Categoria: Normativa regionale
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Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Ordinanza contingibile e urgente 3 marzo 2021, n. 5/2021/PC
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.

Il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Visti gli articoli 32, 117, comma 2 lettera q) e 118 della Costituzione;
Visto l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 14 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato, fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione Civile n. 572 del 22 febbraio 2020 con il quale il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è stato nominato soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del capo del Dipartimento di Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020», ed in particolare l’articolo 1, comma 2, lettera a), che nel modificare l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, riconosce alle Regioni la facoltà di introdurre misure “restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi dell’articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d’intesa con il Ministro della salute, anche ampliative”;
Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021);
Visto il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);
Visto Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 e in particolare l’articolo 21, comma 2, che prevede che “La misura di cui al primo periodo dell’articolo 43 è disposta dai Presidenti delle regioni o province autonome nelle aree, anche di ambito comunale, nelle quali gli stessi Presidenti delle regioni abbiano adottato misure stringenti di isolamento in ragione della circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di diffusività o da resistenza al vaccino o da capacità di indurre malattia grave; la stessa misura può altresì essere disposta dai Presidenti delle regioni o province autonome in tutte le aree regionali o provinciali nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti oppure in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico”;
Preso atto che dalle ultime analisi epidemiologiche elaborate dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità è emersa la seguente evoluzione su scala regionale:
a) i nuovi casi settimanali sono passati da 1815 a 2849 (+57%): ciò corrisponde a un tasso per 100.000 abitanti che passa da 149 (21/2) a 234 (28/2);
b) in tale settimana è aumentata la percentuale di positivi sui tamponi eseguiti (escluso screening e re-testing), che passa da 7.6% a 13.1%;
c) il numero dei focolai attivi nell’ultima settimana è passato da 707 a 766;
d) il numero dei nuovi focolai è passato da 246 a 369;
e) il numero dei casi associati ai focolai è passato da 2410 a 2578;
f) il numero massimo di casi in ciascun focolaio è passato da 58 a 68;
g) sono scesi principalmente i focolai nelle Case di Riposo (da 28 a 20) e negli Ospedali (da 16 a 5) e marginalmente nei luoghi di lavoro (da 50 a 48);
h) il numero di nuovi casi settimanali non associati a focolai è salito da 859 a 1019;
i) si mantiene sopra la soglia del 30% l’occupazione dei posti letto in Terapia Intensiva (35.4% al 1/3/2021) e per la prima volta dopo sei settimane è in rialzo anche l’occupazione dei posti letto in Area Medica (pur sotto soglia)
Preso atto, altresì, del principale dato negativo riguardante il grande aumento (57%) dell’incidenza su scala regionale e del fatto che è molto rilevante anche l’aumento della proporzione dei tamponi positivi sul totale dei nuovi testati (screening e re-testing esclusi);
Preso atto, inoltre, del notevole preoccupante incremento di nuovi casi settimanali non associati a focolai, a dimostrazione di una difficile tenuta delle attività di contact tracing e mappatura dell’epidemia;
Constatato che la riduzione dei casi e focolai nelle case di riposo e negli ospedali è legata al successo del programma di vaccinazione negli operatori e ospiti;
Rilevato, quanto a confronti fra territori corrispondenti alle ex Province:
a) che al 3 marzo il tasso di incidenza cumulativa degli ultimi 7 giorni per 100.000 abitanti differisce molto per provincia, essendo di 420 in provincia di Udine, 275 in provincia di Gorizia, 154 in provincia di Trieste e 107 in provincia di Pordenone;
b) che dei 14 casi COVID confermati con variante inglese in base alle analisi più recenti (18/2), 9 sono della provincia di Udine, 4 in provincia di Gorizia e 1 in provincia di Pordenone. Tra questi soggetti l’età mediana è 46 anni con 2 soggetti di 11 anni;
c) che le proiezioni di impatto sugli ospedali sono peggiori per la provincia di Udine e Gorizia, meno su Trieste e Pordenone;
d) che il tasso di nuovi ricoveri ospedalieri per provincia (*100.000 abitanti) ammonta a 32 a Udine, 18 a Gorizia e a meno di 10 a Trieste e Pordenone;
Constatato che secondo l’Associazione Italiana di Epidemiologia, nel complesso delle regioni, nella popolazione al di sotto dei 19 anni si osserva il trend in aumento di tutte le classi di età ad eccezione della fascia 3-5 anni; l’aumento più marcato è nelle fasce di età 11-13 e 14-18; nella popolazione adulta, si assiste ad una diminuzione progressiva dei tassi di infezione nella classe 80-84 anni e nella classe 85+ anni (iniziata dalla seconda settimana di gennaio);
Constatato che anche in Friuli Venezia Giulia dall’inizio di gennaio al 21 febbraio sono scesi i tassi di incidenza in tutti i soggetti di età maggiore a 24 anni, ma già dall’inizio di febbraio i tassi di incidenza nei soggetti di età inferiore ai 25 anni non sono più scesi e anzi sono aumentati in particolare nelle ultime due settimane e che questa classe di età giovanile sembra aver anticipato il forte rialzo dell’incidenza complessiva riscontrata in questi giorni specie nei territori di Udine e Gorizia, accompagnato anche dall’evidenza della diffusione di varianti COVID inglesi specialmente nelle province di Udine e Gorizia;
Rilevato che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in base al Report settimanale del Ministero della salute e dell’istituto Superiore di Sanità sul monitoraggio del contagio, è definita, alla data del 26/2/2021, tra le regioni la cui fascia di impatto è “Alta” e la Classificazione complessiva di rischio è definita “Moderata”;
Ritenuto pertanto necessario, in forza del principio di precauzione, adottare provvedimenti limitativi agli spostamenti delle persone nei territori delle ex Province di Gorizia e Udine al fine di evitare l’ulteriore diffusione del contagio e il conseguente rischio di compromettere la piena operatività delle strutture sanitarie dell’intera regione;
Valutato quindi di stabilire per i territori delle ex Province di Gorizia e Udine l’applicazione delle misure restrittive per il contenimento del contagio previste dal capo IV del DPCM 2 marzo 2021 (cosiddetta “zona arancione”) per i giorni dal 6 al 21 marzo 2021, considerando tale lasso di tempo il minimo per poter ottenere un significativo miglioramento delle condizioni epidemiologiche;
Preso atto delle indicazioni del mondo scientifico secondo le quali gli unici strumenti di prevenzione del contagio del virus continuano ad essere l’igiene delle mani, il corretto utilizzo dei DPI e il distanziamento fisico;
Visto che le precauzioni assunte dalla Regione, con i diversi provvedimenti amministrativi adottati, hanno contribuito a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sul territorio regionale;
Rilevato inoltre che lo svolgimento dell’attività scolastica in presenza di un cospicuo numero di alunni, docenti e personale ATA relativi alle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie e alle istituzioni che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale comporterebbe probabili assembramenti nei pressi delle istituzioni scolastiche, con correlato rischio di diffusione del contagio presso le famiglie;
Evidenziato che, così come organizzata e come evolutasi nel corso degli ultimi mesi in virtù della crescita tecnologica e della crescita esponenziale dei dispositivi messi a disposizioni di scuole e studenti, la modalità della didattica a distanza consente di salvaguardare efficacemente il diritto all'istruzione in attesa che il miglioramento della situazione pandemica permetta un ritorno alle modalità ordinarie, che comunque sia non dovranno disperdere il patrimonio tecnologico ed esperienziale acquisito in questi mesi quale miglioramento e ammodernamento del sistema dell'istruzione nazionale;
Ritenuto quindi di disporre sull’intero territorio regionale la sospensione in presenza di tutte le attività scolastiche secondarie di I e di II grado, statali e paritarie, e delle istituzioni che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale con ricorso alla didattica digitale integrata, rimettendo in capo alle Autorità scolastiche la rimodulazione delle stesse e mantenendo le misure organizzative adottate nella loro autonomia dopo l’entrata in vigore del DPCM del 3 novembre 2020. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori strutturati e attrezzati non fruibili da remoto, o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
Ritenuto altresì di garantire la possibilità di svolgere attività in presenza a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo grado che risultino privi delle condizioni di poter svolgere la didattica a distanza per mancanza di dispositivi digitali o di adeguata connettività;
Ritenuto, viceversa, che l’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per le scuole primarie continui a svolgersi integralmente in presenza;
Ritenuto di sospendere la frequenza delle attività formative e curricolari delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo restando in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza, e fermo restando che i corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e altre attività didattiche o curricolari eventualmente individuate dalle medesime università e istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica possono proseguire, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento o analogo organo, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori strutturati e attrezzati o di strumenti non fruibili da remoto;
Ritenuto di applicare analoghe disposizioni previste per le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica anche per i percorsi di istruzione tecnica superiore e di istruzione e formazione tecnica superiore;
Ritenuto necessario, per quanto concerne i territori nei quali non trovano applicazione le misure restrittive per il contenimento del contagio della cosiddetta “zona arancione”, visto il rischio correlato alla formazione di assembramenti di persone che consumano alimenti o bevande, limitare comunque sensibilmente l’assunzione degli stessi su area pubbliche o aperte al pubblico;
Ritenuto necessario inoltre, visto il rischio correlato alla formazione di assembramenti di persone con il dispositivo di protezione abbassato per consumare alimenti o bevande, limitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ad eccezione del primo periodo di apertura mattutino, durante il quale normalmente le consumazioni avvengono in modo rapido, all’esclusiva consumazione da seduti, sia all’interno che all’esterno dei locali, su posti regolarmente collocati e limitare la consumazione di alimenti e bevande all’aperto su area pubblica o aperta al pubblico;
Acquisito il parere della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità del 3 marzo 2021;
Sentito il Ministro della Salute;
 

ORDINA

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2, dal giorno 6 marzo 2021 al giorno 21 marzo 2021, nei territori delle ex Province di Gorizia e Udine si applicano le disposizioni relative al Capo IV del DPCM 2 marzo 2021 (cosiddetta “zona arancione”).
2. Dal giorno 8 marzo 2021 al giorno 20 marzo 2021 su tutto il territorio regionale si applicano le seguenti misure:
a) le istituzioni scolastiche secondarie di primo e di secondo grado, statali e paritarie, e le istituzioni che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale, adottano forme flessibili nell'organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata, mantenendo le misure organizzative adottate nella loro autonomia;
b) resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori strutturati e attrezzati non fruibili da remoto o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
c) resta altresì sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo grado che risultino privi delle condizioni di poter svolgere la didattica a distanza per mancanza di dispositivi digitali o di adeguata connettività;
d) è sospesa la frequenza delle attività formative e curricolari delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo restando in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori strutturati e attrezzati o di strumenti non fruibili da remoto;
e) i corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e altre attività, didattiche o curricolari eventualmente individuate dalle medesime università e istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica possono proseguire, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Per le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica si applicano le medesime disposizioni per quanto compatibili, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento che può acquisire il parere, per i Conservatori di musica, del Comitato Territoriale di Coordinamento (CO.TE.CO.) e per le Accademie e gli ISIA, della competente Conferenza dei Direttori;
f) a beneficio degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento le attività didattiche possono proseguire anche in modalità in presenza; le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;
g) le disposizioni di cui alle lettere d) ed f) si applicano per quanto compatibili anche per i percorsi di Istruzione Tecnica Superiore - ITS e per i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore.
3. Dal giorno 6 marzo 2021 al giorno 21 marzo 2021:
a) è consentita dalle ore 11.00 fino alla chiusura dell’esercizio l’attività di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, su posti regolarmente collocati e in ogni caso nel rispetto delle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni relativamente alla distanza minima interpersonale di un metro. I servizi di ristorazione devono esporre all’ingresso un cartello indicando il numero massimo di persone ammesse nel locale.
b) è vietata la consumazione di alimenti e bevande per asporto nelle vicinanze dell’esercizio di vendita e, comunque, in luoghi dove siano possibili assembramenti;
c) è sempre consentita e fortemente raccomandata la vendita con consegna di alimenti e bevande a domicilio.
La violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l’applicazione di quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Protezione Civile e della Regione.
La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Trieste - Palmanova, 3 marzo 2021.
 

IL PRESIDENTE
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
f.to dott. Massimiliano FEDRIGA