Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 3, 15 marzo 2021, n. 9948 - Ispezione in cantiere e omissioni: mancanza di visite mediche, formazione e informazione dei dipendenti


 

 

Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 26/11/2020
 

Fatto

 

1. Con sentenza del 19 aprile 2018, il Tribunale di Crotone condannava F.F. alla pena di 1.500 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole dei reati, unificati sotto il vincolo della continuazione, di cui agli art. 18, comma 1 lett. g), 36 commi 1 e 37 del d. lgs n. 81 del 2008, a lui contestati rispettivamente ai capi A, B e C per avere, in qualità di datore di lavoro, omesso di inviare i lavoratori alle visite mediche previste dalla sorveglianza sanitaria (capo A), omesso di informare i lavoratori circa i rischi per la salute e sulle procedure di cui all'art. 36, commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo decreto (capo B) e per avere omesso altresì di assicurare ai lavoratori una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza (capo C), fatti accertati in Crucoli il 26 giugno 2014.
2. Avverso la sentenza del Tribunale calabrese, F.F., tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, sollevando due motivi.
Con il primo, la difensa contesta la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato, osservando che questi non aveva violato alcuna norma del d. lgs. n. 81 del 2008, in quanto la persona che si era presentata in abiti da lavoro, intenta a fare misurazioni in alluminio, non era un operaio o un lavoratore dipendente, ma un lavoratore autonomo, che in quel particolare momento era stato chiamato per effettuare delle misurazioni per realizzare gli infissi della struttura ispezionata, per cui il reato contestato non poteva ritenersi adeguatamente provato.
Con il secondo motivo, la difesa invoca l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., dovendosi qualificare i fatti contestati in termini di particolare tenuità.


 

Diritto



Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
1. Iniziando dalle censure sull'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, deve rilevarsi che le stesse, essenzialmente fattuali e assertive, non sono affatto idonee a scalfire il percorso argomentativo seguito dal Tribunale rispetto alla sussistenza dei reati contestati e alla loro ascrivibilità a F.F..
Ed invero il Giudice monocratico ha innanzitutto operato un'adeguata ricostruzione dei fatti di causa, richiamando gli esiti dell'attività investigativa svolta dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Crotone, il cui personale ispettivo, il 26 giugno 2014, si recava, unitamente ai Carabinieri del Gruppo Tutela del lavoro di Napoli, presso il cantiere sito in Crucoli, dove erano in corso lavori di tinteggiatura e rifinitura di una struttura da adibire a Bed and Breakfast.
Qui veniva rinvenuto il lavoratore R.B., il quale si presentava in abiti da lavoro, intento a fare misurazioni di infissi di alluminio; sopraggiungeva nel corso del sopralluogo il datore di lavoro, ovvero il ricorrente F.F., il quale non era in grado di fornire alcuna documentazione rispetto alla posizione lavorativa del suo dipendente, nei cui confronti non erano state dunque avviate le procedure di sicurezza previste dalla legislazione antinfortunistica.
Di qui il giudizio sulla configurabilità dei reati contestati, rispetto ai quali, anche con l'odierna impugnazione, l'interessato non ha fornito alcun serio elemento di smentita, limitandosi a negare la condizione di lavoratore dipendente di B. che tuttavia ha formato oggetto di un specifico accertamento di P.G., la cui attendibilità non è suscettibile di essere messa in discussione in questa sede, per cui la doglianza appare manifestamente destituita di fondamento.
2. Ad analoga conclusione deve pervenirsi rispetto al secondo motivo, dovendosi rilevare che, innanzi al Tribunale, la difesa non ha invocato la causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., risultando dunque inammissibile la censura sollevata in questa sede, tanto più ove si consideri che nell'odierno atto di impugnazione non sono illustrate le ragioni per cui i fatti oggetto di causa dovrebbero essere qualificati in termini di particolare tenuità, a fronte peraltro dei precedenti penali dell'imputato richiamati dal Tribunale, che invero inducono a qualificare i reati per cui si procede come non occasionali.
3. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, l'impugnazione proposta nell'interesse di F.F. deve essere dichiarata inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il gravame sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

 

P.Q.M.
 



Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende .
Così deciso il 26/11/2020