Categoria: Giurisprudenza amministrativa (CdS, TAR)
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T.A.R. Liguria, Sez. 2, 14 marzo 2016, n. 247 - Missioni internazionali di pace e carcinoma del brigadiere dei carabinieri: "criterio di probabilità"


 

 

 

N. 00247/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00213/2014 REG.RIC.




R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 


sul ricorso numero di registro generale 213 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Fulvio Briano, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, Galleria Mazzini 5/7;
contro
Ministero della Difesa e Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliata in Genova, viale Brigate Partigiane n. 2;
per l'annullamento
del decreto n. 2110/n del 11.11.2013, con cui si determinava di non riconoscere la dipendenza da causa di servizio delle infermità denunziate e contestualmente di respingere la concessione dell'equo indennizzo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze; Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2016 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto


Con ricorso notificato in data 7.2.2014 -OMISSIS-, brigadiere dei carabinieri attualmente in servizio presso la centrale operativa di Cairo Montenotte, ha impugnato il decreto dirigenziale 11.11.2013, n. 2110/N, con il quale il Ministero della Difesa – Direzione generale della previdenza militare e della leva ha negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “carcinoma papillare della tiroide, variante follecolare, trattato chirurgicamente. Ipoparatiroidismo post-chirurgico”, sulla base del parere del comitato di verifica delle cause di servizio 23.4.2013, n. 26845/2012.
Deduce che l'insorgenza della suddetta infermità, manifestatasi dall’anno 2009, sia da ritenersi in rapporto diretto, o quantomeno concausale, con il servizio prestato in due missioni internazionali di pace svolte nelle zone della ex Jugoslavia (Sarajevo – Bosnia Erzegovina), dal marzo al settembre 2000 con compiti di pattugliamento e monitoraggio nelle zone limitrofe alla base di Sarajevo–Butmir, e dal luglio 2004 al febbraio 2005 con compiti di autista di mezzi pesanti, missioni nelle quali sarebbe stato esposto, senza essere munito di alcun mezzo di protezione, ad ambienti fortemente inquinati da residui tossici derivanti dall’esplosione delle munizioni utilizzate per le operazioni belliche, contenenti un’alta concentrazione di uranio impoverito.
A sostegno del gravame deduce due motivi di ricorso, rubricati come segue.
A) quanto al decreto di diniego: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 e 14 del D.P.R. n. 461/2001 – Eccesso di potere sotto forma di contraddittorietà, carenza di motivazione e difetto di istruttoria.
L’amministrazione si sarebbe acriticamente conformata al parere del comitato di verifica, senza esprimere proprie valutazioni circa i precedenti di servizio del ricorrente, che avrebbero richiesto – quantomeno – la sollecitazione dell’espressione di un nuovo parere ai sensi dell’art. 14 del
D.P.R. n. 461/2001.
B) Quanto al parere n. 26845/2012 reso dall’adunanza n. 183/2013 del 23.4.2013 dal Ministero dell’economia e delle finanze – Comitato di verifica della cause di servizio: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 del D.P.R. 461/2001 – Eccesso di potere sotto forma di manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti e/o mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva, difetto e carenza di motivazione.
Il succinto parere del comitato di verifica, laddove nega apoditticamente la sussistenza nei precedenti di servizio di fattori specifici anche soltanto potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica, sarebbe in contrasto con tutta la letteratura scientifica internazionale che ha accertato la tossicità radiologica e chimico-fisica dell’uranio impoverito, nonché con la stessa legislazione statale che, proprio in relazione alla specificità di tale rischio, ha predisposto speciali provvidenze in favore del personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico (cfr. l’art. 2 commi 78 e 79 della legge 24.12.2007, n. 244 ed il D.P.R. 3.3.2009, n. 37, nonché l’art. 603 del D. Lgs. 15.3.2010, n. 66, recante codice dell’ordinamento militare).
Si é costituito in giudizio il Ministero della Difesa, controdeducendo ed instando per il rigetto del ricorso.
Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 14.12.2015 il ricorrente ha esteso l’impugnazione al parere del Comitato di verifica delle cause di servizio n. 21547/2014, reso nell’adunanza n. 142 del 14.5.2015 (doc. 9 delle produzioni di parte resistente), di conferma del precedente parere.
Alla pubblica udienza del 18 febbraio 2016 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
 

Diritto


Il ricorso è fondato.
Il collegio ritiene – condividendola - di dare continuità alla giurisprudenza citata dalla difesa del ricorrente nell’atto di motivi aggiunti (cfr. Calabria-Catanzaro, II, 2.10.2014, n. 1568; T.A.R. Piemonte, I, 17.4.2015, n. 659; id., 6.3.2015, n. 429, dalla quale è tratta l’ampia citazione che segue).
Giova premettere che, per giurisprudenza costante, gli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio rientrano nella discrezionalità tecnica del Comitato di verifica per le cause di servizio, che perviene alle relative conclusioni assumendo a base le cognizioni di scienza medica e specialistica, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale su tali decisioni è ammesso esclusivamente nelle ipotesi di vizi logici desumibili dalla motivazione degli atti impugnati, dai quali si evidenzi la inattendibilità metodologica delle conclusioni cui è pervenuta l'amministrazione, ovvero nelle ipotesi di irragionevolezza manifesta, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto, tali da poter incidere sulla valutazione finale, nonché di non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito (in termini, tra le tante, Cons. Stato, IV, 25 marzo 2014, n. 1454).
Il sindacato giurisdizionale si incentra dunque prevalentemente sul difetto di motivazione o di istruttoria inficiante il parere espresso dal Comitato di verifica, unico organo competente, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 (regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio), ad esprimere un giudizio conclusivo circa il riconoscimento della dipendenza ontologica e giuridica di una infermità da causa di servizio.
Ciò posto, il caso in esame si caratterizza per il fatto che non si tratta di un militare che lamenta affezioni normalmente riconducibili – genericamente - ad attività usuranti e/o svolte all’aperto, ma di una grave patologia tumorale, per la quale gli invocati eventi di servizio ben possono essere tali da assurgere a possibili fattori causali o concausali efficienti e determinanti. E’ noto infatti come la possibile correlazione tra alcune patologie tumorali – tra le quali il carcinoma della tiroide – e l’attività svolta in teatri operativi e/o in ambienti contaminati da uranio impoverito è stata oggetto di indagini e studi epidemiologici da parte di organismi internazionali e nazionali, di apposite campagne di monitoraggio e – addirittura – di una commissione parlamentare di inchiesta (istituita con deliberazione del Senato del 16 marzo 2010).

In particolare, nella relazione conclusiva della commissione parlamentare di inchiesta approvata nella seduta del 9.1.2013 (in Atti parlamentari del Senato della Repubblica, XVI legislatura, doc. XXII-bis, n. 8, pp. 33 e 34), è dato leggere che “La Commissione ritiene che si debba considerare il fatto che le attuali conoscenze scientifiche non consentono di affermare con certezza il ruolo causale dei fattori di malattia esaminati rispetto agli effetti denunciati ma, allo stesso tempo, non consentono di escludere che una concomitante e interagente azione dei fattori potenzialmente nocivi possa essere alla base delle patologie e dei decessi osservati […] L’assumere come riferimento la mancata evidenza scientifica sia della sussistenza di una relazione causa-effetto tra fattori di esposizione e malattia ma anche della possibilita` di negare tale relazione e il concomitante riconoscimento del principio di precauzione dovrebbero comportare l’assunzione di un criterio di riferimento differente nella valutazione dei casi di malattia o di decesso accertati. La Commissione ritiene che il verificarsi di situazioni caratterizzate dall’esposizione a uno o più dei diversi fattori potenzialmente nocivi sopra elencati, nel caso in cui risultino associati all’insorgenza di malattie, in specie tumorali, non altrimenti motivabili, debba orientare le valutazioni mediche e medico-legali nel senso che queste ultime considerino «altamente probabile» una correlazione effettiva tra il contesto specifico caratterizzato da una multifattorialità di fattori eziologici e quadri clinici diagnosticati”.
Stando così le cose, deve condividersi l’orientamento secondo il quale, a motivo dell'impossibilità di stabilire, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, un nesso diretto di causa-effetto, e per il riconoscimento del concorso di altri fattori collegati ai contesti fortemente degradati ed inquinati dei teatri operativi, non deve essere richiesta la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale con un grado di certezza assoluta, essendo sufficiente la dimostrazione in termini probabilistico-statistici, come indicato nella citata relazione della commissione parlamentare di inchiesta (così T.A.R. Campania Salerno, I, 10.10.2013, n. 2034).
In tale ottica, il verificarsi dell'evento costituisce un dato sufficiente ex se, secondo il cosiddetto "criterio di probabilità", a determinare, per le vittime delle patologie, il diritto agli strumenti indennitari previsti dalla legislazione vigente, in tutti quei casi in cui, accertata l'esposizione del militare all'inquinante in parola, l’amministrazione non riesca a dimostrare che essa non abbia determinato l'insorgenza della patologia e che questa dipenda, invece, da fattori esogeni, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l'insorgere dell'infermità (T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 10-02-2012, n. 321; T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 04-03-2014, n. 649). Nel caso di specie, è pacifico e non contestato che il ricorrente abbia partecipato a missioni internazionali in contesti fortemente degradati ed inquinati da uranio impoverito, sicché è altamente probabile che i fatti di servizio abbiano avuto – quantomeno – un’efficienza concausale nell’insorgere della malattia tumorale, efficienza apoditticamente negata dall’amministrazione, senza neppure l’indicazione di altri fattori dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso principale ed i motivi aggiunti vanno accolti, con conseguente annullamento dei decreti impugnati e dei pareri presupposti, facendo obbligo alla P.A. di riesaminare la fattispecie, tenendo conto dei criteri illustrati nella presente sentenza.

Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
 

P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
Accoglie il ricorso ed i motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in € 4.000,00 (quattromila), oltre IVA e CPA, oltre al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati: Roberto Pupilella, Presidente
Paolo Peruggia, Consigliere
Angelo Vitali, Consigliere, Estensore



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 14/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.