Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico
Ufficio IV
ai Dirigenti Scolastici
e ai Coordinatori Didattici
delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione
ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali
per l’Umbria, la Basilicata e il Molise
e, p.c. al Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano
all’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
all’Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano
al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura per la Provincia di Trento
al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D’Aosta
LORO SEDI
Oggetto: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, articolo 43 - alunni con bisogni educativi speciali e degli alunni con disabilità
Pervengono all’attenzione dell’Amministrazione diversi quesiti rispetto alla declinazione dell’attività didattica in presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali e, segnatamente, per gli alunni con disabilità nelle cosiddette “zone rosse”, secondo quanto previsto nell’ articolo 43 del dPCM 2 marzo 2021, il quale dispone che: “Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso dei laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali [...]”.
Sentito l’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, si rappresenta quanto segue.
La norma in questione fa riferimento alla particolare condizione degli alunni con bisogni educativi speciali, tra cui quelli con disabilità, laddove vi sia la necessità di mantenere una relazione educativa a garanzia dell’effettiva inclusione scolastica.
In premessa è opportuno chiarire che le istituzioni scolastiche sono tenute ad un’attenta valutazione dei singoli casi, contemperando le esigenze formative dell’alunno declinate nello specifico percorso educativo individualizzato o percorso didattico personalizzato - articolato sulla base della particolare condizione soggettiva dell’alunno/a - con le fondamentali misure di sicurezza richieste dal citato dPCM a tutela del diritto alla salute.
Infatti, la condizione dell’alunno con bisogni educativi speciali non comporta come automatismo la necessità di una didattica in presenza, potendo talora essere del tutto compatibile con forme di didattica digitale integrata salvo diverse esplicite disposizioni contenute nei già adottati progetti inclusivi.
Ciò premesso, laddove per il singolo caso ricorrano le condizioni tracciate nel citato articolo 43 le stesse istituzioni scolastiche non dovranno limitarsi a consentire la frequenza solo agli alunni e agli studenti in parola, ma al fine di rendere effettivo il principio di inclusione valuteranno di coinvolgere nelle attività in presenza anche altri alunni appartenenti alla stessa sezione o gruppo classe - secondo metodi e strumenti autonomamente stabiliti e che ne consentano la completa rotazione in un tempo definito - con i quali gli studenti BES possano continuare a sperimentare l’adeguata relazione nel gruppo dei pari, in costante rapporto educativo con il personale docente e non docente presente a scuola.
Resta sempre fermo il costante e proficuo riferimento al dPR 275/1999, all’interno del quale sono disciplinate tutte le soluzioni flessibili, di carattere didattico e organizzativo, che le istituzioni scolastiche possono percorrere nella propria autonomia, sulla base del più ampio principio dell’autonomia scolastica costituzionalmente garantito.
IL DIRETTORE GENERALE
Antimo Ponticiello