Regione Puglia
Ordinanza del Presidente della Giunta 23 febbraio 2021, n. 58
Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;
VISTO l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
VISTO l’articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l’articolo 1 comma 16;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in particolare, l’articolo 1, comma 5;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta covid nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020» e, in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera a);
VISTO il decreto-legge 9 novembre 2020 n.149 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 30 novembre 2020 n.157 recante «Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 2 dicembre 2020 n.158 recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi connessi alla diffusione del virus da COVID-19 »;
VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
Visto il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il D.P.C.M. 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020;
VISTO il D.P.C.M. 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato D.P.C.M. 13 ottobre 2020;
VISTO il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;
VISTO il D.P.C.M. 3 novembre 2020, con efficacia dal 6 novembre 2020, recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, che ha individuato tre aree: gialla, arancione e rossa, corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese;
VISTO il D.P.C.M. 3 dicembre 2020 e, in particolare, l’articolo 1 comma 9 lettera s) recante disposizioni sull’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 che all’articolo 1 comma 10 lettera s) testualmente dispone “le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50per cento e fino ad un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza. La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. È obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina...”;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute con la quale la Regione Puglia rimane collocata in area gialla;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 56 del 20 febbraio 2021, con la quale, sino al 5 marzo 2021, è stata prevista per le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado la didattica digitale integrata nonché l’attività didattica in presenza, entro il limite del 50% della popolazione scolastica per ogni singola classe o sezione d’infanzia, sottoposta alla valutazione dei Dirigenti scolastici al ricorrere di esigenze non diversamente affrontabili;
RILEVATO altresì che in data 23 febbraio 2021, il Presidente del Tar Puglia Bari, Sezione Terza, con Decreto n. 73, ha sospeso inaudita altera parte, in vista dell’udienza cautelare collegiale fissata per il 17 marzo 2021, la citata Ordinanza n. 56 del 20 febbraio 2021;
CONSIDERATO, tuttavia, il perdurare delle esigenze di tutela della salute pubblica che impongono di (ri)adottare con urgenza misure idonee a contenere la diffusione dei contagi scolastici, fondate sulla relazione istruttoria redatta dal competente Dipartimento della Salute, a seguito dello specifico monitoraggio settimanale della situazione dei contagi scolastici, avendo riscontrato proprio tra bambini e adolescenti un maggior tasso di diffusione del virus, associato alla cosiddetta “variante inglese” contraddistinta da elevata maggiore trasmissibilità;
CONSIDERATA, pertanto, la necessità di allegare alla presente Ordinanza, quale parte integrante, la citata relazione istruttoria, le cui conclusioni di seguito si riportano: « L’analisi condotta sia a livello nazionale che a livello regionale mostra che:
1. la forma della curva epidemica è differente nelle differenti classi di età, evidenziando livelli di rischio differenti nelle classi di età scolare rispetto alle altre fasce di età;
2. in un campione di 12 regioni (pari ad oltre 51M di cittadini) si è osservato un incremento nelle scorse settimane attribuibile ai bambini tra 3-13 anni di età; in particolare l’aumento nelle fasce 6-10 anni in tre regioni sembra essere collegato alla circolazione di varianti del virus;
3. in Puglia la curva epidemica è caratterizzata da una generale riduzione dell’andamento dei contagi nelle ultime settimane, dopo una ripresa dell’incidenza successiva alle festività natalizie; dalla metà del mese di gennaio si osserva un incremento dei nuovi casi nelle fasce di età 3-5 anni, 6-10 e 11-13 anni, ma non 14-18 anni, che comunque appare essersi stabilizzato nell’ultima settimana;
4. i dati della sorveglianza scolastica consentono di osservare che, all’aumento della didattica in presenza, registrato nelle scuole di tutti i gradi (anche se in misura sostanzialmente minore nelle secondarie di secondo grado), è corrisposto fino alla settimana precedente un aumento in valori assoluti dei contagi tra gli studenti;
5. nonostante il rallentamento dei contagi in ambito scolastico, il tasso di nuovi positivi settimanali tra gli studenti rimane superiore al tasso riscontrato nella popolazione generale;
6. Risulta in costante e importante aumento il numero dei soggetti (sia tra gli studenti che nel personale) per cui è stato disposto un provvedimento di isolamento/quarantena.
Si può pertanto concludere che le misure via via adottate per il controllo dei focolai scolastici abbiano manifestato in maniera crescente la loro efficacia; l’aumento della frequenza scolastica, comportando un aumento del numero dei contatti interpersonali, aumenta il rischio dei contagi che in effetti sono apparsi in incremento fino alla precedente settimana di monitoraggio. Il dato deve essere tuttavia letto anche prendendo in considerazione gli effetti della circolazione di varianti virali nella popolazione scolastica, in particolare nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie e nelle secondarie di I grado, che è stato possibile osservare in alcune regioni dove sono stati isolati i ceppi inglese e brasiliano.
Sono state condotte due quick survey, su indicazione dell’ISS, con l’obiettivo di valutare la prevalenza della variante inglese in Regione Puglia, che hanno restituito una percentuale pari al 15% nella prima indagine, relativa al 4-5 febbraio, e al 38% nella seconda, condotta il 12 febbraio, con un incremento del 60% in 7 giorni.
Tale circostanza impone l’assunzione di stringenti iniziative di carattere preventivo, adottando nuove misure finalizzate alla massima limitazione dei contatti interpersonali, per contenere il rischio di una nuova ripresa dei contagi, nelle more di completare la campagna vaccinale almeno con riferimento ai soggetti fragili e a maggior rischio di contagio»;
CONSIDERATO, altresì, che anche il Report n. 40 del Ministero della Salute, relativo alla settimana 08.02.2021-14.02.2021, aggiornato al 17.02.2021, riporta, con riferimento alla situazione epidemiologica nazionale, quanto segue: « Si confermano, per la terza settimana, segnali di tendenza ad un graduale incremento nell’evoluzione epidemiologica che richiede misure di mitigazione nazionali e puntuali interventi di mitigazione/contenimento nelle aree a maggiore diffusione. Un nuovo rapido aumento nel numero di casi potrebbe rapidamente portare ad un sovraccarico dei servizi sanitari in quanto si inserirebbe in un contesto in cui l’incidenza di base è ancora molto elevata e sono ancora numerose le persone ricoverate per COVID-19 in area critica. Si ribadisce, anche alla luce della conferma della circolazione di alcune varianti virali a maggiore trasmissibilità, di mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone e della mobilità. Analogamente a quanto avviene in altri paesi Europei, si raccomanda il rafforzamento/innalzamento delle misure su tutto il territorio nazionale»;
CONSIDERATO, peraltro, che le medesime esigenze di tutela della salute pubblica impongono di (ri)adottare con urgenza misure idonee a consentire la ripresa in sicurezza delle attività didattiche in presenza, avendo il competente Organo istruttorio a tal fine manifestato la necessità di realizzare il piano vaccinale nelle scuole (cfr. nota 1437 del 19.02.2021, allegata alla presente Ordinanza quale parte integrante) ;
CONSIDERATA, pertanto, la necessità di allegare alla presente Ordinanza, quale parte integrante, anche la sintesi del Piano Vaccinale relativo al personale scolastico, predisposto dai competenti dipartimenti di prevenzione e trasmesso dal Dipartimento alla Salute da cui si evince chiaramente che “dai dati disponibili, la protezione indotta da una dose di vaccino AstraZeneca è pari al 100°% nei confronti delle forme gravi di malattia e al 73% nei confronti delle forme anche lievi dopo tre settimane dalla somministrazione.
Questi livelli di protezione, così misurati, si raggiungono comunque progressivamente già a partire da pochi giorni dopo la vaccinazione”;
CONSIDERATO quindi che contenere il rischio di contagio di insegnanti e personale scolastico, mediante la Didattica Digitale Integrata, avendo già disponibile il vaccino che potrebbe azzerare ogni complicanza anche con possibili esiti mortali in caso di contagio, risponde a criteri di proporzionalità e adeguatezza potenzialmente idonei ad impedire l’evento dannoso;
CONSIDERATO inoltre, che esporre a rischio di contagio (per garantire la didattica in presenza) insegnanti e personale scolastico avendo già disponibile un vaccino che potrebbe azzerare ogni complicanza anche con possibili esiti mortali in caso di contagio, senza prescrivere l’utilizzo di modalità didattiche a distanza che ridurrebbero enormemente tali rischi, corrisponderebbe ad una violazione di misure di sicurezza sul lavoro (pur non essendo queste ultime di competenza dello scrivente) disponibili in scienza e coscienza, determinando gravi responsabilità in capo ad ogni soggetto pubblico che ha il dovere/potere di adottare misure capaci di impedire l’evento dannoso o la morte del lavoratore;
CONSIDERATA la correlata necessità di disporre che i dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. attuino l’allegato Piano Vaccinale degli operatori scolastici, comunicando al competente Dipartimento della Salute e all’Ufficio Scolastico regionale il rispetto del cronoprogramma stabilito e il grado di copertura vaccinale raggiunto, affinché i singoli Istituti scolastici, per disposizione del Dirigente scolastico, possano ritornare all’attività didattica in presenza, una volta completate le vaccinazioni dei rispettivi operatori scolastici che ne abbiano fatto richiesta;
RILEVATO che la misura della didattica digitale integrata è prevista espressamente nelle Linee Guida del Piano Nazionale Scuola di giugno 2020, alla pag. 15: «Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale integrata»;
RILEVATA, quindi, in stretta esecuzione del decreto cautelare del Presidente della Terza Sezione del TAR di Bari e senza che ciò comporti acquiescenza, la necessità di disporre la didattica digitale integrata al 100% per tutte le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, affermando la possibilità per gli alunni di chiedere la didattica in presenza, senza alcuna limitazione percentuale per le Scuole dell’Infanzia, del ciclo primario e CPIA, mentre, con la sola limitazione del 50% (possibilmente per singola classe) per le Scuole secondarie di secondo grado, in conformità al DPCM 14 gennaio 2021;
RIBADITO, infatti, che a fronte degli interessi coinvolti, tutti di rango costituzionale, nell’attuale ed eccezionale fase pandemica, è necessario assolvere primariamente al dovere di prevenzione e tutela del diritto alla salute, che trova fondamento nella Costituzione sia nella dimensione di diritto fondamentale dell’individuo sia nella dimensione di interesse della collettività, senza tuttavia una compromissione del diritto all’istruzione, anch’esso di rango costituzionale;
RAVVISATA, quindi, la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché delle condizioni e dei presupposti di cui alla normativa emergenziale vigente, restando salva l’emanazione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico all’esito delle ulteriori valutazioni del competente Dipartimento della salute;
Sentiti l’Assessore all’Istruzione, l’Assessore alla salute,
 

EMANA
la seguente ordinanza

1. Con decorrenza dal 24 febbraio e sino al 14 marzo 2021, salvo quanto previsto ai successivi punti 2 e 3, le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado e i CPIA adottano forme flessibili dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata (DDI), secondo quanto previsto dal DM 89/2020 recante l’adozione delle Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020 n.39, riservando l’attività didattica in presenza agli alunni per l’uso di laboratori qualora sia previsto dall’ordinamento, o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
2. Le scuole dell’Infanzia, le Istituzioni scolastiche del ciclo primario e i CPIA ammettono in presenza tutti gli alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata;
3. Le Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado ammettono in presenza tutti gli studenti che, per ragioni non diversamente
affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata, nel limite del 50% della popolazione scolastica, possibilmente per ogni singola classe;
4. I dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. attuano l’allegato Piano Vaccinale degli operatori scolastici entro la data di scadenza della presente ordinanza e comunicano al Dipartimento della Salute della Regione Puglia e all’Ufficio Scolastico regionale il grado di copertura vaccinale raggiunto, affinché i singoli Istituti scolastici, per disposizione del Dirigente scolastico, possano ritornare all’attività didattica in presenza, una volta completate le vaccinazioni dei rispettivi operatori scolastici che ne abbiano fatto richiesta;
5. Le Istituzioni Scolastiche devono comunicare, ogni lunedì della settimana, all’Ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute, attraverso la procedura predisposta sulla piattaforma www.studioinpuglia.regione.puglia.it, il numero degli studenti e il numero del personale scolastico positivi al COVID-19 o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell’attività didattica adottati a causa dell’emergenza Covid.
6. Le istituzioni scolastiche devono garantire, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, le adeguate condizioni utili a consentire una idonea erogazione e fruizione della didattica digitale integrata. Ogni conseguente adempimento, ove necessaria una implementazione tecnologica ai fini della suddetta idonea erogazione e fruizione della didattica digitale integrata, deve avvenire con l’urgenza del caso.
La presente Ordinanza è pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale; viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, ai Prefetti delle province ed ai Sindaci dei comuni pugliesi.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Bari, addì 23 febbraio 2021

Michele Emiliano
 

Relazione sull'andamento dei contagi in ambiente scolastico. Aggiornamento al 18.02.2021