Regione Autonoma della Sardegna
Ordinanza 15 marzo 2021, n. 8
Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica.
IL PRESIDENTE
VISTO l’art.32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n.1 recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n.833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e in particolare l’art.32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 31 luglio 2020, prorogato al 15 ottobre 2020, al 31 gennaio 2021 e, infine, al 30 aprile 2021;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.630 del 3 febbraio 2020 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto-legge n.19 del 2020 ad eccezione dell’art.3, comma 6-bis, e dell’art.4;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n.627 del 27 febbraio 2020 che nomina il Presidente della Regione Sardegna, soggetto attuatore degli interventi di cui all’OCDPC 630/2020;
VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTO Il decreto legge 17 marzo 2020, n.18, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; convertito, con modifiche, con la legge 24 aprile 2020, n.27;
VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n.19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modifiche, dalla legge 22 maggio 2020, n.35 e ulteriormente modificato dal D.L. n.83/2020, in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2020, n.33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.125 del 16 maggio 2020, convertito, con modifiche, con la legge 14 luglio 2020, n.74 e ulteriormente modificato dal D.L. n.83/2020;
VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n.34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modifiche, con la legge 17 luglio 2020, n.77;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dell’11 giugno 2020, del 14 luglio 2020 e del 7 agosto e i relativi allegati;
VISTE le ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno 2020, del 9 luglio 2020, del 16 luglio 2020, del 24 luglio 2020, del 30 luglio 2020, del 1 agosto 2020, del 12 agosto 2020 e del 16 agosto 2020;
VISTO il decreto legge 30 luglio 2020, n.83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;
VISTO il decreto legge 14 agosto 2020, n.104 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 e relativi allegati;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID- 19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2020, n.159;
VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, recante: “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n.176;
VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n.172, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”, convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2021, n.6;
VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2021, n.1, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19”;
VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n.2, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;
VISTO il decreto-legge 12 febbraio 2021, n.12, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2021 n.15, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”;
VISTO il documento recante “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale” predisposto dal Ministero della Salute, dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome che fornisce elementi generali per rafforzare la preparedness per fronteggiare le infezioni nella stagione autunno-inverno 2020-2021 (prot.7474 del 12 ottobre 2020 Conferenza delle Regioni e delle Province autonome);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, recante:
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n.15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
RICHIAMATE le proprie precedenti Ordinanze emanate ai sensi dell’articolo 32, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19;
RITENUTO di integrare e precisare le disposizioni contenute nella propria ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2021, in recepimento del DPCM del 2 marzo 2021;
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
VISTA la circolare del Ministero della Salute n.3787 del 31 gennaio 2021, avente ad oggetto: “Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARSCoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo”;
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute in data 27 febbraio 2021, e in particolare l’art.1, per il quale “ai sensi dell’articolo 1, commi 16 sexies e 16 septies del decreto legge 16 maggio 2020, n.33, a decorrere dal 1° marzo 2021 alla Regione Sardegna si applicano le misure di cui alla c.d. “zona bianca”, come determinate dal decreto del Presidente del Consigli dei Ministri 14 gennaio 2021 e successivi decreti adottati ai sensi dell’art.2, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n.19”;
CONSIDERATO che secondo la citata Ordinanza “al fine di monitorare gli effetti del rilascio delle misure anticontagio nella Regione Sardegna, è istituito un tavolo tecnico istituzionale composto dai rappresentanti del Ministero della Salute, dell’Istituto Superiore della Sanità e della Regione Sardegna”;
CONSIDERATO che, sebbene le misure finora adottate abbiano permesso un controllo efficace dell'infezione, l'esame dei dati epidemiologici dimostra che persiste a livello nazionale una trasmissione diffusa del virus e pertanto deve essere assunta ogni misura di prevenzione e controllo necessaria;
CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna, al fine di contenere la circolazione del virus, ha avviato lo screening di massa contestualmente alla campagna vaccinale;
RITENUTO di dover adottare ogni misura utile ad evitare che lo svolgimento della campagna vaccinale possa essere pregiudicato dall’eventuale aumento dei contagi;
RITENUTO pertanto, opportuno definire misure specifiche di restrizione per i prossimi 20 giorni durante i quali si procederà al costante monitoraggio dell’evoluzione epidemiologica, avvalendosi delle risoluzioni che verranno adottate dal tavolo tecnico istituzionale composto dai rappresentanti del Ministero della Salute, dell’Istituto Superiore di sanità e della Regione Autonoma della Sardegna;
RITENUTO di dover ricomprendere tra le attività subordinate all’intesa con il suindicato tavolo tecnico istituzionale anche le seguenti ulteriori attività: piscine, musei e luoghi della cultura nei giorni di sabato e domenica, in ragione dell’andamento degli indicatori epidemiologici valutati a seguito della classificazione della Regione Sardegna in zona bianca;
RITENUTO che le situazioni fin qui esposte integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica, volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus;
CONSIDERATO che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire l’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea, graduando le misure in base alla specificità del contesto territoriale interessato, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza al rischio effettivamente presente sul territorio regionale;
CONSIDERATO che l’art.57, comma 4 del DPCM 2 marzo 2021, stabilisce che “le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione”;
DATO ATTO delle potestà primarie attribuite alla competenza regionale dalla Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n.3;
ATTESO che rientri nelle competenze primarie della Regione Autonoma della Sardegna riferite alle materie rimesse alla propria potestà legislativa ed amministrativa e, per essa, spetti al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, anche in qualità di Autorità Sanitaria Regionale, valutare e ponderare gli interventi necessari per la tutela della salute pubblica;
RICHIAMATO l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legge 7 ottobre 2020, n.125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n.159, secondo cui “per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. La Regione, informando contestualmente il Ministro della Salute, può introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della Salute, anche ampliative”;
VISTO che sulla base dei dati forniti in data 15 marzo 2021 dall’Unità di Crisi Regionale la situazione del contagio da SARS - CoV-2, registra 176 ricoverati ospedalieri in degenze dell’area medica, oltre a 27 ricoveri in terapia intensiva su una attuale disponibilità di 208 posti letto di terapia intensiva (+35 attivabili in 2448h);
CONSIDERATA la necessità di mantenere l’obbligo sull’intero territorio regionale di indossare per l’intera giornata (H 24) protezioni delle vie respiratorie (mascherine) anche in tutti i luoghi all’aperto in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro;
RITENUTO di adeguare alle ulteriori mutate condizioni epidemiologiche locali, le misure straordinarie a tutela della salute dei cittadini sardi per la prevenzione ed il contenimento della diffusione sul territorio della Regione Sardegna del COVID- 19, ai sensi dell'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità;
ORDINA
ART.1) Fermo restando il divieto di assembramento, nonché il rispetto del distanziamento personale e del contingentamento, in conformità alle linee guida per riapertura delle attività economiche e produttive attualmente in vigore, con possibilità di modularne l’esercizio in aumento ovvero in diminuzione, secondo l’andamento epidemiologico della pandemia, è consentita sull’intero territorio regionale - fatta eccezione per le zone puntualmente interdette con ordinanze sindacali, a seguito della dichiarazione di rischio di diffusione virale - la riapertura delle seguenti attività:
a) Ristorazione, con apertura degli esercizi fino alle ore 23.00;
b) Bar, pub, circoli privati, caffetterie ed assimilabili, con apertura degli esercizi fino alle ore 21.00;
In relazione all’andamento degli indicatori epidemiologici valutati a seguito di tali riaperture, con successive specifiche ordinanze - d’intesa con il tavolo tecnico istituzionale composto dai rappresentanti del Ministero della Salute, dell’Istituto Superiore della Sanità e della Regione Sardegna - potranno essere riaperte, con le necessarie prescrizioni, le seguenti attività:
- Palestre, scuole di danza (senza contatto), piscine;
- Centri commerciali nelle giornate di sabato e domenica;
- Musei e luoghi della cultura nelle giornate di sabato e domenica.
ART.2) Salvo provvedimenti maggiormente restrittivi adottati dalle Autorità Sanitarie locali sul territorio di competenza, è fatto divieto di circolare e/o sostare al di fuori della propria residenza e/o domicilio dalle ore 23.30 di ciascun giorno fino alle ore 5.00 del successivo (coprifuoco).
ART.3) È fatto obbligo di usare, sull’intero territorio regionale e per l’intera giornata (H24), protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico, nonché negli spazi pubblici ove, per le caratteristiche fisiche, sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità.
È fatto divieto di qualsiasi forma di assembramento, con speciale riferimento allo stazionamento presso gli spazi antistanti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le piazze, le pubbliche vie, i lungomare e i belvedere, nei quali deve comunque mantenersi un distanziamento interpersonale di almeno un metro.
ART.4) Salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza della rilevazione dei dati epidemiologici della regione, alla Regione Sardegna - pur collocata dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 28 febbraio 2021 e successivamente confermata in zona “bianca” - continuano ad applicarsi le misure di cui al Capo III del DPCM 2 marzo 2021 (Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona gialla) relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate, fatta eccezione per la disciplina specifica disposta dalla presente ordinanza nonché in materia di trasporti, istituzioni scolastiche e istruzione superiore oggetto di distinta ordinanza;
ART.5) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Ordinanza si fa espresso rinvio al DPCM 2 marzo 2021 e relativi allegati.
ART.6) Le attività disposte dalla presente Ordinanza saranno avviate a far data dal 16 marzo 2021 e fino al 6 aprile 2021.
ART.7) In ossequio al principio di leale collaborazione tra le Istituzioni, è richiesto ai competenti uffici territoriali del Governo di voler disporre ogni consentito rafforzamento della presenza e dei controlli delle forze dell’ordine presenti sul territorio regionale per garantire la massima vigilanza sul rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza ed alle ulteriori norme vigenti in materia per il contenimento della diffusione epidemiologica del virus.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art.2 del D.L. 33 del 16 maggio 2020 convertito, con modificazioni, nella Legge 14 luglio 2020, n. 74).
La presente ordinanza viene trasmessa, secondo le rispettive competenze, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, agli Amministratori delle Provincie del territorio regionale, al Sindaco metropolitano di Cagliari, ai Sindaci dei Comuni della Sardegna, al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, ai Prefetti degli Uffici territoriali di Governo della Sardegna, agli Assessori regionali ed agli altri soggetti interessati.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Christian Solinas