Categoria: Giurisprudenza amministrativa (CdS, TAR)
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T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. 1, 19 giugno 2014, n. 308 - Cicli vaccinali al caporale maggiore: nesso di causalità ai fini del riconoscimento della dipendenza dalla causa di servizio del linfoma di Hodgkin


 

N. 00308/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00244/2013 REG.RIC.
 

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)

N. 00308/2014 REG.PROV.COLL. N. 00244/2013 REG.RIC.

ha pronunciato la presente

SENTENZA
 


sul ricorso numero di registro generale 244 del 2013, proposto da:
-OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Giorgio Carta, Giovanni Carta e Giuseppe Piscitelli, con domicilio eletto presso Adriano Battello in Trieste, via di Vittorio 1/1;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, presso la quale è domiciliato in Trieste, piazza Dalmazia 3;
per l'annullamento
- del decreto n. 71 (posizione n. 41511-20a) di protocollo dd. 17 aprile 2013, con il quale il Direttore della 6^ Divisione - I Reparto della Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati dal Ministero della difesa ha respinto l'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia del linfoma di Hodgkin sclero-nodulare e la richiesta di riconoscimento dello status di vittima del dovere o soggetto equiparato, negando altresì l'erogazione dei benefici derivanti da tale stato;
- per quanto possa occorrere, del parere negativo n. 25259/2012 del 20 novembre 2012, del Comitato di verifica per le cause di servizio del Ministero dell'economia e delle finanze;
- per quanto possa occorrere, del parere n. 3232/2013 del 19 febbraio 2013, con il quale il Comitato di verifica per le cause di servizio del Ministero dell'economia e delle finanze ha confermato il precedente parere negativo;
- di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti ai predetti provvedimenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa; Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 d.lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2014 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FattoDiritto


I ricorrenti, eredi del caporale maggiore dell’Esercito italiano in congedo -OMISSIS-, deceduto il 16 marzo 2008, hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento in epigrafe indicato, con cui è stata respinta l’istanza volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia da cui era affetto il loro congiunto e la richiesta di riconoscimento dello status di vittima del dovere o soggetto equiparato.
A sostegno del gravame hanno dedotto carenza di istruttoria, difetto di motivazione, violazione di legge (art. 10-bis l. n. 241/1990), erroneità, errata applicazione di legge e dei presupposti che disciplinano il riconoscimento della causalità con il servizio e del riconoscimento dello status di vittima del dovere.
Il Ministero della Difesa, costituito in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, ha contestato la fondatezza del ricorso e concluso per la sua reiezione.
In sede cautelare, il Tribunale ha ritenuto di fissare l’udienza pubblica di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.. Le parti hanno depositato documenti e memorie.
Celebrata l’udienza pubblica dell’11 giugno 2014, la causa è stata trattenuta in decisione. Il ricorso merita accoglimento.
Ad avviso del Collegio, è, invero, fondata la censura con cui i ricorrenti deducono il difetto di istruttoria e motivazione, per non avere l’Amministrazione preso adeguatamente in esame le loro osservazioni in ordine alla ritenuta incidenza causale degli intensi e ravvicinati cicli vaccinali, cui il caporale maggiore F.R., in assenza di adeguata indagine anamnestica, era stato sottoposto al momento del suo arruolamento, sullo sviluppo della patologia da cui era affetto (linfoma di Hodgkin varietà sclero-nodulare).
Sul punto, l’Amministrazione è rimasta, infatti, silente, limitandosi ad appuntare l’attenzione sulle (sole) condizioni ambientali ed operative in cui ha prestato servizio il medesimo e ad escludere (ad onor del vero in assenza di adeguata prova, come imporrebbe, invece, la disposizione di cui all’art. 7 del d.P.R. n. 915/1978) la sussistenza di qualsivoglia correlazione causa-effetto con l’insorgenza della patologia dianzi indicata.
Valutazione senza dubbio carente, essendo, tra l’altro, documentato, anche da uno studio medico-legale condotto dallo stesso Ministero della Difesa (cd. Progetto Signum), che sussiste una connessione tra vaccinazioni (e/o esposizione agli inquinanti ambientali) e aumento di alterazioni ossidative linfocitarie.
La valutazione della sussistenza o meno del nesso di causalità ai fini del riconoscimento della dipendenza dalla causa di servizio del linfoma di Hodgkin, che ha portato alla morte, a soli 25 anni, il caporale maggiore F. R. avrebbe meritato, infatti, maggior attenzione, in considerazione del fatto che, nel caso di specie, tale grave e letale patologia è insorta quando questi, appena 21enne, era stato da pochi mesi arruolato nell’esercito italiano, sottoposto a vari vaccini, tra cui il Morupar, ritirato dal commercio nel 2006 su richiesta dell’AIFA, e aveva svolto attività di pattugliamento al Petrolchimico di Marghera nell’ambito della cd. missione “Domino” ovvero presso un sito altamente inquinato.
La possibile incidenza causale dei vaccini non trova, però, riscontro nelle argomentazioni addotte dal Comitato di verifica per le cause di servizio a sostegno dei pareri negativi emessi, assunti a supporto motivazionale del decreto qui impugnato, così come, ovviamente, non è stata presa in considerazione dall’Amministrazione la possibile interazione causale tra la loro somministrazione e la prolungata esposizione ad inquinanti ambientali ai fini dell’insorgenza della malattia.
Sulla scorta delle considerazioni dianzi evidenziate ed assorbiti gli ulteriori profili di doglianza, il ricorso va, pertanto, accolto, in quanto fondato, con conseguente annullamento del decreto impugnato.
L’Amministrazione sarà, pertanto, tenuta a pronunciarsi nuovamente sulle istanze dei ricorrenti, conformando la propria attività ai principi ritraibili dal presente provvedimento.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ritiene che sussistono, in ogni caso, quei giusti motivi che consentono di disporne la compensazione per intero.
Ai sensi di legge, il Ministero intimato sarà, però, tenuto a rimborsare ai ricorrenti (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.
 

P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto n. 71 del 17 aprile 2013 del direttore della 6^ Divisione – I Reparto della Direzione Generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati del Ministero della Difesa.
Compensa per intero le spese e le competenze di giudizio.
Dà atto che il Ministero sarà tenuto a rimborsare ai ricorrenti (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata. Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati: Umberto Zuballi, Presidente
Enzo Di Sciascio, Consigliere
Manuela Sinigoi, Primo Referendario, Estensore



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 19/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)