Categoria: Giurisprudenza amministrativa (CdS, TAR)
Visite: 3502

T.A.R. Valle d'Aosta, Sez. Unica, 20 settembre 2017, n. 56 - Missione di pace all'estero e patologia classificata come Linfoma di Hodgkin



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 24 del 2017, proposto da:
Ir. Pr., rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Savatteri, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Pietro Micca 3;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;
Ministero dell'Economia e delle Finanze non costituito in giudizio;
proposto per:
- accertare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno a titolo di responsabilità contrattuale derivante dalla patologia dallo stesso contratta durante il servizio svolto quale militare dell'Esercito Italiano;
- per l'effetto, condannare il Ministero dell'Economia e Finanze e il Ministero della Difesa in solido o in via parziaria, al risarcimento del danno da lui subito ed in particolare, per il danno biologico nella misura di Euro 133.000,00, per il danno morale nella misura di Euro 30.000,00 e per il danno patrimoniale nella misura che sarà accertata in corso di causa; oltre rivalutazione ed interessi decorrenti dalla data del danno fino alla data del risarcimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 settembre 2017 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto


Con ricorso ritualmente notificato e depositato il ricorrente espone che nel periodo in cui era in forza, prima al 3° Reggimento Alpini "Susa" di Pinerolo, 36° Compagnia Fucilieri e poi al 5° Reggimento Alpini "Molibegno" di Vipiteno, 44°, tra il 1999 e il 2008 è stato ripetutamente comandato a prestare servizio all'estero ed in particolare in diverse missioni di pace nei Balcani ( in particolare, in Kossovo) e in Afghanistan. Nello svolgimento del proprio servizio e nell'ambito dei predetti incarichi e missioni cui era comandato, ha operato in zone che costituivano teatro di guerra, in cui è noto che furono con continuità impiegate armi che utilizzavano munizioni contenenti uranio impoverito e, in particolare, proiettili anticarro utilizzati per distruggere mezzi blindati ed edifici.
Resosi conto di un importante peggioramento del proprio stato di salute la cui causa era individuata in una grave patologia ematoncologica classificata come Linfoma di Hodgkin classico a cellularità mista, era sottoposto ad un'importante terapia presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Città di Novara, dipartimento Oncologico, Struttura Complessa a Direzione Universitaria, Ematologia, ove dal 29 giugno 2011 al 28 agosto 2011 era sottoposto a due cicli di chemioterapia, dal 12 settembre 2011 al 25 novembre 2011 era sottoposto ad altri quatto cicli sempre di farmaci chemioterapici, il 17 ottobre 2011 gli era praticata la staminoferesi e il 4 gennaio 2012 gli era praticato il trapianto autologo.
Nel frattempo, con decorrenza dal 30 luglio 2011, il militare era collocato in aspettativa per motivi sanitari transitando dalla Forza Effettiva alla Forza Potenziale prima di rientrare nuovamente in sevizio attivo con mansioni non più operative, bensì impiegatizie.
Espone ancora che in ragione delle circostanze di fatto suindicate, il Ministero della Difesa - sulla scorta del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. 23650/2012 per cui l'infermità de qua può riconoscersi dipendente da fatti di servizio - riconosceva la dipendenza da causa di servizio e l'equo indennizzo: non trovava invece riscontro favorevole la richiesta risarcitoria per la quale è stato azionato il presente giudizio.
L'Amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso, contestando la responsabilità del Ministero per omessa informazione ai militari delle condizioni di rischio e per la mancata adozione di idonee misure di protezione dai fattori di contaminazione.
Alla pubblica udienza del 12 settembre 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

 

Diritto


Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Parte ricorrente ripropone i profili di responsabilità del Ministero della Difesa per averlo impiegato, sin dall'anno 1999, in missioni ad alto rischio, in assenza di dispositivi di protezione personale ed informazioni sull'utilizzo di armamenti e proiettili ad uranio impoverito.
Tale responsabilità, sarebbe riconducibile al rapporto di pubblico impiego - non privatizzato - sussistente con la Pubblica Amministrazione e, dunque, nell'ambito di applicazione dell'art. 2087 c.c. ("Tutela delle condizioni di lavoro").
L'Amministrazione si difende rilevando come, all'epoca dei fatti, fosse oggettivamente impossibile prevedere e prevenire ciò che in quegli anni era sconosciuto e non prevedibile.
Tale posizione difensiva non può essere accolta.
Per un verso, la prima smentita alla linea difensiva dell'amministrazione viene dal citato parere del Comitato di verifica Cause di Servizio, nel quale si è accertata la dipendenza da causa di servizio della patologia subita dal ricorrente, nel duplice senso che, per un verso, "l'infermità del sig. Pr. 'Linfoma Hodgking classico a cellularità mista' può riconoscersi dipendente da fatti di servizio in quanto, dall'esame della documentazione sanitaria e degli atti allegati, e dato di ravvisare, nel caso di specie, il nesso causale tra l'infermità denunciata dal ricorrente e riscontrata dalla Commissione Medica con l'attività del servizio"; per altro verso che, "comunque, gli elementi e le circostanze di fatto evidenziate si prospettano in rapporto di valida efficienza etiopatogenica con l'insorgenza e l'evoluzione della predetta affezione". Quindi, la stessa amministrazione - attraverso il massimo organo di consulenza medico legale sulle indennità per causa di servizio, di solito notoriamente restia al riconoscimento - ha certificato che l'insorgenza della patologia è dipesa da un fattore causale o concausale insito nelle condizioni di lavoro, cioè nell'esposizione ad uranio impoverito (cfr, argomentando a contrario, T.A.R. Salerno Sez. I, 24-03-2017, n. 618).
Né vale eccepire la diversità delle due pretese, rispettivamente indennitaria e risarcitoria, stante l'unicità del fatto storico (infermità dipendente ed imputabile a fatti di servizio) da cui esse hanno origine.
Per altro verso e sul versante psicologico-soggettivo, come emerso diffusamente nella giurisprudenza amministrativa che si è largamente occupata del tema, da più parti si è stabilito - a smentire la tesi negazionista dell'Avvocatura e delle plurime dichiarazioni da essa richiamate - che "sono state svolte diverse indagini e studi da parte di organismi internazionali sulla base dei quali sono state adottate specifiche misure di protezione dal Governo degli Stati Uniti, l'ONU e la NATO, conosciute dallo Stato Italiano sin dal 1992 (relazione di Eglin relativa alla Ricerca condotta nel 1977-78; rapporto US Army Mobility Equipmente Research and Development Command del 1979; Conferenza di Bagnoli del 1995)" : così, letteralmente, T.A.R. Catanzaro, 2 ottobre 2014 n. 1568 condivisa da T.A.R. Piemonte Sez. I, 06/03/2015, n. 429; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma,11 ottobre 2016, n. 284;T.A.R. Liguria Sez. II, 14/03/2016, n. 247; id., 15-1-2015, nm. 15;TAR Friuli, 19.6.2014 n. 308; Cons. Stato, IV, 4 settembre 2013, n. 4440; TAR Lazio Sez. I bis, 16-08-2012, n. 7363; TAR Salerno Sez. I, 10 ottobre 2013, n. 2034).
Emerge in tal modo la consapevolezza della pericolosità delle condizioni di lavoro dei militari italiani nelle varie zone di guerra de quibus, ribadendosi come "La probabile connessione tra l'esposizione a uranio impoverito e l'insorgenza di gravi patologie, anche di natura oncologica, ha indotto l'ONU a vietare l'utilizzo di armi contenenti tale elemento (risoluzione n. 1996/16) e diversi Paesi hanno assunto misure di protezione e precauzione a favore dei militari impiegati nelle operazioni NATO (vedasi la Direttiva del Ministero della Difesa del 26.11.99)": TAR Toscana, sez. I, 10 marzo 2016 n. 431 e, da ultimo, T.A.R. Toscana, sez. I, 18 Aprile 2017, n. 564.
Appurata la sussistenza della responsabilità dell'amministrazione datrice di lavoro sul piano dei suoi elementi costitutivi oggettivi e soggettivi secondo la fattispecie astratta dell'art. 2087 cod. civ., resta da determinarne l'aspetto quantitativo.
Ritiene anzitutto il Collegio di poter fare ricorso, in assenza di puntuali contestazioni, alle risultanze della visita medico legale cui in data 7 marzo 2015 cui l'odierno ricorrente si sottoponeva.
Dalla stessa, in atti, emerge la seguente valutazione: "Vi sono gli esiti di un linfoma di Hodgkin a cellularità mista (in stadio secondo AnnArbor IV XB IPS2) attualmente in remissione in soggetto di 34 anni. Permane un cicatrice alla base del collo. Il danno biologico temporaneo è quantificabile in 18 mesi: 40 giorni di biologico temporaneo assoluto; 8 mesi di danno biologico temporaneo al 75%; 6 mesi di danno biologico temporaneo al 50%; il restante periodo al 25%. Il danno biologico permanente è valutabile intorno al 15%". Ne consegue un importo di complessivi € 103.000, così articolato: Invalidità permanente 15% Euro 60.000,00; Invalidità temporanea assoluta 40 giorni Euro 5.000,00; Invalidità temporanea 75% Euro 25.000,00; Invalidità temporanea 50% Euro 10.000,00; Invalidità temporanea 25% Euro 3.000,00 (il tutto incrementato degli interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di proposizione del giudizio).
Non può invece trovare ingresso, per genericità di formulazione ed assenza di puntuale dimostrazione, l'ulteriore somma richiesta a titolo di danno morale e danno patrimoniale per differenze retributive.
Le spese seguono la regola della soccombenza, e vengono liquidate secondo i parametri di cui al Regolamento 10 marzo 2014 n. 55 , nella misura indicata in dispositivo.

 

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in narrativa e per l'effetto condanna il Ministero della Difesa al pagamento di tutte le somme indicate in motivazione a titolo di risarcimento danno, oltre interessi e rivalutazione dal momento della domanda.
Condanna altresì il Ministero della Difesa al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio liquidati in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Andrea Migliozzi, Presidente
Grazia Flaim, Consigliere
Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 SET. 2017.