Regione Autonoma della Sardegna
Ordinanza 5 marzo 2021, n. 6
Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da covid-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE

VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e in particolare l’art. 32 che dispone “il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da covid-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante “ Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627 del 27 febbraio 2020 che nomina il Presidente della Regione Sardegna, soggetto attuatore degli interventi di cui all’OCDPC n. 630/2020;
VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da covid-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTO Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19”; convertito, con modifiche, nella legge 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19”, convertito, con modifiche, nella legge 22 maggio 2020, n. 35 e ulteriormente modificato dal DL n. 83/2020, in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19” e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16 maggio 2020, convertito, con modifiche, nella legge 14 luglio 2020, n. 74 e ulteriormente modificato dal DL n. 83/2020;
VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19”, convertito, con modifiche, nella legge 17 luglio 2020, n. 77;
VISTE le ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno 2020, del 9 luglio 2020, del 16 luglio 2020, del 24 luglio 2020, del 30 luglio 2020, del 1 agosto 2020, del 12 agosto 2020 e del 16 agosto 2020;
VISTO il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020” con cui si dispone la proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020;
VISTO il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta covid, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, convertito con modificazioni nella legge 27 novembre 2020, n. 159;
VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante: “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19”, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176;
VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus covid-19”, convertito con modificazioni nella legge 29 gennaio 2021, n. 6;
VISTO il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da covid-19”;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2021 n. 15, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da covid-19”;
VISTO il documento recante “Prevenzione e risposta a covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale” predisposto dal Ministero della Salute, dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Coordinamento delle Regioni e Province autonome che fornisce elementi generali per rafforzare la preparedness per fronteggiare le infezioni nella stagione autunno-inverno 2020-2021 (prot. 7474 del 12 ottobre 2020 Conferenza delle Regioni e delle Province autonome);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”, convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19”, del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19”, e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;
RICHIAMATE le proprie precedenti Ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 32, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19;
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 3787 del 31 gennaio 2021, avente ad oggetto: “Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti Sars CoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo;
VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute in data 27 febbraio 2021, pubblicata il 28 febbraio 2021 sulla GURI, e in particolare l’art. 1, per il quale ai sensi dell’articolo 1, commi 16 sexies e 16 septies del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, a decorrere dal 1° marzo 2021 alla Regione Sardegna si applicano le misure di cui alla c.d. “zona bianca”, come determinate dal decreto del Presidente del Consigli dei Ministri 14 gennaio 2021 e successivi decreti adottati ai sensi dell’alt 2, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;
CONSIDERATO che secondo la citata ordinanza, al fine di monitorare gli effetti del rilascio delle misure anticontagio nella Regione Sardegna, è istituito un tavolo tecnico istituzionale composto dai rappresentanti del Ministero della Salute, dell’Istituto Superiore della Sanità e della Regione Sardegna;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 e i relativi allegati e, in particolare, l’art. 7 che detta misure di contenimento del contagio applicabili alla zona bianca;
CONSIDERATO che occorre dettare ulteriori disposizioni mirate a contrastare l’eventuale ripresa della diffusione virale da covid-19 e a garantire, nel contempo, la sicurezza degli utenti e dei lavoratori del settore della scuola e dei trasporti, assicurando parimenti la fruizione del servizio essenziale del trasporto pubblico locale;
VISTE le motivazioni contenute nell’ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2021, che si intendono qui integralmente richiamate;
VISTO l’art. 57, comma 4 del DPCM 2 marzo 2021, per il quale “le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione”.
DATO ATTO delle potestà primarie attribuite alla competenza regionale dalla Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;
ATTESO che rientri nelle competenze primarie della Regione Autonoma della Sardegna riferite alle materie rimesse alla propria potestà legislativa ed amministrativa e, per essa, spetti al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, anche in qualità di Autorità Sanitaria Regionale nonché soggetto attuatore degli interventi di cui all’OCDPC 630/2020, valutare e ponderare gli interventi necessari per la tutela della salute pubblica;
 

ORDINA

Art. 1) A bordo dei mezzi pubblici del trasporto pubblico locale, nelle modalità gomma, metro, ferro e marittimo, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento dei posti totali - prevedendo una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti - stabiliti dalle carte di circolazione o dai documenti corrispondenti e dalle eventuali autorizzazioni regionali.

Art. 2) Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni - per la prima settimana di vigenza della presente Ordinanza - sia garantita l’attività didattica in presenza, comunque in misura non superiore a quella consolidata alla data odierna. La restante parte della popolazione studentesca si avvale della didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. È obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi. Al fine di mantenere il distanziamento interpersonale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa, fatta eccezione per tutte le attività mirate all'apprendimento, al recupero della socialità, comunque nel rispetto delle norme di sicurezza. Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado continuano a essere svolte solo con modalità a distanza. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, qualora non completato, avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia. L’ente proprietario dell’immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l'ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l'organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime. Le attività dovranno essere svolte con l’ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all'allegato 8 al DPCM del 2 marzo 2021 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati.

Art. 3) Le università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengono conto delle esigenze formative e dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’Università e della Ricerca, di cui all’allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19, di cui all’allegato 22 del DPCM del 2 marzo 2021.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento che può acquisire il parere, per i Conservatori di Musica, del Comitato Territoriale di Coordinamento (CO.TE.CO.) e, per le Accademie e gli ISIA, della competente Conferenza dei Direttori. A beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime università e istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento.

Art. 4) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa espresso rinvio al DPCM 2 marzo 2021 e relativi allegati.

Art. 5) Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti a far data dall’8 marzo 2021 fino al 15 marzo 2021, salvo proroga esplicita e salvo ulteriori diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell’andamento della curva di diffusione del virus, che sarà costantemente monitorata dai competenti organi dell’amministrazione e delle aziende.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 2 del DL n. 33 del 16 maggio 2020).
La presente ordinanza viene trasmessa, secondo le rispettive competenze, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, al Ministro dell’Istruzione, agli Amministratori delle Provincie del territorio regionale, al Sindaco metropolitano di Cagliari, ai Sindaci dei Comuni della Sardegna, ai Prefetti degli Uffici territoriali di Governo della Sardegna, agli Assessori regionali, alle società e aziende di trasporto pubblico locale nonché agli altri soggetti interessati.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
 

Christian Solinas