Categoria: Giurisprudenza amministrativa (CdS, TAR)
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  • Malattia Professionale
 
Con il provvedimento n. 961 del 16 luglio 2007, il Ministero della Difesa ha respinto l’istanza dell’appellante, volta al riconoscimento dell’infermità di ‘disturbo depressivo’ come dipendente da causa di servizio.
Con il ricorso di primo grado n. 1146 del 2008 (proposto al TAR per la Puglia, Sezione di Lecce), l’interessato ha impugnato il diniego, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
Il TAR, con la sentenza n. 23 del 12 gennaio 2009, ha respinto il ricorso ed ha compensato tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
 
Col gravame in esame, l’appellante ha lamentato l’erroneità della sentenza del TAR.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ritiene infondate le ragioni dell'appellante e respinge l'appello.

Innanzitutto afferma che "del tutto legittimamente il provvedimento impugnato in primo grado ha potuto esaminare la fondatezza della originaria domanda, nell’esercizio dei poteri tecnico-discrezionali dell’amministrazione.
Quanto alla adeguatezza delle valutazioni del comitato di verifica, che si è discostato da quelle della commissione medica di seconda istanza di Roma (espressasi nel senso della dipendenza della infermità da causa di servizio), osserva il collegio che:
- nel corso del procedimento e anche nel corso del giudizio, non è emersa – né è stata rilevata dalla commissione medica – la sussistenza di specifiche circostanze o situazioni ambientali, riferibili all’ambiente di lavoro, tali da essere considerate potenzialmente idonee a suscitare il riscontrato disturbo depressivo".

 
N. 00068/2010 REG.DEC.
N. 04141/2009 REG.RIC.

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
 
DECISIONE
 
Sul ricorso numero di registro generale 4141 del 2009, proposto dal signor A.D.N. rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Ancora, con domicilio eletto presso il signor Luigi Gardin in Roma, via Mantegazza N.24;

contro
 
Il Ministero della Difesa e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; Comitato Verifica Cause di Servizio - Min. Economia e Finanze;
per la riforma della sentenza del TAR PUGLIA - LECCE :SEZIONE seconda, n. 00023/2009, resa tra le parti, concernente CORRESPONSIONE EQUO INDENNIZZO PER INFERMITA'.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 15 dicembre 2009 il Cons. Luigi Maruotti e uditi per le parti l’avvocato A. Manzi, su delega dell'avvocato Ancora, e l'avvocato dello Stato Ventrella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO
 
1. Con il provvedimento n. 961 del 16 luglio 2007, il Ministero della Difesa ha respinto l’istanza dell’appellante, volta al riconoscimento dell’infermità di ‘disturbo depressivo’ come dipendente da causa di servizio.
Con il ricorso di primo grado n. 1146 del 2008 (proposto al TAR per la Puglia, Sezione di Lecce), l’interessato ha impugnato il diniego, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
Il TAR, con la sentenza n. 23 del 12 gennaio 2009, ha respinto il ricorso ed ha compensato tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

2. Col gravame in esame, l’appellante ha lamentato l’erroneità della sentenza del TAR ed ha chiesto che, in sua riforma, il ricorso di primo grado sia accolto.
Nel riferire dettagliatamente i fatti accaduti in sede amministrativa, l’interessato ha rilevato che una precedenza sentenza del TAR (n. 4303 del 2002) già si era occupata della questione ed ha dedotto che tale sentenza avrebbe precluso l’esercizio di un potere discrezionale da porre a base di un diniego.
Inoltre, egli ha lamentato che il comitato di verifica, col parere reso in data 21 luglio 2006, non avrebbe adeguatamente motivato le proprie conclusioni (difformi da quelle rese dalla commissione medica di seconda istanza di Roma, che in data 21 gennaio 2002 si era espressa nel senso della dipendenza della infermità da causa di servizio) e non avrebbe tenuto adeguato conto della documentazione acquisita nel corso del procedimento e del parere favorevole espresso dalla commissione medica di seconda istanza.

3. Così sintetizzate le articolate censure dell’appellante, ritiene la Sezione che esse vadano respinte, perché infondate.
Contrariamente a quanto dedotto dall’appellante, la precedente sentenza del TAR n. 4302 del 2002 non si è espressa nel senso della fondatezza della originaria istanza, ma ha statuito la sua ricevibilità e l’obbligo dell’amministrazione di istruirla e di esaminarla.
Pertanto, del tutto legittimamente il provvedimento impugnato in primo grado ha potuto esaminare la fondatezza della originaria domanda, nell’esercizio dei poteri tecnico-discrezionali dell’amministrazione.
Quanto alla adeguatezza delle valutazioni del comitato di verifica, che si è discostato da quelle della commissione medica di seconda istanza di Roma (espressasi nel senso della dipendenza della infermità da causa di servizio), osserva il collegio che:
- nel corso del procedimento e anche nel corso del giudizio, non è emersa – né è stata rilevata dalla commissione medica – la sussistenza di specifiche circostanze o situazioni ambientali, riferibili all’ambiente di lavoro, tali da essere considerate potenzialmente idonee a suscitare il riscontrato disturbo depressivo;
- il comitato di verifica del tutto ragionevolmente si è pronunciato nel senso che il medesimo disturbo depressivo, quale anomalia caratterizzata da un ‘errore morboso di giudizio’, costituisce una psicosi endogena, per la cui insorgenza non sono emerse circostanze riferibili allo svolgimento del servizio;
- tale valutazione, in quanto motivata e non sconfessata da alcun dato obiettivo, risulta di per sé insindacabile in sede giurisdizionale e non è affetta dai dedotti profili di eccesso di potere.
 
4. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto.
In considerazione delle vicende che hanno condotto all’emanazione del provvedimento impugnato in primo grado, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.
 
P.Q.M.
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l’appello n. 4141 del 2009.
Compensa tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, presso la Sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2009 con l'intervento dei Signori:
Luigi Maruotti, Presidente FF, Estensore
Pier Luigi Lodi, Consigliere
Goffredo Zaccardi, Consigliere
Anna Leoni, Consigliere
Sergio De Felice, Consigliere
         
         
IL PRESIDENTE, ESTENSORE        

         
Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/01/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione