Cassazione Penale, Sez. 4, 24 febbraio 2021, n. 7087 - Caduta di un armadio durante le operazioni di ancoraggio: infortunio mortale di un operaio della ditta subappaltatrice. Quale comportamento avrebbe dovuto tenere il committente per evitare l'evento?


 

 

Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: PICARDI FRANCESCA
Data Udienza: 19/01/2021
 

Fatto


1. La Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena a 8 mesi di reclusione e la provvisionale a favore delle parti civili ad euro 100.000,00 a favore di ciascuna di esse, confermando la condanna (con i doppi benefici e unitamente a quella del risarcimento del danno) di M.T., in qualità di legale rappresentante della Mapor Caldart s.p.a., per il reato di cui agli artt. 113 e 589 cod.pen. per aver cagionato, in cooperazione colposa con il datore di lavoro, con colpa consistita nell'omessa indicazione nel documento di valutazione dei rischi dei pericoli connessi alle operazioni di carico e nella conseguente omessa previsione della supervisione da parte di un proprio dipendente anche nella fase di ancoraggio, oltre che nell'omessa informativa nei confronti dell'appaltatore relativamente alle caratteristiche dell'oggetto da trasportare e alle corrette modalità di trasporto, in violazione degli artt. 26 e 28 d.l.gs. n. 81 del 2008, il decesso di M.K.I., dipendente della Breyer, a cui era stato sub-appaltato il trasporto di armadi metallici (prodotti dalla Mapor Caldart s.p.a., che ne aveva appaltato il trasporto alla GB di B.), dei quali uno dei due, caricato con carro ponte ed apposito muletto sul bilico, era caduto sulla vittima, nel corso delle operazioni di ancoraggio, schiacciandone il torace (3 giugno 2011).
2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato, che ha dedotto: 1) la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine agli artt. 40 cod.pen., 26, comma 2, lett. a e b e comma 3, 28, comma 2, lett. d, 30 d.lgs. n. 81 del 2008, in quanto, da un lato, non è stata formulata una contestazione precisa, tale da consentire un'adeguata difesa, e, dall'altro, non è stato individuato il comportamento omesso dall'imputato, che, in base ad un rigoroso giudizio contro-fattuale, avrebbe evitato l'evento (comportamento che non può essere identificato nel difetto del DUVRI, la cui integrazione non avrebbe certo investito l'impresa a cui era stato sub-appaltato il trasporto, o nell'adozione di un sistema di prevenzione e protezione relativo all'ancoraggio dei carichi, operazione non di competenza del proprio personale, o nel controllo circa la competenza dei dipendenti della società sub-appaltatrice del trasporto, la cui assenza resta, peraltro, indimostrata) - ad avviso del ricorrente, risulta, difatti, manifestamente illogica la deduzione secondo cui il soggetto che progetta un armadio di potenza debba essere in grado di conoscerne le corrette modalità di ancoraggio ai fini del suo trasporto ed altresì erronea l'affermazione secondo cui l'ancoraggio, che è un'operazione diretta ad assicurare la stabilità del carico nonostante le sollecitazione del moto, sia compresa nel carico, che è, al contrario, un'operazione limitata alla sola movimentazione di un bene dalla posizione di quiete nel posto in cui si trova ad altra posizione di quiete sul bilico; 2) la violazione degli artt. 40 e 41 cod.pen. ed il vizio di motivazione con riferimento alla figura del committente nel contratto di trasporto, potendo solo il datore di lavoro e non anche il committente (il servizio di trasporto) essere investito della posizione di garanzia relativamente alle condotte macrospicamente colpose del dipendente (nel caso di specie, mancato uso di spalle di sicurezza, di distanziali, di cinghie diverse per i due armadi); 3) la inosservanza di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, al bilanciamento delle circostanze ed alla misura della provvisionale, che sono stati giustificati in considerazione della asserita agiatezza economica dell'imputato, la cui società è stata, al contrario, dichiarata fallita, e del mancato risarcimento del danno, senza alcuna indagine, peraltro, relativamente all'an ed al quantum; 4) la violazione dell'art. 24 norme att. cod.proc.pen. e degli artt. 100 e 101 cod.proc.pen., risultando irrituali le conclusioni delle parti civili formulate dal nuovo difensore, la cui nomina non è stata preceduta dalla revoca del precedente.
3. Il processo è stato trattato con le modalità di cui all'art. 23, comma 8, d.l. 137/2020. La Procura Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
 

Diritto

l. Il ricorso merita accoglimento.
2. La prima censura, avente la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine agli artt. 40 cod.pen. e 26, 28, 30 d.lgs. n. 81 del 2008, è fondata.
Invero, è indubbio che gli obblighi che gravano sul datore di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008 sono strumentali alla tutela non soltanto dei suoi dipendenti, ma anche dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro o che siano coinvolti nel suo ciclo produttivo, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa, di talché, ove in tali luoghi o nel corso di tale ciclo produttivo si verifichino a danno del terzo i reati di lesioni o di omicidio colposi, è ravvisabile la colpa per violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, purché sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale e la norma violata miri a prevenire l'incidente verificatosi, e sempre che la presenza di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell'infortunio, non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico (Sez. 4, n. 1777 del 06/12/2018 ud. - dep. 16/01/2019, Rv. 275077 - 01).
A ciò si aggiunga che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'operatività degli obblighi di cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, previsti attualmente dall'art. 26 d.lgs. n. 81 del 2008, occorre aver riguardo alle caratteristiche del fatto, essendo del tutto irrilevante la qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro (così, da ultimo, Sez. 4, n. 37776 del 24/05/2019 ud. - dep. 12/09/2019, Rv. 277354 - 01; v. anche Sez. 4, n. 1777 del 06/12/2018 ud. - dep. 16/01/2019, Rv. 275077 - 01, la quale, nell'affermare il principio, secondo cui, ai fini dell'operatività degli obblighi di coordinamento e cooperazione connessi all'esistenza di un rischio interferenziale, occorre aver riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro - contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione - ma all'effetto che tale rapporto origina, vale a dire alla concreta interferenza tra le organizzazioni che operano sul medesimo luogo di lavoro e che può essere fonte di ulteriori rischi per l'incolumità dei lavoratori delle imprese coinvolte, ha ritenuto irrilevante la veste civilistica del rapporto negoziale esistente tra le due imprese - in termini di contratto d'appalto o di contratto di trasporto - ed immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del legale rappresentante della società committente per la morte per folgorazione dell'autista, dipendente di una diversa impresa, che, procedendo alle operazioni di scarico di una partita di mangime nei silos della committente, aveva toccato con il braccio metallico in dotazione all'autocarro i sovrastanti conduttori elettrici ad alta tensione).
Da tali premesse consegue che, a prescindere dall'inclusione della fase dell'ancoraggio (operazione diretta ad assicurare la stabilità del bene oggetto di trasporto sul veicolo, nonostante le sollecitazioni del moto) nelle manovre di carico del macchinario, sul datore di lavoro che commissiona ad un terzo un trasporto, pur sempre inserito nel proprio ciclo produttivo (tenuto conto, nel caso di specie, sia del luogo ove è avvenuto il carico del bene, di pertinenza della Mapor Caldart s.p.a., sia del successivo obbligo di installazione del macchinario, da parte della Mapor Caldart s.p.a., presso il venditore), incombe una posizione di garanzia nei confronti dei soggetti che materialmente eseguono tale servizio durante tutto il lasso temporale in cui il bene è ancora nella propria sfera di controllo.
Fermi tali principi, correttamente individuati dai giudici di merito, la sentenza impugnata risulta, tuttavia, lacunosa in quanto non individua esattamente quale l'esatto comportamento che l'imputato, in adempimento dei suoi obblighi di cooperazione, avrebbe dovuto tenere per evitare l'evento, senza, tuttavia, ingerirsi nella prestazione di competenza del vettore (nel caso di specie, sub-appaltatore).
In particolare la sentenza non ha chiarito se il crollo di uno degli armadi sull'autista è stata la conseguenza di un errore esecutivo nella manovra di ancoraggio collegato alle specificità del bene da trasportare o del luogo di lavoro in cui è stata eseguita l'operazione, che, quindi, il committente, in adempimento del suo obbligo di cooperazione, avrebbe dovuto prevenire ed evitare con specifiche istruzioni e/o assistenza, ai sensi dell' art . 26 d.lgs. n. 81 del 2008, oppure, al contrario, di un errore esecutivo nella manovra di ancoraggio che prescinda da tali profili e sia, invece, collegato alle specificità del mezzo di trasporto e delle sue dotazioni o semplicemente all'essenza stessa dell'ancoraggio, rientrante nelle competenze specifiche del vettore. I giudici di merito si sono, difatti, limitati ad affermare in modo generico che "se fosse stato presente, durante le operazioni di ancoraggio del carico sul bilico, una figura designata da Mapor....per sovrintendere alle operazioni di ancoraggio .., sarebbe stato possibile evitare (con opportuni interventi di istruzione, raccomandazione, dissuasione, etc.) che costui ponesse in essere gli errori esecutivi...causa del collasso degli armadi" e dell'evento letale.
La sentenza deve essere, pertanto, annullata in accoglimento di tale motivo.
3. Le ulteriori censure restano assorbite in considerazione della fondatezza della prima doglianza.
4. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Torino - altra Sezione per nuovo giudizio.
 

P.Q.M.
 

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Torino - altra Sezione per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma il 19 gennaio 2021