Regione Piemonte
Decreto del Presidente della Giunta regionale 26 febbraio 2021, n. 28
Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure in relazione al territorio dei Comuni di Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno e Villette nella provincia del Verbano Cusio Ossola e Cavour nella Città Metropolitana di Torino.
B.U.R. 26 febbraio 2021, n. 7 suppl. n. 8
IL PRESIDENTE
VISTO gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
VISTO l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
VISTI:
• la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, che recita “Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
• il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”. in particolare l'art. 3 che recita: “Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale”;
• il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, come convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
• il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, come convertito dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 93 del 8 settembre 2020, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ridefinizione del funzionamento dell’Unità di crisi di cui alla D.P.G.R. n. 20 del 22/10/2020 e istituzione di Unità di Gestione COVID-19 nelle Aziende Sanitarie Regionali”;
• il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale” come convertito dalla legge 27 novembre 2020, n. 159;
• l’ordinanza del Ministro della Salute del 11 dicembre 2020, “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 139 del 12 dicembre 2020, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
• il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»”;
• l’ordinanza del Ministro della Salute del 16 gennaio 2021, “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 14 del 30 gennaio 2021, “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 15 del 30 gennaio 2021, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l’organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 17 del 9 febbraio 2021, “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Richiamo delle disposizioni in materia di spostamenti con veicoli Euro 4 Diesel di cui al D.P.G.R. n. 3 del 9 gennaio 2021”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 19 del 12 febbraio 2021, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 20 del 12 febbraio 2021, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l’organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 25 del 19 febbraio 2021, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure in relazione al territorio dei Comuni di Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villette”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 26 del 23 febbraio 2021, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Segnalazioni dovute da chi fa rientro dall’estero sul territorio della Regione Piemonte”;
• il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
DATO ATTO che la Regione Piemonte ha attivato tre livelli di monitoraggio al fine di verificare quotidianamente l’evoluzione del contagio su tutto il territorio piemontese ed in particolare:
• monitoraggio nazionale a cura dell’Unità di crisi regionale in interfaccia diretta con il Ministero della salute come da decreto del 30 aprile 2020;
• monitoraggio regionale condotto sotto la supervisione del prof. Paolo Vineis;
• monitoraggio istituzionale di cui alla D.G.R. n. 1-1314 del 4 maggio 2020 “Costituzione del Gruppo regionale di monitoraggio Fase 2” finalizzato ad acquisire le informazioni legate agli effetti dell’attenuazione delle misure di lockdown;
DATO ATTO che in data 15 maggio 2020 la Giunta della Regione Piemonte ha disposto con D.G.R. n. 31-1381 l’adozione di un sistema di gestione relativo alla Fase 2 dell’epidemia COVID- 19 per il tracciamento attivo dei contatti;
RILEVATO che, in data 26 febbraio 2021, il Gruppo di monitoraggio, nella persona della d.ssa Pasqualini, ha relazionato alla Giunta regionale in merito a criticità o allerta riferibili a tutto il territorio piemontese e che, anche alla luce del “Monitoraggio Fase 2 Report 41” riferito alla settimana 15 - 21 febbraio del Ministero della Salute e dell’istituto Superiore di Sanità, indicando, in particolare, che:
• in Piemonte, dall’11 gennaio si registra un andamento stazionario dell’epidemia Covid-19 fino al 22 febbraio. Negli ultimi tre giorni (23-24-25 febbraio) si osserva un incremento rilevante di casi, oltre 1.260 nuove diagnosi in media al giorno rispetto ai circa 750 casi medi registrati nelle sei settimane precedenti.
• il 25 febbraio, a livello regionale, sono stati osservati 1.387 casi con un tasso di incidenza settimanale di 169 casi x 100.000. La variazione percentuale fra il 19.2 - 25.2 e il 12.2 - 18.2 risulta di +40%. Tutte le province, a eccezione di Alessandria, mostrano fra i due periodi incrementi superiori al 30%;
• per quanto riguarda la provincia del Verbano-Cusio-Ossola si registra un aumento significativo dei casi nonostante da sabato 20 febbraio siano state disposte misure restrittive aggiuntive (zona rossa nel comune di Re). In particolare, nell’area territoriale della Val Vigezzo (Re, Craveggia, Villette, Toceno, Malesco, Santa Maria Maggiore, Druogno) si rileva ancora un tasso di incidenza (7.9 x 1.000) molto elevato e doppio rispetto al tasso medio delle tre settimane precedenti oltre alla circolazione della variante UK (così come in tutte le restanti province del Piemonte);
• per quanto riguarda il Comune di Cavour (TO) si è evidenziato un aumento dei casi nelle ultime tre settimane, si è rilevata la presenza di un soggetto positivo con “S depleto” con verosimile varianteUK;
RILEVATO che, per quanto riguarda gli ambienti di lavoro e quindi la tutela dei lavoratori, sono già operanti idonei protocolli nazionali sulla sicurezza del lavoro nonché le prescrizioni più cautelative adottate dalle singole aziende o categorie di aziende, con conseguente operatività delle idonee misure a presidio della salute individuale e collettiva;
DATO ATTO che il Consiglio dei ministri ha assunto il 31 gennaio 2020, il 29 luglio 2020, il 7 ottobre 2020 e il 13 gennaio 2021 le deliberazioni con le quali è stato dichiarato e prorogato al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
RITENUTO che il contesto epidemiologico piemontese presenti positivi effetti dovuti all’attività di prevenzione e contenimento;
RITENUTO altresì che sia opportuno continuare ad ispirarsi alla cautela considerando la situazione emergenziale che impedisce attualmente il ritorno a situazioni di normalità;
DATO ATTO che con D.G.R. n. 1-2907 del 20 febbraio 2021, “Nuove indicazioni operative per la gestione dell’ingresso e del rientro in Italia dall’estero”, la Giunta regionale ha fornito specifiche indicazioni in materia;
RILEVATO che il citato D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 ha confermato, seppure in un ambito più limitato, quanto già contenuto nei precedenti analoghi DD.P.C.M., in merito alla esplicita previsione della possibilità di valutazioni di intervento da parte delle singole Regioni;
RILEVATO che il citato D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 conferma ulteriori misure di contenimento su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto;
RILEVATO altresì che le disposizioni contenute nel citato D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 sono efficaci dal 16 gennaio 2021 fino al 5 marzo 2021;
DATO ATTO che il citato Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 25 del 19 febbraio 2021 ha disposto specifiche misure restrittive in Comuni siti nella Provincia del Verbano Cusio Ossola nonché specifici monitoraggio per i Comuni della Val Vigezzo e per la Provincia di Biella;
ASSUNTO quali specifiche valutazioni della compatibilità delle misure definite nel presente decreto con l’andamento della situazione epidemiologica del territorio piemontese il parere del 26 febbraio 2021 dei Responsabili dei Settori regionale Emergenza Covid 19 e Prevenzione e Veterinaria che, preso atto in particolare di quanto riportato nel report settimanale Report settimanale Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) relativo alla settimana 15 - 21 febbraio 2021 e dei dati forniti dal SEREMI, indica come sia indispensabile procedere a particolari misure di contenimento, proponendo:
• l’applicazione per i Comuni di Re, Craveggia, Druogno, Malesco, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villette (VCO) e Cavour (TO) delle misure previste dall’art. 3 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021;
• la sospensione di tutte le attività didattiche per i Comuni sopra citati;
• l’incremento delle attività di contact tracing nei Comuni di Scalenghe, Bricherasio ed Avigliana, siti nella Città Metropolitana di Torino, al fine di disporre di un quadro più completo dell’andamento dell’infezione ed adottare eventuali misure restrittive;
• l’incremento delle attività di contact tracing al fine di consentire un’analisi della diffusione della covid-19 nei Distretti di Saluzzo (CN), Domodossola (VCO), Cossato (BI), Vercelli, Nichelino ed Ivrea (TO);
DATO ATTO che nel corso della riunione del 26 novembre 2020 con la partecipazione dei Prefetti, dei Presidenti delle Province e dei Sindaci dei Comuni capoluogo, nonché delle associazioni che rappresentano i Comuni, si è convenuto che la disamina delle problematiche relative ad eventuali misure per prevenire situazioni di assembramento nonché i controlli relativi siano valutate, come proposto dagli stessi Prefetti, in seno ai singoli Comitati Provinciali per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, in considerazione della specificità che le singole situazioni territoriali potranno presentare;
RITENUTO pertanto che quanto sopra esposto ben delinei le condizioni di necessità ed urgenza necessarie alla tutela della sanità pubblica;
SENTITO il Ministro della salute;
SENTITO il Prefetto del Verbano Cusio Ossola ed il Prefetto di Torino;
SENTITO il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale;
OTTENUTA l’intesa con i Sindaci dei Comuni della Val Vigezzo, del Comune di Cavour interessati dal presente provvedimento;
INFORMATI i Capigruppo del Consiglio Regionale del Piemonte;
INFORMATA la Giunta Regionale ed ottenuta la relativa condivisione;
SENTITO l’Assessore alla sanità della Regione Piemonte;
ORDINA
che, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure:
1) a decorrere dal 27 febbraio 2021 e sino al 5 marzo 2021 compreso, con eventuale proroga sulla base dell’evoluzione del contesto epidemiologico, nel territorio del Comune di Re, sito nella provincia del Verbano Cusio Ossola, si applicano le misure previste dall’art. 3 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021;
2) a decorrere dalle ore 18.00 del 27 febbraio 2021 e sino al 5 marzo 2021 compreso, con eventuale proroga sulla base dell’evoluzione del contesto epidemiologico, nel territorio dei Comuni di Craveggia, Druogno, Malesco, Santa Maria Maggiore, Toceno e Villette siti nella provincia del Verbano Cusio Ossola, e nel territorio del Comune di Cavour, sito nella Città Metropolitana di Torino, si applicano le misure previste dall’art. 3 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021;
3) per i territori sopra citati sono adottate, inoltre, le seguenti misure:
a) si svolgono esclusivamente con modalità a distanza tutte le attività scolastiche e didattiche delle classi delle scuole primarie e del primo anno di frequenza delle scuole secondarie di primo grado, statali e paritarie aventi sede nel territorio dei predetti Comuni;
b) sono sospesi i servizi educativi pubblici e privati per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché le scuole dell’infanzia, statali e paritarie aventi sede nel territorio dei predetti Comuni;
c) nelle scuole di ogni ordine e grado dei predetti Comuni:
- le attività di laboratorio sono sospese;
- resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;
d) è fatto obbligo alle Istituzioni Scolastiche Superiori di II Grado di disporre la didattica a distanza per i propri studenti residenti o domiciliati nei predetti Comuni;
4) le Aziende Sanitarie Locali competenti devono disporre l’incremento delle attività di contact tracing nei Comuni di Scalenghe, Bricherasio ed Avigliana, siti nella Città Metropolitana di Torino, al fine di disporre di un quadro più completo dell’andamento dell’infezione ed adottare eventuali misure restrittive;
5) le Aziende Sanitarie Locali competenti devono disporre l’incremento delle attività di contact tracing al fine di consentire un’analisi della diffusione della covid-19 nei Distretti di Saluzzo (CN), Domodossola (VCO), Cossato (BI), Vercelli, Nichelino ed Ivrea (TO);
6) il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35.
Il presente decreto ha efficacia dal 27 febbraio 2021 sino al 5 marzo 2021.
INFORMA
il Ministro della salute ai sensi del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.
Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.