Categoria: Normativa regionale
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Regione Abruzzo
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 19 marzo 2021, n. 18
Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art.32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità. Applicazione nuove misure restrittive

Il Presidente della Regione

VISTI
• l’art. 32 della Costituzione;
• lo Statuto della Regione Abruzzo;
• la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
• il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
VISTI
• la Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020;
• le Delibere del Consiglio dei Ministri del 13 e del 31 gennaio 2020;
VISTI
• i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 01-04-08-09-11-22 marzo 2020;
• i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 01- 10-26-30 aprile 2020;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020;
• i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 13-18-24 ottobre 2020;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021;
VISTI
• il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
• il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020 n.35;
• il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla L.14.07.2020, n. 74;
• il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, convertito con L. n.124 del 25 settembre 2020;
• il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n.125, convertito con L. n.159 del 27 novembre 2020;
• il Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con L.18 dicembre 2020 n. 176;
• il Decreto Legge 18 dicembre 2020 n. 172, convertito con L.29 gennaio 2021 n.6;
• il Decreto Legge 5 gennaio 2021, n. 1;
• il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con L.12.03.2021 n.29;
• il D.L. 12 febbraio 2021 n.12;
• il D.L. 23 febbraio 2021 n.15;
• il D.L. 13 marzo 2021 n.30;
VISTE le Ordinanze del Ministero della Salute
• del 09-16-30 gennaio 2021
• del 12-13-14-27 febbraio 2021
• del 5 marzo 2021
recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTE
• la circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute del 08/01/2021 avente ad oggetto” Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing.”;
• La circolare del Ministero della Salute del 31/01/2021 recante “Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV2, valutazione del rischio e misure di controllo”;
• La Circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Prot. 0004761-08/02/2021-DGPRE- DGPRE-P recante “Ulteriori indicazioni operative relative al rischio di diffusione di nuove varianti SARS-CoV2: integrazione dei dati di genotipizzazione e indagine rapida per la valutazione della prevalenza della variante SARS-CoV-2 VOC202012/01.”;
• La Circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, di cui al prot. 0005320- 11/02/2021-DGPRE-DGPRE-P recante all’oggetto: “Trasmissione quotidiana da parte delle regioni e PPAA di dati su positività campioni SARS-COV-2 per nuove varianti e presenza di ordinanze di disposizioni relative all’articolo 3 comma 4 del DPCM 14 gennaio 2021 e dei suoi allegati - cd. zona rossa - ,ripartiti per comune”;
ATTESO CHE il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020 n.35, prevede, all’articolo 3, che "... le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza ”;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del richiamato decreto legge 19/2020, tra le misure che possono essere adottate per fronteggiare e contenere i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID - 19, sono ricomprese anche le “limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali”;
RICHIAMATE le Ordinanze Presidenziali nn.rr.13 del 5 marzo 2021, 15 del 12 marzo 2021 e 17 del 17 marzo 2021;
DATO ATTO del Rapporto n. 44 dell’Istituto Superiore di Sanità, che ha classificato l’Abruzzo come regione a valutazione della probabilità bassa, con classificazione del rischio moderato - seppure con un impatto sanitario ancora alto e con stima di RT a 0.95 - e con tendenziale riduzione dei casi;
DATO ATTO delle relazioni prodotte dalle AASSLL della Regione Abruzzo ed agli atti dell’amministrazione, recanti la disamina dello scenario epidemiologico dei singoli comuni afferenti le province di Pescara, L’Aquila, Chieti, Teramo;
DATO ATTO, altresì della riunione dell’Unità di Crisi regionale del 19 marzo 2021, in seno alla quale, in ragione della puntuale disamina dell’andamento della situazione epidemiologica e dei dati alla stessa correlati :
- si è rilevato come le misure restrittive adottate siano stati utili al complessivo decremento dei casi accertato a livello regionale e, dunque, alla mitigazione ed al contenimento della trasmissione virale su buona parte dei comuni alle stesse assoggettate, tanto da rendere plausibile, in proiezione a breve termine, la diminuzione della pressione ospedaliera, che grava in particolar modo sul P.O. di Pescara;
- si evince, contestualmente, la necessità di procrastinare - o attivare - le misure restrittive ex O.P.G.R. n. 13/2021 nei confronti di quei comuni nei quali si è registrato un incremento dell’indice di RT, indicatore predittivo di un prossimo correlato aumento del tasso di ospedalizzazione;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra, che alla data attuale sussistono le ragioni di rischio sanitario che rendono necessario protrarre l’applicazione/applicare - in aggiunta a quelle applicate dal Governo centrale nei confronti della Regione Abruzzo - delle/le misure restrittive di cui all’O.P.G.R. n. 13/2021 nei confronti dei comuni di:
Provincia di Chieti: Atessa, Castiglione Messer Marino, Montazzoli, Orsogna, Ripa Teatina, Torrevecchia Teatina, Roccamontepiano, Santa Maria Imbaro, Casoli, San Vito Chietino, Casalincontrada;
Provincia di Pescara: Città S. Angelo, Lettomanoppello, Manoppello, Montesilvano, Collecorvino, Cappelle sul Tavo, Moscufo, Rosciano, Villa Celiera, Bolognano, Montebello di Bertona, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Cugnoli;
Provincia de L’Aquila: Pratola Peligna, Pizzoli, Prezza, Sante Marie, Capitignano, Castelvecchio Subequo, San Benedetto dei Marsi, Tornimparte, Celano, Castel di Sangro, Tagliacozzo, Magliano dei Marsi;
Provincia di Teramo: Tortoreto, Martinsicuro, Colonnella, Morro d’Oro, Nereto, Sant’Omero, Mosciano Sant’Angelo, Sant’Egidio alla Vibrata;
RITENUTO altresì che sussistono le motivazioni a che cessino le misure restrittive di cui alla OPGR n.13/2021 nei confronti dei Comuni di:
Provincia di Chieti: Chieti, Francavilla al Mare, Lanciano, San Giovanni Teatino, Ortona, Miglianico, Bucchianico;
Provincia di Pescara: Cepagatti, Pescara, Spoltore, Pianella, Catignano, Castiglione a Casauria;
Provincia de L’Aquila: Rivisondoli, Ovindoli, Ateleta, Cagnano Amiterno;
Provincia di Teramo: Silvi, Pineto, Roseto;
PRECISATO:
- che restano ferme tutte le ulteriori disposizioni di cui alle OO.PP.GG.RR. n. 13/2021 e n. 15/2021;
- che i comuni per i quali si dispone la cessazione delle misure restrittive ex O.P.G.R. n. 13/2021 sono
assoggettati alle misure di cui agli artt.33 (Zona Arancione) e ss. del D.P.C.M. 2 marzo 2021;
SENTITO il Ministro della Salute,
 

ORDINA

1) l’applicazione delle misure restrittive di cui alla OPGR n.13/2021 nei confronti dei Comuni di;
Provincia di Chieti: Atessa, Castiglione Messer Marino, Montazzoli, Orsogna, Ripa Teatina, Torrevecchia Teatina, Roccamontepiano, Santa Maria Imbaro, Casoli, San Vito Chietino, Casalincontrada;
Provincia di Pescara: Città S. Angelo, Lettomanoppello, Manoppello, Montesilvano, Collecorvino, Cappelle sul Tavo, Moscufo, Rosciano, Cugnoli, Villa Celiera, Bolognano, Montebello di Bertona, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Cugnoli;
Provincia de L’Aquila: Pratola Peligna, Pizzoli, Prezza, Sante Marie, Capitignano, Castelvecchio Subequo, San Benedetto dei Marsi, Tornimparte, Celano, Castel di Sangro, Tagliacozzo, Magliano dei Marsi; 
Provincia di Teramo: Tortoreto, Martinsicuro, Colonnella, Morro d’Oro, Nereto, Sant’Omero, Mosciano Sant’Angelo, Sant’Egidio alla Vibrata;
2) la cessazione dell’efficacia delle misure restrittive di cui alla OPGR n.13 nei confronti dei Comuni di Provincia di Chieti: Chieti, Francavilla al Mare, Lanciano, San Giovanni Teatino, Ortona, Miglianico, Bucchianico;
Provincia di Pescara: Cepagatti, Pescara, Spoltore, Pianella, Catignano, Castiglione a Casauria; Provincia de L'Aquila: Rivisondoli, Ovindoli, Ateleta, Cagnano Amiterno;
Provincia di Teramo: Silvi, Pineto, Roseto;
3) che restano ferme tutte le ulteriori disposizioni di cui alle OO.PP.GG.RR. n. 13/2021 e n. 15/2021;
4) che i comuni per i quali si dispone la cessazione delle misure restrittive ex O.P.G.R. n. 13/2021 sono assoggettati alle misure di cui agli artt.33 (Zona Arancione) e ss. del D.P.C.M. 2 marzo 2021;
5) di fissare il termine di decorrenza del presente provvedimento alla data del 22.03.2021con efficacia sino alla data del 28.03.2021, salvo diverse disposizioni;
6) che la presente ordinanza - immediatamente esecutiva per gli adempimenti di legge - sia trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti competenti per territorio, ai Sindaci dei Comuni interessati, al Dipartimento Protezione Civile regionale, alle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo;
7) che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.