Categoria: Normativa regionale
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Regione Marche
Ordinanza 22 febbraio 2021, n. 5

Comuni in zona arancione dal 23 al 27 febbraio

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;
Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'armo 2021”;
Visto il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»”;
Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 16 febbraio 2021;
Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 4 del 20 febbraio 2021;
Vista la relazione istruttoria a firma del Dirigente del Servizio Sanità ID: 22126157|22/02/2021|SAN, agli atti della Segreteria Generale, nella quale si rileva che ""Durante l’incontro del 21/02/2021 si è convenuto che le ulteriori misure di mitigazione quali la riduzione degli spostamenti anche all’interno della Provincia di Ancona e riduzione delle attività che portano a rischio di assembramento venissero applicate ai comuni il cui tasso di incidenza risulta in crescita e/o dove, pur in riduzione, lo stesso supera il valore di 250 per 100.000 abitanti...In conclusione i comuni da considerare per l’ulteriore misura di mitigazione della diffusione del virus dove si registra la crescita sono: Filottrano, Staffolo, Serra de Conti, Polverigi, Cupramontana, Camerata Picena, Monte San Vito, Maiolati Spontini, Senigallia, Chiaravalle, Jesi, Osimo, Ostra, Falconara Marittima, Ancona. I comuni dove pur in riduzione il tasso è superiore ai 250 per 100.000 abitanti sono: Sassoferrato, Loreto, Sirolo, Castelfidardo, Castelplanio";
Vista la relazione istruttoria a firma del Dirigente del Servizio della P.F. Istruzione, formazione, orientamento e servizi territoriali per la formazione ID 22123719|22/02/2021|IFD, agli atti della Segreteria Generale;
Ritenuto necessario, alla luce dei dati sopra riportati, in forza del principio di precauzione, adottare ulteriori misure restrittive al fine di contenere la diffusione del contagio nei territori interessati e tutelare prioritariamente la salute e la sicurezza dei cittadini;
Sentito il Ministro della Salute;
Sentito il Prefetto della Provincia di Ancona;
Acquisita l’Intesa dell’A.N.C.I. Marche;
 

ORDINA


Art. 1

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2, a decorrere dalle ore 00:00 del 23 febbraio 2021 e fino alle ore 24:00 del 27 febbraio 2021, fermo restando quanto disposto con le ordinanze del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 16 febbraio 2021 e n. 4 del 20 febbraio 2021:
a) ai Comuni di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, si applicano le misure di cui al comma 4 dell’articolo 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021;
b) ai restanti Comuni della Provincia di Ancona si applicano i limiti agli spostamenti previsti alla lettera b), comma 4, dell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021; è sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
2. Occorre sempre far uso della autocertificazione riguardo alle cause giustificative dello spostamento.
3. È fortemente raccomandato lo svolgimento dell’attività didattica con modalità a distanza negli istituti scolastici in cui si registra un aumento dei casi di contagio da virus SARS-CoV-2.
 

Art. 2

1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 4 del d.l. 19/2020. All’irrogazione delle sanzioni si provvede ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 33/1998, ove non già previsto dalla normativa statale. : 
 

Art. 3

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti della Regione, ai Presidenti delle Province e ai Sindaci dei Comuni della Regione Marche.
2. La presente ordinanza è pubblicata sul BURM e sul sito web della Regione.

Ancona, 22 febbraio 2021
 

Allegato A

Ancona
Camerata Picena
Castelfidardo
Castelplanio
Chiaravalle
Cupramontana
Falconara Marittima
Filottrano
Jesi
Loreto
Maiolati Spontini
Monte San Vito
Osimo
Ostra
Polverigi
Sassoferrato
Senigallia
Serra de’ Conti
Sirolo
Staffolo