Regione Abruzzo
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 12 marzo 2021, n. 15
Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità. Proroga e integrazione delle misure dell'OPGR n. 13/2021

Il Presidente della Regione

VISTI
• l’art. 32 della Costituzione;
• lo Statuto della Regione Abruzzo;
• la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
• il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
VISTI
• la Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020;
• le Delibere del Consiglio dei Ministri del 13 e del 31 gennaio 2020;
• i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 01-04-08-09-11-22 marzo 2020;
• ì Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 01-10-26-30 aprile 2020;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020;
• i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 13-18-24 ottobre 2020;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021;
VISTI
• il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
• il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla L 22 maggio 2020 n.35;
• il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla L. 14.07.2020, n. 74;
• il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, convertito con L. n.124 del 25 settembre 2020;
• il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n.125, convertito con L. n.159 del 27 novembre 2020;
• il Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con L.18 dicembre 2020 n. 176;
• il Decreto Legge 18 dicembre 2020 n,172, convertito con L.29 gennaio 2021 n.6;
• il Decreto Legge 5 gennaio 2021, n. 1; 
il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2;
il D.L. 12 febbraio 2021 n.12;
il D.L. 23 febbraio 2021 n.15;
VISTE le Ordinanze del Ministero della Salute
• del 09-16-30 gennaio 2021
• del 12-13-14-27 febbraio 2021
• del 5 marzo 2021
recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTE
• la circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute del 08/01/2021 avente ad oggetto" Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing.";
• La circolare del Ministero della Salute del 31/01/2021 recante "Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV2, valutazione del rischio e misure di controllo";
• La Circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Prot. 0004761-08/02/2021-DGPRE- DGPRE-P recante "Ulteriori indicazioni operative relative al rischio di diffusione di nuove varianti SARS-CoV2: integrazione dei dati di genotipizzazione e indagine rapida per la valutazione della prevalenza della variante SARS-CoV-2 VOC202012/01.";
• La Circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, di cui al prot. 0005320-11/02/2021- DGPRE-DGPRE-P recante all'oggetto: "Trasmissione quotidiana da parte delle regioni e PPAA di dati su positività campioni SARS-COV-2 per nuove varianti e presenza di ordinanze di disposizioni relative all'articolo 3 comma 4 del DPCM 14 gennaio 2021 e dei suoi allegati - cd. zona rossa - Ripartiti per comune
ATTESO CHE il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020 n.35, prevede, all'articolo 3, che "... le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza ";
CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del richiamato decreto legge 19/2020, tra le misure che possono essere adottate per fronteggiare e contenere i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID - 19, sono ricomprese anche le "limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali";
RICHIAMATE l'O.P.G.R. n. 11 del 27 febbraio 2021 e l'O.P.G.R. n. 13 del 5 marzo 2021;
PRESO ATTO dell'incontro del Gruppo Tecnico-Scientifico Regionale (GTSR) - siccome istituito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 139 dell'11 marzo 2020 - riunitosi in data 12.03.2021 al fine della disamina dello scenario epidemiologico territoriale, che ha dato evidenza della necessità di prorogare le misure restrittive già in essere sul territorio regionale - le quali hanno comportato una riduzione dell'incremento del numero dei casi ogni 100.000 abitanti nelle AA.SS.LL. di Pescara, Chieti e Teramo -, a fronte della persistente pressione ospedaliera;
PRESO ATTO dei dati (aggiornati all'11 marzo 2021) elaborati dal Dipartimento Sanità, ove sono riportati il numero dei casi con incremento in valore assoluto e percentuale a 7 gg e 14 gg., nonché dei Comuni nei quali il numero di casi nell'ultima settimana sia > 250 ogni 100.000 (all. 1); 
DATO ATTO delle relazioni prodotte dalle AASSLL della regione Abruzzo, nelle quali - in ragione dell'evoluzione dello scenario epidemiologico - si propone quanto segue:
• ASL PESCARA: conferma dell'applicazione di misure restrittive ai comuni destinatari delle disposizioni di cui all'O.P.G.R. n. 13/2021, con esclusione del comune di Turrivalignani, Scafa, Caramanico Terme, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Torre de' Passeri ed integrazione, tra gli stessi, del comune di Collecorvino, Cappelle sul Tavo, Moscufo, Rosciano, Catignano;
• ASL LANCIANO VASTO CHIETI: conferma dell'applicazione di misure restrittive ai comuni destinatari delle disposizioni di cui all'O.P.G.R. n. 13/2021; conferma della sorveglianza particolare per i comuni di Paglieta, Mozzagrogna, Santa Maria Imbaro, Frisa, Castelfrentano, Roccamontepiano, Casalincontrada, Atessa, Guardigrele, Aitino, Torino di Sangro, Orsogna, Colle di Mezzo; esclusione dalla sorveglianza particolare dei comuni di San Salvo e Vasto;
• ASL TERAMO conferma dell'applicazione di misure restrittive ai comuni destinatari delle disposizioni di cui all'O.P.G.R. n. 13/2021, con l'aggiunta del comune di Tortoreto; sottoposizione a sorveglianza particolare dei comuni di Colonnella, Alba Adriatica, Castellalto, Mosciano S. Angelo, Notaresco;
• ASL AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA: conferma dell'applicazione di misure restrittive ai comuni destinatari delle disposizioni di cui all'O.P.G.R. n. 13/2021 con esclusione del comune di Roccaraso ed applicazione delle misure restrittive ai Comuni di Rivisondoli, Sante Marie; sottoposizione a sorveglianza particolare dei comuni di Barete, Campo di Giove, Prezza, Rocca di Mezzo, Scontrane, Pescocostanzo;
DATO ATTO della riunione dell'unità di Crisi Regionale del 12.03.2021, in seno alla quale, in considerazione della puntuale disamina dell'andamento della situazione epidemiologica e dei dati allo stesso correlati, si è rilevato che:
• le misure adottate - a fronte della intensa circolazione delle varianti del virus - sono state utili alla mitigazione ed al contenimento della trasmissione virale;
• a fronte di quanto sopra, la pressione assistenziale ed in particolar modo quella ospedaliera, presentano ancora forti criticità;
• è stata ravvisata, l'opportunità di sottoporre a monitoraggio estensivo - in aggiunta alle proposte aziendali e previo confronto con le direzioni generali delle stesse - i comuni di Penne, Pratola Peligna e Castel di Sangro, contestualmente declinando la cessazione da sorveglianza particolare dei comuni di Abbateggio, Civitaquana, Carpineto della Nora;
• persistono le condizioni di rischio sanitario che rendono necessaria la proroga delle misure già disposte nell'O.P.G.R. n. 13/2021, fatte salve le disposizioni di cui all'O.P.G.R. n. 14/2021 nei confronti del Comune di Montazzoli;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra, che alla data attuale sussistono le ragioni di rischio sanitario che rendono necessario:
• prorogare/attivare - nei confronti dei comuni come meglio sopra circostanziati ed in aggiunta a quelle applicate dal Governo centrale nei confronti della Regione Abruzzo - le misure restrittive di cui all'O.P.G.R. n. 13/2021 sino a diverso ed ulteriore provvedimento;
• prorogare, sino alla data del 06.04.2021 le disposizioni di cui all'O.P.G.R. n. 13/2021 riguardanti le attività scolastiche, didattiche e di formazione di cui agli artt. 3-4-5 del dispositivo della stessa;
PRECISATO che rimangono ferme le disposizioni rese con l'O.P.G.R. n. 14/2021;
SENTITO il Ministro della Salute;
 

ORDINA

1) l'applicazione delle misure di cui all'O.P.G.R. n. 13/2021 come di seguito:
Provincia di Pescara: conferma dell'applicazione di misure restrittive ai comuni destinatari delle disposizioni di cui all'O.P.G.R. n. 13/2021, con esclusione dei comuni di Turrivalignani, Scafa, Caramanico Terme, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Torre de' Passeri ed integrazione, tra gli
stessi, dei comuni di Collecorvino, Cappelle sul Tavo, Moscufo, Rosciano, Catignano, sottoposizione a sorveglianza particolare per il comune di Penne;
Provincia di Chieti: conferma dell'applicazione di misure restrittive ai comuni destinatari delle disposizioni di cui all'O.P.G.R. n. 13/2021; conferma della sorveglianza particolare per i comuni di Paglieta, Mozzagrogna, Santa Maria Imbaro, Frisa, Castelfrentano, Roccamontepiano, Casalincontrada, Atessa, Guardigrele, Aitino, Torino di Sangro, Orsogna, Colle di Mezzo; esclusione dalla sorveglianza particolare dei comuni di San Salvo e Vasto;
Provincia di Teramo: conferma dell'applicazione di misure restrittive ai comuni destinatari delle disposizioni di cui all'O.P.G.R. n. 13/2021, con l'aggiunta del comune di Tortoreto; sottoposizione a sorveglianza particolare dei comuni di Colonnella, Alba Adriatica, Castellalo, Mosciano S. Angelo, Notaresco;
Provincia di L'Aquila: conferma dell'applicazione di misure restrittive ai comuni destinatari delle disposizioni di cui all'O.P.G.R. n. 13/2021 con esclusione del comune di Roccaraso ed applicazione delle misure restrittive ai Comuni di Rivisondoli, Sante Marie; sottoposizione a sorveglianza particolare dei comuni di Barete, Campo di Giove, Prezza, Rocca di Mezzo, Scontrone, Pescocostanzo, Castel di Sangro e Pratola Peligna;
2) la proroga, con decorrenza dal 15.03.2021 e sino alla data del 06.04.2021, su tutto il territorio regionale, delle disposizioni di cui all'O.P.G.R. n. 13/2021 riguardanti le attività scolastiche, didattiche e di formazione di cui agli artt. 3-4-5 del dispositivo della stessa;
3) che la decorrenza del presente provvedimento sia immediata per i comuni per i quali è confermata l'applicazione delle disposizioni di cui all'O.P.G.R. n. 13/2021;
4) che la decorrenza del presente provvedimento sia fissata alla data del 15.03.2021 per i comuni per i quali è prevista l'inclusione e l'esclusione nelle/dalle misure restrittive ex O.P.G.R. n. 13/2021;
5) che la decorrenza del presente provvedimento sia immediata per i comuni assoggettati/esclusi a/da sorveglianza particolare;
6) che la presente ordinanza - immediatamente esecutiva per gli adempimenti di legge - sia trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti competenti per territorio, ai Sindaci dei Comuni interessati, al Dipartimento Protezione Civile regionale, alle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo;
7) che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.