Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto 25 gennaio 2021, n. 28
Regolamento recante proroga delle scadenze delle revisioni generali e speciali quinquennali, nonché di quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremità degli impianti a fune.
G.U. 11 marzo 2021, n. 60

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, concernente la proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune in servizio pubblico e le connesse procedure;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto e, in particolare, gli articoli 3, 4 e 5;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985 recante: «Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 31 gennaio 1985;
Visto il decreto direttoriale 17 aprile 2012 recante: «Proroghe dei termini di scadenza previsti dal decreto ministeriale 2 gennaio 1985, n. 23, relativi agli impianti a fune», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 103 del 4 maggio 2012;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1º dicembre 2015, n. 203, recante il regolamento in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone;
Visto il decreto direttoriale 7 gennaio 2016, n. 1, recante la disciplina delle procedure in applicazione del richiamato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 203 del 2015, della cui pubblicazione è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 13 del 18 gennaio 2016, con comunicato del 18 gennaio 2016;
Visto il decreto dirigenziale 18 maggio 2016 n. 144, recante: «Impianti aerei e terrestri. Prescrizioni tecniche riguardanti le funi», della cui pubblicazione è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 126 del 31 maggio 2016, con comunicato del 31 maggio 2016;
Visto il decreto direttoriale 11 maggio 2017 recante: «Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 118 del 23 maggio 2017;
Vista la circolare n. 5049 del 15 giugno 2018 della Direzione Generale per il trasporto pubblico locale riguardante la richiesta semestrale alle aziende esercenti di un report sulle attività manutentive effettuate sugli impianti;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 2020;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota prot. n. 43826 del 9 novembre 2020, ai sensi del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
 

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Finalità e definizioni

1. Il presente regolamento stabilisce le procedure per l'attuazione dell'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, nonché definisce, al fine di uniformare i suddetti adempimenti, i modelli delle dichiarazioni che devono essere rese dai direttori di esercizio o dai responsabili dell'esercizio.
2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) USTIF: Ufficio Speciale Trasporti a Impianti Fissi;
b) MUM: Manuale di Uso e Manutenzione;
c) CIC-Pnd: Comitato Italiano di Coordinamento Prove non distruttive.
 

Art. 2
Revisione generale e speciale quinquennale

1. Ai fini dell'efficacia della proroga della scadenza della revisione generale o della revisione speciale quinquennale disposta dall'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il direttore, ovvero il responsabile dell'esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico, prima della scadenza, trasmette all'autorità di sorveglianza USTIF territorialmente competente una dichiarazione, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento, attestante, sotto la sua responsabilità penale, la sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico. L'Autorità di sorveglianza USTIF provvede ad effettuare controlli a campione volti a verificare la completezza e l'idoneità della documentazione alla base della predetta attestazione.
2. Le condizioni di sicurezza sono accertate in base all'esito dei controlli effettuati, ai provvedimenti adottati e alle risultanze delle verifiche e delle prove eseguite, cosi come di seguito specificati:
a) effettuazione di tutte le operazioni di manutenzione ordinaria previste dal MUM;
b) effettuazione dei controlli non distruttivi eseguiti sulla base di un piano redatto, a tal fine, dal direttore o dal responsabile di esercizio stesso con l'assistenza di un esperto qualificato 3° livello dal CIC-Pnd, e che tiene conto dell'eventuale permanenza in opera di elementi strutturali o meccanici oggetto di sostituzione in assenza di proroga;
c) effettuazione, con esito positivo, delle ispezioni annuali di cui al punto 6.3.5 dell'Allegato al decreto direttoriale 11 maggio 2017;
d) adozione dei provvedimenti tecnici e gestionali idonei a garantire che le condizioni di sicurezza dell'impianto sono equivalenti a quelle assicurate dall'effettuazione di ciascuna operazione prevista in fase di revisione generale.
3. Nel caso di scadenza della revisione generale, il livello dei controlli non distruttivi di cui alla lettera b) del comma 2 non può essere inferiore a quello previsto per la revisione speciale quinquennale.
 

Art. 3
Scorrimenti, sostituzioni delle funi e rifacimento degli attacchi di estremità

1. Ai fini dell'efficacia della proroga delle scadenze relative agli scorrimenti, alle sostituzioni delle funi ed al rifacimento dei loro attacchi di estremità, il direttore, o il responsabile dell'esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico, trasmette all'Autorità di sorveglianza USTIF territorialmente competente, prima della scadenza, una dichiarazione, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello di cui all'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente regolamento, attestante, sotto la sua responsabilità penale, la sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico delle funi. L'Autorità di sorveglianza USTIF provvede ad effettuare controlli a campione volti a verificare la completezza e l'idoneità della documentazione alla base della predetta attestazione.
2. Il mantenimento in uso per l'esercizio pubblico è accertato in base all'esito dei controlli effettuati, ai provvedimenti adottati e all'esito delle verifiche e delle prove eseguite, cosi come di seguito specificati:
a) effettuazione dei controlli previsti dal MUM;
b) effettuazione dei controlli straordinari, eseguiti in conformità alla norma UNI EN 12927;
c) effettuazione dei controlli magneto-induttivi oppure, in caso di esito dubbio ovvero nelle zone in cui questi non possono essere svolti con efficacia, effettuazione di controlli radiografici;
d) adozione dei provvedimenti tecnici e gestionali atti a garantire che le condizioni di sicurezza della fune sono equivalenti a quelle rilevate in caso di rispetto delle scadenze prefissate.
 

Art. 4
Termini di inizio e di conclusione di opere di realizzazione

1. Le scadenze relative ai termini di inizio e di conclusione delle opere di realizzazione di impianti a fune sono prorogate ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, a decorrere dalla data di rilascio dell'approvazione dei relativi progetti da parte degli uffici competenti.
 

Art. 5
Esclusioni

1. Non sono ricompresi nell'ambito di applicazione del presente regolamento:
1) gli impianti le cui scadenze della revisione generale o speciale quinquennale sono state già prorogate ai sensi del decreto direttoriale 17 aprile 2012 e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203;
2) gli impianti per i quali la revisione generale è necessaria ai fini del proseguimento dell'esercizio dopo la scadenza della vita tecnica, ai sensi del punto 2.5.3 dell'Allegato tecnico A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203;
3) le funi tenditrici in scadenza, la cui età massima è prefissata in dodici anni o 18.000 ore di esercizio;
4) gli attacchi di estremità delle funi a teste fuse metalliche, la cui età massima è prefissata in cinque anni di esercizio.
 

Art. 6
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 gennaio 2021

Il Ministro: De Micheli
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2021 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, foglio n. 588


Allegato 1
(articolo 2, comma 1)

Allegato 2
(articolo 3, comma 1)