Categoria: Prassi amministrativa
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Ministero dell’Interno
GABINETTO DEL MINISTRO

N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ.

 Roma, 16 marzo 2021


AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI

TRENTO e BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA

AOSTA

e, per conoscenza
AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
. Segreteria del Dipartimento

SEDE


OGGETTO: Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”.

In ragione dell’andamento ancora preoccupante del quadro epidemiologico nazionale, caratterizzato da una persistente diffusività del Covid-19 e delle cc.dd. varianti ad esso correlate, con decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 62, sono state dettate, tra le altre, ulteriori misure finalizzate a garantire una più stringente strategia di contenimento dei contagi da coronavirus, anche in previsione delle imminenti festività pasquali.
Il provvedimento in esame, che fa seguito al decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo u.s., ha introdotto specifici interventi destinati a trovare applicazione nel periodo intercorrente tra il 15 marzo ed il 6 aprile 2021. Le misure in argomento, di cui appresso verranno esaminati gli aspetti più significativi, afferiscono, in particolare, al perimetro territoriale di applicazione del vigente impianto regolatorio e alle prescrizioni comportamentali in tema di spostamenti verso le abitazioni private abitate.
Nell’ottica di un più efficace contrasto all’emergenza sanitaria, l’art. 1, comma 1, del decreto-legge in commento prevede che, dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, i cui territori si collochino, per effetto di apposite ordinanze del Ministro della Salute, nella zona gialla, si applichino, ex lege, e pertanto in via automatica, cioè indipendentemente dall’incidenza di parametri di aggravamento, le misure previste per la zona arancione.
La suddetta linea di rigore viene anche confermata dal successivo comma 2. Infatti, ai sensi di tale disposizione, dal 15 marzo al 6 aprile 2021, le disposizioni previste per la zona rossa saranno applicate anche ad altri ambiti territoriali nel caso in cui venga accertata, con ordinanza del Ministro della Salute, sulla base dell’ultimo monitoraggio disponibile, un’incidenza cumulativa dei contagi superiore ai 250 casi ogni 100.000 abitanti.
Nel predetto arco temporale, l’aggravamento delle misure di contenimento potrà, altresì, discendere da provvedimenti di competenza dei Presidenti delle regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Il comma 3 dell’articolo 1, infatti, stabilisce che, per effetto dei succennati provvedimenti, verranno applicate le misure previste per la zona rossa, ovvero misure più restrittive tra quelle indicate dall’art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nelle province in cui l’incidenza cumulativa settimanale abbia superato la soglia dei 250 casi ogni 100.000 abitanti, ovvero quando la circolazione delle varianti del virus abbia raggiunto, in determinate aree, anche sub-provinciali, un alto rischio di diffusività o sia tale da indurre malattia grave.
Il comma 4 dell’articolo 1 è specificamente dedicato alla mobilità.
A tal riguardo, la previsione consente lo spostamento, nel periodo ricompreso tra il 15 marzo e il 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, soltanto in ambito comunale, verso un’abitazione privata abitata, una volta al giorno e solo quando si tratti di aree territoriali ricomprese in zona arancione.
Tale spostamento andrà incontro agli stessi ulteriori limiti determinati dalle precedenti disposizioni, e vale a dire:
a) potrà avvenire tra le ore 5.00 e le ore 22.00;
b) potrà riguardare solo due persone, salvo che non si tratti di minori di 14 anni sui quali si eserciti la potestà genitoriale, ovvero di persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.
Nei giorni sopra indicati, invece, lo spostamento in questione non potrà avvenire nella zona rossa.
Appare utile specificare che agli spostamenti in ambito comunale nelle zone arancione potrà comunque applicarsi il comma 3, dell’art. 2 del decreto-legge n. 15/2021, trattandosi di disposizione a regime. Pertanto, potranno essere consentiti gli spostamenti che avvengano dai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e per una distanza non superiore ai 30 chilometri, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Il comma 5 dell’articolo 1 del decreto-legge in commento è dedicato alla disciplina del contenimento del Covid-19 in occasione delle festività pasquali, corrispondenti alle giornate del 3, 4 e 5 aprile 2021.
In proposito, la norma stabilisce, anche qui in via automatica, l’applicazione a tutto il territorio nazionale, fatta eccezione per la zona bianca, delle disposizioni di massimo rigore dettate per la zona rossa.
Con riguardo allo spostamento, negli stessi giorni, verso un’abitazione privata abitata, è previsto che esso possa avvenire, anche con riferimento alla zona rossa, nell’intero ambito regionale.
Di rilievo, infine, il comma 7 dell’art. 1, che lascia invariato il quadro sanzionatorio.

* * *

Tenuto conto che le disposizioni in commento introducono una disciplina più rigorosa al precipuo fine di contenere, nella massima misura, la diffusività del virus, contribuendo così alla tenuta del sistema sanitario, la relativa applicazione dovrà essere sostenuta da un particolare sforzo operativo che incida significativamente sul dispositivo dei controlli.
Si raccomanda, pertanto, che i servizi territoriali vengano disposti con accuratezza e si concentrino specificamente nelle aree urbane più sensibili, potenzialmente interessate da fenomeni di assembramento, specialmente in corrispondenza delle giornate festive e prefestive.
Con riguardo alla circostanza che le nuove disposizioni troveranno applicazione anche nel periodo pasquale, appare opportuno che vengano disposti mirati controlli lungo le strade di scorrimento extra-urbano, potenzialmente interessate da flussi di traffico più intensi, onde accertare il rigoroso rispetto delle disposizioni in materia di mobilità.
Uguale attenzione andrà, poi, rivolta alle stazioni aeroportuali e ferroviarie, come pure agli altri snodi della mobilità urbana.
Nel confidare nella consueta puntualità e scrupolosità dell’azione delle SS.LL., si ringrazia per l’attenzione.
 

IL CAPO DI GABINETTO
Frattasi