Regione Marche
Ordinanza 5 marzo 2021, n. 8

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;
Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;
Visto il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021 n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 »”;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 27 febbraio 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Marche, Lombardia e Piemonte”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2021, con la quale alla Regione Marche sono state applicate, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 ;
Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 16 febbraio 2021;
Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 4 del 20 febbraio 2021;
Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 5 del 22 febbraio 2021;
Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 6 del 26 febbraio 2021;
Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 7 del 2 marzo 2021;
Visto il verbale n. 161 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico (CTS), istituito presso il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, tenutasi in data 27 febbraio 2021;
Vista la relazione istruttoria a firma del Dirigente del Servizio Sanità ID: 22248292|05/03/2021|SAN, agli atti della Segreteria Generale, che così conclude “alla luce dell’andamento epidemiologico sopra indicato si rileva l’opportunità di ulteriori e significative iniziative, rispetto a quelle in essere, vista l’elevata diffusione della circolazione virale in questo territorio, volte al maggior contenimento del virus Sars-CoV-2 nella provincia di Macerata, che supera il tasso di incidenza cumulativo di 250 per 100.000 abitanti. Misure di mitigazione in essere andrebbero confermate nella provincia di Ancona.
Si raccomanda che nelle altre province siano attivati interventi che abbiano come obiettivo la riduzione della diffusione del virus Sars-CoV-2 nei principali setting frequentati dalle classi maggiormente colpite in età giovanile (11-24 anni con incremento maggiore nell’ultimo periodo analizzato)
Preso atto che dalla relazione sopra richiamata si evince con riferimento alla popolazione in età scolastica un significativo incremento dei contagi e che le misure previste per le zone arancioni risulterebbero, in relazione alla curva epidemiologica registrata, non sufficienti ad arrestare in modo efficace la crescita del contagio, rendendo necessarie ulteriori e più efficaci restrizioni;
Considerato che l'esame dei dati epidemiologici dimostra che persiste una trasmissione diffusa del virus e, pertanto, si rende necessario adottare ogni misura di controllo ulteriore al fine di contenere la diffusione del contagio nei territori interessati e tutelare prioritariamente la salute e la sicurezza dei cittadini;
Vista la relazione istruttoria a firma del Dirigente del Servizio della P.F. Istruzione, formazione, orientamento e servizi territoriali per la formazione ID: 2246828|05/03/2021 |IFD agli atti della Segreteria Generale;
Ritenuto necessario, in forza del principio di precauzione e alla luce della rivalutazione della situazione alla stregua della nuova disciplina e dell’evolversi dei rilievi epidemiologici, proseguire, nelle more dell’adozione di ulteriori provvedimenti statali, nell’adozione di misure stringenti di isolamento con riferimento ad aree di ambito provinciale nelle quali si rileva un eccezionale peggioramento del quadro epidemiologico, nonché ulteriori misure su tutto il territorio regionale nel quale si evidenzia una incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
Visti l’art.21 comma 2 e l’art. 43 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;
Sentito il Ministro della Salute;
Sentiti i Prefetti della Regione Marche;
Sentiti il Tavolo permanente DM 78 e il Tavolo regionale di confronto, convocati dall’ufficio Scolastico Regionale per le Marche il giorno 5 marzo 2021;

ORDINA

Art. 1

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2, a decorrere dalle ore 00:00 del 6 marzo 2021 e fino alle ore 24:00 del 14 marzo 2021, ferme restando le misure statali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, sono adottate le seguenti misure:
a) ai territori della Provincia di Ancona e della Provincia di Macerata si applicano le misure di cui Capo V (Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021;
b) nei territori delle Province di Ascoli Piceno, Fermo e Pesaro Urbino le istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, adottano forme flessibili nell'organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
c) nei territori delle Province di Ascoli Piceno, Fermo e Pesaro Urbino è sospesa la frequenza delle attività formative e curricolari delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo restando in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e altre attività, didattiche o curricolari eventualmente individuate dalle università e istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica possono proseguire, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Per le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica si applicano le medesime disposizioni per quanto compatibili, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento che può acquisire il parere, per i Conservatori di musica, del Comitato Territoriale di Coordinamento (CO.TE.CO.) e per le Accademie e gli ISIA, della competente Conferenza dei Direttori.
2. È fortemente raccomandato lo svolgimento dell’attività didattica con modalità a distanza nelle istituzioni scolastiche non ricomprese nel precedente comma e in cui si registra un aumento dei casi di contagio da virus SARS-CoV-2.
3. Occorre sempre far uso dell’autocertificazione riguardo alle cause giustificative dello spostamento.
 

Art. 2

1. Nel territorio regionale è fortemente raccomandato di rispettare rigorosamente il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, all’interno e nelle adiacenze di qualsiasi tipologia di attività e nelle aree pubbliche e private ad uso pubblico, in conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
 

Art. 3

1. La violazione delle disposizioni della presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 4 del d.l. 19/2020. All’irrogazione delle sanzioni si provvede ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 33/1998, ove non già previsto dalla normativa statale.
 

Art. 4

1. La presente ordinanza può essere modificata o revocata in relazione all’andamento dell’indice di contagio (Rt) e della situazione epidemiologica complessiva in considerazione dei relativi indicatori come individuati dalla normativa nazionale.
2. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti della Regione, ai Presidenti delle Province e ai Sindaci dei Comuni della Regione Marche, ai Rettori delle Università delle Marche, al Direttore dell’ufficio scolastico regionale per le Marche, alla Camera di commercio per le Marche e alle categorie economiche e sociali delle Marche.
3. La presente ordinanza è pubblicata sul BURM e sul sito web della Regione.

Ancona, 5 marzo 2021