Cassazione Penale, Sez. 4, 01 marzo 2021, n. 7939 - Mancanza di protezioni periferiche del macchinario: configurabilità dell'ipotesi delittuosa descritta dall'art. 437 cod. pen.


 

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: NARDIN MAURA Data Udienza: 25/11/2020
 

Fatto


1. Con sentenza del 9 luglio 2018 la Corte di Appello di Torino ha parzialmente riformato, dichiarando l'estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 590, commi 1", 2" e 3" cod. pen., la sentenza del Tribunale di Torino, con cui G.E. e S.A., nelle loro rispettive qualità di datore di lavoro e consigliere di amministrazione, responsabile del servizi di prevenzione e protezione della I.C.L. s.p.a., erano stati ritenuti responsabili dei reati di cui all'art. 590, commi l", 2" e 3" cod. pen. e 437 comma 2" cod. pen., per avere omesso di collocare apparecchi e segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro sulla linea Slitter 2-9*1500 ed in particolare, le protezioni periferiche antinfortunistiche previste dalla ditta costruttrice, così cagionando a D.P. -il quale intento a posizionare la cesoia rotativa, saliva su una piattaforma e veniva attinto dalla spalla mobile del macchinario- lesioni personali gravi, consistite nella frattura biossea esposta del piede destro.
2. Avverso la sentenza propongono ricorso G.E. e S.A., a mezzo del loro comune difensore, formulando due articolati motivi di impugnazione.
3. Con il primo fanno valere l'erronea applicazione dell'art. 437 cod. pen. Sostengono che, pur essendo pacifica la ricostruzione del fatto e non venendo contestata dagli imputati l'omessa predisposizione di protezioni perimetrali, non possa essere condivisa l'interpretazione assegnata dalla Corte territoriale all'art. 437 cod. pen., che ne estende l'applicazione non solo alle ipotesi di pericolo riguardante collettività indistinte di lavoratori, od al più a gruppi di essi, ma anche ad ipotesi, quale quella di specie, in cui il pericolo riguarda un solo lavoratore per ciascun turno di lavoro. Sottolineano che una simile impostazione si pone in contrasto con la collocazione della norma incriminatrice fra quelle poste a presidio dell'incolumità pubblica, rivolte alla protezione di una pluralità di soggetti, ancorché modesta e predeterminata. Assumono che in questo modo si realizza una sovrapposizione fra la fattispecie regolatrice del singolo evento dannoso con quella posta a presidio anticipato dell'incolumità di un numero plurale di consociati trasformando l'art. 437 cod. pen. da reato di pericolo collettivo a reato di pericolo individuale. Richiamano le pronunce di legittimità con le quali si è affermato che sebbene la norma tuteli anche l'incolumità dei singoli, nondimeno, la rimozione, il danneggiamento o l'omissione di impianti, apparecchi e segnali destinati a prevenire infortuni deve avere l'attitudine, almeno astratta a pregiudicare l'integrità fisica di una collettività di lavoratori, ancorché ciò non significhi la coincidenza con l'intera comunità dei dipendenti. Osservano che, nel caso in esame, siffatto presupposto non è integrato, essendo affermato dalla stessa Corte territoriale che la macchina, destinata all'utilizzo da parte di un solo addetto per turno di lavoro, non si trovava in un luogo di transito di più persone. Con la conseguenza che la prospettiva argomentativa della decisione impugnata fa dipendere la sussistenza del reato non dal pericolo prodotto in un unico contesto spazio-temporale nei confronti una pluralità -pur limitata- di lavoratori, ma dalla programmazione lavorativa, escludendo la fattispecie solo nell'ipotesi di produzione strutturata su un unico turno giornaliero, con la previsione di un unico addetto.
4. Con il secondo motivo denunciano la falsa applicazione dell'art. 437 cod. pen., in ordine alla dimensione soggettiva della fattispecie. Rilevano che la sentenza impugnata, pronunciata la prescrizione per il reato di cui all'art. 590 cod. pen., e senza porre in dubbio l'effettività della qualifica di datore di lavoro con delega alla sicurezza di A.P. (nei confronti del quale è intervenuta pronuncia di non doversi procedere per morte del reo), giustifica l'estensione della responsabilità per il reato di cui all'art. 437 cod. pen. a G.E. e S.A., non sulla base della formale qualità di componenti del Consiglio di amministrazione, bensì, in forza della loro consapevolezza della perdurante inadeguata protezione della macchina in questione, risultante dalla loro sottoscrizione del documento di valutazione dei rischi. Nondimeno, da siffatta consapevolezza, peraltro lealmente ammessa da G.E. nel corso del dibattimento, non può trarsi la responsabilità in ordine al reato proprio di cui all'art. 437 cod. pen., soggettivamente attribuibile solo al titolare della posizione di garanzia, Angelo G.E.. Invero, la Corte territoriale, così facendo ha di fatto esteso ai ricorrenti, non titolari di specifica posizione di garanzia, la qualità di concorrenti estranei nel reato proprio. La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, ha chiarito che ai fini della configurabilità del concorso dell'extraneus nel reato proprio, non è sufficiente la mera condotta ausiliatrice, ma è necessario un quid pluris, ricavabile dai rapporti personali, modalità e circostanze di fatto, che dimostri il raggiungimento di un'intesa con il concorrente qualificato. Lamentano che la sentenza impugnata non si sia fatta carico di individuare il necessario contributo fornito da G.E. e S.A., limitandosi a ritenere che la scelta di rinviare l'allestimento delle protezioni perimetrali sul macchinario implicasse una decisione condivisa, non trattandosi di una risoluzione esclusivamente tecnica, ma gestionale ed imprenditoriale, inerente alle scelte produttive. Il giudice del gravame, fa, dunque, discendere dalle dichiarazioni di G.E. -secondo le quali si era deciso di attendere la pausa estiva per l'intervento di adeguamento del macchinario- la responsabilità dell'intero consiglio di amministrazione, in assenza di elementi da cui trarre il compimento da parte dei ricorrenti di un'opera di persuasione o istigazione nei confronti dell'unico soggetto cui competeva il potere di deliberare e che disponeva del relativo potere di spesa. Concludono per l'annullamento della sentenza impugnata.

 

Diritto




1. Il ricorso deve essere accolto.
2. Il primo motivo è fondato.
3. Va, innanzitutto, ricordato che "In materia di prevenzione di infortuni sul lavoro, in caso di lesioni personali colpose derivanti dall'omessa adozione delle cautele necessarie ad eliminare la pericolosità di un macchinario, deve escludersi il rapporto di specialità tra la disposizione di cui all'art. 437 cod. pen. - che prevede il delitto di rimozione od omissione dolosa di cautele - e quella di cui all'art. 590, secondo comma, cod. pen., mancando un rapporto di continenza tra tali norme, per la diversità, nei due reati, dell'elemento soggettivo (dolo nel primo caso e colpa nel secondo), della condotta (non essendo inclusa nello schema legale del primo la condotta costitutiva del secondo) e dell'evento (costituito, nel primo caso, dal comune pericolo di disastro o di un infortunio - il cui effettivo verificarsi non è elemento costitutivo del reato medesimo perché costituisce ove si realizzi, circostanza aggravante - e dalle lesioni nel secondo caso). (Sez. 4, n. 6156 del 19/12/2017 - dep. 08/02/2018, Oliva, Rv. 271970).
4. Ciò premesso, ritiene questo Collegio che debba darsi continuità all'orientamento secondo cui "Ai fini della configurabilità dell'ipotesi delittuosa descritta dall'art. 437 cod. pen., è necessario che l'omissione, la rimozione o il danneggiamento dolosi degli impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro si inserisca in un contesto imprenditoriale nel quale la mancanza o l'inefficienza di quei presidi antinfortunistici abbia l'attitudine, almeno in via astratta, a pregiudicare l'integrità fisica di una collettività di lavoratori, o, comunque, di un numero di persone gravitanti attorno all'ambiente di lavoro sufficiente a realizzare la condizione di una indeterminata estensione del pericolo. (Sez. 1, n. 4890 del 23/01/2018 - dep. 31/01/2019, PG c/ Prunas, Rv. 276164 ; Sez. 1, n. 18168 del 20/01/2016, P.M. in proc. Antonini altri, Rv. 266881; Sez.l, n. 6393 del 02/12/2005, dep. 2006, Strazzarino, Rv. 233826).
5. La norma incriminatrice, infatti, è collocata fra i delitti contro la pubblica incolumità o di comune pericolo (Titolo II, capo VI del codice penale), accomunati dalla caratteristica potenza espansiva del danno che la condotta dolosa sanzionata può arrecare all'integrità personale di una pluralità di persone. La diffusività del pericolo giustifica l'anticipazione della soglia di punibilità ad un momento che precede l'eventuale evento dannoso, che si pone, laddove si realizzi, come una circostanza aggravante del reato. Si tratta di ipotesi caratterizzate -nella comune esperienza- per il fatto di recare con sé una rilevante possibilità di danno alla vita o all'incolumità personale, che esprimono cioè una capacità lesiva in grado di coinvolgere una pluralità di persone, in un modo che non è precisamente definibile. Di qui l'idea di indeterminatezza del danno che caratterizza i reati di comune pericolo.
6. E' chiaro, tuttavia, che le condotte dolose descritte dall'art. 437 cod. pen. - omissione, rimozione o danneggiamento di cautele destinate a prevenire gli infortuni sul lavoro- ben possono rilevare anche quando la diffusività del pericolo sia circoscritta alla 'collettività' di coloro che gravitano intorno all'ambiente di lavoro, essendo principalmente l'integrità fisica dei lavoratori l'oggetto della tutela anticipata. Non necessariamente, dunque, l'indefinitezza dei soggetti che possono essere attinti dalle conseguenze della condotta coincide con l'intera collettività, ben potendo limitarsi ad una specifica comunità di soggetti intesa come un numero di lavoratori sufficiente a realizzare la condizione di una indeterminata estensione del pericolo, senza di che mancherebbe in radice la possibilità di un'offesa al bene giuridico tutelato. (Sez. 1, Sentenza n. 11161 del 20/11/1996, Rv. 206428; Sez. 4, Sentenza n. 10812 del 04/05/1989, Rv. 181921).
7. Anche così circoscritta la dimensione soggettiva del pericolo, dunque, ciò che connota il reato resta la diffusività del rischio potenziale di danno, che non può pertanto coincidere con la possibilità di arrecare danno ad un'unica persona, come non condivisibilmente ritenuto da alcune pronunce (cfr. "Il reato di cui all'art. 437 cod. pen. è integrato anche nel caso in cui il pericolo interessi soltanto il singolo lavoratore addetto alla macchina priva del dispositivo atto a prevenire gli infortuni" Sez. 4, Sentenza n. 57673 del 24/11/2017, Rv. 271693; ma anche: Sez. 1, Sentenza n. 12464 del 21/02/2007, Rv. 236431; Sez. 1, Sentenza n. 8054 del 11/03/1998, Rv. 211778)
8. E,' infatti, proprio l'astratta potenzialità della condotta a determinare una situazione di pericolo per una pluralità di persone -ancorché numericamente e spazialmente determinata- che contraddistingue l'anticipazione della punibilità alla minaccia del danno all'incolumità fisica, ché altrimenti, in assenza della dimensione pubblica del pericolo, si finirebbe considerare punibile un comportamento specificamente rivolto ad omettere, escludere o rimuovere cautele finalizzate alla tutela di un lavoratore determinato, mutando il bene giuridico tutelato anziché nella salute pubblica, nel senso di 'collettiva' e plurale, pur nei limiti indicati, in quella individuale.
9. Ad escludere una simile lettura, oltre alla collocazione del reato fra i delitti contro la pubblica incolumità, concorre la previsione del secondo comma della disposizione di cui all'art. 437 cod. pen. che chiarisce come il prodursi dell'evento, quale concretizzazione del pericolo sanzionato dal primo comma, costituisca un aggravamento del reato anche qualora ne derivi 'un infortunio', cioè un evento dannoso che può riguardare un singolo individuo. L'utilizzo dell'articolo indeterminativo 'un' anziché di quello determinativo assume un significato esegetico preciso, posto che laddove il primo comma fosse riferito alla tutela del singolo e non della collettività, il legislatore penale avrebbe posto in relazione il secondo comma con il primo facendo ricorso alla locuzione aggettivale 'l'infortunio'. Cioè proprio quell'unico specifico evento temuto e descritto dal primo comma. La precisa scelta linguistica, nondimeno, contribuisce a spiegare che il pericolo di mettere a repentaglio l'incolumità di più persone - di per sé sanzionato- può, in concreto, realizzarsi anche con la produzione di un danno nei confronti di uno solo dei soggetti esposti al rischio, non essendo necessario che esso coinvolga la salute pubblica, ben potendo la minaccia del bene collettivo trasformarsi nella realizzazione di un evento che coinvolge l'individuo. Il che rende evidente la distinzione fra la condotta pericolosa, riguardante la collettività, e l'evento dannoso configurabile anche nei confronti del singolo.
10. La necessaria diffusività del pericolo si riflette anche sulla dimensione spazio-temporale della minaccia, che deve sempre comprendere una pluralità di soggetti, ancorché individuabili in una comunità, com'è quella dei lavoratori di uno stabilimento produttivo.
11. Ne discende, nondimeno, che laddove l'impianto o l'apparecchiatura difettante delle cautele destinate a prevenire infortuni, per la volontaria omissione o rimozione delle medesime, non preveda l'utilizzazione contemporanea da parte di una pluralità di lavoratori o non sia idonea a sprigionare una forza dirompente, in grado di coinvolgere numerose persone, in un modo che non è precisamente definibile o calcolabile, il reato di cui all'art. 437 cod. pen. non può ritenersi integrato perché non è configurabile il pericolo comune, non avendo l'azione criminosa l'attitudine a coinvolgere una molteplicità di individui.
12. Va, dunque, esclusa la configurabilità del reato contestato, contrariamente a quanto ritenuto dalla decisione impugnata, in un'ipotesi, come quella di specie, in cui al macchinario, privato della cautele antinfortunistiche, sia destinato un lavoratore per turno.
13. La sentenza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
 

P.Q.M.

 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste. Così deciso il 25.11.2020