INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 25-03-2021
Messaggio n. 1276
OGGETTO: Congedo 2021 per i genitori lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, con figli affetti da Covid-19, in quarantena da contatto o in caso di attività didattica in presenza sospesa o centri diurni assistenziali chiusi. Prime indicazioni
1. Premessa
L’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, ha previsto un nuovo congedo, indennizzato al 50% della retribuzione, per i genitori con figli affetti da SARS Covid- 19, in quarantena da contatto ovvero nei casi in cui l’attività didattica in presenza sia sospesa o i centri diurni assistenziali siano chiusi.
Con il presente messaggio si forniscono le prime informazioni in materia, a cui seguiranno le indicazioni operative contenute nella circolare di prossima pubblicazione.
2. Platea dei destinatari
Il congedo in commento spetta ai genitori lavoratori dipendenti, alternativamente tra loro (non negli stessi giorni), per figli conviventi minori di anni 14.
Il requisito della convivenza e il limite di 14 anni di età non si applicano per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
Per queste due categorie di genitori lavoratori dipendenti del settore privato, le domande di congedo in argomento saranno gestite dall’INPS.
Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, è previsto il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, e senza contribuzione figurativa, per la cui fruizione deve essere presentata domanda ai soli datori di lavoro e non all’INPS.
Il congedo di cui trattasi è rivolto anche ai genitori lavoratori dipendenti pubblici, i quali devono presentare la domanda direttamente alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite, e non all’INPS.
3. Requisiti per la fruizione del congedo per figli senza disabilità grave
Per poter fruire del congedo di cui trattasi devono sussistere tutti i seguenti requisiti:
a) il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
b) il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile;
c) il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14;
d) il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso;
e) deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
1) l’infezione da SARS Covid-19;
2) la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
3) la sospensione dell’attività didattica in presenza.
4. Requisiti per la fruizione del congedo per figli con disabilità grave
Per poter fruire del congedo in esame per la cura di figli con disabilità grave, non sono richiesti il requisito della convivenza e del limite di 14 anni di età.
Pertanto, per ottenere il congedo devono sussistere tutti i seguenti requisiti:
a) il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
b) il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile;
c) il figlio, per il quale si fruisce del congedo, deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, e iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale;
d) deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
1) l’infezione da SARS Covid-19;
2) la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
3) la sospensione dell’attività didattica in presenza;
4) la chiusura del centro assistenziale diurno.
5. Durata del congedo
Il congedo in argomento può essere fruito per periodi, coincidenti in tutto o in parte, con quelli di infezione da SARS Covid-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio, ricadenti nell’arco temporale compreso tra il 13 marzo 2021, data di entrata in vigore della norma, e il 30 giugno 2021.
Gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 potranno essere convertiti, senza necessità di annullamento, nel congedo di cui trattasi, solamente presentando domanda telematica del nuovo congedo, non appena sarà adeguata la relativa procedura informatica.
6. Domanda del congedo
L’Istituto sta adeguando le procedure amministrative e informatiche di presentazione delle domande riferite al nuovo congedo.
È, comunque, già possibile fruire del congedo in argomento con richiesta al proprio datore di lavoro, regolarizzando la medesima, successivamente, presentando l’apposita domanda telematica all’INPS.
Con successivo messaggio sarà comunicato il rilascio del nuovo sistema per la presentazione delle domande, che potranno essere presentate anche con effetto retroattivo.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele