Cassazione Penale, Sez. 6, 04 dicembre 2020, n. 34649 - Esami diagnostici ai lavoratori senza essere provvisti di titolo abilitativo. Condannato il legale rappresentante e il socio di una società di consulenza in materia di sicurezza


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente
Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere

Dott. AMOROSO Riccardo – rel. Consigliere
Dott. BASSI Alessandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA


sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 30/11/2018 della Corte di appello di Perugia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Riccardo Amoroso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Angelillis Ciro, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per i fatti fino al (OMISSIS) perchè estinti per prescrizione e rinvio per determinazione della pena per il fatto commesso nel mese di (OMISSIS);
udito l’avv. (OMISSIS), difensore di (OMISSIS) e (OMISSIS), che insiste per l’accoglimento dei motivi.

 

Fatto


1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d’appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Terni emessa in data 28/10/2015, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dei ricorrenti per il reato ascritto al capo A) di cui al Regio Decreto 27 luglio 1934, articolo 193, n. 1265, perchè estinto per prescrizione, ha assolto i predetti dal reato ascritto al capo C) perchè il fatto non sussiste, ed ha rideterminato la pena inflitta per il reato ascritto al capo B) previsto dall’articolo 348 c.p. in relazione ai fatti commessi in epoca successiva al 31/05/2011, per avere eseguito accertamenti diagnostici (spirometrico, audiometrico ed elettrocardiogramma) sui lavoratori dipendenti di due società con sede in Terni, senza essere provvisti del relativo titolo di abilitazione, presso l’ambulatorio della (OMISSIS) s.r.l., società che svolgeva attività di consulenza in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, e di cui (OMISSIS) era legale rappresentante e (OMISSIS) socio-collaboratore.
2. Con atto a firma del difensore di fiducia, (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso, articolando i motivi di seguito indicati.
2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge processuale penale ed erronea applicazione della legge penale in relazione al reato di cui al Regio Decreto n. 1265 del 1934, articolo 193, ascritto al capo A), per non essere stata verificata l’evidenza dell’insussistenza del reato ai fini della prevalenza da riconoscere ad una sentenza di proscioglimento piu’ favorevole rispetto alla dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.
Si osserva che difettano i presupposti per riconoscere nell’attività svolta dalla (OMISSIS) s.r.l. il carattere di struttura poliambulatoriale, per la carenza di una apprezzabile organizzazione di mezzi e dipendenti, trattandosi di un semplice presidio di sorveglianza sanitaria che non necessita del rilascio di alcuna autorizzazione. Dall’istruttoria dibattimentale sarebbe emerso che la (OMISSIS) non si avvaleva di dipendenti, ma solo dell’attività dei due imputati, e che le prestazioni effettuate presso la sede della predetta società erano rivolte non al pubblico ma solo ai lavoratori ed operai delle due società (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.r.l..
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla necessità di una abilitazione professionale per l’effettuazione degli esami spirometrico, audiometrico ed elettrocardiografico, trattandosi di esami eseguiti con apparecchiature di facile utilizzo e che non richiedono particolari cognizioni tecniche-scientifiche, assimilabili agli strumenti auto-diagnostici, tali da rendere superfluo l’intervento di un tecnico specializzato all’atto del mero rilevamento dei parametri che saranno poi sottoposti all’esame del medico. Inoltre i due imputati nell’effettuare detti esami strumentali, non si sono mai accreditati quali professionisti sanitari, ma hanno reso esplicita la loro qualifica di consulenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

 

Diritto


1. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi dedotti.
In riferimento al primo motivo, in relazione al reato di cui al Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articolo 193, ascritto al capo A), le censure del ricorrente sono del tutto generiche perchè non si confrontano con le argomentazioni poste a base della sentenza del giudice di primo grado e ritenute dal giudice dell’appello sufficienti ad escludere la possibilità di pronunce di proscioglimento nel merito piu’ favorevoli rispetto alla dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.
Il carattere di struttura ambulatoriale aperta al pubblico è stato riconosciuto in considerazione della forma societaria utilizzata, della disponibilità di una sede logistica dotata di plurime apparecchiature diagnostiche sanitarie, oltre che (141 carattere professionale delle prestazioni medico-sanitarie eseguite in favore dei numerosi lavoratori dipendenti di due società, con accertamenti sanitari sottoposti alla valutazione di personale medico che interveniva presso la struttura gestita dai ricorrenti sulla base di un rapporto di consulenza, per un lungo periodo di tempo protrattosi dal 2008 al 2011.
La circostanza che le prestazioni di carattere medico-specialistico fossero di fatto svolte nei confronti dei soli lavoratori dipendenti delle due società individuate non esclude il carattere di un servizio tendenzialmente diretto a soddisfare le esigenze di un cospicuo numero di persone, seppure individuate attraverso la loro qualifica di dipendente lavoratore delle società individuate a priori sulla base di pregressi accordi contrattuali, collegate a determinate acciaierie.
Nella nozione di esercizio di ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, ai fini della integrazione del reato di cui al Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articolo 193, vi rientra senz’altro anche l’erogazione di prestazioni sanitarie, che seppure rivolte ad una cerchia ristretta di destinatari, si avvalga di una organizzazione di persone e mezzi, dotata di strutture destinate ad accogliere in un tempo indefinito un numero indeterminato di soggetti e sia svolta professionalmente, ovvero in modo continuativo e non occasionale.
Nel caso di specie, è evidente che, tenuto conto del numero elevato dei lavoratori sottoposti ad accertamenti diagnostici e del carattere professionale dell’attività sanitaria svolta, la circostanza della limitazione delle prestazioni diagnostiche ai soli lavoratori dipendenti di due società costituisce un dato insufficiente ad escludere la necessità per la struttura di richiedere ed ottenere tutte le prescritte autorizzazioni sanitarie per lo svolgimento dell’attività e per gli imputati di astenersi dal compierla in mancanza del loro rilascio.
2. Il secondo motivo con cui si censura la necessità di una abilitazione professionale per l’effettuazione degli esami spirometrico, audiometrico ed elettrocardiografico, svolti presso la (OMISSIS), è manifestamente infondato oltre che inammissibile per il carattere assertivo della affermata facilità di utilizzo delle apparecchiature diagnostiche impiegate che non richiederebbero particolari cognizioni tecniche-scientifiche, perchè assimilabili agli strumenti auto-diagnostici. Come chiarito da entrambe le sentenze di merito, costituisce dato pacifico che gli esami strumentali, elettrocardiografici, audiometrici e spirometrici, devono essere svolti o da un medico o da un tecnico, cioè da un soggetto munito di specifica qualificazione professionale.
In base alla L. 10 agosto 2000, n. 251, articolo 3 ed Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 667, articoli 1 e 2, che regolamenta il profilo professionale del tecnico audiometrista, è prescritto che deve essere in possesso di diploma universitario abilitante, trattandosi di operatore sanitario che svolge attività “nella prevenzione, salutazione e riabilitazione delle patologie del sistema uditivo e vestibolare, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze diagnostico-terapeutiche del medico”.
Rientra tra gli atti “tipici” della professione di audiometrista l’esecuzione di “tutte le prove non invasive, psico-acustiche ed elettrofisiologiche, di valutazione e di misura del sistema uditivo e vestibolare” (ex articolo 1, comma 2, regolamento cit.).
Del tutto pacifico è che entrambi gli imputati non erano in possesso del necessario titolo abilitante (tecnico audiometrista) per poter effettuare gli esami audiometrici e che la (OMISSIS), che si occupava degli esami spirometrici ed elettrocardiografici, era priva di qualsiasi titolo abilitativo per l’esercizio di professioni sanitarie, ed in particolare del richiesto titolo di infermiere professionale.
L’affermazione secondo cui per la loro tipologia, gli apparecchi utilizzati per effettuare detti esami fossero assimilabili ai mezzi autodiagnostici, tali da non richiedere in concreto alcuna particolare cognizione tecnico-scientifica (cfr. Sez. 6, n. 39087 del 3.10.2001, Berrà, Rv. 220267), è del tutto avulsa dalle risultanze istruttorie, come ricostruite nel giudizio di merito, perchè contraddetta dal carattere professionale del servizio di medicina del lavoro svolto in rapporto di convenzione con il servizio sanitario per il rilascio di certificati di abilitazione al lavoro a seguito delle visite mediche eseguite per i lavoratori dipendenti delle citate due società.
Dalla lettura della sentenza si evince anche che i medici – non ricorrenti – che formulavano le diagnosi sono stati assolti dal capo C (falso ideologico) non essendo stato accertato che avessero attestato di avere eseguito personalmente gli accertamenti medici strumentali, ma sono stati condannati per il capo B), in concorso con i tecnici non abilitati (gli odierni ricorrenti), per aver ratificato con le loro diagnosi i tracciati eseguiti dai predetti tecnici, pur sapendo che erano privi di una abilitazione professionale.
Giova richiamare il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 11545 del 15/12/2011, Cani, Rv.251819 secondo cui gli atti considerati dall’articolo 348 c.p. ” non sono solo quelli attribuiti in modo esclusivo a una determinata professione, ma tutti gli atti che comunque la, caratterizzano e che comprendono, oltre quelli che le sono esclusivi (cioè tipici e alla stessa riservati), anche quelli che chiunque puo’ occasionalmente compiere ma il cui compimento (strumentalmente connesso alla professione) resta invece “riservato” se avviene in modo continuativo, organizzato e remunerato “, cosi’ da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato.
Anche in questo caso è stato affermato dalla richiamata sentenza delle Sezioni Unite che si ha esercizio della professione, per il quale è richiesta l’iscrizione nel relativo albo, perchè ricorre allo stesso modo la necessità, che giustifica l’incriminazione, di tutelare le persone dal rischio di affidarsi a soggetti inesperti della professione o comunque non titolati ad esercitarla.
Va al riguardo osservato che il riferimento alla qualifica di consulenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori che secondo l’assunto dei ricorrenti sarebbe stata esplicitata ai fruitori del servizio non assume alcuna rilevanza perchè inidonea a superare le oggettive apparenze del carattere professionale dell’attività svolta come soggetto regolarmente abilitato.
3. Dalla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare ciascuno una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila Euro.

 

P.Q.M.


Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.