Categoria: Prassi amministrativa
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Ministero dell’istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico

 

Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori Didattici delle Istituzioni del sistema nazionale di istruzione
Ai Direttori Generali e ai Dirigenti titolari degli Uffici Scolastici Regionali

e p.c. Al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura - Provincia Autonoma di Trento

Al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano
Al Sovrintendente degli Studi per la Regione Valle D’Aosta
Al Capo di Gabinetto del Ministro dell’istruzione
Al Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Ai Coordinatori regionali di Educazione Fisica e Sportiva

LORO EMAIL                    


Oggetto: Uso dei dispositivi di protezione individuali (DPI) delle vie respiratorie nello svolgimento delle attività pratiche nella disciplina dell’educazione fisica/scienze motorie e sportive in ambito curricolare ed extra-curricolare. Esiti dei quesiti rivolti al Comitato Tecnico Scientifico del Dipartimento della Protezione Civile.

Nel dar seguito alla nota dipartimentale n. 1994 del 9 novembre 2020 ed al fine di offrire una corretta interpretazione alle disposizioni governative emanate in materia di contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19 nell’ambito delle attività scolastiche in oggetto, sono stati proposti specifici quesiti al Comitato tecnico scientifico (CTS).
Il CTS, nel corrispondere alle richieste di chiarimento, ha affrontato le tematiche nella seduta n. 144 del 12 gennaio 2021 (della quale si è acquisito uno stralcio del verbale lo scorso 18 febbraio) rappresentando preliminarmente “la preoccupazione del riscontro potenziale di aggregazione tra persone all'interno degli impianti sportivi, soprattutto in ambienti chiusi e confinati in questa fase dell'epidemia sostenuta da SARS-CoV-2 e dalle sue varianti virali” prima di procedere alla trattazione delle principali questioni poste all’attenzione.
Com’è noto, il quadro normativo di riferimento è rappresentato dal DPCM 03 novembre 2020, che, all'articolo 1 comma 9 lettera d), prevede:
“Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:
a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.”
Tali disposizioni sono state novellate dal DPCM 14 gennaio 2021, e in particolare, dall'articolo 1 comma 10 lettera d) che recita:
“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
Relativamente ai quesiti posti, il CTS si è espresso formulando il seguente parere, riconducibile sostanzialmente ai tre aspetti a fianco evidenziati:

 

Estratto del verbale CTS -Seduta n. 144 del 12 gennaio 2021

Estensibilità al settore scolastico delle deroghe previste agli obblighi di uso DPI

“Il CTS ritiene che le misure previste dall'art. 1 co. 1 lett. a), b), c) del DPCM 03/11/2020, novellato dal DPCM 14/01/2020, siano riferibili anche all'ambito scolastico.”

Attività di educazione fisica svolte al chiuso

“Il CTS ribadisce quanto approvato nella seduta n. 82 del 28/05/2020 relativamente al "Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico", poi richiamato nel DM Istruzione n. 39 del 26/06/2020 concernente il "Piano Scuola 2020-2021", nel quale, in riferimento alle attività di educazione fisica svolte al chiuso, richiama il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 2 metri con adeguata aerazione, prediligendo lo svolgimento le attività fisiche sportive individuali.”

Attività di educazione fisica svolte all'aperto

 “Il CTS, in riferimento alle attività didattiche di educazione fisica organizzate all'aperto, ritiene sufficiente quanto già previsto dall'art. 1 co. 9 lett. d) del DPCM 03/11/2020, cosi come novellato dall'art. 1 co. 10 lett. d) del DPCM 14/01/2021 relativamente alle attività sportive o motorie all'aperto, ribadendo, per queste ultime - a differenza delle attività sportive in cui non sono previsti obblighi di impiego delle protezioni delle vie respiratorie - l'obbligo di utilizzo delle mascherine.”

Dalla lettura sistematica del quadro normativo e da quanto espresso dal CTS nel citato parere, emerge la regola generale del distanziamento interpersonale dell’obbligo all’uso dei dispositivi di protezione individuale in luoghi al chiuso salvo le deroghe previste per chi stia svolgendo attività sportiva, per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità (citato articolo 1 comma 1 lettere a), b), c) del DPCM 03 novembre 2020, come successivamente novellato), deroghe da intendersi riferite anche all'ambito scolastico.
Inoltre, con riferimento alle attività di educazione fisica svolte al chiuso il CTS ha ribadito quanto già approvato nella seduta n. 82 del 28 maggio 2020 relativamente al "Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico", poi richiamato nel decreto ministeriale n. 39 del 26 giugno 2020 concernente il "Piano Scuola 2020-2021". In tale Documento tecnico si precisava che “Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. (omissis) Gli alunni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione , fatte salve le dovute eccezioni ( ad es. attività fisica, pausa pasto);..."
Con riferimento alle attività didattiche di educazione fisica organizzate all'aperto, il CTS ritiene sufficiente quanto già previsto dall'articolo. 1 comma 9 lettera d) del DPCM 03 novembre 2020, cosi come richiamato dall'articolo 1 comma 10 lettera d) del DPCM 14 gennaio 2021, sopra riportato.
Le Istituzioni scolastiche, nel rispetto delle situazioni epidemiologiche dei rispettivi territori, porranno particolare attenzione ai distanziamenti interpersonali, alle misure di sicurezza e a prediligere attività all’aperto o individuali, tenendo conto di quanto già esposto e qui di seguito riassunto:
• esclusione dagli obblighi di dispositivi di protezione per i soggetti che stiano svolgendo attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all’aperto, con obbligo di distanziamento interpersonale di almeno due metri;
• esclusione dagli obblighi di dispositivi di protezione per i soggetti che stiano svolgendo attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive al chiuso, con obbligo del rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 2 metri con adeguata aerazione, prediligendo lo svolgimento le attività fisiche sportive individuali;
• obbligo dei dispositivi di protezione per ordinarie attività didattiche e/o motorie, organizzate dalle singole istituzioni scolastiche in spazi alternativi ubicati all’esterno degli edifici scolastici, comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Si invitano, infine, le Istituzioni scolastiche ad osservare le predette disposizioni oltre che nell’ambito delle attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive svolte al loro interno anche per le medesime attività curricolari ed extracurricolari organizzate all’esterno presso impianti sportivi, parchi o spazi alternativi, analogamente a quanto già precisato con la nota dipartimentale n. 1870 del 14 ottobre 2020, in quanto attività aventi carattere di ordinaria organizzazione didattica.