Regione Autonoma Valle d’Aosta
Ordinanza 13 marzo 2021, n. 117
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni relative a spostamenti, palestre, piscine e centri fitness, esami di qualificazione professionale, istruzione e formazione nonché attività commerciali e di ristorazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto speciale per la Valle d’Aosta approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
VISTA la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 recante “Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria”;
VISTA la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 recante “Organizzazione delle attività regionali di protezione civile”;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di' polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale
VISTO il d.P.R. 263 del 29 ottobre 2012 recante “Regolamento recante norme generali per la ridefìnizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
RILEVATO che l’organizzazione mondiale della sanità con dichiarazione dell’11 marzo 2020 ha valutato l’epidemia da COVID-19 come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35, e, in particolare, gli articoli 1,2 e 3, comma 1;
VISTI, in particolare:
- gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che prevedono che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale, possono essere adottate una o più misure limitative;
- l’art. 3, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che prevede che “Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale”;
"VISTO il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto “Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020”;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74 e s.m.i.;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”;
VISTI l’Accordo del 21 maggio 2020 Rep 20/90/CR5/C9 stipulato tra le Regioni e le Province Autonome, che individua i casi e i criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria, e il documento della Conferenza delle Regioni e Province Autonome (20/205/CR5a/C9), in materia di formazione professionale;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1113 in data 2 novembre 2020 recante “Aggiornamento del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 per la tutela della salute e sicurezza di lavoratori e utenti degli organismi formativi di cui all'allegato e della dgr 447/2020”;
VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021», convertito, con modificazioni, nella legge 12 marzo 2021, n. 29;
VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 1951 in data 13 gennaio 2021, recante “Modalità di svolgimento dell'attività didattica presso le Istituzioni AFAM’;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 29 in data 18 gennaio 2021, recante “Unité de soutien et de coordination pour l’urgence COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
VISTI, i seguenti articoli del DPCM 2 marzo 2021:
- articolo 17, comma 2: “sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti
- articolo 21, comma 1: “1. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza. La restante parte della popolazione studentesca si avvale della didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n: 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. È obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi.
- articolo 24: “1. È sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile. Sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della finzione pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico. Resta ferma in ogni caso l'osservanza delle (Esposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti, nonché la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto [...];
- articolo 26: “1. Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato IO. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato IL 2. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie"',
- articolo 35: “1. È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona arancione salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 77 transito sui territori in zona arancione è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.
2. È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, fino al 27 marzo 2021, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
4. Sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia”.
- articolo 37: “1. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
2. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00 [...]”.
CONSIDERATO che l’articolo 57, comma 4, del DPCM 2 marzo 2021 prevede che “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”',
VISTO il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”;
CONSIDERATO che, ferma restando la necessità di misure che favoriscano la riduzione dei contagi e volte a evitare un possibile sovraccarico del sistema sanitario regionale, si ritiene opportuno adottare alcune ulteriori misure di contenimento e precisazioni al fine di adeguare le previsioni del DPCM 2 marzo 2021 alle peculiarità del territorio e del contesto socio-economico della Regione;
CONSIDERATA la necessità di consentire, nell’ambito della fruizione di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali, oltre che l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche ai sensi dell’art. 17, comma 2, del DPCM 2 marzo 2021, anche l’attività motoria di carattere socio-assistenziale a favore di persone con disabilità, in considerazione della particolare fragilità di tali soggetti;
RITENUTO, pertanto, ferme restando le misure previste dall’articolo 17, comma 2, del DPCM 2 marzo 2021, di consentire la fruizione di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali, oltre che nell’ambito dell'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, anche per Io svolgimento di attività motoria di carattere socio-assistenziale a favore di persone con disabilità;
CONSIDERATO, inoltre, che gli alberghi e le strutture ricettive prive di ristorante si trovano nella necessità di fornire ai clienti ivi alloggiati un servizio completo che permetta a questi ultimi di fruire dei pasti in condizioni adeguate, attesa la sospensione dei servizi di ristorazione;
RITENUTO, pertanto, di stabilire che, su apposita base contrattuale formalizzata tra le strutture, i clienti degli alberghi e delle strutture ricettive prive di ristorante, previa prenotazione da parte della struttura presso la quale sono alloggiati gli ospiti, possano fruire, entro le ore 22.00, dei servizi di ristorazione di altro albergo, di altra struttura ricettiva o di un ristorante. All’esterno dell’esercizio che svolge l’attività di ristorazione deve essere reso evidente con apposito cartello che il servizio sarà reso esclusivamente a beneficio dei clienti della o delle strutture ricettive convenzionate, con totale esclusione di ogni possibilità di fruizione da parte di avventori non alloggiati;
CONSIDERATE le seguenti circostanze:
- la conformazione del territorio della Regione, caratterizzato da una pluralità di valli laterali, che condiziona inevitabilmente la viabilità, allungando i percorsi stradali;
- tutti i Comuni della Regione (escluso il capoluogo, che conta comunque soltanto 34.052 abitanti) hanno una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e diversi Comuni addirittura inferiore a 100 abitanti, con una densità abitativa media dell’intera Regione di 38 abitanti per Km²;
- nella Regione non vi sono capoluoghi di Provincia;
- nel territorio regionale non vi sono centri commerciali, intesi quali strutture di vendita di medie o grandi dimensioni a destinazione specifica, nelle quali sono inseriti più esercizi commerciali che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente;
- i principali servizi regionali di natura commerciale, sociale e amministrativa sono prevalentemente situati sul territorio comunale di Aosta e dei Comuni della cintura;
CONSIDERATA, inoltre, l’ulteriore peculiarità della Regione, caratterizzata dalla presenza di un solo esercizio commerciale di grande distribuzione nel capoluogo regionale e di una pluralità di analoghi esercizi, presenti, invece, nei Comuni vicini situati nella valle centrale;
CONSIDERATA, altresì, in ragione di quanto testé espresso, l’esigenza di evitare gli assembramenti connessi all’afflusso della popolazione del capoluogo esclusivamente in tale esercizio di vendita, con conseguente aggravamento del rischio di diffusione del contagio, consentendo, pertanto, la possibilità di spostamento anche dal capoluogo;
RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni dianzi rappresentate, di stabilire, fermo restando le altre limitazioni previste dall’articolo 35 del DPCM 2 marzo 2021, che gli spostamenti sull’intero territorio regionale siano consentiti, in ogni caso limitatamente alla fascia oraria dalle ore 5:00 alle ore 22:00;
CONSIDERATO che:
- sul territorio regionale è stata accertata la circolazione della variante inglese di SARS-CoV- 2 la quale, come noto, determina un alto rischio di diffusività in particolare tra le fasce di età più giovani;
- ai sensi dell’art. 1, comma 3, del sopracitato decreto-legge 30/2021, la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 prevede per i Presidenti di Regione di poter disporre l’applicazione delle misure stabilite per la zona rossa dai provvedimenti di cui all’art 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, quale quella prevista, dalla lett. c) dei medesimi articolo e comma e cioè la possibilità di disporre “limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale”;
CONSIDERATO, altresì, che, alla luce dell’andamento dell’epidemia sul territorio nazionale e della circolazione sul territorio regionale della variante inglese di SARS-CoV-2, in virtù del principio di precauzione e al fine di contenere la pressione sui servizi sanitari regionali, è necessario adottare misure limitative degli spostamenti in entrata nel territorio della Regione al fine di preservarlo da un’alta incidenza dei contagi;
RITENUTO, pertanto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 35 del DPCM 2 marzo 2021 e fatti salvi i casi di comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, di non consentire a coloro che risiedono al di fuori del territorio della Regione gli spostamenti in entrata in detto territorio per recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case);
RITENUTO, quindi necessario, alla luce di tutto quanto precede nell'ambito del quadro normativo esistente per il contrasto dell’epidemia da COVID-19, al fine di limitarne il più possibile la diffusione, introdurre ulteriori misure di contenimento e precisazioni finalizzate all’adattamento delle previsioni del DPCM 2 marzo 2021 alle peculiarità del territorio e del contesto socio-economico della Regione, prevedere:
- ulteriori misure relativamente agli spostamenti;
- ulteriori misure relativamente alle attività di palestre, piscine e centri fitness;
- ulteriori misure relativamente alle attività didattiche anche extra-scolastiche e formative nonché per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle qualifiche professionali nell’ambito del sistema regionali di formazione professionale;
- ulteriori misure relativamente agli esercizi commerciali al dettaglio;
- ulteriori misure relativamente alle attività di ristorazione;
CONSIDERATO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed- urgente necessità di tutela della sanità pubblica;
SENTITA l'Unità di supporto e di coordinamento per l’emergenza COVID-19;
 

ORDINA

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 35, commi 1 e 3, del DPCM 2 marzo 2021, gli spostamenti sull’intero territorio regionale sono consentiti limitatamente alla fascia oraria dalle ore 5:00 alle ore 22:00. Dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, da comprovarsi con autodichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La Regione mette a disposizione dei cittadini e delle forze dell’ordine tramite il proprio sito istituzionale un modello di autodichiarazione; in alternativa è possibile redigere una dichiarazione dai contenuti analoghi al momento del controllo.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 35 del DPCM 2 marzo 2021 e fatti salvi i casi di comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita ovvero per motivi di salute, a coloro che non risiedono nel territorio della Regione non sono consentiti gli spostamenti in entrata in detto territorio per recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case).
3. Ferme restando le misure previste dall’articolo 17, comma 2, del DPCM 2 marzo 2021, le attività delle palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, oltre che per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, sono consentite anche per lo svolgimento di attività motoria di carattere socio-assistenziale a favore di persone con disabilità.
4. È consentito lo svolgimento in presenza degli esami per il conseguimento di qualifiche professionali nell'ambito del sistema regionale di formazione professionale.
5. Ai fini del contenimento dell’epidemia da COVID-19 nello svolgimento delle attività didattiche anche extra-scolastiche:
- le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, secondo le disposizioni impartite dalla Sovraintendenza agli Studi, in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza. La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica digitatale integrata. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività didattica in presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali e, tra questi, prioritariamente, agli alunni con disabilità, in accordo con le famiglie, allo scopo di garantire l’inclusione scolastica nonché qualora sia necessario l’uso di laboratori, per un monte ore massimo di dieci moduli orari per ogni laboratorio e per ogni classe, esclusivamente per i percorsi didattici afferenti agli indirizzi di studio presenti nell’istruzione e Formazione professionale, attuati anche da parte di organismi di formazione, in considerazione della fondamentale analogia con le scuole secondarie di secondo grado, rispetto al valore delle attività svolte e al target dei destinatari, nell’istruzione professionale in ambito industriale, artigianale, alberghiero e agricolo, nonché nell’istruzione tecnica - settore tecnologico, e nell’istruzione liceale - indirizzo artistico e musicale; resta inoltre garantita la possibilità di svolgere attività didattica in presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali e, tra questi, prioritariamente, agli alunni con disabilità, in accordo con le famiglie, anche nell'ambito delle attività didattiche degli organismi di formazione che gestiscono percorsi formativi cofinanziati con fondi pubblici;
- i percorsi di istruzione di primo e di secondo livello nell’ambito dei corsi di istruzione per adulti, di cui al d.P.R. 263 del 29 ottobre 2012, si svolgono, su richiesta motivata degli interessati al dirigente scolastico, in modalità a distanza;
- le attività extra-scolastiche ad indirizzo musicale, relative a discipline pratiche e performative consistenti in lezioni ed esercitazioni individuali o relative a piccoli gruppi cameristici e d’insieme, nonché le attività laboratoriali possono essere svolte in presenza nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 1951 in data 13 gennaio 2021, per quanto compatibili, ferme restando, in ogni caso le misure di sicurezza ivi previste;
- l'attività formativa in presenza all'interno della Casa circondariale di Brissogne si svolge nel rispetto delle disposizioni previste dal Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 per la tutela della salute e sicurezza di lavoratori e utenti degli organismi formativi di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1113/2020.
6. Le attività commerciali al dettaglio, sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, osservano le seguenti misure:
- è assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro;
- gli ingressi avvengono in modo dilazionato;
- è vietato sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;
- le attività devono svolgersi nel rigoroso rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio vigenti per il settore di riferimento;
- utilizzo delle mascherine;
- utilizzo di gel per la disinfezione delle mani;
- accesso limitato a una persona per volta per i locali di superficie inferiore a quaranta metri quadrati;
- esposizione di cartelli che indichino il numero massimo di persone cui è consentito l’accesso per i locali di superficie superiore a quaranta metri quadrati;
- l’accesso è consentito ad un solo componente per nucleo familiare. La presenza di accompagnatori è consentita esclusivamente in relazione alle condizioni di età o psicofisiche dei soggetti.
7. Sono consentite le attività dei servizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande svolte dagli esercizi che assicurano il servizio di mensa e catering continuativo su base contrattuale in favore di imprese titolari di appalti di lavori pubblici o privati che svolgano la loro attività in cantieri situati sul territorio regionale.
8. Su apposita base contrattuale formalizzata tra le strutture interessate, i clienti degli alberghi e delle strutture ricettive prive di ristorante, previa prenotazione da parte della struttura presso la quale sono alloggiati gli ospiti, possono fruire, entro le ore 22.00, dei servizi di ristorazione di altro albergo, di un’altra struttura ricettiva o di un ristorante. All’esterno dell’esercizio che svolge l’attività di ristorazione deve essere reso evidente con apposito cartello che il servizio sarà reso esclusivamente a beneficio dei clienti della o delle strutture ricettive convenzionate, con totale esclusione di ogni possibilità di fruizione da parte di avventori non alloggiati.
9. È in ogni caso vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché nello svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza.
10. Sono fatte salve le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali che possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come previsto dall’articolo 1, comma 14 del decreto-legge n. 33/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché le misure derogatorie, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2 del succitato decreto-legge n. 19/2020, come previsto dall’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 33/2020 così come modificato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125.
***
La presente ordinanza ha efficacia sull’intero territorio regionale dal 15 marzo 2021 fino al 28 marzo 2021, salvo l’adozione di diverse misure in relazione ai risultati del monitoraggio settimanale ai sensi dell’articolo 1, comma 16 bis e seguenti, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, anche ai fini dell’eventuale applicazione delle misure previste dall’art. 1, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 marzo 2021, n. 30.
L’inottemperanza alla presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni nella legge 22 maggio 2020, n. 35, così come modificato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.
La presente ordinanza è comunicata alle Forze di Polizia, ivi compreso il Corpo forestale della Valle d’Aosta, ai Sindaci dei Comuni della Valle d’Aosta, alla Commissione straordinaria presso il Comune di Saint-Pierre e alla Sovraintendente agli Studi per notizia e/o per esecuzione; è altresì comunicata al Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione, alla Dirigente della Struttura Affari di Prefettura e al Direttore generale dell’Azienda USL, per notizia.
La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.