Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ordinanza Presidenziale Contingibile e Urgente 13 marzo 2021, n. 14
Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19


IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTO

• l’articolo 8, comma 1, cifre 13, 19, 25, 26, l’articolo 9, comma 1, cifra 10, e l’articolo 52, comma 2, dello Statuto d’autonomia, anche in riferimento all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
• la legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, e successive modifiche;
• il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15;
• l’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 10 del 26.02.2021;
• il DPCM del 2 marzo 2021;
• il decreto-legge 12 marzo 2021;
• il report settimanale di monitoraggio della fase 2 del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità relativo al periodo 1-7 marzo 2021;
• la comunicazione del 12.03.2021, prot. n. 0059167/2021, del Direttore Generale e del Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige;
 

CONSTATATO

• che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario da COVID-19, originariamente proclamato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato prorogato fino al 30 aprile 2021;
• che il report settimanale di monitoraggio della fase 2 del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità relativo al periodo 1-7 marzo 2021 mostra, in generale, un miglioramento della situazione epidemiologica nel territorio provinciale. Vi sono tuttavia alcuni indici che presentano criticità, come ad esempio il tasso di occupazione dei posti letto totali di terapia intensiva per pazienti COVID-19, che passa dal 31% al 39%. Vi è inoltre evidenza di trasmissione diffusa non gestibile in modo efficace con misure locali, nonché evidenza di nuovi focolai negli ultimi sette giorni in RSA, case di riposo, ospedali o altri luoghi che ospitano persone vulnerabili. Si registra un Rt di 0,63 (valore medio per 14 giorni);
• che con nota del 12.03.2021, prot. n. 0059167/21 il Direttore Generale e il Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria comunicano l’incidenza complessiva di 247 casi ogni 100.000 abitanti, aggiungendo che l’indice Rt medio (di 0,63 nei 14 giorni), pur essendo in regressione, non mostra un trend sufficiente a determinare un impatto rilevante sulle successive ospedalizzazioni. Dalla nota emerge altresì che dall’esame dei 920 sequenziamenti, effettuati secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute per infezioni in contesti di particolare criticità, sono emersi finora 243 casi di variante inglese e 58 casi di variante sudafricana, e che tale fattore richiede particolare monitoraggio per l’aumentato rischio di diffusione nel territorio.
Si riporta inoltre che il numero dei focolai di trasmissione attivi, che interessano ambiti di particolare criticità, è in aumento. Il contesto scolastico, pur con il controllo effettuato tramite i test rapidi effettuati nelle scuole, continua a richiedere una costante osservazione.
L’Azienda Sanitaria rende noto, inoltre, che il tasso di positività dei tamponi molecolari effettuati permane a valori elevati, pari al 40,8% e che particolare preoccupazione desta il sovraccarico delle strutture ospedaliere, passato dal 32% al 39%, con un numero di pazienti nelle terapie intensive Covid stabilmente al di sopra di 40.
Come riportato dal Direttore Generale e dal Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria, il numero complessivo di pazienti ricoverati in area medica appare in leggera diminuzione, ma si segnala l’emergere di quadri a rapida evoluzione, un aumento del turn over e l’interessamento di soggetti privi di patologie pregresse particolari.
A causa della situazione descritta, in lieve miglioramento ma con diversi profili di criticità, l’Azienda Sanitaria consiglia di mantenere in essere nelle prossime settimane, pur con parziali allentamenti, misure idonee a contenere il contagio;
• che, in base all’articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto-legge 12 marzo 2021, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome possono disporre l’applicazione di misure più restrittive rispetto a quelle già vigenti nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave;
• che appare pertanto necessario introdurre le misure di seguito specificate;
 

ORDINA

che nel periodo dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021 siano prorogate su tutto il territorio provinciale le misure di cui all’ordinanza presidenziale n. 10 del 26.02.2021, ad esclusione dei punti 2) (limitazioni agli spostamenti all’interno del territorio comunale) e 66) (ulteriori disposizioni per particolari comuni), e con le seguenti modifiche:
1) il punto 6) è così sostituito:
“le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rispetto delle misure
di sicurezza vigenti. Il personale e i clienti devono utilizzare mascherine di protezione delle vie respiratorie FFP2.
Sono altresì ammessi, nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti, i servizi di cura per gli animali d’affezione;”
2) a partire dal 22 marzo 2021 il punto 7) è così sostituito:
“le attività commerciali al dettaglio si svolgono nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei protocolli di sicurezza, soprattutto per quanto riguarda l’effettuazione di test molecolari o antigenici per il rilevamento del virus Sars-CoV-2 da parte del personale.
Fatta eccezione per farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai e punti vendita di generi alimentari, le attività commerciali al dettaglio possono essere svolte fino alle ore 18.00 e restano chiuse il sabato e la domenica.
Nei centri commerciali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g), del Codice del Commercio (legge provinciale 02.12.2019, n. 12), con superficie di vendita minima di 2500 metri quadrati, deve essere predisposto un servizio d’ordine che garantisca lo scaglionamento degli ingressi, onde evitare assembramenti;”
3) il punto 10) è così sostituito:
“fermo restando il divieto di sagre e fiere di cui al punto 34) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 10 del 26.02.2021, e dei mercati annuali che per la loro capacità attrattiva sono ad esse assimilabili, le attività del commercio che si svolgono su aree pubbliche in forma di mercato si tengono nel rispetto delle misure di cui all’allegato 1 della presente ordinanza;”
4) il punto 16) è così sostituito:
“la consumazione di pasti e bevande è vietata nelle vicinanze dei locali e, su strade, piazze e altri luoghi accessibili al pubblico, qualora non sia possibile mantenere la distanza interpersonale tra persone non conviventi;”
5) il punto 18) è così sostituito:
“fermo restando lo svolgimento in presenza dei servizi per la prima infanzia, delle scuole dell’infanzia e della scuola primaria, le attività scolastiche e didattiche nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si svolgono interamente tramite didattica digitale integrata, salvo in casi eccezionali espressamente autorizzati. A partire dal 22 marzo, anche le attività scolastiche e didattiche nelle scuole secondarie di primo grado si svolgono in presenza.
Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori.
Nelle scuole di musica le lezioni, ove consentite, si svolgono esclusivamente in forma individuale. Nelle istituzioni scolastiche in cui la didattica si svolge in presenza, a partire dai sei anni vige l’obbligo generalizzato di indossare le protezioni delle vie respiratorie, indipendentemente dalla distanza interpersonale.
Per le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso di una protezione delle vie respiratorie e per quelle che, interagendo con loro, versano nella stessa situazione di incompatibilità, la necessità di dispensa dall’obbligo di indossare il dispositivo di protezione dev’essere attestata da un certificato rilasciato da un medico di medicina generale o da un/una pediatra convenzionato/convenzionata di libera scelta appartenente al servizio sanitario.
Il servizio di mensa è limitato a chi fruisce della didattica in presenza.
L’Azienda Sanitaria effettua regolarmente, nelle istituzioni scolastiche che svolgono la didattica in presenza, screening su base volontaria al fine di garantire ai bambini e ai loro familiari un grado di sicurezza più elevato;”
6) sono fatti salvi dalla sospensione della frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e degli istituti di formazione professionale i casi eccezionali espressamente autorizzati nell’ambito della formazione professionale nel settore sanitario. È altresì ammessa la frequenza in presenza dei corsi di formazione obbligatori per i quali la presenza sia indispensabile, qualora, con riguardo alla materia del corso (protezione civile, salute e sicurezza), la formazione sia urgente e non differibile;
7) i servizi ristorazione situati nelle aree di servizio lungo le autostrade e negli ospedali assicurano il rispetto dei protocolli di sicurezza e del distanziamento interpersonale;

Disposizioni applicabili nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021
8) nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 sull’intero territorio provinciale si applicano le seguenti misure, oltre a quelle vigenti non incompatibili:
a) all’interno del territorio comunale è consentito uscire dalla propria abitazione solo per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute, situazioni di necessità o urgenza (tra cui l’esigenza di recarsi presso persone bisognose di cura, di portare i cani alla più vicina area cani, o per raggiungere il domicilio proprio o del/della partner), per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi, o per svolgere attività sportiva o motoria.
Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui la stessa è consentita, e la fruizione dei servizi di assistenza alla prima infanzia;
b) sono sospesi tutti i servizi alla persona, ad eccezione di lavanderie e pompe funebri;
c) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, anche situate nei centri commerciali, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e per quelle che vendono generi di prima necessità individuate nell’allegato 2, che rimangono chiuse la domenica. Farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai e punti vendita di generi alimentari sono esentati dalla restrizione di cui al primo periodo. Nell’ambito delle attività commerciali al dettaglio sospese è ammessa la vendita a distanza o con consegna a domicilio.
Nei centri commerciali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g), del Codice del Commercio (legge provinciale 02.12.2019, n. 12), con superficie di vendita minima di 2500 metri quadrati, deve essere predisposto un servizio d’ordine che garantisca lo scaglionamento degli ingressi, onde evitare assembramenti.
Sono chiusi i mercati, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;
d) è vietata la consumazione di pasti e bevande su strade, piazze e altri luoghi accessibili al pubblico.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4 del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, modificato con legge di conversione n. 35/2020.
La presente ordinanza, in quanto atto destinato alla generalità dei cittadini, è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Commissario del Governo per la provincia di Bolzano.
 

Arno Kompatscher
Il Presidente della Provincia e Commissario speciale per l’emergenza COVID-19


Allegati:
1) Misure specifiche per i mercati;
2) Elenco delle attività di commercio al dettaglio consentite nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021.

ALLEGATO 1
Misure specifiche per i mercati

1. Nei mercati in cui i banchi sono disposti uno di fronte all’altro e il passaggio per la clientela che si forma tra i banchi così disposti deve essere di regola di almeno 3,5 m.
2. I banchi di mercato disposti in fila devono essere distanti 80 cm uno dall’altro e i gestori dei banchi così collocati devono in ogni caso rispettare la distanza interpersonale di 1 m.
3. Lo spazio di 80 cm che si forma tra i banchi di mercato disposti come descritto al punto 2 non può essere utilizzato dai clienti come passaggio e dev’essere chiuso da parte dei gestori dei banchi di mercato.
4. I gestori dei banchi di mercato e i clienti devono indossare una protezione delle vie respiratorie e mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 m, ai sensi delle vigenti misure di sicurezza. Devono essere in ogni caso evitati gli assembramenti.
5. Deve essere garantita un’ampia disponibilità e accessibilità dei sistemi per la disinfezione delle mani.
6. L’uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto di alimenti e bevande è obbligatorio. Detti guanti devono essere forniti dal gestore del banco e, comunque, le mani devono essere disinfettate all’entrata e all’uscita dell’area del mercato.
7. In caso non sia possibile rispettare le distanze di cui al comma 1, l’area del mercato dovrà essere delimitata con transenne e dovrà essere istituito un servizio d’ordine, che regoli l’accesso e l’uscita e che garantisca che il mercato sia frequentato solamente da 1 cliente ogni 10 m². Per il calcolo del rapporto cliente/10m² si considera tutta l’area dello spazio in cui si svolge il mercato. Nel caso in cui le caratteristiche del luogo non permettano detta organizzazione, i Comuni devono, anche in deroga alle previsioni regolamentari, allocare il mercato su più aree, in modo che sia possibile applicare una delle due soluzioni precedenti.
8. Deve essere in ogni caso garantito l’accesso ai mezzi di soccorso.
9. Presso gli accessi ai mercati devono essere messe a disposizione in ogni caso informazioni per la clientela in merito all’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza di 1 m, all’obbligo di indossare una protezione delle vie respiratorie e alle altre misure di sicurezza da osservare.

ALLEGATO 2 - Attività di commercio al dettaglio consentite nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021
• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)*
• Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
• Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati, ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi di inalazione
• Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
• Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
• Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio
• Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
• Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
• Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
• Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
• Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
• Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
• Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
• Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
• Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
• Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici (salvo per la vendita di bevande sfuse)
• Commercio al dettaglio ambulante di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici

* Gli esercizi commerciali compresi in questa categoria possono vendere, oltre agli alimentari, esclusivamente i prodotti consentiti ai sensi dei restanti punti dell’elenco.