T.A.R. Campania - Salerno, Sez. 1, 10 ottobre 2013, n. 2034 - Domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e contestuale domanda di equo indennizzo per le infermità che hanno provocato la morte del volontario dell'Esercito


 

 

 

N. 02034/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00548/2008 REG.RIC.

 

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)


ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 548 del 2008, proposto da:
per i signori -OMISSIS-in proprio e quali eredi del militare -OMISSIS-, appartenente al distretto militare di Salerno, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Bartolo De Vita e Gianfranco Scarpa, tutti elettivamente domiciliati presso lo Studio del primo in Salerno, alla via F. Conforti, n. 10;
contro
- Ministero della Difesa, in persona del ministro pro tempore,
- Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del ministro pro tempore,
- Direzione generale delle pensioni militari del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della lega presso il Ministero della Difesa – III Reparto – 9° Divisione – 4° sezione, in persona del Direttore pro tempore,
- Comitato di verifica per le cause di servizio presso il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, rappresentato e difeso per legge domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele, n.58;
per l'annullamento,
1.- del decreto n.1222 del 12 novembre 2007, notificato in data 18 gennaio 2008 del Ministero della Difesa – Direzione generale delle pensioni militari del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva – III Reparto – 9° Divisione – IV Sezione, con cui è stata respinta la domanda volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta dal militare di truppa -OMISSIS-“- OMISSIS-” e del riconoscimento dell’equo indennizzo;
2.- del presupposto parere del Comitato di verifica per le cause di servizio istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze reso nell’adunanza n. 208/2007 del 28 settembre 2007
Per ottenere, l’accertamento della sussistenza della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta, con successivo decesso del militare, nonché l’accertamento del diritto al riconoscimento dell’equo indennizzo, con conseguente condanna del Ministero della difesa alla liquidazione di tutte le relative spettanze, oltre interessi e rivalutazione,
e per la condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti dai ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa; Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 52 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2013 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto


Espongono i ricorrenti che -OMISSIS-si arruolava il 19 giugno 2002 nell’esercito italiano, come volontario in ferma breve (V.F.A.), con diagnosi e giudizio medico legale di idoneità.
-OMISSIS-era assegnato al Reparto Comando e Supporti Tattici “Pinerolo” della caserma “Vitrani” di Bari, come VFA 6° Blocco.
Dal 7 dicembre 2002 al 12 gennaio 2003 era inviato a Durazzo in Albania, per partecipare alla missione militare “Joint Guardian” svolta dalle Forze Armate Nazionali, nell’ambito della risoluzione ONU 1244/99 a favore della pacificazione nella ex Jugoslavia.
Nel periodo sopra indicato era impiegato come operatore nella squadra “stendimento fili” del CSC4 presso la Nato Headquarters Tirana di Durazzo, con il compito di garantire le comunicazioni per gli aspetti logistici e delle trasmissioni. Il militare operava con i colleghi in condizioni di forte degrado ambientale ed igienico, esposti alle intemperie ed al freddo rigido.
Di ritorno dalla missione, il 15 gennaio 2003, era sottoposto agli esami di routine i quali rivelavano valori alterati, anche significativi, cui non seguivano, contrariamente ad ogni regola di diligenza, prudenza e perizia, nonché sulla base degli obblighi derivanti dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27.
Dopo alcuni mesi dal rientro in Italia, il militare cominciava ad avvertire un particolare senso -OMISSIS-.
Si sottoponeva ad alcuni controlli presso l’ospedale militare di Bari dove veniva riscontrata una -OMISSIS-”; inviato continuamente in convalescenza, il 18 giugno 2993, veniva congedato per fine ferma annuale.
Il 9 luglio 2003, manifestatisi diversi sintomi di rilevante entità, il militare era ricoverato presso la casa di cura “prof. Luigi Cobellis” di Vallo della Lucania dove, a seguito di accertamenti, veniva indirizzato in una clinica specializzata in -OMISSIS-.
Il 16 luglio 2003 era ricoverato d’urgenza presso la clinica-OMISSIS-Policlinico Umberto I presso cui gli veniva diagnostica una “-OMISSIS- Asportatagli la-OMISSIS-, organo nel quale si erano concentrate la maggiore parte delle -OMISSIS-, si erano concentrate, era sottoposto a cicli continui di -OMISSIS-.
Nel mese di febbraio del 2004, era sottoposto al -OMISSIS-e il 5 agosto 2004, alla luce degli esiti negativi e irreversibili del -OMISSIS- era dimesso dalla clinica “Mandelli” con complicanze -OMISSIS-.
Il 9 agosto 2004 -OMISSIS- decedeva.
Il 4 ottobre 2004, -OMISSIS-, presentava, anche per conto degli altri eredi, istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e contestuale domanda di equo indennizzo per le infermità che avevano provocato la morte del figlio.
Il Comitato di Verifica, con il parere n. 26136/2005 del 28 settembre 2007, esprimeva giudizio negativo.
Il Ministero della difesa, con il decreto n. 1222/N del 12 novembre 2007, comunicava agli eredi il diniego del riconoscimento della causa di servizio e della concessione dell’equo indennizzo.
In particolare, il Ministero riteneva ascrivibile l’infermità alla categoria I ed, in conformità al parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, decretava che:
art. 1: “l’infermità sofferta dal militare di truppa -OMISSIS-, … è riconosciuta non dipendente da causa di servizio”;
art. 2: “non si procede per la suddetta infermità in merito alla richiesta di equo indennizzo, non sussistendo uno dei presupposti necessari per il riconoscimento di cui alla premessa”.
Con l’odierno ricorso, notificato il 18 marzo 2008 e depositato il successivo 11 aprile, gli eredi di -OMISSIS-hanno impugnato, ai fini dell’annullamento, il richiamato decreto ministeriale, deducendo i motivi di censura di seguito indicati.
1. Violazione art. 68 d.p.r. n. 3/1957; art. 64 d.p.r. n. 1092/1973; L. n. 1094/1980; art. 14 d.p.r. 461/2001.
Il provvedimento impugnato si conforma al parere, obbligatorio ma non vincolante, del Comitato di verifica per le cause di servizio in maniera acritica, benché abbia preso atto dei risultati contraddittori e carenti raggiunti dal predetto comitato.
2. Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto di istruttoria e di motivazione; travisamento, erroneità, contraddittorietà, perplessità e sviamento.
Il decreto impugnato con cui l’amministrazione resistente ha recepito tout court il contenuto del parere del comitato di verifica è carente di motivazione ed è stato assunto in assenza di istruttoria sulle attività effettivamente svolte dal militare, sull’inquinamento chimico, fisico e radioattivo nel territorio dell’area balcanica, sull’impiego di dotazione specifica per lo svolgimento delle operazioni, benché siano dati di fatto facilmente acquisibili dallo stesso Comitato di verifica.
3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 68 d.p.r. 3/1957; art. 64 d.p.r. 1092/1973; L. 1094/1970; art. 58 d.p.r. 686/1957; d.p.r. 461/2001.
Il parere del comitato di verifica è illegittimo in quanto frutto di una valutazione sommaria, superficiale e contraddittoria delle circostanze di fatto relative al militare -OMISSIS-.
4. Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, di istruttoria e di motivazione, travisamento, erroneità, contraddittorietà, disparità di trattamento, perplessità, sviamento.
Il comitato di verifica ha escluso la dipendenza dell’infermità da causa di servizio sulla base di un’istruttoria superficiale ed incompleta dei concreti rischi derivanti dalla contaminazione ambientale del territorio albanese, dei fattori di rischio connessi alla somministrazione dei vaccini. Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate che, nel contestare i motivi di censura, hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 9 maggio 2013, la causa è stata trattenuta per la decisione.
 

Diritto


1.- Il nodo cruciale dell’odierna controversa è rappresentato dalle incertezze – in termini medico scientifici - circa la sussistenza del rapporto causale fra la patologia sofferta dal militare -OMISSIS-, con conseguente suo tragico decesso, e l'attività dallo stesso svolta comportante una frequente esposizione in zone contaminate da Uranio impoverito (UI).
2.- In materia, diverse ricerche e studi scientifici, debitamente richiamati ed allegati agli atti di causa dai ricorrenti, individuano il principale responsabile della genesi di queste malattie, nell'esposizione dei militari alle polveri di UI, le quali, prima si depositano sul terreno per un ampio raggio, come conseguenza dei bombardamenti con munizioni composte da quel materiale, e poi ritornano in sospensione per opera dei venti.
L’esposizione all’UI è considerata determinante nell'eziologia di carattere multifattoriale, proprio perché, tra la popolazione di riferimento, si sono riscontrate molteplici tipologie di-OMISSIS-
3.- Tra i contributi scientifici sull’argomento, si richiama in particolare il dettagliato studio del prof. Souad N. Al-Azzawi, dell’agosto 2006, allegato agli atti di causa, il quale ha analizzato gli aspetti eziologici della questione con un’indagine che si focalizza sulla cd Guerra del Golfo, in Iraq .
Lo scienziato, grazie ad un’approfondita indagine statistica, ha posto in risalto la pericolosità, per i profili radiologico e chimico-fisico, insita nell'inalazione o più in generale nell'incorporazione dell’UI, sotto forma di particolato di dimensione micronica o submicronica.
Si consideri peraltro che, sin dalla fine degli anni '70 del secolo scorso, altri studi hanno messo in guardia sugli effetti mutageni, cancerogeni e teratogeni connessi all'esposizione all'UI.
Sul punto, le relazioni delle Commissioni parlamentari di inchiesta, approvate nelle sedute del 12 gennaio 2008 e del 9 gennaio 2013, sottolineano che gli studi scientifici in materia nascono proprio dall'allarme sociale scaturito dai numerosi casi di morte e di gravi malattie del personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, con attenzione privilegiata agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti, prodotte dalle esplosioni di materiale bellico. Queste indagini, geograficamente mirate sui teatri operativi principali quali i Balcani, l'Iraq, l'Afghanistan e il Libano, partono da premesse comuni:
1) è scientificamente provata la natura genotossica dell'uranio impoverito;
2) è scientificamente provato che i vaccini cui vengono sottoposti i militari, prima della missione fuori area, sono idonei a determinare squilibri del sistema immunitario, con l’effetto di aumentare la vulnerabilità da parte di agenti patogeni;
3) è accertato, sulla base delle risultanze dell'Osservatorio epidemiologico della Difesa nonché dell'Istituto Superiore della Sanità, che le esposizioni precedono l'insorgenza delle malattie;
4) dai dati raccolti dal 1991 al 2012, sebbene ancora parziali, le patologie che colpiscono, con maggiore frequenza statistica, i militari sono - OMISSIS-
4.- In conclusione, il Collegio rileva che, nonostante permangano ancora divergenze nella letteratura medico-scientifica, circa le specifiche patologie connesse all'UI e l'eziologia di ciascuna, possono tuttavia considerarsi acclarati il pericolo ed il carattere aggressivo di questo elemento per l'essere umano.
5.- Ciò è sufficiente per tracciare, nella controversia in esame, le esatte coordinate intorno alle quali individuare il nesso di causa tra fatto (esposizione) ed evento (malattia e decesso) ai fini del riconoscimento della causa di servizio.
5.1.- E’ utile, al riguardo, partire dal dato normativo, in particolare l’art. 64 d.p.r. 1092/1973 secondo cui “Il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio.” (comma 1). “Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio.” (comma 2). “Per gli stessi effetti, le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante.”
5.2.- La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità contratta o della lesione subita dal pubblico dipendente deve essere sorretto da un iter logico argomentativo ampio ed articolato, specie quando risultino la prolungata esposizione del dipendente stesso a lavoro logorante ed un apprezzabile grado di desumibile probabilità del nesso causale (Consiglio Stato, sez. IV, 19 maggio 2008, n. 2324; sez. V, 29 dicembre 2009, n. 8954). Tanto è vero che, in assenza di un nesso di rischio specifico tra l'attività lavorativa svolta e l'infermità dedotta, spetta al ricorrente provare il nesso di causa, almeno in termini di probabilità riferita a specifiche situazioni di fatto e alla durata ed intensità dell'esposizione a rischio (T.A.R. Roma, Lazio, sez. III, 1 dicembre 2009, n. 12248).
5.3.- Va inoltre ricordato che, in tema di -OMISSIS- le Sezioni Unite della Cassazione hanno incentrato la genesi della responsabilità del Ministero della Salute sul concetto di rischio-OMISSIS-, noto e comunemente ammesso, e non sulla conoscenza e rilevabilità della trasmissibilità del singolo virus (Hvb, Hiv o Hvc) per il tramite della pratica-OMISSIS- (cfr., in particolare, Sez. Un. civ., 11 gennaio 2008, n. 576 e n. 579).
Analogamente, nel caso in esame, si può fare riferimento alla notorietà generale del rischio chimico-fisico e radiologico derivante dall'impiego di materiale radioattivo, nella specie UI ridotto in micro e nanoparticelle.
5.4.- Non va poi dimenticato come, nell’ambito del diritto civile, la causalità non richieda una prova oltre ogni ragionevole dubbio; la stessa può essere dimostrata anche in termini probabilistici (cfr. in tal senso esplicitamente: Sez. Un. civ., 11 gennaio 2008, n. 576 e n. 581).
Nell'attuale c.d. società del rischio, il nesso eziologico è ormai transitato da una valutazione in termini di certezza degli effetti della condotta ad una di tipo probabilistico/statistico.
5.5.- Sulla base delle attuali risultanze fattuali, devono dunque ritenere sussistenti non solo la rilevanza causale dell'esposizione all'UI, ma anche la conoscenza del rischio da parte dei comandi militari e del Ministero della Difesa. Le informazioni in merito derivano infatti da documenti di natura pubblica e liberamente accessibili, provenienti da organismi internazionali o dalla N.A.T.O.
A ciò si aggiunga la palese evidenza dell'adozione di misure di protezione (quali tute, maschere munite di filtri antiparticolato, guanti) da parte del principale e tecnologicamente più avanzato esercito a fianco del quale hanno operato i militari italiani.
Questi dati elaborati dalla comunità scientifica trovano un oggettivo riscontro probatorio nella vicenda concreta in esame.
L'assenza di certezza, accompagnata dall'impossibilità di escludere con altrettanta certezza, un legame tra le patologie oggetto dell'inchiesta e l'esposizione all'uranio impoverito o ad altri agenti nocivi, ha indotto le Commissioni a sostituire, in questi casi peculiari, il nesso di causalità il criterio di probabilità (si cfr. la Relazione sulle risultanze dell'inchiesta svolta dalla Commissione Parlamentare di Inchiesta approvata nella seduta del 12 febbraio 20008, allegati n. 33, pagg. 6 e 7; si cfr., altresì, la Relazione sulle risultanze delle indagini svolte dalla Commissione Parlamentare di Inchiesta approvata nella seduta del 9 gennaio 2013, pagg. 33 e 34, all. n. 1 memorie difensive del 22.03.2013).
Il criterio di probabilità scaturisce, comunque, dalla certezza delle quattro premesse comuni, sopra menzionate. L'impostazione proposta dalle Commissioni d’inchiesta, del resto, è stata recepita anche in sede normativa (art. 4 bis, L. n. 27/2001 "monitoraggio sanitario"; DPR n. 243/2006 contenente il "regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati..."; DPR n. 37/2009 contenente il "regolamento per la disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali, a norma dell'articolo 2, commi 78 e 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").
5.6.- Il Collegio rileva che il cospicuo materiale medico sanitario e le osservazioni circa gli elementi di fatto che hanno coinvolto -OMISSIS-non hanno costituito oggetto di un serio ed approfondito esame da parte dell’organo medico tecnico deputato alla parte istruttoria di verifica. Sono quindi nel complesso condivisibili le diverse censure formulate nel ricorso con le quali parte ricorrente si duole sostanzialmente del vizio di carenza d’istruttoria e di inadeguata motivazione.
Ebbene, il non avere minimante considerato il dibattito presente nella comunità scientifica si traduce in una palese difetto istruttorio, con conseguente in appropriatezza e parzialità del parere formulato.
Anche l'amministrazione decidente, nel pronunciarsi conformemente al parere del Comitato di Verifica, non ha fatto altro, con la propria decisione, che assumerlo acriticamente, ereditandone i vizi e le obiettive manchevolezze.
Si rammenta al riguardo che il parere reso dal Comitato, sebbene obbligatorio, non è immediatamente vincolante per l'amministrazione attiva che ha sempre il potere di non conformarsi, ancorché per motivate ragioni (T.A.R. Campania, Napoli, Sez.VII, 11 febbraio 2011, n. 889).
6.- In conclusione, sulla scorta delle censure formulate, il ricorso merita accoglimento, sussistendo l'onere dell'Amministrazione di rideterminarsi in ordine alle istanze respinte con i provvedimenti suindicati, previo rinnovato esame della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia contratta da -OMISSIS-e del conseguente suo decesso.
S’impone quindi, alla luce della rilevata carenza istruttoria e motivazionale del provvedimento impugnato, il suo annullamento, dal quale consegue l'obbligo dell'Amministrazione intimata di verificare nuovamente e compiutamente la rispondenza delle allegazioni attoree alle effettive condizioni, ambientali ed operative, in cui -OMISSIS-ha prestato servizio nel periodo e nei luoghi indicati in ricorso, nonché di valutare la rilevanza causale che tali condizioni, singolarmente e congiuntamente considerate, hanno potuto assumere, in eventuale concorso con altri fattori, ai fini della genesi e dell’evoluzione della patologia sofferta e del decesso. Il provvedimento scaturente dal riesame dovrà necessariamente fornire una circostanziata illustrazione dei motivi alla base delle conclusioni raggiunte.
7.- Riguardo alla domanda risarcitoria proposta insieme a quella di annullamento, il Collegio ritiene che la stessa, in assenza di una compiuta disamina della questione controversa da parte dell'Amministrazione intimata (e del suo più qualificato organo tecnico, il cui parere deve essere riesaminato per effetto della presente sentenza), non possa essere favorevolmente valutata, sia perché la stessa parte ricorrente non ha fornito decisivi elementi, in presenza dell'accennato dibattito scientifico, per risolvere in senso a sé favorevole la controversia, sia perché ragioni di economia processuale consigliano di posticipare l'analisi della domanda risarcitoria, che dovrà quindi essere riproposta dal ricorrente, all'assunzione da parte dell'Amministrazione delle sue rinnovate determinazioni sul delicatissimo tema controverso.
8.- Sussistono giuste ragioni, in considerazione della complessità dell'oggetto della controversia, per compensare integralmente le spese di giudizio sostenute dalle parti.
 

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei limiti di cui in motivazione, ed annulla per l’effetto il provvedimento con esso impugnato, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione intimata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Compensa integralmente le spese del giudizio.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Salerno nelle camere di consiglio del 9 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati: Antonio Onorato, Presidente
Francesco Mele, Consigliere
Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 10/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)