Categoria: Prassi amministrativa
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Ministero dell’Interno
GABINETTO DEL MINISTRO

 

N. 15350/117/2/1 Uff. III- Prot. Civ.                                                     Roma, 6 marzo 2021

 

Al SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI

TRENTO e BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

e, per conoscenza
AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Segreteria del Dipartimento

SEDE
 

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021. Ulteriori disposizioni di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID19.


Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, pubblicato in pari data sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 52, sono state dettate misure di contenimento e contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 destinate a trovare applicazione, in sostituzione di quelle previste dal d.P.C.M. del 14 gennaio 2021 a decorrere dalla data del 6 marzo 2021 e fino al 6 aprile 2021.
Il d.P.C.M. di cui sopra, i cui principali aspetti vengono illustrati con la presente circolare, fa seguito al decreto-legge 23 febbraio 2021, n.15, e tiene conto delle disposizioni ivi contenute in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, oggetto di commento con la circolare di p. n. di questo Gabinetto del 24 febbraio u.s.
Vale qui ricordare, in proposito, che le limitazioni agli spostamenti interregionali e intercomunali, trovano applicazione, in attuazione dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 15/2021, fino alla data del 27 marzo del corrente anno.
Rispetto ai precedenti decreti presidenziali adottati in materia il nuovo d.P.C.M. conferma in larga parte le misure attualmente in vigore, proponendo tuttavia un nuovo ordine espositivo dei precetti, in quanto le varie disposizioni risultano ora declinate in 56 articoli, suddivisi in 8 Capi e riassunti nei rispettivi contenuti da rubriche descrittive dei singoli ambiti applicativi.
Atteso il permanere dell'esigenza di modulare gli interventi di contrasto alla pandemia in ragione delle differenti criticità rilevate nei territori, graduando la severità delle misure in base alla maggiore diffusione del virus e alla capacità di tenuta dei servizi sanitari, anche il decreto in esame ha previsto un regime differenziato, correlato ai diversi scenari di rischio, per ciascuno dei quali sono state stabilite misure progressivamente più restrittive: zona bianca, zona gialla, zona arancione e, infine, zona rossa.
Va peraltro evidenziato che, nella nuova architettura del decreto, il Capo I, contenente gli articoli da 1 a 6, reca le misure di contenimento del contagio che trovano applicazione sull'intero territorio nazionale, indipendentemente dallo scenario di rischio in cui i singoli territori vengano a collocarsi.
Fra tali misure, che non presentano modifiche sostanziali rispetto all'attuale disciplina si richiamano, in particolare, le prescrizioni concernenti l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e il distanziamento interpersonale (art. 1), nonché il già ricordato divieto di spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni e province autonome, quale che sia il relativo colore. (art. 2).
 

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Zona Bianca
(Capo II, art. 7)

Uno specifico capo, peraltro recante un unico articolo, è dedicato alla zona bianca che, introdotta dal decreto legge 14 gennaio 2021, n.2 e dal d.P.C.M. di pari data e così denominata dal decreto-legge 23 febbraio 2021, n.15, si aggiunge a1I'originaria tripartizione comprendente le zone gialla, arancione e rossa.
Ai sensi dell’art 7 del nuovo d.P.C.M. - la cui applicazione è stata anticipata al 3 marzo 2021 - all'interno della zona bianca viene prevista, in ragione del più basso livello di rischio epidemiologico, da attestarsi con ordinanza del Ministro della Salute, la cessazione delle misure restrittive stabilite per la zona gialla, ferma restando l'applicazione delle generali misure anti-contagio,. nonché dei protocolli e delle linee-guida allegati al d.P.C.M.
In zona bianca, in ogni caso, restano sospesi gli eventi e le attività implicanti assembramenti in spazi chiusi o all’aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive.
Si fa altresì rilevare che il comma 2 del citato art. 7 prevede l'istituzione, presso il Ministero della Salute, di un Tavolo tecnico permanente composto da un rappresentante del Comitato tecnico-scientifico, dell'Istituto superiore di sanità e delle Regioni e Province autonome interessate, cui è affidato il compito di verificare , attraverso il monitoraggio degli effetti dell'allentamento delle misure anti contagio nei territori inseriti in zona bianca, il permanere delle condizioni che hanno detero1inato tale classificazione e la necessità di adottare eventuali misure intermedie e transitorie.
 

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Zona Gialla
(Capo III, artt. 8-32)

Il Capo III del nuovo d.P.C.M. reca, agli articoli da 8 a 32, le disposizioni concernenti le misure di contenimento del contagio applicabili nella zona gialla.
È opportuno precisare, argomentando ex artt. 34 e 39 dei successivi Capi IV e V, che il nuovo decreto ha confermato il meccanismo precettivo in base al quale le misure previste per i territori in zona gialla, in quanto non derogate in maniera più restrittiva dalle disposizioni relative alle zone arancione e rossa, trovano applicazione anche in tali ultimi contesti territoriali.
Resta, pertanto, confermato quanto già evidenziato in precedenti circolari in ordine all'esercizio di alcune libertà, quali in particolare quelle connesse alla partecipazione alle manifestazioni pubbliche e alle celebrazioni religiose, le quali anche nella zona arancione e in quella rossa, trovano la propria disciplina nelle disposizioni dettate per la zona gialla e, più specificamente, con riguardo al nuovo provvedimento, dall’art. 10 (Manifestazioni pubbliche) e dall'art. 12 (Luoghi di culto e funzioni religiose). ,
Quanto alle manifestazioni pubbliche, si ritiene di puntualizzare che qualora lo svolgimento di tali manifestazioni preveda la concentrazione dei partecipanti in un’unica sede; come, ad esempio, per le manifestazioni a carattere nazionale di solito indette nella Capitale, è consentito anche lo spostamento da e verso zone con più elevato livello di rischio, fermo restando il ricorso all'autodichiarazione.
Riguardo alle funzioni religiose, si ribadisce invece, che lo spostamento deve essere limitato all'indispensabile, nel senso che vada raggiunto il luogo più vicino dove sia possibile soddisfare la propria esigenza di culto.
In un quadro complessivo caratterizzato dalla pressoché integrale conferma delle misure già in vigore, alcuni significativi elementi di novità sono stati introdotti in tema di servizi museali e spettacoli aperti al pubblico.

Musei, istituti e luoghi della cultura (art. 14)
La disposizione in epigrafe prevede che, dal 27 marzo 2021, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, oggi consentito nei soli giorni feriali, potrà essere svolto anche il sabato e nei giorni festivi, "a condizione che l'ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo". Resta peraltro sospesa l'efficacia delle disposizioni regolamentari di cui all'art. 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997 n. 507, che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese.

Spettacoli aperti al pubblico (art. 15)
L' art. 15 dispone, che a decorrere dal 27 marzo 2021, gli spettacoli aperti a1 pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club, e in altri spazi anche all'aperto - attualmente sospesi - possano svolgersi con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi. Riguardo alla condizione di convivenza, va precisato che essa potrà essere oggetto di autodichiarazione da parte degli interessati, conformemente a quanto previsto dagli allegati 26 e 27 al d.P.C.M., di nuova formulazione, concernenti le modalità dì svolgimento in sicurezza delle attività in questione.
La disposizione in commento pone, altresì, specifici limiti alla capienza dei locali, che non può essere superiore al 25% rispetto a quella massima autorizzata, nonché al numero di spettatori ammessi, che non potrà superare le 400 unità per gli spettacoli all'aperto e le 200 unità per ogni singola sala ove si svolgano spettacoli al chiuso.
Laddove non sia possibile assicurare il rispetto delle suddette condizioni, gli spettacoli in questione restano sospesi.

Istituzioni scolastiche (art. 21)
Un intervento significativamente innovativo è quello operato dall'art 21 che, nel confermare la precedente disciplina riguardante lo svolgimento delle attività scolastiche, al comma 2 attribuisce ai Presidenti delle regioni o province autonome il potere di disporre, nel caso di significativo aggravamento della situazione epidemiologica, le più severe diposizioni previste dall'articolo 43 del d.P.C.M. per la zona rossa, sicché, per effetto di tale rinvio, potrà essere disposta, eventualmente, anche nel solo ambito comunale, la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e lo svolgimento nella modalità a distanza dell'attività scolastica di ogni ordine e grado.
Sì segnala, altresì, la previsione, contenuta nel medesimo art. 21, che conferma l'operatività del tavolo di coordinamento scuola-trasporti istituito presso le prefetture, ampliandone le funzioni attraverso l'espressa attribuzione del compito di monitorare l’attuazione delle misure previste dai documenti operativi, anche ai fini di un eventuale adeguamento dei loro contenuti, in relazione al sopravvenire di nuove esigenze, correlate al mutamento degli scenari epidemiologici in atto.
Le SS.LL. avranno poi cura di sensibilizzare, dando così attuazione al dettato del comma 4 dell'articolo in commento, i responsabili degli Uffici Scolastici Regionali affinché, da parte dei dirigenti scolasti ci, sia assunta ogni utile iniziativa finalizzata a prevenire, anche in occasione dell'ingresso e dell'uscita degli studenti dalle strutture scolastiche, situazioni di aggregazione suscettibili di determinare l'inosservanza del distanziamento interpersonale e. del divieto di assembramenti.

Corsi di formazione (art. 25)
Degna di nota è la previsione di cui al successivo art. 25 che, al comma 7, amplia il novero delle attività di formazione consentite anche in presenza, ricomprendendovi i corsi di formazione aziendali, esclusivamente in favore dei dipendenti dell'azienda stessa, i corsi in materia di protezione civile, nonché i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure tecniche precauzionali previste dal documento dell' INAIL cui fa riferimento la disposizione.

Attività commerciali (art. 26)
Il d.P.C.M. in commento, all'art. 26, nel confermare l'impianto regolatorio inerente allo svolgimento delle attività commerciali al dettaglio, prevede, quale unica innovazione rispetto all'attuale disciplina, l'ampliamento delle tipologie di esercizi che possono rimanere aperti, nelle giornate festive e prefestive, all'interno dei centri commerciali e strutture assimilabili, includendovi anche le lavanderie e le tintorie.

Attività dei servizi di ristorazione (art. 27)
L'art. 27, nel disciplinare l'attività dei servizi di ristorazione, conferma la regolamentazione dettata dal d.P.C.M. del 14 gennaio 2021. Tuttavia, viene ora introdotta una modifica che elimina la precedente restrizione relativa al divieto di asporto dopo le ore 18,00 per i soggetti che svolgano come attività prevalente quella identificata dal codice ATECO 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) vale a dire per le enoteche, sicché tali attività potranno essere proseguite anche oltre il predetto orario, in conformità alle pertinenti disposizioni comunali. Restano, invece, soggette al divieto di asporto dopo le 18,00 le attività identificate dal codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina).
Lo stesso art. 27, al comma 4, consente, come già previsto dai precedenti provvedimenti presidenziali, le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, purché svolte in osservanza delle generali misure anti-contagio.
Al riguardo, in forza di tale disposizione, le attività in questione possono essere svolte, nel rispetto della legislazione vigente in tema di attività produttive, anche da quei pubblici esercizi che instaurino, un rapporto contrattuale con un’azienda, ai fini dell'erogazione del servizio in favore dei relativi dipendenti.
Si segnala l'opportunità, al fine di agevolare gli organi accertatori nella verifica della sussistenza delle condizioni richieste per l'esercizio dell'attività di mensa o di catering continuativo, che a cura dell'esercente sia resa disponibile in pronta visione copia dei contratti sottoscritti con le aziende, nonché degli elenchi nominativi del personale preventivamente individuato quale beneficiario del servizio.
Diversamente, non si ritiene consentita, in quanto non riconducibile alle succitate attività di mensa o catering continuativo, la possibilità per il titolare di partita IVA o libero professionista di instaurare con un pubblico esercizio un rapporto contrattuale di somministrazione al tavolo di alimenti e bevande, non essendo in questi casi configurabile un connotato indefettibile del servizio di mensa o catering, rappresentato dalla ristorazione collettiva.
 

Zona Arancione
(Capo IV, artt. 33-37)

Le disposizioni del Capo IV del nuovo d.P.C.M., riguardanti i territori della cosiddetta zona arancione, intervengono sostanzialmente sulla mobilità e sui servizi dì ristorazione, riproponendo, con alcune variazioni di cui qui si dà conto, le misure dettate dall'art. 2 del d.P.C.M. del 14 gennaio 2021.

Attività dei servizi di ristorazione (art. 37)
Alcune modifiche si rinvengono nella disciplina relativa alle attività dei servizi di ristorazione, recata dall'art. 37, che, nell'ultimo periodo del comma 1 opportunamente precisa ora, che negli alberghi e nelle strutture ricettive la ristorazione resta consentita senza limiti di orario limitatamente ai clienti ivi alloggiati.
Lo stesso art. 37, al comma 2, in linea con quanto previsto in area gialla, non contempla più il previgente divieto di asporto oltre le ore 18,00 per le attività commerciali, già citate dianzi, che svolgono in prevalenza una delle attività ricomprese nel codice ATECO 47.25; sicché tali attività potranno essere proseguite anche oltre il predetto orario, in conformità alle pertinenti disposizioni comunali.
Indicazioni analoghe a quelle sopra fomite con riferimento alla zona gialla valgono per lo svolgimento delle attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale.
Per quanto attiene a profili o ad ambiti non incisi dalle disposizioni del Capo in commento, si ribadisce che il quadro regolatorio rimane quello definito con riferimento alla zona gialla, salvo che non intervengano misure più restrittive.
Si colloca in quest'ottica l'espressa previsione dell'art 36 che prevede la sospensione in zona arancione dei servizi museali e degli spettacoli aperti al pubblico.
 

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Zona rossa
(Capo V, artt. 38-48)

Gli articoli in epigrafe riguardano i territori ricompresi nella zona rossa, corrispondente al più severo scenario di rischio epidemiologico. Le disposizioni recate dal Capo in commento, come quelle precedenti relative alla zona arancione, contengono misure specifiche già applicate nel precedente regime, per le quali, pertanto, se ne ribadisce la vigenza, o di nuovo conio. Rispetto a queste ultime, si fornisce un breve commento.

Istituzioni scolastiche (art. 43)
Il principale elemento di novità introdotto per i territori in questione è sicuramente rappresentato dalla sospensione, disposta a decorrere dal prossimo 6 marzo, dei servizi educativi dell’infanzia e delle attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, le quali, pertanto, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori e per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Attività dei servizi di ristorazione (art. 46)
Anche in zona rossa, per effetto della disposizione in epigrafe, cade il divieto di asporto oltre le ore 18,00 per le attività commerciali che svolgono in prevalenza una delle attività ricomprese nel già citato codice ATECO 47.25 con possibilità, pertanto, di prosecuzione di tali attività anche oltre il predetto orario, in conformità alle pertinenti disposizioni comunali.
Si rinvia a quanto già rappresentato per la zona arancione con riguardo alle attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, nonché alla ristorazione negli alberghi e ne1le altre strutture ricettive.

Attività inerenti ai servizi alla persona (art. 47)
Per quanto concerne la previsione in epigrafe, essa prevede la sospensione in zona rossa dei saloni di barbiere e di parrucchiere, per effetto della modifica. apportata all'allegato 24 del d.P.C.M., da cui sono state espunte le predette forme di servizi alla persona.
Il Capo VI raccoglie le disposizioni in tema dì spostamenti da e per l'estero, in relazione alle quali si segnala la previsione di cui all’art. 49, comma 6, che consente alle. persone che hanno soggiornato o transitato in Brasile nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia, oltre che per le circostanze eccettuative espressamente indicate nell’ordinanza del Ministro della Salute del 13 febbraio 2021, anche per raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza dei figli minori .
Si ritiene altresì utile segnalare la disposizione di cui all'art. 51, comma 8, che stabilisce, in via generale, ai fini dell'ingresso nel territorio nazionale, l'esenzione dall'effettuazione del test molecolare o antigenico per i bambini di età inferiore ai due anni.
Tra le disposizioni del Capo VII, concernenti i trasporti, l'art. 54, comma 3, innova la previgente disciplina, prevedendo la possibilità dì ampliare il numero delle tratte aeree interessate dalla sperimentazione dei voli cosiddetti “COVID tested”.
Nel Capo VIII sono contenute le disposizioni finali, fra le quali si ritiene opportuno segnalare, oltre all'art. 55, che conferma in capo al Prefetto le funzioni di esecuzione e monitoraggio dell'attuazione delle misure in argomento, anche l' art. 56.
Tale disposizione prevede che, con decreto del Ministro della salute, sia istituito un tavolo tecnico di confronto , composto da rappresentanti di quel Dicastero, dell'Istituto Superiore di Sanità, delle Regioni e delle Province autonome su designazione del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nonché da un rappresentante del Comitato tecnico-scientifico, con il compito di procedere all'eventuale revisione o aggiornamento dei parametri per la valutazione del rischio epidemiologico individuati dal decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020.

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Le SS.LL. sono pregate di adottare ogni necessaria iniziativa per una puntuale attività di controllo, volta a garantire l'osservanza delle misure in argomento, tenuto conto della necessità di fronteggiare efficacemente i paventati rischi di recrudescenza dei contagi, legati in particolare, alla diffusione delle varianti del virus.
Come già raccomandato, particolare attenzione andrà riservata alle aree territoriali interessate da provvedimenti più restrittivi, adottati dalle autorità regionali o comunali per effetto dell'aggravamento del quadro epidemiologico. In detti casi, i controlli, nel quadro di una generale sostenibilità che andrà scrupolosamente valuta in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dovranno principalmente riguardare le vie di accesso e di uscita dai territori oggetto dei sopra cennati provvedimenti.
Inoltre, anche a seguito di recenti episodi di assembramento verificatisi in alcuni grandi capoluoghi nell'imminenza del "passaggio'' a una zona caratterizzata da misure più restrittive, servizi di controllo mirati andranno pianificati, con il concorso delle polizie locali, nelle zone urbane usualmente interessate dal fenomeno della movida, sia in circostanze analoghe a quelle surricordate come anche nei giorni festivi e prefestivi.
Nel confidare nella consueta puntualità dell’azione delle SS.LL., si ringrazia per l'attenzione.
 

IL CAPO DI GABINETTO
F.to Frattasi