Regione Campania
Ordinanza 11 marzo 2021, n. 8
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Integrazioni e modifiche all’Ordinanza n. 7 del 10 marzo 2021 e precisazioni.

Il Presidente

PREMESSO che
- giusta Ordinanza del Ministro della Salute 5 marzo 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 6 marzo 2021, con decorrenza dall’8 marzo 2021 sul territorio della regione Campania si applicano le misure di cui al Capo V del DPCM 2 marzo 2021 (regime della cd. “zona rossa”);
- che tra le disposizioni di cui al menzionato Capo V del DPCM 2 marzo 2021, rientrano, tra le altre, quelle:
a) dell’art.43 (Istituzioni scolastiche), a tenore del quale : “1. Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (omissis)”;
b) dell’art.45 (Attività commerciali), a tenore del quale:
1. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 26, comma 2.
2. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
3. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie”;
- con Ordinanza regionale n. 7 del 10 marzo 2021, pubblicata sul sito ufficiale della Regione e sul BURC in pari data, sulla base delle disposizioni normative ivi indicate e per le motivazioni riportate, veniva, tra l’altro, disposto che:
“Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento all’intero territorio della regione Campania:
1.1. con decorrenza dall’11 marzo 2021 e fino al 21 marzo 2021:
- salvo che nella fascia oraria 7.30-8,30, è disposta la chiusura al pubblico dei parchi urbani, ville comunali, giardini pubblici, lungomari e piazze, fatta salva la sola possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private. I soggetti competenti garantiscono la chiusura di eventuali porte e varchi di accesso;
1.2. con decorrenza dal 12 marzo 2021 e fino al 21 marzo 2021:
- è vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, ivi compresi quelli rionali e settimanali. Sono esclusi dal divieto i negozi siti in prossimità o all’interno di aree mercatali, ove provvisti di servizi igienici autonomi, limitatamente alla vendita dei generi alimentari e allo svolgimento delle altre attività consentite a mente dell’art.45 del DPCM 2 marzo 2021;
1.3. si raccomanda alla popolazione di evitare tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio contesto abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile;
1.4. si richiamano le Pubbliche Amministrazioni all’obbligo di ricorso al lavoro agile nella percentuale più elevata possibile e si raccomanda tale modalità anche ai datori di lavoro privati;
1.5. si rammenta che sono sospese le attività delle ludoteche.”;
RILEVATO che
- con riferimento alla effettiva portata di alcune disposizioni della menzionata Ordinanza n.7/2021, sono state diffuse informazioni erronee e fuorvianti, rispetto alle quali si rende necessario fornire chiarimenti;
- gli operatori economici interessati dal disposto di cui al punto 1.2. della medesima ordinanza hanno rappresentato la impossibilità di commercializzare, entro la data del 12 marzo 2021, le derrate fresche già acquistate o impegnate ed hanno pertanto chiesto di valutare un differimento dell’entrata in vigore delle relative misure;
SENTITO
il Coordinatore dell’Unità di crisi regionale;
RITENUTO
- di dover fornire chiarimenti in ordine alla portata e al contenuto delle disposizioni di cui alla menzionata Ordinanza n.7/2021 (Disposizioni urgenti in tema di attività mercatali e limitazioni alla mobilità);
- di dover modificare le disposizioni relative al punto 1.2. della stessa Ordinanza, nella parte relativa alla decorrenza delle relative misure;
PRECISA
- che i mercati sull’intero territorio regionale sono chiusi, con decorrenza dall’8 marzo 2021, per effetto delle disposizioni di cui all’art.45 del DPCM 2 marzo 2021, salvo che per le attività espressamente consentite dall’ indicato art.45 (attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici);
- che le attività in presenza delle ludoteche sono sospese, sull’intero territorio regionale, con decorrenza dall’8 marzo 2021, per effetto delle disposizioni di cui all’art.43 del DPCM 2 marzo 2021;
 

ORDINA

a modifica del punto 1.2. dell’ordinanza regionale n.7 del 10 marzo 2021:
- che, a far data dalle ore 15,00 del 13 marzo 2021, è sospeso lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, ivi compresi quelli rionali e settimanali, anche con riferimento alle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Queste ultime attività restano consentite nei negozi siti in prossimità o all’interno di aree mercatali, se provvisti di servizi igienici autonomi;
 

CONFERMA

per la durata prevista dall’Ordinanza regionale n.7/2021 (11 marzo 2021- 21 marzo 2021) la chiusura al pubblico - salvo che nella fascia oraria 7,30/8,30 - dei parchi urbani, ville comunali, giardini pubblici, lungomari e piazze, con la precisazione che sono consentiti esclusivamente l’accesso e il transito motivati da comprovate esigenze di lavoro o di necessità, ivi comprese quelle collegate all’accesso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private, nonché al relativo deflusso.
Per quanto non modificato dal presente provvedimento, restano confermate, altresì, le ulteriori disposizioni di cui all’Ordinanza n.7/2021.
Il presente atto è comunicato, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità di Crisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL., all’ANCI Campania ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.