Categoria: Giurisprudenza amministrativa (CdS, TAR)
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T.A.R. Campania Salerno, Sez. 1,  24 marzo 2017, n. 618 - Rischio per la salute riconducibile all’esposizione all’uranio impoverito


 

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)


N. 00618/2017 REG.PROV.COLL. N. 00267/2017 REG.RIC.

ha pronunciato la presente

SENTENZA
 


ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 267 del 2017, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Annarita Marrazzo, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria Giurisdizionale Tar in Salerno, piazzetta San Tommaso D'Aquino, 3;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, n.58;
per l'annullamento
l'annullamento, previa sospensione,
- del decreto n. 293/N Posizione n. 12500/SSB del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, II Reparto - Servizio Speciali Benefici, a firma del Capo reparto, con cui è stata respinta l'istanza di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e della concessione dei benefici previsti dal D.P.R. 243/2006;
- del parere del comitato di verifica per le cause di servizio, Ministero dell'Economia delle Finanze posizione n. 7722/2016, posizione n. 12500 SSB, reso nell'adunanza n. 58 del 23 novembre 2016;
- degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento; nonché per l’accertamento
del diritto al risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 2087 c.c. per violazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'obbligo di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori dipendenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa; Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2017 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
 

Considerato che con il presente mezzo di gravame, notificato il 3 febbraio 2017 e depositato il successivo 3 marzo, la parte istante - in qualità di C.M.C. dell’Esercito Italiano, in servizio presso il Reggimento Artiglieria Terrestre Pasubio Serre/ Persano - ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe poiché lesivo del proprio interesse al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e del beneficio dell’equo indennizzo della malattia riscontrata dalla C.M.O. di Bari, che giudicava il richiedente affetto dalla seguente infermità: “LINFOMA DI HODGKIM GIA’ SOTTOPOSTO A TRATTAMENTO CON CHEMIO E RADIOTERAPIA IN ATTUALE REMISSIONE CLINICA E IN FOLLOW UP”, prospettando come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici, ed in particolare la sottovalutazione dei fattori di stress e degli elementi di sollecitazione - dovuti alle modalità ed alla tipologia del servizio prestato dal ricorrente a Prizren in Kosovo, nonché a Shama in Labano, per partecipare alla missione militare “Leonte” svolta dalle Forze Armate Nazionali, nell’ambito della risoluzione ONU a favore della pacificazione in Libano - da parte dell’Amministrazione resistente che si è limitata a recepire acriticamente il parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del 23 novembre 2016;

Ritenuto che le medesime doglianze sono finalizzate a prospettare una presunta erroneità del parere del suddetto Comitato che ha, per converso, ritenuto le infermità denunciate non dipendenti da causa di servizio in quanto “l’infermità: Linfoma di hodgking già sottoposto a trattamento con chemio e radioterapia in attuale remissione clinica e in follow up NON PUÒ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, trattandosi di patologia neoplastica maligna della serie linfatica la cui etiologia è tuttora ignota; le attuali evidenze scientifiche indicano quali fattori di rischio l’assetto genetico-familiare del soggetto, nonché alcune infezioni virari (Virus Epstein-Barr, HIV); tali fattori di rischio non sono ricollegabili in alcun modo con il servizio prestato, tanto in Patria, quanto nelle missioni operative (Kosovo, Libano), pertanto la patologia in esame non può attribuirsi allo stesso, neppure alla stregua di concausa efficiente e determinante; per quanto precede, si esprime PARERE NEGATIVO ai fini del riconoscimento dei benefici di cui al D.P.R. 243/2006…””;
Atteso che gli argomenti enunciati – desumibili dalla generica descrizione dell’attività di servizio svolta dalla parte istante durante la pregressa carriera militare, nonché dal mero rinvio ad una indagine di settore, oppure ad una giurisprudenza presumibilmente favorevole - non sono idonei a sovvertire la valutazione tecnico discrezionale del citato Comitato, in ragione della mancanza di elementi oggettivi che possano dimostrare l’evidente travisamento dei fatti da parte dell’organo consultivo;
Considerato, inoltre, che non può essere revocata in dubbio la competenza esclusiva del Comitato di verifica per le cause di servizio, come discende dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e segnatamente dall’art. 11, comma 1, il quale dispone che “il Comitato accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione”;
Valutato anche l’orientamento costante del Consiglio di Stato, secondo il quale il giudizio del Comitato di verifica è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, violazione delle regole procedurali (cfr., sez. VI, 31 marzo 2009, n. 1889; sez. IV, 16 maggio 2011, n. 2959; 6 dicembre 2013, n. 5818; 26 luglio 2016, n. 3383 e 6 febbraio 2017 n. 493);
Considerato, in fatto, che rileva quanto affermato dall’amministrazione resistente, secondo cui: la scienza medica si è costantemente espressa nell’affermare che il rischio per la salute riconducibile all’esposizione all’uranio impoverito sussiste significativamente solo per l’effetto dell’inalazione di sostanze cancerogene a seguito dell’impatto dei proiettili all’uranio impoverito, ossia solo per chi si sia trovato a brevissima distanza di tempo da un mitragliamento con l’utilizzo di uranio impoverito e nell’immediate vicinanze di veicoli o edifici colpiti; ne consegue che danni da esposizione a UI possono solo derivare dalla partecipazione ad azioni di guerra sul terreno; tale elemento non si rileva nel servizio prestato all’estero dal Casalino, Kosovo 2005 – Libano 2008 – 2012;
Ritenuto che, nel caso di specie, vi sono i presupposti per pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 74 del c.p.a., una sentenza in forma semplificata in quanto tutte le questioni sollevate con il ricorso in esame sono state oggetto di precedenti giurisprudenziali applicabili alla fattispecie in contestazione;
Ritenuto, pertanto, che il presente gravame va respinto stante la sua manifesta infondatezza.
Considerato, infine, che per la natura delle censure prospettate sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio;
 

P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati: Francesco Riccio, Presidente, Estensore
Giovanni Sabbato, Consigliere Maurizio Santise, Primo Referendario


IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Francesco Riccio

IL SEGRETARIO