Tipologia: Contratto integrativo provinciale
Data firma: 18 giugno 2008
Validità: 01.01.2008 - 31.12.2011
Parti: Unione agricoltori altoatesini, Associazione florovivaisti, Gruppo settoriale frutticoltura, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e Associazione altoatesina cacciatori, Asgb, Flai/Gll-Cgil/Agb, Fai/Sgbc/Sl, Uila-Uil/Sgk
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, florovivaismo ecc., Bolzano
Fonte: FLAI-CGIL

Sommario:

 Indice
Capitolo 1 - Ambito di applicazione e periodo di validità
Art. 1 - Ambito di applicazione e periodo di validità
Capitolo 2 - Rapporto di lavoro
Art. 2 - Assunzione a tempo determinato
Art. 3 - Periodo di prova
Art. 4 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Capitolo 3 - Classificazione - Retribuzione - Casi particolari
Art. 5 - Classificazione dei lavoratori/delle lavoratrici
Art. 6 - Retribuzione
Art. 7 - Indennità di anzianità
Art. 8 - Indennità integrativa provinciale
Art. 9 - Spese di viaggio
Art. 10 - Rimborso spese per l'uso di macchine agricole di proprietà del lavoratore
Art. 11 - Premio di fedeltà
Art. 12 - Servizio di reperibilità
Art. 13 - Prestazioni in natura
Art. 14 - Casi particolari
Capitolo 4 - Orario di lavoro, ferie e permessi
Art. 15 - Orario di lavoro
Art. 16 - Ore di lavoro straordinario
Art. 17 - Lavoro notturno
Art. 18 - Interruzioni del lavoro
Art. 19 - Cassa integrazione guadagni
Art. 20 - Congedo straordinario
Art. 21 - Ferie
Art. 22 - Congedo per formazione
Capitolo 5 - Infortunio - Malattia - Fondo previdenziale integrativo
Art. 23 - Prestazioni sociali in caso di infortunio e malattia
Art. 24 - Integrazione dell'indennità giornaliera in caso di infortunio
Art. 25 - Integrazione dell'indennità giornaliera in caso di malattia
Art. 26 - Comunicazione della malattia al datore di lavoro
Art. 27 - Lavori nocivi o pericolosi
Art. 28 - Fondo previdenziale integrativo
 Capitolo 6 - Ulteriori materie
Art. 29 - Responsabilità nel caso di trasporto su strade pubbliche
Art. 30 - Commissione paritetica provinciale
Art. 31 - Assistenza contrattuale
Art. 32 - Lavoro interinale
Art. 33 - Assemblee sindacali
Capitolo 7 - Scioglimento del rapporto di lavoro - Misure disciplinari
Art. 34 - Licenziamenti
Art. 35 - Preavviso
Art. 36 - Misure disciplinari per lavoratori/lavoratrici agricoli e florovivaisti
Capitolo 8 - Apprendisti nel settore florovivaistico
Art. 37 - Durata dell'apprendistato
Art. 38 - Prolungamento del periodo di apprendistato
Art. 39 - Rapporto numerico
Art. 40 - Piano formativo per giardinieri
Art. 41 - Il tempo del lavoro
Art. 42 - Lavoro straordinario
Art. 43 - Periodo di prova
Art. 44 - Ferie
Art. 45 - Festività e giornate libere
Art. 46 - Trattamento nei casi di infortunio e malattia
Art. 47 - Conservazione del posto di lavoro nei casi di infortunio e malattia
Art. 48 - Retribuzione
Art. 49 - Licenziamenti
Art. 50 - Singoli periodi di apprendistato
Art. 51 - Modificazioni legislative nell'apprendistato
Allegati
Allegato 1 - Tabella salariale provinciale per lavoratori/lavoratrici agricoli dal 01.06.2008
Allegato 2 - Tabella salariale provinciale per lavoratori/lavoratrici florovivaisti e guardiacaccia dal 01.06.2008
Allegato 3 - Tabella salariale provinciale per lavoratori/lavoratrici agricoli dal 01.01 2009
Allegato 4 - Tabella salariale provinciale per lavoratori/lavoratrici florovivaisti e guardia-caccia dal 01.01.2009

Contratto integrativo provinciale per lavoratori/lavoratrici agricoli, florovivaisti e guardacaccia 18 giugno 2008 (in vigore dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2011 )

Ai sensi degli articoli 86 e 87 del Contratto collettivo nazionale del lavoro per i lavoratori/le lavoratrici agricoli e florovivaisti, le parti contrattuali:
• Unione agricoltori altoatesini (Sùdtiroler Bauernbund) [...];
• Associazione florovivaisti (Sùdtiroler Gàrtnervereinigung) nell'Unione Agricoltori [...];
• Gruppo settoriale frutticoltura (Fachgruppe Obstbau) [...];
• Federazione Provinciale Coltivatori Diretti [...];
• Associazione altoatesina cacciatori (Sùdtiroler Jagdverband) [...];
• Asgb (Confederazione sindacale autonomo altoatesino) [...];
• Flai/Gll-Cgil/Agb [...];
• Fai/Sgbc/Sl [...];
• Uila-Uil/Sgk [...];
hanno stipulato il seguente Contratto integrativo provinciale:

Capitolo 1 - Ambito di applicazione e periodo di validità
Art. 1 - Ambito di applicazione e periodo di validità

Il presente Contratto integrativo regola i rapporti di lavoro tra le aziende agricole, condotte in forma singola, societaria o comunque associata, nonché le aziende florovivaistiche, come previsto nell'art. 1 del Contratto collettivo nazionale del lavoro per i lavoratori/le lavoratrici agricoli e florovivaisti del 6 luglio 2006, e tutti i lavoratori e le lavoratrici che svolgano la loro attività in tali aziende nell'ambito della provincia di Bolzano.
Il presente Contratto vale anche per le aziende agricole dedite ad attività agrituristiche e per le imprese che si occupano della manutenzione di aree verdi, sia pubbliche che private.
[...]
Per la Provincia di Bolzano, in linea generale, valgono le disposizioni del Contratto collettivo nazionale per i lavoratori/le lavoratrici agricoli e florovivaisti del 6 luglio 2006, di seguito denominato Contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL), fatte salve le modifiche introdotte dalle disposizioni del presente Contratto integrativo.

Capitolo 3 - Classificazione - Retribuzione - Casi particolari
Art. 12 - Servizio di reperibilità

Qualora ai lavoratori/alle lavoratrici venga richiesto di rimanere a disposizione dell'azienda al di fuori dell'orario normale di lavoro (servizio di reperibilità), essi avranno diritto alla corresponsione di 1,00 euro per ogni ora di reperibilità. La presente situazione richiede tuttavia un preciso incarico di reperibilità impartito dal datore di lavoro.

Capitolo 4 - Orario di lavoro, ferie e permessi
Art. 15 - Orario di lavoro

Con riferimento all'orario di lavoro si applicano le disposizioni dell'art. 30 del CCNL.
L'orario di lavoro normale ammonta pertanto a 39 ore la settimana.
Ciascuna azienda ha facoltà di suddividere le 39 ore nei modi seguenti:
• settimana di 5 giorni lavorativi, con 7 ore e 48 minuti di lavoro al giorno,
• settimana di 6 giornate lavorative, con 6 ore e 30 minuti al giorno,
• settimana di 6 giornate lavorative con orario di lavoro ridotto al sabato e necessità di recuperare le ore non lavorate di sabato nei restanti giorni.
In deroga alle disposizioni del CCNL, i datori di lavoro hanno la facoltà di distribuire il carico di lavoro settimanale su 4,5 giornate.
Il datore di lavoro potrà tramutare le ore di lavoro straordinario effettuate dal lavoratore/dalla lavoratrice a tempo indeterminato in giornate libere (recuperi).
Le ore di lavoro straordinario effettuate da lavoratori/lavoratrici a tempo determinato verranno retribuite con le relative maggiorazioni orarie o, su richiesta della persona interessata, attraverso giornate di recupero, che potranno essere concesse, in base alle esigenze aziendali, in periodi di pausa lavorativa in periodi caratterizzati da una modesta attività di lavoro.
Ai sensi dell'art. 4, Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 sull'orario di lavoro, si stabilisce che ai fini del calcolo della media del carico massimo di lavoro, corrispondente a 48 ore settimanali, verrà considerato un periodo di 6 mesi. Ciò è necessario in considerazione delle particolarità di natura tecnico-organizzativa del settore agricolo.

Art. 16 - Ore di lavoro straordinario
[...]
L'indennità per il lavoro straordinario è dovuta soltanto qualora le ore straordinarie non vengano compensate con un numero equivalente di ore di recupero, di cui all'articolo precedente.

Capitolo 5 - Infortunio - Malattia - Fondo previdenziale integrativo
Art. 27 - Lavori nocivi o pericolosi

Ai sensi dell'art. 65 del CCNL, i seguenti lavori vengono definiti nocivi: manutenzione di prodotti antiparassitari, anticrittogamici o concimi chimici, per i quali sono previste particolari misure di sicurezza. Secondo quanto dispone il D. lgs. 626/1994, l'azienda deve provvedere in ogni caso a fornire l'equipaggiamento di protezione per tali lavori. Essi inoltre possono essere svolti in modo continuativo per un periodo non superiore alle quattro ore.

Capitolo 6 - Ulteriori materie
Art. 29 - Responsabilità nel caso di trasporto su strade pubbliche

I mezzi di trasporto messi a disposizione dal datore di lavoro devono essere conformi al Codice della strada. Qualora un lavoratore/una lavoratrice, a causa di un vizio del mezzo ricevuto dal datore di lavoro, venga in conflitto con il Codice della strada, la responsabilità ricadrà interamente sul datore di lavoro.

Art. 30 - Commissione paritetica provinciale
Per il compimento delle attività previste dagli artt. 5 e 6 del CCNL viene costituita una apposita commissione (Osservatorio provinciale), composta dai seguenti membri:
[...]
Detta Commissione dovrà inoltre vigilare sulla corretta esecuzione dei compiti indicati nell'art. 6 del CCNL, relativi allo sviluppo del lavoro interinale nell'agricoltura. Nel caso di uso illegittimo del lavoro interinale, essa potrà proporre idonee misure correttive.

Art. 32 - Lavoro interinale
In conformità con le disposizioni della legge n. 196/97 e successive modifiche e con il D. lgs. n. 276/2003, si conviene quanto segue:
1. Contratti di lavoro interinale sono ammessi per tutte le categorie professionali definite dal presente contratto integrativo cap. 1, art. 1.
2. In deroga alle disposizioni del CCNL si stabilisce che è a discrezione delle aziende occupare contemporaneamente fino a 5 lavoratori/lavoratrici interinali ovvero un numero pari al 15% dell'organico.
3. Il lavoro interinale non è consentito per le seguenti attività:
• attività consistenti esclusivamente nell'uso di prodotti antiparassitari,
• attività consistenti esclusivamente nell'uso di prodotti anticrittogamici,
• attività consistenti esclusivamente nell'uso di concimi chimici.
L'azienda che assume lavoratori/lavoratrici con contratto interinale è tenuta a darne notizia entro
10 giorni alla Commissione paritetica prov.le di cui all'art. 30, anche tramite l'associazione datoriali.
Il presente articolo vale anche per la somministrazione di lavoro ai sensi del D. lgs. n. 276/2003,
non appena saranno state create le condizioni giuridiche per tale forma di impiego.

Art. 33 - Assemblee sindacali
I lavoratori/le lavoratrici hanno il diritto di tenere assemblee di cui all'art. 79 del CCNL.
Le assemblee sono convocate dai rappresentanti aziendali e dalle segreterie sindacali di categoria.

Capitolo 7 - Scioglimento del rapporto di lavoro - Misure disciplinari
Art. 34 - Licenziamenti

Ai sensi delle leggi n. 604/1966 e n. 300/1970 e delle modificazioni introdotte dalla legge 11 maggio 1990, n. 108 nel caso di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il licenziamento è ammesso soltanto in presenza di un "giustificato motivo" o di una "giusta causa".
A) Giusta causa
Il licenziamento per giusta causa è immediato, cioè senza periodo di preavviso, e scatta per uno dei seguenti motivi che non consentono una prosecuzione, anche se provvisoria, del rapporto di lavoro:
[...]
c) recidive di comportamento omissivo, per il quale siano già state applicate sanzioni disciplinari, ai sensi dell'art. 36 del presente Contratto integrativo;
d) grave insubordinazione nei confronti del datore di lavoro o di un suo diretto rappresentante all'interno dell'azienda;
e) ripetuti casi di negligenza o danneggiamento doloso di macchinari o attrezzi, di coltivazioni o di fabbricati;
[...]
B) Giustificato motivo
[...]

Art. 36 - Misure disciplinari per lavoratori/lavoratrici agricoli e florovivaisti
Per tutte le questioni concernenti il rapporto di lavoro, i lavoratori/le lavoratrici sottostanno al datore di lavoro o al direttore dell'azienda, ovvero alla persona incaricata della gestione della stessa. I lavoratori/le lavoratrici sono tenuti a svolgere le mansioni assegnate con diligenza. Il rapporto di lavoro deve essere caratterizzato dal rispetto reciproco, in modo tale che sia garantita una normale disciplina aziendale.
Ai sensi degli artt. 72 e 73 del CCNL, qualora i lavoratori/le lavoratrici agricoli e florovivaisti si rendano colpevoli di violazioni di norme, essi saranno soggetti alle relative sanzioni che possono consistere in:
1. una trattenuta non superiore a due ore di lavoro nei seguenti casi:
a) qualora il lavoratore/la lavoratrice si assenti dal posto di lavoro o lo abbandoni senza giustificazione, cominci in ritardo, sospenda o concluda in anticipo la propria attività;
b) qualora il lavoratore/la lavoratrice, in seguito a comportamento negligente, arrechi un danno all'azienda o agli attrezzi della stessa;
c) qualora il lavoratore/la lavoratrice venga trovato in stato di ebbrezza nella esecuzione della propria attività.
2. una trattenuta pari a mezza giornata di lavoro, se le violazioni di cui al punto 1) abbiano carattere di gravità ovvero si siano ripetute.
3. una sospensione del salario e dell'attività lavorativa fino a 10 giorni in rapporto alla misura delle relative omissioni e circostanze.
[...]

Capitolo 8 - Apprendisti nel settore florovivaistico
Art. 40 - Piano formativo per giardinieri

Il piano di formazione per i giardinieri sarà fissato dall'ordinamento formativo di cui all'art. 5 della L. P. 20 marzo 2006, n. 2 in seno alla Giunta provinciale.

Art. 41 - Il tempo del lavoro
La settimana lavorativa è composta di norma da 39 ore. Per i lavoratori/le lavoratrici al di sotto dei 18 anni si applica la settimana di cinque giorni lavorativi.

Art. 42 - Lavoro straordinario
[...]
Gli apprendisti di età inferiore ai 18 anni non possono svolgere lavoro straordinario.

Art. 45 - Festività e giornate libere
Si applicano le disposizioni dell'art. 38 del CCNL; [...]

Art. 49 - Licenziamenti
I datori di lavoro si impegnano a consentire a tutti gli apprendisti di concludere il periodo di apprendistato, secondo i criteri previsti dal presente Contratto integrativo provinciale, fatta salva la eventuale risoluzione del rapporto di lavoro nei casi di giusta causa o giustificato motivo.
Per i casi di licenziamento valgono le disposizioni del cap. 7, art. 34 del presente Contratto integrativo provinciale. Inoltre si conviene che in aggiunta ai motivi citati di cui al cap. 7 art. 34 del Contratto integrativo provinciale, i seguenti comportamenti rappresentano giusta causa ai fine di un licenziamento:
• l'apprendista, nonostante i richiami, non frequenta la scuola professionale;
• l'apprendista trascura gravemente i propri obblighi;
[...]

Art. 50 - Singoli periodi di apprendistato
I periodi di apprendistato relativi alla medesima professione, ma prestati in aziende diverse, vengono conteggiati insieme anche se l'apprendistato è stato interrotto.