Categoria: Normativa regionale
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Regione Liguria
Ordinanza 19 marzo 2021, n. 11/2021
Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid - 19. Disposizioni in materia di organizzazione dell'attività didattica sul territorio della Regione Liguria.
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTI E RICHIAMATI:
l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;
il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (Codice della Protezione Civile);
la legge regionale 24 maggio 2006 n. 12 “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari”;
la delibera del Consiglio del Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti agenti virali trasmissibili;
l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
il decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - coordinatore interventi ai sensi dell'O.C.D.P.C. 27 febbraio 2020 n. 624 con il quale, tra l'altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 1, della O.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020;
il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019) convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 eccezione dell’art. 3, comma 6 bis e dell'art. 4;
il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 e in particolare l’art. 3;
il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali) convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40;
Il decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2020, n. 74 e in particolare l’art. 1 comma 16;
il decreto-legge 30 luglio 2020 n.83 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID - 19 deliberata il 31 gennaio 2020" convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124;
il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, -Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159 recante: «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale.»;
il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19” convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
le delibere del Consiglio del Ministri in data 29 luglio 2020 e 7 ottobre 2020 con le quali è stato prorogato, rispettivamente, al 15 ottobre 2020 e al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 29 gennaio 2021, n.6 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;
il decreto-legge 05 gennaio 2021, n. 1 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
la delibera del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2021 recante: “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” con la quale è stato tra l’altro prorogato lo stato di
emergenza al 30 aprile 2021;
il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”;
il Decreto-Legge 23 febbraio 2021, n. 15 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.” con il quale, tra l’altro, in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, si dispone la prosecuzione, fino al 27 marzo 2021, su tutto il territorio nazionale, del divieto di spostarsi tra diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute; resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione;
il DPCM 2 marzo 2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30 “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.
le ordinanze del Ministro della Salute:
- 10 novembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- 24 novembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- 24/12/2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
- 16 gennaio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta”;
- 12 febbraio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 nelle Regioni Abruzzo, Liguria, Toscana e Umbria e nelle Province autonome di Trento e Bolzano”.
- 12 marzo 2021 “Misure di contenimento del contagio nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto” - “Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria nella Regione Molise” - “Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria nella Regione Puglia”.
RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze recanti misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
PRESO ATTO delle evidenze relative alla severità del quadro epidemiologico, che impongono la necessità di rafforzare le misure restrittive con ordinanze regionali per le aree a maggiore incidenza di contagi;
PRESO ATTO che il più recente report di monitoraggio settimanale della cabina di regia disponibile, relativo alla settimana 1-7-marzo, evidenzia che: "Per la sesta settimana consecutiva si riporta un peggioramento nel livello generale del rischio epidemico in Italia con una ulteriore accelerazione nell’aumento dell’incidenza a livello nazionale ed un Rt medio in aumento rispetto alla settimana precedente e sopra la soglia epidemica.
Si osserva un forte aumento nel numero di persone ricoverate in terapia intensiva con un tasso di occupazione che a livello nazionale ha superato la soglia critica.
Si osserva un analogo andamento per le aree mediche. L’elevata incidenza, l’aumento della trasmissibilità e il forte sovraccarico dei servizi ospedalieri richiedono l’innalzamento/rafforzamento delle misure di mitigazione nazionali, anche anticipando ulteriori interventi di mitigazione/contenimento nelle aree a maggiore diffusione e particolarmente laddove circolino varianti”;
PRESO ATTO delle relazioni della struttura Prevenzione e Programmazione di Alisa, depositate agli atti d’ufficio
• in data 5 marzo 2021, la quale rappresenta che “il quadro epidemiologico in Regione Liguria è caratterizzato, a partire da metà febbraio da un progressivo incremento degli indicatori di trasmissione virale. L’elemento caratterizzante del peggioramento della circolazione di SARS-CoV2 nella regione è l’incremento d’incidenza nella fascia d’età 13-19 anni che è raddoppiata dall’inizio di febbraio a fronte di un dato, nelle altre classi d’età, che ha mostrato fluttuazioni contenute. Unica eccezione al quadro sopra riportato è rappresentata dagli adulti d’età superiore a 80 anni che mostrano un trend di incidenza in diminuzione riconducibile all’efficacia campagna vaccinale in essere”;
• in data 12 marzo che rappresenta che “i provvedimenti di quarantena delle classi appartenenti alla scuola superiore di secondo grado, sono triplicati, passando da 21 nella prima settimana di febbraio a 61 nella prima settimana di marzo”
CONSIDERATO che dalla relazione, agli atti d’ufficio, della stessa struttura Prevenzione e Programmazione di A.Li.Sa., alla data del 18 marzo 2021, emerge che
• Il quadro epidemiologico nella fascia d’età 13-19 anni è caratterizzato, successivamente al picco osservato nei giorni 3-8 marzo, da incidenza costante negli ultimi 10 giorni con un dato medio giornaliero prossimo a 3 casi ogni 10.000. L’incidenza osservata in questa classe d’età è superiore del 50% sia rispetto al dato complessivo regionale, sia alla circolazione negli adolescenti nel mese di gennaio;
• Il trend osservato nelle ultime settimane si riflette sul numero di classi con provvedimenti di quarantena, di alunni e di personale SARS-CoV2 positivi con una marginale decrescita degli indici dopo il picco osservato nei primi giorni di marzo.
CONSIDERATO inoltre che l’andamento dell’incidenza osservato a livello nazionale nella settimana 8-14 marzo ha mostrato un ulteriore incremento superando la soglia di 250 casi per 100.000 abitanti, con ulteriore aggravio sulle strutture ospedaliere;
RITENUTO che in ragione di quanto sopra espresso, si rende necessario adottare sul territorio della Regione Liguria specifiche misure restrittive per la fascia di età scolastica 13-19 anni, disponendo su tutto il territorio della Regione Liguria, a decorrere dalle ore 00.00 del 22 marzo 2021 e fino alle ore 24:00 del 31 marzo 2021, che le attività scolastiche e didattiche delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, degli organismi formativi di istruzione e formazione professionale (leFP), degli Istituti tecnici superiori (ITS) e dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. E’ fatta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. Le modalità concrete di attuazione delle misure sono definite dalle Istituzioni scolastiche, facendo ricorso alla flessibilità organizzativa di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 275/1999 enei rispetto delle linee guida per la didattica digitale integrata adottate con decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e successive modifiche e dagli organismi di istruzione e formazione professionale (leFP), compresi IFTS e ITS, secondo le specifiche disposizioni regionali;
SENTITO il Ministro della Salute
Per le motivazioni di cui in premessa
 

ORDINA

1. Su tutto il territorio della Regione Liguria a decorrere dalle ore 00.00 del 22 marzo 2021 fino alle ore 24:00 del 31 marzo 2021, le attività scolastiche e didattiche delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, degli organismi formativi di istruzione e formazione professionale (leFP), degli Istituti tecnici superiori (ITS) e dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. Le modalità concrete di attuazione delle misure sono definite dalle Istituzioni scolastiche, facendo ricorso alla flessibilità organizzativa di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 275/1999 e nel rispetto delle linee guida per la didattica digitale integrata adottate con decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e successive modifiche e dagli organismi di istruzione e formazione professionale (leFP), compresi IFTS e ITS, secondo le specifiche disposizioni regionali.
MANDA la presente ordinanza, per gli adempimenti di legge:
al Ministero della Salute;
al Ministero dell'istruzione;
al Direttore Generale dell'ufficio Scolastico Regionale per la Liguria;
ai Prefetti;
ai Sindaci;
ai Presidenti delle Province della Spezia, di Imperia e di Savona;
al Sindaco della Città Metropolitana;
alle Aziende ed Enti del SSR.
DISPONE la comunicazione del presente provvedimento all'ANCI e ALFA.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni
La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.

Genova, 19 marzo 2021