CONFINDUSTRIA


DPCM 2 marzo 2021
Le principali novità di interesse per le imprese


Nota di Aggiornamento
4 marzo 2021
 

Sommario
1. Premessa
2. Misure di carattere generale
3. Misure di contenimento del contagio per le zone “bianche”
4. Misure di contenimento del contagio per le zone “gialle”
5. Misure di contenimento del contagio per le zone “arancioni”
6. Misure di contenimento del contagio per le zone “rosse”
7. La disciplina degli spostamenti da e verso l’estero
8. Misure di esecuzione e monitoraggio


1. Premessa
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM 2 marzo 2021, che contiene ulteriori misure di contenimento per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il DPCM si applica a partire dal 6 marzo 2021 fino al 6 aprile 2021, a eccezione delle disposizioni per le zone “bianche”, che si applicano a partire dal 3 marzo 2021.
Il nuovo DPCM conferma la differenziazione delle misure di contenimento per livelli di rischio su base territoriale, nonché lo schema di limiti e obblighi per gli spostamenti da e per l’estero. Rispetto ai precedenti, il nuovo provvedimento presenta una nuova articolazione formale, che reca, tra l’altro:
1. misure di carattere generale, in particolare, in materia di spostamenti sul territorio nazionale, svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali e della prestazione lavorativa nei luoghi di lavoro pubblici e privati, nonché in merito all’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e al distanziamento interpersonale;
2. misure di contenimento del contagio per le zone “bianche”;
3. misure di contenimento del contagio per le zone “gialle”;
4. misure di contenimento del contagio per le zone “arancioni”;
5. misure di contenimento del contagio per le zone “rosse”;
6. la disciplina degli spostamenti da e verso l’estero;
7. misure di esecuzione e monitoraggio delle disposizioni di contenimento.
Di seguito, le principali misure contenute nel nuovo DPCM.

2. Misure di carattere generale
Il Capo I è dedicato alle misure di carattere generale, applicabili su tutto il territorio nazionale. Tra queste, si segnalano:
1. l’art. 2 che, ai sensi del recente DL n. 15/2021, vieta gli spostamenti infraregionali fino al 27 marzo 2021, salvi quelli per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, nonché per il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione;
2. l’art. 4 che, ai fini dello svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali, conferma l’applicazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio nazionali (generale, edilizia e trasporto e logistica);
3. l’art. 6 che ribadisce per i datori di lavoro privato la raccomandazione in merito all’utilizzo, ove possibile, della modalità di lavoro agile;
4. l’art. 1, che conferma l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli in tutti i luoghi all’aperto e nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche e produttive, nonché l’obbligo mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.

3. Misure di contenimento del contagio per le zone “bianche”
Il Capo II del DPCM è dedicato alle misure di contenimento per le zone “bianche”, vale a dire le zone che presentano uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso (con incidenza settimanale dei contagi, per 3 settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti).
In particolare, l’art 7 del DPCM stabilisce che nelle zone “bianche”, istituite con ordinanza del Ministro della salute (ex art. 1, co. 16-bis, del DL n. 33/2020), non si applicano le misure previste per le zone “gialle” relative alla sospensione o al divieto di esercizio di attività. Alle attività consentite nelle zone “bianche si applicano, comunque, le misure anti-contagio previste dal DPCM e dai protocolli e dalle linee guida concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi.
Nell zone “bianche” restano, tuttavia, sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche, i congressi, le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, nonché la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive.

4. Misure di contenimento del contagio per le zone “gialle”
Il Capo III del DPCM è dedicato alle misure di contenimento per le zone “gialle”, istituite con ordinanza del Ministro della salute. In particolare,
1. l’art. 9 conferma il c.d. coprifuoco notturno, prevedendo che dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
2. l’art. 10 ribadisce che lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le misure di distanziamento interpersonale e le altre misure di contenimento;
3. l’art. 11 dispone misure concernenti luoghi ove possono crearsi assembramenti. Al riguardo, si conferma, tra l’altro, che per tutta la giornata o in determinate fasce orarie possa essere disposta la chiusura al pubblico, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private. Inoltre, nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali è fatto obbligo di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo;
4. l’art. 13 conferma la sospensione dello svolgimento di convegni, congressi e altri eventi, a eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza, nonché la forte raccomandazione a svolgere da remoto le riunioni private;
5. l’art. 14 conferma, fino al 26 marzo 2021, dal lunedì al venerdì e con esclusione dei giorni festivi, l’apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura, nonché delle mostre, nel rispetto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e purché siano garantite modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno 1 metro. Dal 27 marzo 2021, l’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché delle mostre sarà consentita anche il sabato e nei giorni festivi, previa prenotazione dell'ingresso con almeno un giorno di anticipo. Resta sospesa l’apertura con libero accesso la prima domenica del mese;
6. l’art. 15 conferma, fino al 26 marzo 2021, la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto, cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto. Dal 27 marzo 2021 gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto, cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto potranno svolgersi esclusivamente con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro. La capienza consentita non potrà essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non potrà essere superiore a 400 per spettacoli all'aperto e a 200 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Tali attività dovranno svolgersi nel rispetto degli Allegati 26 e 27 del DPCM, come eventualmente integrati o modificati con ordinanza del Ministro della salute, nonché dei protocolli o delle linee guida anti-contagio settoriali eventualmente adottati e comunque in coerenza con i criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico il 15 maggio 2020. Gli spettacoli aperti al pubblico restano sospesi quando non è possibile assicurare il rispetto delle citate condizioni;
7. l’art. 16 conferma la sospensione delle attività dei centri culturali, sociali e creativi, nonché di quelle che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. È, altresì, confermato il divieto di feste sia al chiuso che all’aperto, nonché quello di svolgere sagre, fiere di qualunque genere e altri analoghi eventi;
8. l’art. 17 conferma la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, salva l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche;
9. l’art. 19 conferma la chiusura degli impianti sciistici per gli sciatori amatoriali;
10. l’art. 20 conferma la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente, nonché la sospensione delle attività dei parchi tematici e di divertimento. A tale ultimo riguardo, è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aperto, con l'ausilio di operatori e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 del DPCM;
11. gli artt. 21 e 22 confermano: i) che nelle scuole superiori sia garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50% (fino a un massimo del 75%) della popolazione studentesca; ii) la sospensione dei viaggi di istruzione, salve le attività di alternanza inerenti ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento;
12. l’art. 25 conferma la possibilità di svolgere corsi di formazione pubblici e privati solo con modalità a distanza. Sul tema formazione, l’art. 25 consente la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell'azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, nonché i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio. Rimangono espressamente consentiti i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessario, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Rimangono, altresì, consentiti in presenza i corsi abilitanti effettuati dagli uffici della motorizzazione civile, dalle autoscuole e dalle scuole nautiche, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo, i corsi per il conseguimento e il rinnovo del certificato di formazione professionale per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose, i corsi per il conseguimento dell'abilitazione a pilota di linea ATPL e della licenza di pilota privato PPL, i corsi abilitanti del personale addetto alla sicurezza nei settori Aeroporti (APT), Spazio aereo (ATM), Economico, amministrativo legale (EAL), Personale di volo (LIC), Medicina aeronautica (MED), Navigabilità iniziale e continua (NAV), Operazioni di volo (OPV), Security SEC), i corsi di formazione e le relative prove di esame teoriche e pratiche per il rilascio e il mantenimento dei titoli autorizzativi allo svolgimento delle attività connesse con la sicurezza della circolazione ferroviaria, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ivi compresi quelli relativi alla conduzione degli impianti fissi. Rimangono poi consentiti corsi di formazione e di addestramento per il conseguimento delle certificazioni necessarie per l'esercizio della professione di lavoratore marittimo e i relativi esami, nonché le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole per il conseguimento e la revisione delle patenti di guida, delle abilitazioni professionali e di ogni ulteriore titolo richiesto per l'esercizio dell'attività di trasporto, le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici speciali per i trasporti a impianti fissi per il conseguimento delle abilitazioni per le figure professionali inerenti ai sistemi di trasporto a impianti fissi, le prove e gli esami teorico-pratici effettuati dalle Autorità marittime, ivi compresi quelli per il conseguimento dei titoli professionali marittimi, delle patenti nautiche e per la selezione di piloti e ormeggiatori dei porti, nonché le prove teoriche e pratiche effettuate dall'Ente nazionale dell'aviazione civile e dalle scuole di volo;
13. l’art. 26, rispetto alle attività commerciali, conferma la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture a essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie;
14. l’art. 27, rispetto ai servizi di ristorazione, ne conferma l’apertura dalle 5:00 alle 18:00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le ore 18:00 rimane vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico e consentita, senza limiti di orario, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. Allo stesso modo, rimane consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3, l'asporto rimane consentito esclusivamente fino alle 18:00.
Continuano altresì a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale e l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, aeroporti, porti e interporti, con obbligo di assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro;
15. l’art. 28, rispetto alle attività delle strutture ricettive, ne conferma l’esercizio a condizione che sia assicurato il mantenimento de distanziamento interpersonale di 1 metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 del DPCM, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive;
16. l’art. 31 conferma il coefficiente di riempimento non superiore al 50% a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato.

5. Misure di contenimento del contagio per le zone “arancioni”
Il Capo IV del DPCM è dedicato alle misure di contenimento per le zone “arancioni”, vale a dire le zone che presentano uno scenario di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio alto (con incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti).
In particolare, l’art. 34 del DPCM prevede che nelle zone “arancioni”, istituite con ordinanza del Ministro della salute ex art. 1, commi 16-quater e 16-quinquies del DL n. 33/2020, si applicano, oltre alle misure previste per l'intero territorio nazionale, quelle previste per le zone “gialle”, salvo che per i seguenti profili, più rigorosi:
1. spostamenti. L’art. 35 del DPCM conferma il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona “arancione”, salvi quelli per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, nonché per il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Il transito sui territori in zona “arancione” è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi dello stesso DPCM. Rimangono vietati, altresì, gli spostamenti in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, motivi di salute, situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. Consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 Km dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
2. musei, istituti, luoghi della cultura e spettacoli aperti al pubblico. L’art. 36 del DPCM non consente le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (a eccezione delle biblioteche degli archivi), nonché lo svolgimento - a partire dal 27 marzo 2021 - degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto;
3. attività di ristorazione. L’art. 37 del DPCM conferma la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), a esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida anti-contagio. Restano consentite la ristorazione, senza limiti di orario, negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati, nonché la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle di cui al codice ATECO 56.3, l'asporto è consentito esclusivamente fino alle 18:00. Restano, infine, comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro.

6. Misure di contenimento del contagio per le zone “rosse”
2021 Il Capo V del DPCM è dedicato alle misure di contenimento per le zone “rosse”, vale a dire le zone che presentano uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato (con incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti).
In particolare, l’art. 39 del DPCM prevede che nelle zone “rosse”, istituite con ordinanza del Ministro della salute ex art. 1, co. 16- quater del DL n. 33/2020, si applicano, oltre alle misure previste per l'intero territorio nazionale, quelle previste per le zone “gialle”, salvo che per i seguenti profili, più rigorosi:
1. spostamenti. L’art. 40 del DPCM conferma il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona “rossa”, nonché all'interno dei medesimi territori, salvi quelli per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, nonché per il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Il transito sui territori in zona “rossa” è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi dello stesso DPCM;
2. musei, istituti, luoghi della cultura e spettacoli aperti al pubblico. L’art. 42 del DPCM conferma la sospensione delle mostre e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (a eccezione delle biblioteche degli archivi), nonché lo svolgimento - a partire dal 27 marzo 2021 - degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto;
3. istituzioni scolastiche. L’art. 43 del DPCM prevede che le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgano esclusivamente con modalità a distanza;
4. attività commerciali. L’art. 45 conferma la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del DPCM, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Rimangono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Invece, rimangono aperti edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie;
5. attività di ristorazione. L’art. 46 del DPCM conferma la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), a esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida anti-contagio. Restano consentite la ristorazione, senza limiti di orario, negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati, nonché la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle 18:00. Restano, infine, comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, porti e interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro;
6. attività inerenti servizi alla persona. L’art. 47 dispone la sospensione delle attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24 del DPCM (Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; Attività delle lavanderie industriali; Altre lavanderie, tintorie; Servizi di pompe funebri e attività connesse).
 

7. La disciplina degli spostamenti da e verso l’estero
Il Capo VI del DPCM contiene la disciplina degli spostamenti da e verso l’estero, che conferma lo schema dei limiti e degli obblighi in tema di mobilità internazionale.
In particolare, con riferimento alle limitazioni alla mobilità da e per l’estero:
1. il DPCM non ha modificato gli elenchi dei Paesi per i quali si prescrivono limiti e obblighi differenziati in ragione del livello di rischio epidemiologico connesso agli spostamenti da e verso gli stessi (allegato 20 del DPCM). Tuttavia, è previsto che gli elenchi di cui all'allegato 20 possono essere modificati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (art. 49, co. 2 del DPCM);
2. rimangono vietati solo gli spostamenti verso i Paesi di cui all’elenco E dell’allegato 20 del DPCM, nonché l’ingresso e il transito in Italia se, nei 14 giorni precedenti, si sia soggiornato o transitato negli stessi, salvi gli spostamenti per esigenze lavorative, assoluta urgenza, esigenze di salute e di studio, nonché l’ingresso in Italia di cittadini UE, dei loro familiari e dei soggetti aventi con gli stessi una stabile relazione affettiva e l’ingresso in Italia di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo in UE, dei loro familiari e dei soggetti aventi con gli stessi una stabile relazione affettiva (art. 49, co. 2 del DPCM);
3. fino al 6 aprile 2021, salvo successive modifiche, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle ordinanze del Ministro della salute 9 gennaio 2021 e 13 febbraio 2021 in materia di ingressi dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dal Brasile e dall’Austria (art. 57, co. 2 del DPCM). Con riferimento agli ingressi in Italia dal Regno Unito, Brasile o Austria, l’art. 49, co. 4 del DPCM introduce una disciplina speciale volta ad agevolare, in via eccezionale e controllata, gli ingressi in Italia per ragioni di salute comprovate e non differibili. In particolare, è previsto che, qualora sussistano ragioni di salute comprovate e indifferibili, l’ingresso nel territorio nazionale dal Regno Unito, Brasile o Austria (anche a seguito di soggiorno o transito in tali territori) è consentito previa autorizzazione del Ministro della salute, o sulla base di protocolli sanitari validati, e senza che sia necessario sottoporsi all’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario (è, infatti, necessario esibire l’esito negativo di un tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti l’ingresso in Italia e sottoporsi a tampone al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso). Tale disciplina è applicabile ai soggetti rientranti in una delle seguenti categorie: chiunque faccia ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza; personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore; funzionari UE, diplomatici, personale militare, ecc. Si tratta delle categorie non richiamate dalle citate ordinanze tra le ipotesi di esonero dall’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e che per tale circostanza avrebbero, quindi, potuto subire un pregiudizio delle rispettive esigenze di salute comprovate e indifferibili. In ogni caso, occorre evidenziare che, sebbene l’art. 49, co. 4 del DPCM richiami soggetti che si spostano, tra l’altro, per motivi di lavoro, l’eccezione in essa contemplata riguarda esclusivamente gli ingressi in Italia per ragioni di salute comprovate e non differibili e non è idonea a integrare un esonero dall’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario rilevante in ambito lavoristico. Sempre in tema di ingressi dal Brasile, l’art. 49, co. 6 del DPCM prevede che fermo restando quanto previsto dall'art. 1, co. 2 dell'ordinanza del Ministro della salute 13 febbraio 2021, alle persone che hanno soggiornato o transitato in Brasile nei 14 giorni precedenti, l'ingresso nel territorio nazionale è consentito per raggiungere il domicilio, abitazione o residenza dei figli minori.
Quanto agli obblighi cui sono soggette le persone che entrano nel territorio nazionale dall’estero, il nuovo DPCM ha confermato quelli:
1. dichiarativi. In particolare, chiunque entri, per qualsiasi durata, in Italia dall’estero (tranne dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano) è tenuto a consegnare al vettore, all’atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una dichiarazione recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato dei Paesi e territori esteri nei quali si è soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia, nonché dei motivi dello spostamento, nel caso di ingresso da Stati e territori di cui all’elenco E dell’allegato 20 del DPCM (art. 50, co. 1 del DPCM);
2. di comunicazione dell’ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio. In particolare, tale obbligo è previsto per chiunque entri in Italia dopo aver soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti in uno o più Stati e territori di cui agli elenchi C, D ed E dell’allegato 20 del DPCM (art. 50, co. 4 del DPCM);
3. di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario di 14 giorni. In particolare, tale obbligo è previsto per chiunque entri in Italia dopo aver soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti in uno o più Stati e territori di cui agli elenchi D ed E dell’allegato 20 del DPCM (art. 51, co. 1 del DPCM);
4. di tampone. In particolare, chiunque entri in Italia dopo aver soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti in uno o più Stati e territori di cui all’elenco C dell’allegato 20 del DPCM è tenuto a presentare al vettore, all’atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato a effettuare controlli, un’attestazione di essersi sottoposto, nelle 48 ore precedenti l’ingresso nel territorio nazionale, al tampone con risultato negativo. In caso di mancata presentazione dell'attestazione del tampone negativo, l’interessato è soggetto all’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario di 14 giorni (art. 51, co. 6 del DPCM).
Il nuovo DPCM ha anche confermato le eccezioni agli obblighi di i sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e di tampone. In particolare, fermi gli obblighi dichiarativi al vettore e a chiunque sia deputato a effettuare controlli e quelli comunicativi all’autorità sanitaria e a condizione che non insorgano sintomi di COVID-19, gli obblighi di isolamento fiduciario e quelli di tampone non si applicano, tra gli altri, a:
• l’equipaggio dei mezzi di trasporto e al personale viaggiante (art. 51, co. 1, lett. a) e lett. b) del DPCM);
• i movimenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano (art. 51, co. 7, lett. c) del DPCM);
• gli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria (art. 51, co. 7, lett. d) del DPCM). Come noto, questa fattispecie, che semplificherebbe di molto la gestione delle trasferte di lavoro all’estero - anche in un’ottica di sicurezza - ad oggi è rimasta inattuata. Confindustria ha più volte segnalato al Governo e, in particolare, al Ministero della salute, l’esigenza di implementare questa importante previsione, sia attraverso la stipula di un protocollo nazionale, sia mediante l’adozione di linee guida in merito ai contenuti e alle misure di sicurezza da contemplare nei citati protocolli, al fine di superare i problemi connessi, in via generale, alle trasferte di lavoro e, in via più specifica, agli spostamenti per motivi di lavoro nei Paesi oggetto di specifiche ordinanze “interdittive”;
• gli ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l'attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo (art. 51, co. 7, lett. e) del DPCM);
• chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza (art. 51, co. 7, lett. f) del DPCM);
• chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore (art. 51, co. 7, lett. g) del DPCM);
• i cittadini e a residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D dell’allegato 20 del DPCM che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all’elenco C del nuovo allegato 20 del DPCM (art. 51, co. 7, lett. h) del DPCM);
• i lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora (art. 51, co. 7, lett. l) del DPCM);
• il personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore (art. 51, co. 7, lett. m) del DPCM);
• chi fa ingresso in Italia mediante i c.d. voli “Covid-tested” ai sensi dell’ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 (art. 51, co. 7, lett. p) del DPCM).

8. Misure di esecuzione e monitoraggio
Il nuovo DPCM, nel confermare le misure che affidano al Prefetto il compito di assicurare l'esecuzione delle norme del DPCM e di monitorarne l'attuazione da parte delle amministrazioni competenti (art. 56 del DPCM), ha previsto l’istituzione, presso il Ministero della salute, di un tavolo tecnico di confronto.
Il tavolo, da istituirsi con apposito decreto del Ministro della salute, è composto da rappresentanti del Ministero della salute, dell'Istituto Superiore di Sanità, delle Regioni e delle Province autonome su designazione del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nonché da un rappresentante del Comitato tecnico-scientifico. Al tavolo è attribuito il compito di procedere all'eventuale revisione o aggiornamento dei parametri per la valutazione del rischio epidemiologico individuati dal decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, in considerazione anche delle nuove varianti virali.


Fonte: confindustria.pu.it