Categoria: Normativa statale
Visite: 3114

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell’Economia e delle Finanze
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti";
VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e successive modificazioni e integrazioni, recante: "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144” e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera b);
VISTO l'articolo 1, commi 780 e 781, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;
VISTO, in particolare il citato comma 780 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale "Con effetto dal l° gennaio 2008, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, è stabilita con riferimento alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari alle risorse originate da un tasso di incremento del gettito contributivo complessivo relativo alla gestione unitaria dell'ente accertato in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 superiore al tasso di variazione nominale del prodotto interno lordo indicato per il medesimo anno nella Relazione previsionale e programmatica per l'anno 2007 e, comunque, per un importo non superiore a 300 milioni di euro"; 
VISTO il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, relativo alla riduzione dei premi per le imprese artigiane, espresso con nota n. 14788 del 25 febbraio 2010;
VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019 con il quale sono state approvate - nel testo annesso al medesimo decreto di cui formano parte integrante e alla determinazione adottata dal Presidente dell'Inail n. 385 del 2 ottobre 2018 - le Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni "Industria, artigianato, Terziario, Altre Attività";
VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019 con il quale è stata approvata - come da tabelle 1, 2 e 3 annesse al medesimo decreto di cui formano parte integrante e alla determinazione adottata dal Presidente dell'Inail n. 43 del 30 gennaio 2019 - la Nuova tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare e relative modalità di applicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1121 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 7 novembre 2019 che ha previsto che "La riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2017/2018, ai sensi dell'articolo 1, comma 780 e comma 781, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è stabilita in misura pari al 7,38% dell'importo del premio assicurativo dovuto per il 2019;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";
VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 con il quale il Sig. Franco Bettoni è stato nominato Presidente, per la durata di un quadriennio, dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2019 con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione dell'INAIL;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2020 con il quale è stato nominato il Vice presidente dell'INAIL;
VISTA la deliberazione n. 181 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 13 ottobre 2020, recante "Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). Art. 1, commi 780 e 781: riduzione dei premi per gli artigiani. Annualità 2020";
CONSIDERATO che nella citata deliberazione n. 181/2020 viene stabilita, sulla base della relazione del Direttore Generale del 6 ottobre 2020, corredata della scheda tecnica della Consulenza statistico attuariale dell'istituto del 13 luglio 2020, la riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2018/2019, in misura pari al 6,81% dell'importo del premio dovuto per il 2020;
CONSIDERATO che nella citata deliberazione n. 181/2020 l'INAIL ha attestato che "sussistono le condizioni per assentire lo sconto per l'annualità 2020";
VISTA la nota n. 211430 del 30 ottobre 2020 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze RGS-IGESPES ha comunicato, per quanto di competenza, di non avere osservazioni da formulare;
 

DECRETA

Articolo 1
(Riduzione dei premi per gli artigiani)

l. La riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2018/2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 780 e comma 781, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è stabilita in misura pari al 6,81% dell'importo del premio assicurativo dovuto per il 2020. 
 

Articolo 2
(Risorse economiche)

1. Le economie, eventualmente generate dall'applicazione dell'articolo 1, sono destinate ad incrementare l'ammontare delle risorse disponibili per il rispettivo periodo di riferimento, al fine di attribuire una maggiore riduzione a quelle imprese che hanno i requisiti previsti dal presente decreto. L'INAIL provvede ad effettuare, anche successivamente, la verifica della sussistenza delle condizioni di ammissione al beneficio da parte delle imprese.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.


Roma, 2 febbraio 2021