Legge 29 maggio 1974, n. 256
(in Gazz. Uff., 9 luglio, n. 178). 
 
Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi(1).

(1) Legge abrogata dall'art. 15, d.lg. 16 luglio 1998, n. 285.

Giurisprudenza CollegataCass. Civ. 17965/2008;




LEGGE 29 maggio 1974, n. 256
Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi
GU n. 178 del 9-7-1974

1. Sono soggetti alle disposizioni contenute nella presente legge la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi che sono immessi sul mercato.

Le norme della presente legge non si applicano alle seguenti materie per le quali continuano ad avere vigore le norme che le riguardano:

a) ai medicinali, agli stupefacenti e alle sostanze radioattive;

b) al trasporto di sostanze pericolose per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima o aerea;

c) alle derrate alimentari o agli alimenti per animali;

d) alle sostanze che si presentano sotto forma di residui, intendendosi come tali le sostanze di cui il detentore si disfi od abbia l'obbligo di disfarsi;

e) alle sostanze in transito soggette a controllo doganale quando non siano oggetto di trattamento o trasformazione .

Le norme della presente legge si applicano anche alle sostanze ed ai preparati pericolosi in caso di passaggio da una ad altra unità produttiva della stessa impresa, ferma restando l'applicazione delle ulteriori prescrizioni per l'utilizzazione di dette sostanze e preparati da parte dei lavoratori subordinati considerati tali dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 , che il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, con proprio decreto, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni, potrà stabilire, in armonia alle disposizioni contenute nella presente legge, ai fini della prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro.

2.
Agli effetti della presente legge si intendono per:

Sostanze: gli elementi chimici e loro composti allo stato naturale o ottenuti mediante lavorazioni industriali eventualmente contenenti gli additivi necessari alla loro immissione sul mercato ;

Preparati: i miscugli o le soluzioni composti da due o più sostanze;

Imballaggio o confezione: il contenitore o il recipiente di qualsiasi tipo o materiale con il quale la sostanza o il preparato viene immesso sul mercato ed il relativo sistema di chiusura:

Etichettatura: l'insieme delle indicazioni da riportare su apposita etichetta o direttamente sull'imballaggio a mezzo stampa o rilievo o incisione;

Ambiente: acqua, aria e suolo nonché i rapporti di tali elementi tra loro e con qualsiasi organismo vivente.

Sono considerati "pericolosi" le sostanze ed i preparati:

a) esplosivi: che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;

b) comburenti: che a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provocano una forte reazione esotermica;

c) facilmente infiammabili:

che a contatto con l'aria, a temperatura normale e senza ulteriore apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, ovvero:

che allo stato solido possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, ovvero:

che allo stato liquido hanno il punto di infiammabilità inferiore a 21 °C, ovvero:

che allo stato gassoso si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, ovvero:

che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;

d) infiammabili: che allo stato liquido hanno il punto di infiammabilità tra i 21 °C e 55 °C;

e) tossici: che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono comportare rischi gravi, acuti o cronici, ed anche la morte;

f) nocivi: che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi di gravità limitata;

g) corrosivi: che, a contatto con i tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;

h) irritanti: che, pur non essendo corrosivi, possono produrre al contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle e le mucose una reazione infiammatoria;

i) altamente infiammabili (o estremamente infiammabili): le sostanze ed i preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 0 °C ed il cui punto di ebollizione è 1inferiore o pari a 35 °C;

l) altamente tossici (o molto tossici): le sostanze ed i preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono comportare rischi estremamente gravi, acuti o cronici, ed anche la morte;

m) pericolosi per l'ambiente: le sostanze ed i preparati la cui utilizzazione presenta o può presentare rischi immediati o differiti per l'ambiente;

n) cancerogeni: le sostanze ed i preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza;

o) teratogeni;

p) mutageni.

Ai fini dell'attribuzione delle sostanze chimiche ad una o più delle categorie di pericolo precisate al comma precedente, le sostanze allo stato naturale o sotto forma di preparati possono essere immesse sul mercato solo previa notifica al Ministero della sanità .

3.
Il Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'interno, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, procede con decreto, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, ed in conformità alle direttive e ad altri provvedimenti delle Comunità europee, alla classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi, basata sulle categorie previste dall'articolo 2 .

4.
Le sostanze ed i preparati pericolosi devono essere contenuti in imballaggi che, ai fini della solidità e della tenuta ermetica, devono presentare le seguenti caratteristiche:

1) esser confezionati e chiusi in modo da impedire fuoruscite del contenuto, ad eccezione di quelle consentite da dispositivi regolamentari di sicurezza;

2) essere costituiti da materiali inattaccabili dal contenuto e non suscettibili a formare con questo combinazioni nocive o pericolose;

3) possedere solidità e resistenza tali da escludere qualsiasi allentamento e da offrire ogni sicurezza nelle normali operazioni di utilizzazione e manipolazione;

4) se muniti di un sistema di chiusura che può essere riapplicato, devono essere progettati in modo che l'imballaggio stesso possa essere richiuso varie volte senza provocare fuoriuscite del contenuto (2/d) .

5.
Le sostanze ed i preparati pericolosi debbono riportare sull'imballaggio ovvero su etichette appostevi le seguenti indicazioni in lingua italiana:

1) il nome della sostanza o del preparato: il nome della sostanza deve figurare sotto una delle denominazioni comprese nei decreti di classificazione di cui all'articolo 3; il nome del preparato deve essere accompagnato dalla indicazione degli elementi atti ad individuarlo in base alla classificazione di cui all'articolo 3;

2) la provenienza della sostanza o del preparato: devono essere indicati il nome e la sede dell'impresa produttrice o distributrice, ovvero dell'importatore.

3) i seguenti simboli ed indicazioni dei pericoli insiti nell'utilizzazione della sostanza o del preparato:

esplosivo: una bomba che esplode (E);

comburente: una fiamma sopra un cerchio (O);

facilmente infiammabile: una fiamma (F);

tossico: un teschio su tibie incrociate (T);

nocivo: una croce di Sant'Andrea (Xn);

corrosivo: la raffigurazione dell'azione di un acido (C);

irritante: una croce di Sant'Andrea (Xi);

altamente infiammabile (o estremamente infiammabile): una fiamma (F);

altamente tossico (o molto tossico): un teschio su tibie incrociate (T).

I simboli devono essere conformi a quelli stabiliti a norma dell'art. 6 ed essere stampati in nero su fondo giallo-arancione .

4) Un richiamo a rischi specifici derivanti dai pericoli di cui al numero 3): la natura dei rischi specifici che comporta la utilizzazione delle sostanze e dei preparati deve essere indicata con una o più frasi tipo conformi a quelle stabilite a norma dell'art. 6. Le frasi del tipo altamente o estremamente infiammabili o "facilmente infiammmabile" possono non essere indicate quando ripetano una indicazione di pericolo utilizzata in applicazione del precedente numero 3). Non è necessario rammentare i rischi specifici ed i consigli di prudenza se il contenuto dell'imballaggio non supera i 125 ml per le sostanze irritanti, facilmente infiammabili e infiammabili o comburenti, nonché per le sostanze nocive che non sono poste in libera vendita al dettaglio .

5) I consigli di prudenza pertinenti all'utilizzazione delle sostanze e dei preparati pericolosi da indicare con frasi tipo che sono riportate nell'allegato IV del decreto ministeriale 17 dicembre 1977 e successive modifiche. Qualora sia materialmente impossibile apporli sull'etichetta o direttamente sull'imballaggio, i consigli di prudenza possono essere acclusi all'imballaggio stesso.

Le indicazioni quali "non tossico", "non nocivo" o qualsiasi altra indicazione analoga non devono figurare sulla etichetta o sull'imballaggio delle sostanze e dei preparati.

Quando sono attribuibili più simboli di pericolo:

l'obbligo di apporre il simbolo T rende facoltativi i simboli X e C, salvo disposizione contraria dell'allegato I del decreto ministeriale 17 dicembre 1977 e successive modifiche;

l'obbligo di apporre il simbolo C rende facoltativo il simbolo X;

l'obbligo di apporre il simbolo E rende facoltativi i simboli F ed O .

6.
Si provvederà con uno o più decreti da emanarsi nei modi di cui all'articolo 3 della determinazione:

dei simboli e delle indicazioni di pericolo di cui al punto 3 dell'articolo 5;

della natura dei rischi specifici di cui al punto 4 dell'articolo 5;

degli eventuali consigli di prudenza di cui al punto 5 dell'articolo 5.

I decreti previsti dall'articolo 3 e dal comma primo del presente articolo possono contenere la fissazione di un termine non superiore a 12 mesi per lo smaltimento delle sostanze e dei preparati già immessi sul mercato non conformi nell'imballaggio e nell'etichettatura alle disposizioni della presente legge .

7. Quando le indicazioni di cui all'art. 5 si trovano su una etichetta, questa deve essere apposta su uno o più lati dell'imballaggio in modo da assicurare la lettura orizzontale, quando il collo si trova in posizione normale. Le dimensioni delle etichette devono corrispondere ai seguenti formati:

Capacità dell'imballaggio Formato
Inferiore o pari a 3 l
Superiore a 3 l ed inferiore o pari a 50 1
Superiore a 50 l ed inferiore o pari a 500 l
Superiore a 500 l almeno 52 x 74 mm
almeno 74 x 105 mm
almeno 105 x 148 mm
almeno 140 x 210 mm

Ogni simbolo deve occupare almeno un decimo della superficie della etichetta ed essere di almeno un centimetro quadrato. L'etichetta deve aderire con tutta la sua superficie all'imballaggio che contiene direttamente la sostanza.

L'etichetta non è obbligatoria quando l'imballaggio porti bene in vista le indicazioni prescritte secondo le modalità di cui al comma precedente.

Le indicazioni siano esse sull'imballaggio o sulla etichetta devono essere stampate a caratteri chiaramente leggibili ed indelebili in modo che i simboli e le indicazioni dei pericoli, nonché il richiamo ai rischi specifici, siano bene in vista.

I requisiti di etichettatura si considerano soddisfatti:

a) quando, nel caso di una confezione esterna che racchiude uno o più recipienti interni, la confezione esterna è provvista di una etichettatura conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto delle sostanze pericolose e lo imballaggio o gli imballaggi interni sono provvisti di una etichettatura conforme alla presente legge;

b) quando, nel caso di un imballaggio unico, questo è provvisto di una etichettatura conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto delle sostanze pericolose ed all'art. 5, punti 1), 2), e 4) della presente legge.

In luogo dell'etichettatura conforme alle disposizioni internazionali per il trasporto delle sostanze pericolose, è consentita l'etichettatura conforme alle disposizioni nazionali per quelle sostanze pericolose che non escono dal territorio nazionale .

8.
Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 non si applicano ai recipienti contenenti gas compressi liquefatti e disciolti sotto pressione ed agli esplosivi immessi sul mercato allo scopo di produrre, come effetto pratico, esplosioni o effetti pirotecnici .

9.
Sugli imballaggi, le cui dimensioni ridotte non permettano una etichettatura conforme all'articolo 7, comma primo e secondo può essere applicata l'etichetta prevista dall'articolo 5 in altro modo adeguata.

Con decreto del Ministro per la sanità di concerto con i Ministri per l'interno, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, saranno stabilite le caratteristiche cui deve rispondere l'etichettatura nei casi previsti dal presente comma.

Con le stesse forme i Ministri possono stabilire, in deroga ai precedenti articoli 5 e 7 che gli imballaggi di sostanze e preparati non esplosivi né tossici non debbano essere etichettati ovvero possano esserlo in modo diverso quando contengono quantitativi di sostanze pericolose talmente limitati da non comportare alcun pericolo per i lavoratori ed i terzi .

10.
Il produttore, l'importatore, il distributore che immette sul mercato sostanze o preparati pericolosi non conformi alle disposizioni della presente legge è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da L. 200.000 a L. 10.000.000 .

Nei casi di maggiore gravità si applica anche l'arresto fino a sei mesi.

Le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano al commerciante al dettaglio che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo sostanze o preparati pericolosi in confezioni originali, sempreché non sia a conoscenza della violazione e la confezione originale non presenti segni di alterazione.

I proventi delle ammende sono attribuiti agli enti di cui al successivo articolo 11, primo comma, a secondo che le infrazioni siano state rilevate da dipendenti dell'uno o dell'altro dei detti enti .

11.
Al fine dell'accertamento dell'osservanza delle norme della presente legge l'immissione sul mercato delle sostanze e dei preparati pericolosi è soggetta alla vigilanza ed al controllo da parte dei Ministeri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale e dei dipendenti organi periferici competenti per materia ai sensi delle leggi vigenti, nonché da parte delle regioni, province e comuni o loro consorzi tramite i rispettivi uffici o organi sanitari.

A tal fine l'autorità competente può procedere, in qualunque momento ed a mezzo dei propri organi ed uffici, ad ispezione e prelievo di campioni immessi sul mercato. Essa può, altresì, procedere nei casi di constatata infrazione alle norme della presente legge, al sequestro in via amministrativa delle merci e disporre che esse siano custodite nello stesso luogo ove si trovano o in altro luogo idoneo a spese del trasgressore. Ove lo ritenga possibile, su richiesta della ditta interessata, può consentire il dissequestro delle merci previo adeguamento, entro un congruo termine, alle disposizioni della presente legge degli imballaggi e delle etichette delle sostanze e dei preparati pericolosi sequestrati .

12.
Gli esami e le analisi dei campioni sono eseguiti dai laboratori di igiene e profilassi delle province, dai laboratori degli uffici sanitari dei comuni o loro consorzi o da altri laboratori all'uopo autorizzati dal Ministero della sanità.

Quando dall'analisi delle sostanze o dei preparati risulti che l'imballaggio e l'etichettatura non corrispondono ai requisiti fissati dalla presente legge il direttore del laboratorio trasmette immediata denuncia all'autorità competente, unendovi il verbale di prelevamento con il certificato di analisi.

Contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicherà all'esercente presso cui è stato fatto il prelievo i risultati dell'analisi. Analoga comunicazione sarà fatta al produttore, distributore o importatore nel caso che il prelievo riguardi campioni in confezioni originali.

Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione gli interessati potranno presentare all'autorità che ha disposto il prelievo istanza di revisione di analisi.

Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto superiore di sanità entro il termine massimo di sei mesi.

L'Istituto incaricato della revisione deve avvertire l'interessato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del giorno, dell'ora e del luogo in cui avranno inizio le operazioni di revisione che non potranno essere effettuate prima di tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

L'interessato ha diritto a farsi assistere, nelle dette operazioni, dal suo difensore o da un consulente tecnico.

In caso di mancata presentazione nei termini dell'istanza di revisione e nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, l'autorità competente trasmette denuncia all'autorità giudiziaria, e ne informa il Ministero della sanità .

13.
Le persone che procedono alle ispezioni ed ai prelievi dei campioni di cui all'articolo 11, nell'esercizio delle funzioni demandate loro dalla presente legge, sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e possono, in ogni caso, richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica .

14.
Al fine dell'applicazione della presente legge chiunque mette in commercio o detiene per il commercio sostanze o preparati pericolosi è tenuto a fornire gratuitamente alle persone di cui all'articolo 13 le sostanze o i preparati stessi, da prelevarsi in numero di cinque campioni e ciascuno in quantità sufficiente per le analisi, sigillati all'atto del prelievo.

I contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000, salva l'esecuzione coattiva del prelievo .

15.
Nulla è innovato per quanto riguarda le disposizioni in materia di produzione, commercio e vendita di fitofarmaci e di presidi delle derrate alimentari immagazzinate, contenute nella legge 30 aprile 1962, n. 283 , e successive modificazioni, nonché nel decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1225 , salvo quanto disposto dal comma seguente.

Per l'attuazione delle direttive comunitarie di armonizzazione in materia di etichettatura, dei presidi sanitari, il Ministro per la sanità, sentita la commissione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255 , può, con proprio decreto, apportare le opportune variazioni .

16.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per i trasporti e l'aviazione civile, per le finanze, per la marina mercantile, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, per l'agricoltura e le foreste e per gli affari esteri, si procederà all'aggiornamento delle prescrizioni contenute nella presente legge in conformità alle direttive delle Comunità europee in materia.