CONFINDUSTRIA
DPCM 3 novembre 2020
Le principali novità di interesse per le imprese
Nota di Aggiornamento
4 novembre 2020
Sommario
1. Premessa
2. Le misure di contenimento per le Regioni “arancioni”
3. Le misure di contenimento per le Regioni “rosse”
4. Ulteriori misure del DPCM
1. Premessa
È stato approvato il DPCM 3 novembre 2020 (in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), che contiene le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il nuovo DPCM sostituisce il precedente del 24 ottobre 2020 e sarà efficace dal 5 novembre 2020 al 3 dicembre prossimo.
Le novità principali riguardano la differenziazione delle misure di contenimento per livelli di rischio su base territoriale/regionale. Con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, infatti, verranno individuate le Regioni appartenenti alle classi di rischio di tipo 3 (c.d. “scenario di tipo 3” o Regioni “arancioni”) e di tipo 4 (c.d. “scenario di tipo 4” o Regioni “rosse”), per le quali il DPCM detta misure di contenimento differenziate e più rigorose. Invece, nelle Regioni non indicate nella citata ordinanza ministeriale (c.d. Regioni “verdi”) continueranno ad applicarsi le generali misure di contenimento.
L’istituzione di Regioni “arancioni” e “rosse” avrà una durata minima di 15 giorni e il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, monitorerà il permanere dei livelli di rischio nelle varie Regioni, provvedendo eventualmente all’aggiornamento del relativo elenco. Sempre in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico, all’interno delle Regioni “arancioni” e “rosse” potranno essere individuati anche dei territori esenti dall’applicazione delle relative misure più restrittive.
Si segnala che l’istituzione delle Regioni “arancioni” e “rosse” non inciderà sullo svolgimento delle attività produttive, che proseguono e per le quali continuano a valere l’applicazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio nazionali (generale, edilizia e trasporto e logistica) e la raccomandazione in merito all’utilizzo, ove possibile, della modalità di lavoro agile. Inoltre, nelle Regioni “arancioni” e “rosse” continueranno ad applicarsi tutte le altre misure del DPCM (es. mobilità internazionale).
2. Le misure di contenimento per le Regioni “arancioni”
Quanto alle misure di contenimento applicabili nelle Regioni “arancioni”, è previsto:
• il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai relativi territori regionali, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o di studio, nonché per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Inoltre, è consentito il transito sul territorio “arancione” qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano consentiti ai sensi del DPCM;
• il divieto di ogni spostamento intercomunale, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel Comune di residenza, domicilio o abitazione;
• la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione, a esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.
3. Le misure di contenimento per le Regioni “rosse”
Quanto alle misure di contenimento applicabili nelle Regioni “rosse”, è previsto:
• il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori regionali, nonché all’interno degli stessi territori, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o di studio, nonché per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Inoltre, è consentito il transito sul territorio “rosso” qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del DPCM;
• la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie;
• la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione, a esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti;
• la sospensione dei centri per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche e dell'attività sportiva di base e l'attività motoria all’aperto presso centri e circoli sportivi, nonché l’attività dei centri di riabilitazione e di tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
• la sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona, fatta eccezione per quelle individuate nell’allegato 24 del DPCM, tra le quali si segnalano le lavanderie industriali.
4. Ulteriori misure del DPCM
Il DPCM ha introdotto ulteriori misure di contenimento, applicabili nelle Regioni “verdi” e in quelle “arancioni” e “rosse”, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose. Tra le nuove misure, si segnala:
• il divieto di spostamento dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È, in ogni caso, fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;
• la sospensione delle mostre e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
• il ricorso al 100% alla didattica a distanza (DAD) nelle scuole superiori, salve le attività di alternanza inerenti ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), nonché la sospensione dei viaggi di istruzione;
• la previsione che consente di svolgere corsi di formazione pubblici e privati solo con modalità a distanza. Sono, tuttavia, consentiti i corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per gli approfondimenti relativi agli aspetti di salute e sicurezza del DPCM, si rimanda a una circolare Confindustria di prossima pubblicazione;
• l’abbassamento al 50% del coefficiente di riempimento dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato.
Infine, si segnala che il nuovo DPCM ha confermato l’impianto di divieti e obblighi (dichiarativi, di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, tampone) per la mobilità internazionale, per la cui illustrazione si rinvia alla nostra Nota di aggiornamento 21 ottobre 2020 e la sospensione dei convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. È altresì confermata la raccomandazione in merito allo svolgimento da remoto delle riunioni private. Per i concetti di convegni, congressi e riunioni private si rinvia alla nostra Nota di aggiornamento 26 ottobre 2020.
fonte: confindustria.pu.it