Categoria: Normativa regionale
Visite: 5794

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Delibera 20 novembre 2020, n. 1733
Aggiornamento delle metodiche di accertamento diagnostico, monitoraggio e sorveglianza della circolazione di SARS COV-2.

 

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:
Vista la D.G.R. 29 maggio 2020, n. 776 “Implementazione e rafforzamento del sistema regionale di accertamento diagnostico, monitoraggio e sorveglianza della circolazione di SARS CoV-2”;
Rilevato che, in attuazione della citata D.G.R. n. 776/2020:
- è stato attivato uno studio epidemiologico sulla effettiva circolazione del virus attraverso la determinazione indiretta dello stato anticorpale di soggetti particolarmente esposti al contagio in ragione delle attività assegnate;
- è stata estesa ai laboratori privati accreditati in Regione FVG nella branca medicina di laboratorio la ricerca del virus SARS-CoV-2, responsabile della COVID-19 con metodica rRT-PCR su tamponi rinofaringei, al fine di potenziare la capacità di risposta del Servizio sanitario regionale alla diffusione del virus sul territorio regionale, attraverso la stipula di specifici accordi contrattuali, integrativi di quelli ordinariamente stipulati con le aziende sanitarie territorialmente competenti;
- è stata estesa ai laboratori privati e ai centri prelievo autorizzati, funzionalmente collegati a un laboratorio di riferimento, la possibilità di svolgere in regime privatistico la ricerca del virus SARS-CoV-2, responsabile della COVID-19 con metodica rRT-PCR su tamponi rinofaringei;
Rilevato, altresì, che l’implementazione e il rafforzamento del sistema di accertamento diagnostico, derivante dalle attività svolte dalle strutture sopra individuate, ai sensi della medesima D.G.R. n. 776/2020, ha consentito, nella prima fase, di processare un elevato numero di tamponi e quindi una efficace azione di monitoraggio e sorveglianza della circolazione di SARS-COV-2;
Considerato, peraltro, che:
- il superamento del lockdown ha comportato la progressiva liberalizzazione delle attività produttive e sociali, con una curva dei contagi in ripresa in conseguenza di una maggiore circolazione delle persone, potenzialmente infettanti pur se asintomatiche;
- i dati epidemiologici attuali dimostrano una curva dei nuovi casi in ascesa a fronte di un R0 >1;
- è necessaria una più incisiva gestione dei nuovi focolai che si verificano in una situazione in cui vi è ancora una quota rilevante di soggetti suscettibili;
Rilevato che le ultime disposizioni statali sono finalizzate a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
Richiamate, in particolare:
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo
stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020, con la quale è stato prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la Delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020, con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Valutata la necessità di prevedere un incremento dell’offerta diagnostica per la ricerca del virus SARS-CoV-2, responsabile della COVID-19, sia con test antigenici rapidi che con test rRT- PCR effettuati entrambi su tampone naso-faringeo al fine di testare rapidamente tutti gli eventuali casi sospetti e i relativi contatti;
Viste:
- la circolare del ministero della Salute 29 settembre 2020, n. 31400 “Uso dei test antigenici rapidi per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, con particolare riguardo al contesto scolastico”;
- la circolare del Ministero della salute 30.10.2020, n. 35324, “Test di laboratorio per SARS- CoV-2 e loro uso in sanità pubblica”, con la quale è stato trasmesso il documento “Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica”, al fine di fornire indicazioni sui criteri di scelta dei test a disposizione, per un uso razionale e sostenibile delle risorse, nei diversi contesti;
Valutata la necessità di procedere all’estensione ai punti prelievo autorizzati funzionalmente collegati a un laboratorio di riferimento e ai laboratori privati autorizzati nella branca medicina di laboratorio in Regione FVG la ricerca del virus SARS-CoV-2, responsabile della COVID-19 con metodica rRT-PCR o antigenica rapida su tamponi rinofaringei, che possano affiancarsi ai laboratori pubblici che già svolgono questa attività, al fine di potenziare la capacità di risposta del Servizio sanitario regionale;
Considerata la necessità di adottare una modalità organizzativa che consenta un uso ottimale delle risorse e garantisca, sia la completezza e la rapidità dell’accertamento diagnostico, sia la tempestività nella segnalazione dei risultati dell’accertamento medesimo ai soggetti istituzionali competenti e agli utenti interessati;
Ritenuto, pertanto, di prevedere che gli anzidetti punti prelievo e laboratori privati, già autorizzati all’esecuzione dei test molecolari naso faringei ai sensi della DGR 776/2020, possano effettuare anche il test antigenico rapido mediante tampone naso faringeo, attenendosi alle specifiche individuate nel documento allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
Ritenuto, altresì, di prevedere che i punti prelievo e laboratori privati, non ancora autorizzati all’esecuzione dei test molecolari naso faringei ai sensi della DGR 776/2020, possono effettuare il test antigenico rapido mediante tampone naso faringeo, a condizione che presentino istanza di autorizzazione all’effettuazione dei test molecolari mediante tampone naso-faringeo, attestando la conformità alle specifiche riportate nel documento allegato al presente provvedimento, oppure attestando di essere funzionalmente collegati ad un laboratorio autorizzato all’effettuazione dei test molecolari, ferma restando la facoltà dei soggetti competenti di procedere successivamente a una vigilanza attraverso un sopralluogo di verifica;
Precisato che eventuali ulteriori metodiche per il test antigenico rapido, diverse da quelle espressamente individuate nel documento allegato al presente provvedimento, possono essere consentite successivamente, attraverso la comunicazione della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità, alle strutture interessate e ai Dipartimenti di prevenzione della documentazione attestante la loro validazione scientifica;
Precisato, infine, che l’allegato 1 della citata D.G.R. n. 776/2020, per quanto sopra rappresentato, è sostituito dal documento allegato al presente provvedimento nella parte che descrive il percorso per lo svolgimento dei test molecolari naso faringei e dei test antigenici rapidi, mentre rimane confermato l’allegato 2 della medesima D.G.R. n. 776/2020 riguardante i test sierologici;
Precisato, altresì, che le strutture private accreditate possono svolgere l’attività individuata nel medesimo allegato per conto del SSR, previa stipula degli accordi integrativi secondo le modalità individuate nell’accordo regionale di cui alla D.G.R. n. 42/2017, prorogato dalla D.G.R. n. 2196/2019 e confermato dalla D.G.R. n. 1370/2020;
Ritenuto di stabilire il percorso per lo screening dei lavoratori a seguito della segnalazione di un caso positivo in un’impresa regionale che voglia attivarsi autonomamente, e a proprie spese, nel più breve tempo possibile, come delineato nel documento allegato al presente provvedimento, mediante la collaborazione tra il medico competente e il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente;
Ritenuto di stabilire, infine, che eventuali altri percorsi di screening volontari dei dipendenti, nelle aziende non sanitarie o socio-assistenziali, mediante tampone con test rapido antigenico, debbano essere sempre preceduti dall’informazione ai lavoratori sul significato dei risultati dei test e della necessità, in caso di positività, di rimanere in isolamento fiduciario fino al contatto con il Dipartimento di Prevenzione, nonché che tali percorsi debbano essere seguiti dalla comunicazione da parte degli esecutori del test di tutti i risultati dello screening al Dipartimento stesso, con modalità previste nel documento allegato al presente provvedimento;
Su proposta dell’Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità,
La Giunta regionale, all’unanimità
 

Delibera

1. di procedere all’estensione ai punti prelievo autorizzati funzionalmente collegati a un laboratorio di riferimento e ai laboratori privati autorizzati nella branca medicina di laboratorio in Regione FVG, la ricerca del virus SARS-CoV-2, responsabile della COVID-19 con metodica rRT-PCR o antigenica rapida su tamponi rinofaringei, che possano affiancarsi ai laboratori pubblici che già svolgono questa attività, al fine di potenziare la capacità di risposta del Servizio sanitario regionale.
2. Di prevedere che i punti prelievo e laboratori privati, già autorizzati all’esecuzione dei test molecolari naso faringei ai sensi della DGR 776/2020, possano effettuare anche il test antigenico rapido mediante tampone naso faringeo, attenendosi alle specifiche individuate nel documento allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Di prevedere che i punti prelievo e laboratori privati, non ancora autorizzati all’esecuzione dei test molecolari naso faringei ai sensi della DGR 776/2020, possano effettuare il test antigenico rapido mediante tampone naso faringeo, a condizione che presentino istanza di autorizzazione all’effettuazione dei test molecolari mediante tampone naso-faringeo, attestando la conformità alle specifiche riportate nel documento allegato al presente provvedimento, oppure attestando di essere funzionalmente collegati ad un laboratorio autorizzato all’effettuazione dei test molecolari, ferma restando la facoltà dei soggetti competenti di procedere successivamente a una vigilanza attraverso un sopralluogo di verifica.
4. Di precisare che eventuali ulteriori metodiche per il test antigenico rapido, diverse da quelle espressamente individuate nel documento allegato al presente provvedimento, possono essere consentite successivamente, attraverso la comunicazione della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità, alle strutture interessate e ai Dipartimenti di prevenzione, della documentazione attestante la loro validazione scientifica.
5. Di precisare che l’allegato 1 della citata D.G.R. n. 776/2020 è sostituito dal documento allegato al presente provvedimento nella parte che descrive il percorso per lo svolgimento dei test molecolari naso faringei e dei test antigenici rapidi, mentre rimane confermato l’allegato 2 della medesima D.G.R. n. 776/2020 riguardante i test sierologici.
6. Di precisare che le strutture private accreditate possono svolgere l’attività individuata nel medesimo allegato per conto del SSR, previa stipula degli accordi integrativi secondo le modalità individuate nell’accordo regionale di cui alla D.G.R. n. 42/2017, prorogato dalla D.G.R. n. 2196/2019 e confermato dalla D.G.R. n. 1370/2020.
7. Di stabilire il percorso per lo screening dei lavoratori a seguito della segnalazione di un caso positivo in un’impresa regionale che voglia attivarsi autonomamente, e a proprie spese, nel più breve tempo possibile, come delineato nel documento allegato al presente provvedimento, mediante la collaborazione tra il medico competente e il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente.
8. Di stabilire che eventuali altri percorsi di screening volontari dei dipendenti, nelle aziende non sanitarie o socio-assistenziali, mediante tampone con test rapido antigenico, debbano essere sempre preceduti dall’informazione ai lavoratori sul significato dei risultati dei test e della necessità, in caso di positività, di rimanere in isolamento fiduciario fino al contatto con il Dipartimento di Prevenzione, nonché che tali percorsi debbano essere seguiti dalla comunicazione da parte degli esecutori del test di tutti i risultati dello screening al Dipartimento stesso, con modalità previste nel documento allegato al presente provvedimento.
9. Di prevedere la pubblicazione del presente provvedimento e dell’allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale sul BUR.

ALLEGATO
Campo di applicazione

Tutte le strutture private, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio, già autorizzate ai sensi della DGR 776/2020 a effettuare i prelievi e/o i test molecolari mediante tampone, possono effettuare anche il test antigenico rapido mediante tampone naso faringeo.
Le altre strutture private autorizzate nella branca specialistica di medicina di laboratorio possono effettuare il test antigenico rapido mediante tampone naso faringeo, a condizione che presentino istanza di autorizzazione all’effettuazione dei test molecolari mediante tampone naso-faringeo per l’estrazione e la purificazione dell’RNA per la successiva ricerca dell’RNA virale utilizzando una metodica molecolare rapida: Reverse Real-Time PCR (rRT- PCR) ai fini della diagnosi di malattia respiratoria acuta da COVID-19, attestando la conformità alle specifiche sotto riportate e producendo le schede tecniche relative alle metodiche utilizzate, oppure attestando di essere funzionalmente collegate ad un laboratorio autorizzato all’effettuazione dei test molecolari.
Le strutture di cui sopra devono attestare di essere dotate di una procedura che preveda la segnalazione al Dipartimento di prevenzione (DdP) competente per territorio di tutti i test attraverso il portale https://extralab.sanita.fvg.it e, in caso di test positivo, immediata notifica completa al Dipartimento di Prevenzione competente di tutte le informazioni necessarie per i provvedimenti di isolamento e tracciatura dei contatti.
Qualora le strutture svolgano esclusivamente attività di centro prelievi, possono effettuare i test antigenici rapidi ma devono attestare di essere funzionalmente collegate ad un laboratorio secondario autorizzato all’esecuzione di test molecolari mediante tampone naso-faringeo per l’estrazione e la purificazione dell’RNA, garantendo così la successiva ricerca dell’RNA virale per la conferma degli eventuali test rapidi positivi o dubbi, e di essere autonomamente dotate della precitata procedura di segnalazione.
Le strutture private autorizzate alla medicina di laboratorio devono possedere le seguenti specifiche:

Specifiche tecnologiche necessarie
1. devono essere in possesso di autorizzazione all’esercizio nella branca medicina di laboratorio o come punto prelievi funzionalmente collegato a un laboratorio di riferimento
2. il laboratorio deve:
a) essere di livello di biosicurezza 2 (BLS2)
b) essere dotato, o deve dotarsi, di strumentazione certificata CE per metodica molecolare rRT-PCR e relativi reagenti fondamentali per eseguire i test
c) essere dotato, o deve dotarsi, di strumentazione certificata CE per metodica antigenica per eseguire i test tramite tamponi naso faringei

Specifiche organizzative necessarie
1. Il personale addetto a tale metodica deve essere appositamente formato
2. la validazione delle sedute analitiche e la firma dei rapporti di prova vengono effettuati da un professionista biologo o un medico, iscritti al rispettivo ordine, secondo quanto previsto dal DPCM 10/02/1984
3. per i tamponi antigenici rapidi deve essere rilasciata una comunicazione attestante l’esito dell’esame, firmata da chi ha eseguito il test e, in caso di esito positivo o dubbio, l’utente deve essere sottoposto immediatamente al test molecolare tradizionale.
4. evidenza di una procedura che preveda la segnalazione tempestiva al dipartimento di prevenzione competente per territorio di tutti i test attraverso il portale https://extralab.sanita.fvg.it e, in caso di test positivo, immediata notifica completa al Dipartimento di Prevenzione competente di tutte le informazioni necessarie per i provvedimenti di isolamento e tracciatura dei contatti.

Specifiche qualitative necessarie
1. garanzia di processare immediatamente i campioni in laboratorio o, in alternativa, definizione di una procedura per la conservazione in frigorifero a +4°C per un tempo massimo di 48h;
2. possesso di un manuale della qualità specifico per la procedura di Reverse Real-Time PCR (rRT-PCR) con indicazione dei controlli di qualità interni ed esterni e che recepisca le indicazioni presenti nel Rapporto COVID n° 11/2020 pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità;
3. possesso di un manuale della qualità specifico per la procedura di test antigenico su tampone nasofaringeo con indicazione dei controlli di qualità interni ed esterni e che preveda il corretto utilizzo di adeguati DPI per tutte le fasi del processo (dal prelievo alla processazione);
4. garanzia che i test antigenici immunocromatografici su tampone naso faringeo forniscano un risultato entro un massimo di 30 minuti dal prelievo;
5. garanzia che i test antigenici su tampone naso faringeo devono consentire di operare in condizioni di sicurezza senza l’obbligo di una cappa di biohazard.

I centro prelievi devono attestare:
1. di essere funzionalmente collegati ad un laboratorio secondario autorizzato all’esecuzione di test molecolari mediante tampone naso-faringeo per l’estrazione e la purificazione dell’RNA, garantendo così la successiva ricerca dell’RNA virale per la conferma degli eventuali test rapidi positivi o dubbi, nonché di essere autonomamente dotate della precitata procedura di segnalazione;
2. di possedere un manuale della qualità specifico per la procedura di test antigenico su tampone nasofaringeo con indicazione dei controlli di qualità interni ed esterni e che preveda il corretto utilizzo di adeguati DPI per tutte le fasi del processo (dal prelievo alla processazione);
3. di utilizzare test antigenici immunocromatografici su tampone naso faringeo che forniscano un risultato entro un massimo di 30 minuti dal prelievo;
4. di utilizzare test antigenici su tampone naso faringeo che consentano di operare in condizioni di sicurezza senza l’obbligo di una cappa di biohazard;
5. di rilasciare per i tamponi antigenici rapidi una comunicazione attestante l’esito dell’esame, firmata da chi ha eseguito il test e, in caso di esito positivo o dubbio, di sottoporre l’utente immediatamente al test molecolare tradizionale.

Attività delle strutture private accreditate e modalità di codifica delle prestazioni da esse erogate
Le strutture private accreditate possono svolgere attività per conto del SSR, previa stipula degli accordi integrativi secondo le modalità individuate nell’accordo regionale di cui alla D.G.R. n. 42/2017, prorogato dalla D.G.R. n. 2196/2019 e confermato dalla D.G.R. n. 1370/2020.
Le prestazioni vengono rendicontate attraverso il legame amministrativo tra il Catalogo e il “Nomenclatore tariffario di specialistica ambulatoriale” con le modalità di seguito specificate, salvo se erogate a pazienti ricoverati:

NOTA

CODICE

BRANCA

DESCRIZIONE

TARIFFA FVG

 

91.12.B

Laboratorio

VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI. RICERCA QUALITATIVA/QUANTITATIVA. Incluso: estrazione, eventuale retrotrascrizione, amplificazione e rivelazion

51,00

 

91.13.6

Laboratorio

VIRUS ANTIGENI IN MATERIALI BIOLOGICI RICERCA DIRETTA (cromatografia)

8,20

  
PRINCIPALI CONTESTI IN CUI APPLICARE I TEST RAPIDI E ACCESSO AL SSR
Le indicazioni qui riportate sono conformi a quanto descritto nel documento del Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità Nota tecnica ad interim. Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica. Aggiornata al 23 ottobre 2020 (Circolare Ministero della Salute del 30 ottobre 2020 n. 35324).
Secondo lo European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) il testing ha 5 obiettivi:
• controllare la trasmissione;
• monitorare l’incidenza, l’andamento e valutare la gravità nel tempo;
• mitigare l’impatto del COVID-19 nelle strutture sanitarie e socioassistenziali;
• rilevare cluster o focolai in contesti specifici;
• prevenire la (re)introduzione nelle aree che hanno raggiunto un controllo sostenuto del virus.
Per la scelta del test da utilizzare devono essere considerati diversi parametri, tra i quali l’attuale scenario epidemiologico di rapida diffusione del contagio porta a prediligere la rapidità di diagnosi nei soggetti con sospetto clinico e/o sintomatici e dei loro contatti per controllare il focolaio limitando la diffusione del virus avvalendosi di quarantena e isolamento.
Allo stato attuale i test rapidi risultano di maggiore utilità nello screening di comunità (ricerca di persone con infezione in atto in un gruppo esteso di persone) per motivi di sanità pubblica, ad esempio nel contesto scolastico o lavorativo o di comunità, in cui è prioritario identificare rapidamente i positivi asintomatici o i contatti di un caso positivo sintomatico per iniziare rapidamente il loro isolamento.
Per gli altri contesti il test molecolare rimane al momento il test elettivo, anche se il test rapido potrebbe essere utile in caso di un soggetto sintomatico che convive con persona fragile, per la protezione di quest’ultima e/o di un soggetto sintomatico seguito a domicilio dai medici USCA.
In ambito lavorativo, in considerazione delle attuali difficoltà del sistema di sanità pubblica di garantire un tracciamento rapido dei contatti in tutti i contesti, si delinea il seguente percorso per lo screening dei lavoratori a seguito della segnalazione di un caso positivo in un’impresa regionale che voglia attivarsi autonomamente, e a proprie spese, nel più breve tempo possibile.
1. Il Dipartimento di Prevenzione o il caso (dipendente con tampone positivo) contattano il datore di lavoro per segnalare la positività e identificare i contatti stretti lavorativi del caso, anche tramite il medico competente.
2. Il medico competente dell’impresa, previo accordo con il Dipartimento di Prevenzione, coordina l’effettuazione dei test rapidi antigenici sui contatti stretti del caso, presso l’ambulatorio dell’impresa o del medico competente o del laboratorio di riferimento, informando i lavoratori che qualora non volessero essere sottoposti a test rapido antigenico in tali sedi, dovranno rimanere a casa in isolamento fiduciario fino alla chiamata del Dipartimento di Prevenzione.
3. Il medico competente comunica al Dipartimento di Prevenzione il risultato di tutti i test effettuati per i successivi adempimenti da parte del DdP stesso per gli eventuali soggetti positivi e i contatti negativi.
4. I soggetti positivi al test rapido effettuano test di conferma con tampone molecolare nei laboratori autorizzati e convenzionati con il datore di lavoro. In attesa dell’esito i soggetti testati vengono posti in isolamento fiduciario, su indicazione del DdP, per mezzo del medico competente. Lo stesso, direttamente o per il tramite dell’azienda, invia le istruzioni per quarantena e isolamento concordate con il DdP.
5. Il laboratorio comunica i risultati del test di conferma all’interessato, al medico competente e al Dipartimento di Prevenzione nel più breve tempo possibile, per gli adempimenti conseguenti.
6. I contatti stretti del caso sono posti in quarantena per 10 giorni da parte del DdP.
Eventuali altri percorsi di screening volontari dei dipendenti, nelle aziende non sanitarie o socio-assistenziali, mediante tampone con test rapido antigenico, devono essere sempre preceduti dall’informazione ai lavoratori sul significato dei risultati dei test e della necessità, in caso di positività, di rimanere in isolamento fiduciario fino al contatto con il Dipartimento di Prevenzione. Tali percorsi devono essere seguiti dalla comunicazione da parte degli esecutori del test di tutti i risultati dello screening al Dipartimento stesso, come descritto nelle successive Indicazioni.
Il test rapido antigenico può essere effettuato solo su prescrizione medica e, come test di prima indagine, esclusivamente nei contesti riportati nella seguente tabella:

Contesto

Tipo di test

Accesso in regime di SSR

Caso sospetto sintomatico con o senza link epidemiologico
Soggetto in quarantena se compare sintomatologia (es. contatto stretto di caso confermato)

Test molecolare su tampone oro/naso faringeo (**)

Test rapido antigenico su tampone oro-naso faringeo o nasale + conferma con test molecolare per i casi positivi (*)

Prescrizione medica

Soggetto pauci-sintomatico in assenza di link epidemiologico
Contatto stretto di caso confermato (incluso in ambiente scolastico o lavorativo) che è asintomatico senza conviventi che siano fragili o non collaboranti
Soggetto asintomatico proveniente da paese a rischio come da DPCM

Test rapido antigenico su tampone oro-naso faringeo o nasale + conferma con test molecolare per i casi positivi (*)

Test molecolare su tampone oro/naso faringeo

Prescrizione medica

Contatto stretto di caso confermato che vive o frequenta regolarmente soggetti fragili a rischio di complicanze o soggetti non collaboranti
Asintomatico per ricovero programmato (**), ingresso in larghe comunità chiuse laddove previsto (es. RSA, prigioni, strutture per soggetti con disabilità mentale, altro)
Screening degli operatori sanitari/personale in contesti ad alto rischio

Test molecolare su tampone oro/naso faringeo (**)

Test rapido antigenico su tampone oro-naso faringeo o nasale + conferma con test molecolare per i casi positivi (*)

Prescrizione medica

Screening di comunità (ricerca di persone con infezione in atto in un gruppo esteso di persone) per motivi di sanità pubblica

Test rapido antigenico su tampone oro-naso faringeo o nasale + conferma con test molecolare per i casi positivi in assenza di link epidemiologico

Test sierologico + conferma con test molecolare su tampone oro/naso faringeo per i casi positivi (*)

Solo su attivazione da parte del Dipartimento di Prevenzione competente

Soggetto in isolamento per la conferma di guarigione

Test molecolare su tampone oro/faringeo

 

Solo su attivazione da parte del Dipartimento di Prevenzione competente

Contatto asintomatico in quarantena per la chiusura a 10 giorni

Test molecolare su tampone oro/faringeo

Test rapido antigenico nasale

Solo su attivazione da parte del Dipartimento di Prevenzione competente

Asintomatico che effettua il test su base volontaria, esame richiesto su base volontaria, esame richiesto per motivi di lavoro o di viaggio (fatte salve specifiche prescrizioni dei paesi di destinazione che possono prevedere specificatamente test molecolare) o per richieste non correlate a esigenze cliniche o di salute pubblica ricadenti nei casi precedenti ecc.

Test rapido antigenico su tampone oro-naso faringeo nasale + conferma con test molecolare su tampone oro/nasofaringeo per i casi positivi

 Tampone con test molecolare

Non previsto accesso SSR, prestazione a carico del richiedente (utente o Ditta) con prescrizione medica.

(*) in caso di collegamento epidemiologico + positività a test antigenico rapido si considera “confermato” e si procede ad avviare gli interventi di controllo
(**) tampone biologia molecolare anche con tecnica a “crudo”


Ad ulteriore precisazione, la prescrizione del test può essere fatta su ricetta dematerializzata dal medico dipendente del SSR.
Per entrambe le prestazioni viene associato in fase di prescrizione il codice di esenzione P01: prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio ed altre prestazioni specialistiche, finalizzate alle tutele della salute collettiva, disposte a livello locale in caso di situazioni epidemiche dal Responsabile Igiene Sanità Pubblica aziendale (ex art. 1 co. 4 lett. b del D.Lgs. 124/1998 - seconda parte).


Indicazioni
1. Da qualsiasi soggetto vengano eseguiti (laboratorio, medico competente), i dati relativi ai test devono essere riportati al Dipartimento di Prevenzione (DdP) competente tramite le modalità inviate all’atto dell’autorizzazione (portale https://extralab.sanita.fvg.it per i test molecolari e sierologici; mail protetta da password con foglio formato excel dei nominativi, loro codice fiscale, risultato del test, data test nel caso di test rapidi), al fine di evitare ripetizioni di test e soprattutto al fine di permettere un allineamento tra i risultati dei test e le azioni di sanità pubblica da parte del DdP.
2. A fronte di un risultato positivo di un esame su singolo cittadino, il Direttore Sanitario del Laboratorio ha l’obbligo di:
a) informare il competente Dipartimento di Prevenzione;
b) informare la persona in attesa del risultato del test molecolare che ha l’obbligo di isolamento fiduciario. Se il risultato del test è positivo il DdP prescriverà l’isolamento alla persona interessata e la quarantena ai contatti stretti.