Categoria: Normativa regionale
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Regione Marche
Ordinanza 2 marzo 2021, n. 7

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;
Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;
Visto il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»”;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 27 febbraio 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Marche, Lombardia e Piemonte”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2021, con la quale alla Regione Marche sono state applicate, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui all’articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021;
Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 16 febbraio 2021;
Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 4 del 20 febbraio 2021;
Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 5 del 22 febbraio 2021;
Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 6 del 26 febbraio 2021;
Vista la relazione istruttoria a firma del Dirigente del Servizio Sanità ID: 22209575|02/03/2021|SAN, agli atti della Segreteria Generale, nella quale si conclude che “alla luce dell’andamento epidemiologico sopra indicato si rileva l’opportunità di ulteriori e significative iniziative, rispetto a quelle in essere, volte al maggior contenimento del virus Sars-CoV-2 nella provincia di Ancona, vista l’elevata diffusione della circolazione virale in questo territorio. Verrà mantenuto attivo il monitoraggio su tutte le province regionali con particolare attenzione sulla provincia di Macerata al fine di analizzare l’andamento epidemiologico nei prossimi giorni e rilevare eventuali incrementi significativi degli indicatori funzionali al monitoraggio dell’andamento epidemico
Visto il verbale n. 161 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico (CTS), istituito presso il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, tenutasi in data 27 febbraio 2021;
Ritenuto necessario, alla luce dei dati sopra riportati, in forza del principio di precauzione, adottare ulteriori misure restrittive al fine di contenere la diffusione del contagio nei territori interessati e tutelare prioritariamente la salute e la sicurezza dei cittadini;
Sentito il Ministro della Salute;
Sentiti i Prefetti della Regione Marche;
Sentita la Conferenza dei Sindaci dell’Area Vasta 2 dell’A.S.U.R Marche;
 

ORDINA

Art. 1

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2, a decorrere dalle ore 08:00 del 3 marzo 2021 e fino alle ore 24:00 del 5 marzo 2021, al territorio della Provincia di Ancona si applicano le misure di cui al comma 4 dell’articolo 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021.
2. E fortemente raccomandato lo svolgimento dell’attività didattica con modalità a distanza in tutti gli istituti scolastici in cui si registra un aumento dei casi di contagio da virus SARS-CoV-2, anche sulla base di quanto previsto dal Comitato tecnico scientifico con il verbale n. 161 del 27 febbraio 2021.
3. Occorre sempre far uso della autocertificazione riguardo alle cause giustificative dello spostamento.
4. Nel territorio regionale è fortemente raccomandato di rispettare rigorosamente il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, all’interno e nelle adiacenze di qualsiasi tipologia di attività e nelle aree pubbliche e private ad uso pubblico, in conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
 

Art. 2

1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 4 del d.l. 19/2020. All’irrogazione delle sanzioni si provvede ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 33/1998, ove non già previsto dalla normativa statale.
 

Art. 3

1. La presente ordinanza può essere modificata o prorogata nei suoi effetti in relazione all’andamento dell’indice di contagio (Rt) e della situazione epidemiologica complessiva in considerazione dei relativi indicatori come individuati dalla normativa nazionale.
2. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti della Regione, ai Presidenti delle Province, ai Sindaci dei Comuni della Regione Marche, ai Rettori delle Università delle Marche, al Direttore generale dell’ufficio scolastico regionale per le Marche, alla Camera di Commercio delle Marche e alle Categorie economiche e sociali delle Marche.
3. La presente ordinanza è pubblicata sul BURM e sul sito web della Regione.

Ancona, 2 marzo 2021