunale di Marsiconuovo {PZ} ad un'associazione temporanee di imprese (acronimo: A.T.I.), con la s.r.l. "R. & c." impresa capo gruppo (ed altra impresa, "Bepa s.r.l., quale mandante).
Non è emerso alcun testimone oculare che abbia assistito ai fatti.
I giudici di merito hanno concordemente ritenuto, alla stregua della relazione autoptica e della consulenza medico-legale, delle testimonianze e della documentazione, anche fotografica, in atti, che la morte dell'uomo è stata causata dalla precipitazione dall'alto, per più di due metri e mezzo, dell'uomo su di un pavimento totalmente ingombro di pietre e detriti da un punto, privo di qualsiasi protezione (transenna, parapetto, cartello), sovrastante un vano delle dimensioni di circa 4 metri per 4 ed alto circa 2,50 metri, rispetto al quale durante la giornata precedente era stato demolito il solaio sovrastante, quello cioè dal quale è precipitato l'uomo; inoltre era stato parzialmente demolito nella parte superiore un muro laterale di contenimento. Il locale in questione era in prossimità dell'unico vano di ingresso e di un ampio piazzale interno "alto".
Il Tribunale, prima, e la Corte di appello, poi, hanno invece escluso motivatamente l'ipotesi ricostruttiva formulata dal P.M. e trasfusa nell'editto di accusa, secondo cui, mentre l'operaio dal basso, cioè dal pavimento del vano di circa 4 metri per 4 di cui si è detto, agiva con un badile cercando di far cadere dalla parete di pietra che era stata oggetto del precedente intervento di demolizione parziale un grosso masso pericolante, tale masso, di circa 15 chilogrammi di peso, staccatosi e caduto, gli avrebbe sfondato il cranio; e ciò sia a causa della vasta entità dei traumi riportati sia della modesta altezza - circa 80/85 centimetri - tra il punto di ipotetico distacco (250 centimetri sopra il piano di calpestio) e la testa dell'operaio (che era alto 170 centimetri), testa ritenuta protetta dal casco (trovato infatti imbrattato all'interno di sangue), e delle conseguenze, stimate meno devastanti, per la vittima ove si fosse verificata l'evenienza prospettata dal P.M., sia in ragione delle emerse esperienza e prudenza, per sé e per gli altri, della vittima (pp. 5-7 della sentenza di primo grado).

2.2. Le posizioni di garanzia individuate in capo agli imputati sono le seguenti:
M.C., datore di lavoro - legale rappresentante dell'impresa "R. & c." s.r.l.;
ingegnere P.R., direttore tecnico di cantiere;
architetto A.L., progettista, direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.
Gli addebiti di colpa ritenuti sussistenti in capo agli imputati sono di tipo sia generico (imprudenza, imperizia, negligenza, violazione dell'art. 2087 cod. civ.) che specifico.
Quanto, in particolare, alla colpa specifica (esclusa la, pur contestata, violazione dell'obbligo di aggiornamento del P.O.S. e del P.S.C. di cui all'art. 4, comma 7, del d. lgs. 19 settembre 1994, n. 626, recante "Attuazione delle direttive 89/391/CEE89/654/CEE89/655/CEE, 89/656/CEE90/269/CEE90/270/CEE90/394/CEE90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro"), si è ritenuto:
che la signora M.C. e l'ing. P.R. abbiano violato l'art. 75 del d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 (recante "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni"), che impone di vietare il transito nelle zone in cui si effettuano lavori di demolizione, e ciò con specifico riferimento al vano oggetto di parziale demolizione in cui è stata trovata la vittima e alla zona circostante;

che l'arch. A.L. abbia violato l'art. 5, comma 1, lett. a), del d. lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (recante "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili"), per non avere verificato, con opportune azioni di coordinamento e di controllo, la corretta applicazione delle procedure di lavoro, eventualmente segnalando le inosservanze delle disposizioni in tema di sicurezza e persino proponendo la sospensione dei lavori o la risoluzione del contratto; infatti, pur avendo lo stesso direttamente osservato il giorno precedente all'infortunio che i lavoratori stavano demolendo la copertura del vano, non si è adoperato affinché venisse puntualmente adempiuto quanto, in effetti, era previsto nel P.S.C. e nel P.O.S. riguardo alle misure di sicurezza da predisporre al termine delle operazioni di demolizione della copertura;
che tutti gli imputati abbiano violato l'art. 68 del d.P.R. 1956, n. 164, che, sotto la rubrica "Difese delle aperture" prescrive la segregazione, tramite parapetti, tavole fermapiede, idoneo tavolato, delle aperture lasciate nei solai;
ancora, che la sig.ra M.C., in veste datore di lavoro, abbia violato il generale obbligo di formazione dei lavoratori dipendenti, per non avere tenuto i corsi di formazione tranne uno solo, all'inizio, peraltro ritenuto di durata ignota e di contenuto non precisato.

3. Tanto premesso, ricorrono per la cassazione della sentenza gli imputati, tramite separati ricorsi curati da distinti difensori di fiducia: avv. Antonio Autilio, del Foro di Potenza, per M.C.; avv. Nicola Pasquale Sacco, del Foro di Potenza, per P.R. (con comunicazione pervenuta in Cancelleria il 3 marzo 2020 l'imputato ha nominato proprio difensore l'avv. Massimo Montesano, del Foro di Potenza, contestualmente revocando il precedente); ed avv. Raffaele Maria Sassano, del Foro di Potenza, per A.L..
Si passa ad esporre il contenuto dei ricorsi, come previsto dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

4. Il ricorso nell'interesse di M.C. è affidato a sette motivi, con quali si lamenta violazione di legge, anche sotto il profilo della dedotta mancanza della stessa (tutti i motivi tranne il quinto), e difetto di motivazione (tutti i motivi tranne il primo).

4.1. Con il primo motivo, in particolare, denuncia la violazione dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., per avere i giudici di merito, nella ricostruzione dei fatti, ritenuto violato dall'imputata l'art. 68 del d.P.R. n. 164 del 1956, norma la cui violazione, però, non è mai stata oggetto di specifica contestazione, sottolineandosi in modo particolare che il capo di accusa contiene la descrizione di una differente dinamica: ne discenderebbe la nullità per violazione del tradizionale principio di correlazione tra accusa e sentenza, non avendo potuto l'imputato difendersi da tale accusa.

4.2. Con il secondo motivo (come si vedrà, comune alla difesa dell'ing. P.R.) M.C. censura promiscuamente la ritenuta violazione dell'art. 68 del d.P.R. 1956, n. 164, per non essere stati apposti dei parapetti a seguito delle demolizioni del solaio, e la dedotta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ricostruzione della dinamica dell'infortunio e del nesso di causalità, oltre alla omessa motivazione circa la compatibilità delle fratture craniche con la dinamica dell'infortunio, di cui manca una contestazione formale, e per mancata assunzione di una prova decisiva.
La ritenuta violazione della norma cautelare in questione si fonderebbe su di una ricostruzione dei fatti che la difesa ritiene incerta, dubbiosa e lacunosa, tanto che la dinamica accertata dai giudici diverge da quella ritenuta dal P.M. all'esito delle indagini.
Si rammenta che la tesi della caduta dall'alto è stata esclusa dal consulente di parte nominato dalla signora M.C., geometra Alessandro DL..
Si ritiene che, ove la dinamica fosse stata quella originariamente ritenuta dal P.M., se cioè la vittima fosse stata a terra intenta a lavorare con il badile, la presenza o l'assenza di parapetti in alto non avrebbe avuto alcuna efficacia causale nel sinistro, sicché mancherebbe, in tal caso, il nesso eziologico.
Dall'esame di alcune fotografie acquisite in atti emergerebbe, poi, la sostanziale inutilità dell'apposizione di parapetti o di altri strumenti di protezione poiché in loco ci sarebbe un muretto alto ben 170 centimetri ed un accumulo di pietre e detriti tale da impedire di fatto la possibilità di accesso, con la conseguenze che, ove la vittima, per accedere all'area sovrastante, avesse scavalcato tali dislivelli, avrebbe posto in essere - si ritiene - una condotta incosciente ed abnorme.
La Corte di appello, nell'aderire alla ricostruzione del Tribunale, avrebbe trascurato di esaminare la circostanza che il capo della vittima presentava non una sola frattura, della parte anteriore, ma bene due, essendovi anche lo sfondamento della base cranica, e che tale circostanza, sottolineata in appello, sarebbe incompatibile - assume la difesa dell'imputata - con la tesi della caduta dall'alto, mentre si spiegherebbe con l'essere stato l'operaio colpito da un masso mentre si trovava a terra.

Peraltro, la Corte di appello non chiarirebbe che cosa intende quando afferma, alla p. 9, che l'altezza del dislivello non appare incompatibile con possibili rotazioni del corpo durante la precipitazione.
La Corte avrebbe errato nel rigettare, nel corso dell'udienza del 12 luglio 2018, la richiesta della difesa di richiamo del medico legale dr. Rocco M. "a chiarimenti", onde domandargli se la frattura della base cranica sia o meno compatibile con la caduta di spalle dall'alto: si sarebbe, così, omesso di provvedere su una richiesta di prova ritenuta decisiva.

4.3. Mediante il terzo motivo (come si vedrà, comune alla difesa dell'ing. P.R.) ci si duole promiscuamente di violazione di legge, sotto il profilo della errata valutazione ed applicazione dell'art. 75 del d.P.R. n. 164 del 1956, per non essere stata transennata la zona in cui si effettuavano lavori di demolizione, e di vizio di motivazione, che sarebbe illogica e contraddittoria in ordine alla ricostruita dinamica dell'infortunio e del nesso di causalità.
Rammentato che la Corte di merito, in relazione all'ipotesi alternativa, secondo la quale l'operaio sarebbe caduto a terra, all'indietro, mentre, dal basso, stava cercando di scardinare una pietra, ha scritto, alla p. 10, che l'area doveva essere transennata non soltanto durante la fase attiva della demolizione ma anche al termine della stessa, residuando un'evidente situazione di pericolo, la ricorrente osserva che l'art. 75 del d.P.R. n. 164 del 1956, corrispondente all'art. 154 del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"), atterrebbe esclusivamente alla fase, per così dire, "dinamica" della demolizione, non già alla successiva fase, "statica", del recupero e del trasporto del materiale e nel caso di specie il transennamento coinciderebbe con la recinzione esterna del cantiere, che non è accessibile a terzi non addetti ai lavori.
Inoltre, poiché la demolizione andava effettata con mezzo meccanico, non era possibile, ad avviso della difesa, effettuare sbarramenti nelle immediate vicinanze delle opere da demolire, e ciò al fine di garantire la mobilità dei mezzi.
E «Pur se fosse vero che vi erano cumuli di pietra e qualche masso instabile nel muro perimetrale, la motivazione non è coerente in quanto non ha alcuna connessione con l'art. 75 richiamato, che viceversa, [ ... ] riguarda esclusivamente le operazioni vere e proprie di demolizione ed è posta a salvaguardia delle persone che potrebbero trovarsi a passare quando le operazioni suddette sono in corso [ ...] per tali motivi risulta insussistente la violazione dell'art. 75 d.P.R. 164/1956 ed indi, per non aver violato alcuna norma cogente che possa essere considerata come antefatto causale dell'evento, l'ing. P.R. doveva essere assolto dal reato ascritto[ ... ]» (così, testualmente, alla p. 13 del ricorso).

4.4. Con il quarto motivo (come si vedrà, comune alla difesa dell'ing. P.R.) la difesa dell'imputata critica la ritenuta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla condotta omissiva ascritta all'imputata ed al comportamento stimato abnorme della vittima ed inoltre la ritenuta mancanza ovvero insufficienza della motivazione quanto alla sussistenza del nesso eziologico tra l'evento-morte e la condotta ascritta alla donna.
La motivazione che esclude l'abnormità della condotta della vittima sarebbe illogica e contraddittoria; in realtà, l'agire dell'operaio sarebbe stato imprevedibile, abnorme, eccentrico: «M.D., a giornata lavorativa ormai conclusa, si allontanava colpevolmente dalla zona di lavoro di sua competenza di sua spontanea iniziativa, senza avvisare alcuno, men che mai senza ricevere alcun ordine specifico dal capo cantiere. In tale zone non era previsto alcun intervento degli operai [ ...] la circostanza di aver visto una pietra incastonata, a prescindere da quale posizione il M.D. l'abbia vista, non l'autorizzava ad intervenire per tentare di scardinarla. Contrariamente a quanto sostenuto alla p.11 dell'impugnata sentenza, non sussisteva alcuna finalità di tutela de/l'incolumità dei lavoratori, in quanto, in primo luogo, nessuno vi poteva accedere proprio perché il manufatto era oggetto di demolizione con mezzo meccanico, e poi perché la pietra così posizionata non costituiva affatto fonte di pericolo per i terzi sia perché non si trovava sulla zona di passaggio (si trova a sul muro perimetrale al di sotto del quale vi è un evidente cumulo di detriti che impediva ogni tipo di passaggio - vedasi foto allegate al fascicolo di primo grado quali atti irripetibili e come produzione del PM) e sia perché era impossibile che potesse cadere, motu proprio, tant'è vero che il M.D. si è dovuto munire di vanga per tentare di scardinarla [ ... la vittima] avrebbe dovuto avvertire il capo cantiere [...] Non era nelle sue competenze intervenire personalmente» (così alla p. 14 del ricorso).
Prosegue il ricorso: «Probabilmente, è stata proprio l'esperienza ad indurre M.D. a violare tale regola [...]; forse nemmeno un muro di cinta eretto al momento lo avrebbe fatto desistere dai propri intenti! Se poi si vuole ritenere che chi ha la responsabilità sul cantiere, e non è il caso della M.C. che aveva appunto delegato ogni incombenza ad altri, debba fare il "guardiano" dei propri operai controllandoli in tutti i movimenti all'interno dello stesso, allora bisognerebbe istituire un'altra figura professionale a cui affidare tale compito» (così alla p. 15 dell'atto di impugnazione).

4.5. Con il quinto motivo M.C. lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla asserita violazione dei presidi di sicurezza prescritti dagli artt. 68 e 75 del d.P.R. n. 164 del 1956, relativi, rispettivamente, alla difesa delle aperture e alla segregazione delle zone in cui si effettuano delle demolizioni, da parte dell'imputata, nella posizione di garanzia di legale rappresentante della società datrice di lavoro, per omessa predisposizione da parte della stessa di tali presidi di sicurezza.
La titolarità della posizione di garanzia dell'imputata rispetto al controllo della osservanza delle prescrizioni antinfortunistiche sarebbe meramente affermata dalla Corte di appello, ma non dimostrata; «inoltre, come già prospettato nei motivi di appello [motivo n. 5.1., p. 9 dell'impugnazione di merito], la presenza del responsabile della sicurezza e del preposto provano ampiamente che il datore di lavoro ha assolto, nel nostro caso, all'obbligo di vigilanza sulla stesso gravante [ ... ] il controllo e l'obbligo di vigilanza in capo alla Cupo/o non poteva essere svolto se non attraverso la nomina del responsabile della sicurezza e del preposto, come è stato effettuato correttamente nel nostro caso, né avrebbe potuto la stessa presenziare sul cantiere onde evitare che gli operai ponessero in essere interventi e/o manovre imprevedibile ed eccentriche» (così alla p. 16 del ricorso).

4.6. Con il sesto motivo censura l'omessa motivazione in relazione alla contestazione di cui al capo C) della rubrica, ipotesi contravvenzionale (artt. 4, comma 7, ed 89, comma 1, del d.. lgs. n. 626 del 1994) in relazione alla quale il Tribunale ha dichiarato la prescrizione e la Corte di appello non si è pronunziata, nonostante la richiesta di assoluzione avanzata dalla difesa con l'appello (terzo motivo, pp. 7-8 dell'impugnazione di merito).

4.7. Infine, con l'ultimo motivo (come si vedrà, comune alla difesa dell'ing. P.R.) M.C. si duole della ritenuta contraddittorietà, illogicità e mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza di elementi di giudizio idonei a modificare la valutazione in termini di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante contestata.
Rammentato che con l'appello (sesto motivo, p. 10) si era chiesto il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante, si sottopone a censura la stringata motivazione che si rinviene al riguardo alla p.
12 della sentenza impugnata, che non tiene conto della incensuratezza dell'imputata e della complessiva condotta di vita anteatta (si tratta di imprenditrice stimata) e del corretto comportamento processuale, finalizzato a contribuire alla ricostruzione dei fatti.

Ad avviso della ricorrente «Appare evidente che la Corte di Appello lucana ha deciso per la equivalenza, senza addurre alcuna motivazione specifica, al solo fine... di non dover dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione già dal primo grado» (così, testualmente, alla p 18 del ricorso).

5. Il ricorso nell'interesse di P.R. è affidato a cinque motivi con i quali si denunzia violazione di legge (i primi tre motivi) e vizio di motivazione (tutti i motivi), anche sotto il profilo della mancanza dell'apparato giustificativo (il primo ed il secondo motivo).

5.1. Con il primo motivo lamenta promiscuamente mancanza assoluta di motivazione e/o illogicità e contraddittorietà della stessa in relazione alla dichiarazione di inammissibilità, che si legge alla p. 8 della sentenza impugnata, della eccezione avanzata dalla difesa di P.R. di estraneità rispetto ai fatti.
Rammenta che con il primo motivo di appello si era sostenuto che direttore tecnico fosse non già P.R. ma M.R., come dichiarato dallo stesso in udienza e come confermato dal consulente tecnico della difesa, geometra Alessandro DL., non risultando peraltro alcun atto ufficiale in tal senso, collaborando il ricorrente solo saltuariamente con la società nel certificare la congruità dei lavori effettuati e si lamenta che la responsabilità dell'imputato sarebbe stata tratta solo dalla indicazione nella cartellonistica di cantiere.

5.2. Con il secondo motivo censura promiscuamente la ritenuta erronea applicazione dell'art. 68 del d.P.R. n. 164 del 1956, per non essere stati apposti dei parapetti dopo la demolizione del solaio, e difetto di motivazione, che sarebbe illogica e contraddittoria nella ricostruzione della dinamica dell'infortunio e del nesso di causalità e che ometterebbe di spiegare le fratture craniche riscontrate sulla vittima.
Si tratta di motivo che sostanzialmente ha lo stesso contenuto del secondo motivo svolto dalla difesa della signora M.C. (infatti le pp. 5-8 del ricorso P.R. coincidono quasi integralmente con le pp. 6-9 del ricorso M.C.; si tratta di impugnazioni depositate lo stesso giorno in Cancelleria).
Assume, infatti, il ricorrente che la contestazione di violazione dell'arr. 68 del d.P.R. n. 164 del 1956 sarebbe «alquanto errata, atteso che si fonda, in primo luogo, su una ricostruzione dell'accaduto del tutto dubbiosa» (così alla p. 6 del ricorso), essendosi ritenuto da parte dei giudici essere la vittima precipitata dall'alto per più di due metri mezzo, dinamica che però è ritenuta impossibile dal consulente tecnico della difesa, geometra DL., e di cui non vi è traccia nell'editto del P.M., che ha ritenuto essere stato l'operaio travolto da un masso caduto dall'alto. Con la conseguenza che, se la vittima non si fosse trovata in alto, la presenza o meno dei parapetti sarebbe elemento neutro nella concreta vicenda, poiché mancherebbe il nesso di causalità.
In ogni caso, l'apertura creatasi per effetto della demolizione del tetto, secondo quanto emerso dall'istruttoria (si fa riferimento a fotografie), sarebbe stata protetta da un muretto di circa 170 centimetri e da mucchi di materiali risultanti dalla demolizione che rendevano, di fatto, impossibile l'accesso; se, quindi, il M.D. avesse scavalcato tali ostacoli, avrebbe sicuramente tenuto - si assume - una condotta "incosciente" ed abnorme.
Peraltro, ritenendo il ricorrente che la caduta dall'alto avrebbe comportato una sola frattura, la Corte di appello non spiega la presenza di una ulteriore frattura al capo: donde una ulteriore illogicità ed insufficienza motivazionale.
La stessa confutazione da parte della Corte territoriale (che si rinviene alla p. 10 della sentenza) dell'ipotesi di morte per effetto della caduta di un masso dall'alto sull'operaio che era in basso dimostrerebbe, a ben vedere, la «pochezza degli elementi probatori» e anche la «sostanziale incertezza in cui si è mossa la Corte di Appello, incertezza che avrebbe dovuto comportare la conseguente assoluzione dell'imputato, non essendo stato provato come effettivamente il povero operaio sia deceduto e conseguentemente non è stato dimostrato con certezza che l'exitus sia derivato dalle presunte contestazioni infortunistiche (art. 68 o art. 75)» (così alla p. 8 del ricorso).

5.3. Con il terzo motivo si duole promiscuamente della ritenuta erronea applicazione dell'art. 75 del d.P.R. n. 164 del 1956, per non avere transennato la zona di demolizione, e difetto di motivazione, che sarebbe illogica e contraddittoria nella ricostruzione della dinamica dell'infortunio e del nesso di causalità.
Si tratta di motivo contenutisticamente identico al terzo motivo nell'interesse della signora M.C. (le pp. 8-10 del ricorso in esame coincidono testualmente con le pp. 11-13 del ricorso nell'interesse della signora M.C. ove, alla p. 13, si invoca l'assoluzione dell'ing. P.R.).

5.4. Mediante l'ulteriore motivo si critica il preteso difetto di motivazione della sentenza, che sarebbe illogica e contraddittoria quanto alla condotta omissiva dell'imputato P.R. ed al comportamento abnorme del deceduto, oltre che insufficiente per quanto riguarda la sussistenza del nesso eziologico tra l'evento-morte la condotta ascritta all'imputato.
Anche in questo caso, il contenuto del motivo (pp. 11-13) è testualmente sovrapponibile al quarto motivo nell'interesse di M.C. (pp. 13-15), con la sola specificazione dei rispettivi cognomi (pp. 12-13 del ricorso-P.R. rispetto alle pp. 14-15 del ricorso-M.C.).

5.5. Con l'ultimo motivo P.R. lamenta difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento da parte della Corte di appello della prevalenza delle già concesse attenuanti generiche, ritenute solo equivalenti.
Si tratta di motivi testualmente identico (pp. 13-14) al settimo motivo svolto nel ricorso presentato nell'interesse di M.C. (pp. 17-18).

6. Il ricorso nell'interesse di A.L. è affidato a due motivi, con i quali si censura violazione di legge (il primo motivo) e vizio di motivazione, anche sotto il profilo della mancanza della stessa (il secondo).
Va premesso che nell'atto di impugnazione, che è firmato anche dall'imputato, con firma autenticata dal difensore, vi è rinunzia espressa alla prescrizione da parte di A.L. (pp. 3-4 e 31).

6.1. In particolare, con il primo motivo si denunzia la ritenuta violazione dell'art. 5 del d. lgs. n. 494 del 1996 (cui ora corrisponde l'art. 92 del d. lgs. n. 81 del 2008), per essere stata, ad avviso del ricorrente, la condanna del coordinatore della sicurezza fondata sulla individuazione di compiti non conformi al dettato normativo.
Richiamata, in sintesi, la struttura della sentenza impugnata, quanto alla posizione dell'arch. L., si censura il tessuto motivazionale per avere la Corte di appello ritenuto - si assume da parte del ricorrente - che sull'imputato gravasse «un obbligo di vigilanza "minuta" circa la effettiva predisposizione delle misure di sicurezza, da attuarsi mediante diretto controllo personale [ ... e che] l'espletamento di tale vigilanza presupponeva la presenza in cantiere del responsabile per tutto il tempo necessario al completamento di siffatti interventi (ritenuti connotati da significativi profili di rischio), onde verificare personalmente la concreta collocazione, all'esito, dei necessari presidi di tutela» (così alla p. 7 del ricorso).
Si richiamano plurimi precedenti di legittimità, anche recenti, che hanno esattamente puntualizzato il contenuto dell' art . 5 del d. lgs. n. 494 del 1996 (poi art. 92 del d. lgs. n. 81 del 2008, previsione di cui si sottolinea la ratio) quale vigilanza "alta" cioè non già puntuale vigilanza, momento per momento. Al coordinatore spetta infatti - si evidenzia - la predisposizione del P.O.S. e del P.S.C. e la verifica, tramite opportune azioni di coordinamento e di controllo della applicazione delle disposizioni da parte dei destinatari, senza che sia necessaria una presenza costante in cantiere.

L'errore concettuale denunziato consiste nella assimilazione della posizione di garanzia del coordinatore per la sicurezza al datore di lavoro ed al preposto.
Peraltro, si sottolinea che i lavori di demolizione di solai o di parti antiche ormai ammalorate è attività consueta nei cantieri e che non crea particolari problemi, come ritenuto anche dal perito del Tribunale nell'esame a dibattimento; trattandosi di attività da svolgersi, nel concreto contesto di lavoro, "all'ordine del giorno", ragionare come la Corte di appello equivarrebbe in sostanza a ritenere necessaria la presenza del coordinatore della sicurezza in ogni momento e in ogni giorno, e ciò in contrasto con lo spirito della norma e con la corretta individuazione dei compiti di tale figura.

6.2. Con l'ulteriore motivo la difesa di A.L. lamenta difetto di motivazione: per non avere la Corte inteso che al coordinatore competeva il compito di coordinare l'attività delle diverse imprese in ragione della interferenza delle lavorazioni e non già vigilare sulle azioni dei lavoratori; per avere erroneamente assimilato la posizione di garanzia del coordinatore a quelle, invero differenti, del datore di lavoro e del preposto; e per avere omesso di motivare circa la esistenza di una qualche ricollegabilità dell'infortunio ai compiti funzionali del coordinatore, con particolare riferimento al "rischio interferenziale" che è oggetto della posizione di garanzia del coordinatore stesso.
Richiamate plurimi precedenti di legittimità stimati pertinenti, si affronta la situazione denunziata al punto precedente come violazione di legge sotto il punto di vista, complementare, del difetto di motivazione.
Si. sottolinea che nel momento in cui si è verificato l'infortunio erano impiegati nel cantiere esclusivamente i lavoratori dipendenti della "R. s.r.l.", sicché era esclusa la compresenza di più ditte nell'area: tale constatazione rafforzerebbe la tesi della necessaria esclusione della responsabilità per l'incidente occorso del coordinatore per la sicurezza, che non è - si sottolinea - né datore di lavoro né preposto né committente e non essendosi verificate - si ritiene - macroscopiche violazioni rilevanti ai sensi dell'art. 92, lett. f), del d. lgs. n. 81 del 2008 che imporrebbero l'attivazione urgente di poteri inibitori.
Su rammenta, infine, al fine della compiuta valutazione sulla ammissibilità del ricorso, che tali doglianze avevano già trovato ingresso con il quarto motivo di appello (pp. 33-43 dell'impugnazione di merito, che si riferiscono nel ricorso, pp. 21-30).
Si chiede, dunque, da parte di tutti i ricorrenti l'annullamento della sentenza impugnata.

7. Il Procuratore generale della S.C. con requisitoria scritta del 3 novembre 2020 ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
Con comunicazione pervenuta il 6 novembre 2020 la difesa di M.C. ha chiesto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"), la discussione orale del processo.
Identica richiesta ha avanzato con comunicazione pervenuta il 7 novembre 2020 la difesa di P.R..
Il 9 novembre 2020 è pervenuta memoria di replica nell'interesse di A.L. con cui si è presa posizione rispetto alle conclusioni del P.G. e si sono ribadite le richiesta già rassegnate nel ricorso.
Il 9 novembre sono pervenute in Cancelleria anche le conclusioni delle parti civili (assistite dall'avv. Luigi Cianciarulo del Foro di Potenza), che hanno chiesto rigettarsi tutti i ricorsi degli imputati, con vittoria di spese, allegando nota spese.
Il 12 novembre è pervenuta memoria della difesa di M.C., con la quale si sono ribadite le ragioni già illustrate, si è replicato alle richieste del P.G. e si è chiesto l'accoglimento del ricorso.
All'udienza tenutasi il 18 novembre 2020 le parti presenti hanno concluso
come riportato nell'epigrafe della sentenza.




Diritto




1.I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati, per le ragioni che si passa ad illustrare, dopo due necessarie premesse.

1.1.Il reato non è prescritto. Infatti: fatto del 24 agosto 2004 + 15 anni = 24 agosto 2019 + tre rinvii in primo grado, il primo per 154 giorni (cioè dal 18 gennaio 2006 al 21 giugno 2006), il secondo per 60 giorni (dal 14 dicembre 2006 al 12 febbraio 2007) e l'ulteriore per 219 giorni (dal 30 marzo 2009 al 4 novembre 2009), tutti per adesione dei Difensori alla astensione dalle udienze proclamata dagli organismi rappresentativi del Foro, quindi da calcolarsi per l'intera durata (Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220509-01; Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262914- 01) + 204 giorni di rinvio "di cortesia" chiesto ed ottenuto dalla Difesa in grado di appello (dal 12 luglio 2018 al 1° febbraio 2019) = 22 maggio 2021, anch'esso da calcolarsi per intero (Sez. U, n. n. 1021 del 28/11/2001, Cremonese, cit.; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226075-01) + 64 giorni per la sospensione dei termini per effetto dei noti provvedimenti a cause della pandemia (art. 83 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27) = termine finale il 25 luglio 2021.


1.2. Ulteriore premessa: le due sentenze di merito vanno lette congiuntamente, integrandosi, secondo regola generale, a vicenda. Infatti, trattandosi di doppia conforme, secondo il tradizionale insegnamento della S.C., da cui non vi è ragione alcuna di discostarsi, «Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile» (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti ed altri, Rv. 225671; Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano ed altri, Rv. 224079; Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994, Scauri, Rv. 197497; più di recente, v. Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore ed altro, Rv. 266617).

2. Ciò posto, si passi ad affrontare i ricorsi, a partire da quello nell'interesse di M.C..

2.1. Quanto al primo motivo (l'accusa sarebbe stata modificata, con conseguente violazione dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen.), esso è manifestamente infondato.
Secondo costante orientamento di legittimità, opportunamente richiamato anche dal Tribunale (pp. 12-13 della sentenza di primo grado), infatti, è possibile ritenere sussistente un profilo di colpa specifica non contenuto nell'editto, purché sia stata comunque contestata all'imputato la colpa generica (cfr., tra le numerose, Sez. 4, ord. n. 38818 del 04/05/2005, De Bona, Rv. 232427-01; Sez. 4, n. 2393 del 17/11/2005, dep. 2006, Tucci e altro, Rv. 232973-01; Sez. 4, n. 18390 del 15/02/2018, p.c. in proc. Di Landa, Rv. 273265-01; Sez. 4, n. 27389 del 08/03/2018, Siani, Rv. 273588-01) e purché le parti abbiano avuto la possibilità di interloquire, tramite esame dei periti e memorie (v., ex plurimis, Sez. 4, n. 35666 del 19/06/2007, Lanzellotti, Rv. 237469-01; Sez. 4, n. 51516 del 21/06/2013, Miniscalco ed altro, Rv. 257902-01; Sez. 4, n. 35943 del 07/03/2014, Denaro e altro, Rv. 260161-01; Sez. 4, n. 53455 del 15/11/2018, Galdino De Lima, Rv. 274500-02), così come è accaduto nel caso di specie.
Si tratta, peraltro, di motivo di impugnazione che si incentra su di una violazione di legge non previamente dedotta in appello.

2.2. Anche il secondo motivo (incentrato sulla dinamica dell'infortunio) è manifestamente infondato.
La ricorrente, infatti, pur in presenza di una doppia conforme, mira ad affermare una differente ricostruzione, che stima soggettivamente preferibile, di quanto accaduto rispetto a quella fatta propria dai giudici di merito.
Il motivo di impugnazione è costruito in fatto, basato su argomentazioni inaccessibili alla Corte di legittimità (vi sarebbe, secondo la ricorrente, una sorta di "parapetto naturale", di cui non vi è, però, traccia nelle sentenze di merito, e che si potrebbe vedere in - non meglio precisate - fotografie; le lesioni riportate proverebbero che la vittima non è caduta dall'alto) e fondato su affermazioni meramente apodittiche.
Dall'accesso diretto al verbale di udienza del 12 luglio 2018, consentito atteso il tipo di vizio denunziato, emerge che il rigetto, stringatamente motivato, da parte della Corte di appello della richiesta di richiamo del medico legale ha ad oggetto non già una prova decisiva, come invece assume la difesa, ma meramente esplorativa. Deve, infatti, ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, lett. d), cod. proc. pen., solo quella prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove fosse stata esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia, ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante, con esclusione, peraltro, del carattere meramente congetturale delle conseguenze che una parte intende trarre da una determinata circostanza (Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, Di Meglio, Rv. 259323-01; in conformità, ex plurimis, più recentemente, Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670 01)°. Circostanze che difettano nel caso di specie.

2.3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo (incentrato sulla dedotta insussistenza della violazione dell'art. 75 del d.P.R. n. 164 del 1956, per non essere stata transennata la zona in cui si effettuavano lavori di demolizione).

Esso è meramente avversativo e costruito in fatto: sotto il primo profilo, osserva il Collegio come, in realtà, la Corte di appello alla p. 10 abbia osservato che, nell'ipotesi in cui si stimasse preferibile la ricostruzione fatta propria dalla difesa (cioè: caduta all'indietro dell'operaio mentre si trovava a terra), allora la violazione dell'art. 75 avrebbe efficacia causale nell'evento, ma si tratta di dinamica esclusa dai giudici di merito; sotto l'ulteriore, l'impugnazione mira non già a fare emergere errori di diritto ma ad affermare una rappresentazione dei luoghi ed una dinamica dei fatti che non emergono dalle decisioni di merito (secondo la ricorrente, la zona non avrebbe potuto essere transennata perché si svolgevano lavori con il mezzo meccanico).

2.4. Anche il quarto motivo (con il quale si denunzia la ritenuta abnormità del comportamento della vittima) è manifestamente infondato.
In primo luogo, si osserva che il ricorso censura vizio di motivazione pur dopo una doppia conforme di condanna; l'impugnazione, inoltre, è costruita in fatto e su affermazioni meramente assertive (quali: nessuno poteva passare in quel punto; la pietra non poteva precipitare addosso a nessuno)
In ogni caso, alle pp. 10-11 della sentenza impugnata e, con maggiore impegno argomentativo, alle pp. 14-15 di quella di primo grado, giudici di merito hanno spiegato, con motivazione congrua e logica, perché il comportamento della vittima (che era intenta a lavorare all'interno di un luogo nel quale le condizioni di sicurezza vengono descritte dai Carabinieri e dagli ispettori della A.S.L. come gravemente carenti, v. pp. 8-10 della sentenza del Tribunale) non possa definirsi né abnorme né eccentrico.

2.5. manifestamente infondato anche il quinto motivo (mediante il quale si sostiene che l'imputata avrebbe fatto tutto ciò che le competeva, pp. 15-16 del ricorso), che risulta assertivo ed estremamente generico; del resto, estremamente vago era anche il corrispondente motivo di appello (p. 9 dell'impugnazione di merito).
Peraltro, l'impostazione della ricorrente trascura che (specialmente) in materia di sicurezza sul lavoro sussiste una pluralità di posizioni di garanzia e che la presenza dell'una non esclude l'altra, attesa la finalità di rafforzamento della tutela della parte meno forte del rapporto: come hanno autorevolmente precisato le Sezioni Unite, infatti, «il contesto della sicurezza del lavoro fa emergere con particolare chiarezza la centralità dell'idea di rischio: tutto il sistema è conformato per governare l'immane rischio, gli indicibili pericoli, connessi al fatto che l'uomo si fa ingranaggio fragile di un apparato gravido di pericoli. Il rischio è categoricamente unico ma, naturalmente, si declina concretamente in diverse guise in relazione alla differenti situazioni lavorative. Dunque, esistono diverse aree di rischio e, parallelamente, distinte sfere di responsabilità che quel rischio sono chiamate a governare. Soprattutto nei contesti lavorativi più complessi, si è frequentemente in presenza di differenziate figure di soggetti investiti di ruoli gestionali autonomi a diversi livelli degli apparati; ed anche con riguardo alle diverse manifestazioni del rischio» (ccosì Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261115-01, sub n. 13 del "considerato in diritto", p. 103).

2.6. E' infondato il sesto motivo di ricorso (con il quale si lamenta la mancata assoluzione, anziché la declaratoria di prescrizione, quanto ai capi B e C della rubrica).
Premesso che l'appello sul punto (pp. 7-8) era estremamente generico, si osserva come non sia immediatamente percepibile (ictu oculi) la ricorrenza delle condizioni ex art. 129, comma 2, cod. prbc. pen. per l'adozione di sentenza assolutoria. Al riguardo, si è precisato che «In tema di impugnazioni, l'imputato che, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità de/l'elemento soggettivo del reato, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio a/l'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata» (Sez. 4, n. 8135 del 3170172019, Pintile Vasile Ciprian, Rv. 275219-
01)


2.7. Quanto all'ultimo motivo di impugnazione (mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche), esso palesa la sua manifesta infondatezza.
La sentenza di appello è, in effetti, piuttosto stringata, leggendosi (alla p. 12) che «non risultano sussistenti elementi di giudizio idonei a modificare la valutazione di equivalenza [ ...] come operata dal primo giudice», il quale (alla p. 16 della relativa decisione) aveva espressamente giustificato l'esito del giudizio di bilanciamento tra gravità dei fatti ed età della vittima, da un lato, ed incensuratezza dell'imputata, dall'altro.
Si tratta di valutazione di merito sufficientemente e non illogicamente motivata, peraltro contestata solo in maniera generica e con il richiamo da parte della difesa dell'imputata di circostanze di fatto sia nell'appello che nel ricorso.
Mera illazione, infine, che il diniego della valutazione in termini di non prevalenza delle generiche sia stato dettata dalla finalità di evitare la prescrizione.

3. Anche il ricorso nell'interesse di P.R. non può trovare accoglimento.

3.1. Il primo motivo (con il quale si lamenta la ritenuta mancanza di prove circa la sussistenza di una posizione di garanzia in capo all'imputato) è manifestamente infondato.
Infatti la Corte di appello (p. 8) richiama la sentenza di primo grado, che (alla p. 4) dà atto che nelle foto del cartellone del cantiere scattate dai Carabinieri il giorno dell'incidente si legge che l'ing. P.R. era indicato come "direttore tecnico di cantiere" e (alle p. 11 e 16) dà atto che il teste L. ha indicato l'ing. P.R. come uno che, insieme all'architetto (A.L.), dava i compiti al capocantiere Giusepe O..
A fronte di tale emergenze, il motivo di doglianza, costruito in fatto, si affida ad argomenti meramente avversativi e reiterativi delle doglianze già svolte in appello ed adeguatamente affrontate dai giudici di merito.

3.2. Non si sottrae alla valutazione di manifesta infondatezza l'ulteriore motivo (con il quale si sottolinea non essere stata accertata la dinamica dei fatti e la mancata spiegazione, in tesi difensiva, della pluralità di traumatismi al capo).
Valgono al riguardo le stesse considerazioni già svolte in relazione al secondo motivo della difesa M.C. (n. 2.2. del "considerato in diritto"), essendo i motivi sostanzialmente sovrapponibili; con la sola precisazione ulteriore che è meramente assertiva, ma del tutto indimostrata, l'affermazione, che si rinviene alla p. 7 del ricorso, che la caduta dall'alto avrebbe comportato una sola frattura.

3.3. Quanto al terzo motivo (avente ad oggetto la ritenuta insussistenza della violazione dell'art. 75 del d.P.R. n. 164 del 1956, per non essere stata transennata la zona in cui si effettuavano lavori di demolizione), esso è testualmente identico al terzo motivo nell'interesse della coimputata M.C.: valgono, pertanto, le stesse considerazioni già svolte (sub n. 2.3. del "considerato in diritto").

3.4. Anche il quarto motivo (con il quale si deduce l'abnormità del comportamento della vittima) è identico al quarto motivo del ricorso nell'interesse di M.C., sicchè si richiamano le considerazioni già svolte (sub n. 2.4. del "considerato in diritto").

3.5. Testualmente identico (pp. 13-14) al settimo motivo svolto nel ricorso presentato nell'interesse di M.C. (pp. 17-18) è anche il quinto motivo (incentrato sulla mancata prevalenza delle attenuanti generiche), sicché debbono valere le stesse considerazioni già svolte (sub n. 2.7. del "considerato in diritto").

Si tratta, in ogni caso, come nel caso del motivo immediatamente precedente, di ricorso per difetto di motivazione dopo una doppia conforme di merito.

4. Nemmeno il ricorso nell'interesse di A.L. può trovare accoglimento.

4.1. Appare opportuno affrontare congiuntamente i due profili di doglianza con i quali si lamenta la violazione dell'art. 5 del d. lgs. n. 494 del 1996 - ora art. 92 del d. lgs. n. 81 del 2008 - per essere stata, secondo la difesa, la condanna del coordinatore della sicurezza fondata sulla individuazione di compiti non conformi al dettato normativo (il primo motivo di ricorso) ed il vizio di motivazione quanto allo stesso tema del primo motivo, sviluppato e fatto valere nell'ottica del possibile difetto giustificativo (il secondo motivo).

4.1.1. Si osserva preliminarmente che appaiono pertinenti, in linea di principio, i richiami alla giurisprudenza di legittimità svolti dalla difesa dell'imputato.

4.1.2. Ciò posto, la sentenza del Tribunale condivide (p. 11) l'opinione del perito, il quale ha osservato che l'arch. A.L., in quanto coordinatore in fase di esecuzione, era stato in cantiere il giorno prima dell'evento, cioè proprio quando gli operai stavano demolendo la copertura e, pur avendo già computato il rischio di "caduta dall'alto" nel P.S.C. e nel P.O.S., in occasione di tale accesso non si è adoperato affinché i lavoratori si attenessero rigorosamente a quanto previsto dal P.S.C. (e dal P.O.S.) riguardo le misure di sicurezza da predisporre al termine della demolizione della copertura, rendendosi, in tal modo, inadempiente a quanto prescritto dal d.lgs. 494 del 1996, art. 5, comma 1, lett. a), a norma del quale "Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a: a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro".
Il Tribunale inoltre dà atto che, secondo il teste L., anche l'architetto, oltre all'ingegnere, dava i compiti al capocantiere.
Ancora: in più passaggi della motivazione della sentenza di primo grado (pp. 5-6, 8-10 e 14) si descrivono le pessime condizioni di sicurezza del cantiere (riferite dai Carabinieri dall'ispettorato della A.S.L.), in cui la via di uscita più breve comportava camminare pericolosamente, nel vano di 4 metri per 4 (quello cioè in cui è stato trovato l'infortunato), sopra ammassi di pietre e detriti, mancavano transenne o cartelli contro il rischio di precipitazione dall'alto, nonostante la riscontrata presenza di un dislivello di circa 2,85 metri, vi erano muretti pericolanti e le zone a rischio non erano segregate.
Al riguardo, la sentenza di primo grado (alla p. 10) richiama la previsione, contenuta nel piano di sicurezza e di coordinamento (P.S.C.), di proteggere con parapetti anche i bordi dei fori nei solai.
Si è inoltre esclusa (alla p. 16 della sentenza di primo grado) ogni rilevanza della ritenuta ignoranza da parte dell'arch. A.L. che gli operai avrebbero lavorato anche il 24 agosto, data prossima alla festa patronale.

4.1.3. La Corte di appello richiama la sentenza del Tribunale (p. 8) e, sia pure con minore impegno espositivo, sottolinea l'obbligo, contenuto nel P.S.C., di proteggere con parapetti anche i bordi dei fori praticati nei solai e la necessità di transennare la zona in ragione dell'evidente pericolo (pp. 9-10).

4.1.4. Discende dai plurimi richiami svolti che i giudici di merito (v. pp. 10-11 della sentenza di appello), diversamente da quanto affermato dalla Difesa (alla p. 7 del ricorso), non hanno ritenuto l'imputato responsabile per non avere svolto una vigilanza "minuta" ma per avere, invece, omesso la vigilanza in relazione a situazioni di pericolo nettamente evidenti ed in vistosa difformità dalle prescrizioni del P.S.C. e del P.O.S. che dovevano essere rispettate.

4.2. Si osserva, infine, che il diritto di rinunzia alla prescrizione (v. pp. 3-4 e 31 del ricorso nell'interesse di A.L.) può essere esercitato soltanto dopo che la prescrizione sia maturata, in quanto a partire da quel momento, e non prima, l'interessato può valutarne gli effetti (v., ex plurimis, Sez. 4, n. 48272 del 26/09/2017, Comat srl, Rv. 271292-01; Sez. 4, n. 119 del 12/11/2010, dep. 2011, Salemi e altri, Rv. 249349-01; Sez. 2, n. 527 del 15/11/2005, dep. 2006, Colanera, Rv. 233145 01; Sez. 2, n. 3900 del 14/11/2003, dep. 2004, Rega, Rv. 227867-01; Sez. 6, n. 2815 del 21/01/1999, Mingon ed altri, Rv. 213472-01); mentre nel caso di specie, come si è detto (v. par. n. 1.1. del "considerato in diritto"), la prescrizione non è maturata.

5. Consegue, in definitiva, il rigetto di tutti i ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, che, esaminate la nota depositata ed alla stregua delle tariffe in vigore, si liquidano come in dispositivo.



 

P.Q.M.




Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili Omissis anche quali eredi dì Omissis che liquida in complessivi euro quattromila oltre accessori come per legge.
Così deciso il 18/11/2020.