Categoria: Prassi amministrativa
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MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE
 

OGGETTO: Decreto Legge n. 30 del 12.03.2021. Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID- 19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.


A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO
…omissis…


Seguito circolari:
a) M_D GCIV REG2020 0018677 del 20/03/2020
b) M_D GCIV REG2020 0023009 del 24/04/2020
c) M_D GCIV REG2020 0034661 del 18/06/2020
d) M_D GCIV REG2020 0045700 del 04/08/2020
e) M_D GCIV REG2020 0066431 del 10/11/2020

 

1. Con le circolari a seguito - tutte consultabili sul sito istituzionale di questa Direzione, circolari area COVID-19 - sono state fornite indicazioni sulle misure straordinarie in materia di interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.
2. A tale riguardo e ad integrazione di quanto in esse contenuto, si rende noto che, con Decreto Legge n. 30 del 12.03.2021 (pubblicato nella G.U. Serie generale n.62 del 13.03.21) sono state riconfermate sino al 30 giugno 2021 le misure straordinarie dei congedi parentali che hanno visto la luce nel corso del 2020.
3. In particolare, l’art. 2 (Congedi per genitori e bonus baby-sitting) del citato Decreto prevede che il genitore lavoratore dipendente con figli minori conviventi di 16 anni, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità smart working, nei seguenti casi:
- per tutta la durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio;
- per la durata della quarantena del figlio disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto;
- per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio.
4. Qualora, invece, le caratteristiche della prestazione lavorativa non permettano l’impiego del lavoro agile, il genitore lavoratore dipendente con un figlio convivente minore di 16 anni, alternativamente all’altro genitore, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per i sopra citati periodi, fruendo dei congedi parentali straordinari COVID-19. 
5. Ai genitori di figli minori di 14 anni è concessa un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione ed i suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa, mentre per i lavoratori i cui figli hanno un’età compresa tra i 14 e i 16 non è prevista alcuna retribuzione né contribuzione figurativa, fatta eccezione nel caso di figli con disabilità in situazione di gravità per i quali il limite di età non si applica.
6. Si rappresenta, inoltre, che ai sensi dell’art. 2, comma 4, del Decreto in argomento, gli eventuali periodi di congedo parentale ordinario già fruiti dai dipendenti nel corrente anno, potranno - a domanda degli interessati - essere convertiti in congedo straordinario COVID, con il riconoscimento retroattivo della predetta misura per tutti in periodi di sospensione dell’attività scolastica che si sono succeduti dall’inizio dell’anno, ossia dal 1° gennaio 2021 e fino al 13.03.2021 (data di entrata in vigore del decreto di cui trattasi).
7. Appare, altresì, opportuno ricordare che questa particolare tipologia di congedo straordinario non va in alcun modo ad intaccare il “quantum” dei giorni collegati al congedo parentale ordinario di cui all’art.32 del D.Lgs 151/2001, mentre, per quanto attiene l’eventuale riproporzionamento delle ferie, questa Direzione ha rivolto apposito quesito al Dipartimento della Funzione Pubblica.
8. Infine, sulle modalità procedurali, si richiama l’attenzione su quanto già disciplinato da questa Direzione Generale con la circolare a seguito d): i giorni legati all’utilizzo del congedo straordinario di cui trattasi non dovranno essere inseriti nel sistema INFOCIV, ma contabilizzati compilando una semplice tabella, con l’indicazione della data, del numero dei giorni, dei dati del dipendente e del minore, eventuale riporto dei giorni già fruiti allo stesso titolo. Resta inteso che i competenti uffici del personale acquisiranno le autocertificazioni degli interessati inerenti le motivazioni di assenza di cui alle tipologie elencate al punto 3.
9. Per quanto riguarda la corresponsione del bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i figli conviventi minori di anni 14 (vds. art. 2 comma 6, DL 30 cit), si ribadisce, come già evidenziato nella circolare a seguito a), che il suddetto bonus non viene riconosciuto al personale civile della Difesa, ad eccezione di coloro i quali ricoprano profili del settore sanitario di cui al Nuovo sistema di classificazione del personale civile, impiegati a fronteggiare l’emergenza epidemiologica.
10. Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione della presente circolare consultabile anche sul sito www.persociv.difesa.it di questa Direzione Generale nelle aree “circolari e altra documentazione” e “emergenza coronavirus”.

 

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Gabriella MONTEMAGNO