Regione Puglia
Ordinanza del Presidente della Giunta 26 marzo 2021, n. 88
Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19
VISTO lo Statuto della Regione Puglia;
VISTO l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
VISTO l’articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l’articolo 1 comma 16;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in particolare, l’articolo 1, comma 5;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta covid nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020» e, in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera a);
VISTO il decreto-legge 9 novembre 2020 n.149 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 30 novembre 2020 n.157 recante «Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 2 dicembre 2020 n.158 recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi connessi alla diffusione del virus da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
VISTO il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2021 n.15 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19».
VISTO il D.P.C.M. 14 gennaio 2021 e, in particolare, l’art.1 comma 10 lettera s);
VISTO il D.P.C.M. del 2 marzo 2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021 che, ha collocato la Puglia in zona rossa, per un periodo di quindici giorni, decorrenti dal 15 marzo, con applicazione delle misure di contenimento del contagio di cui al capo V del citato DPCM 2 marzo 2021;
VISTO il Decreto legge del 13 marzo 2021 n. 30 recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena» e in particolare l’articolo 1;
VISTO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio, che determina un impatto elevato sui servizi assistenziali, con particolare riferimento al tasso di occupazione dei posti letto, sia di area medica che di terapia intensiva, che si pone al di sopra dei valori limite individuati dal DM 30 aprile 2020;
CONSIDERATO infatti che, dalla istruttoria condotta dal competente organo sanitario (Report di monitoraggio della settimana 15-21/3 aggiornato al 25 marzo 2021), trasmessa con nota PROT/25/03/2021/0002537, risulta che l’epidemia in Puglia è ancora in crescita, avendo attestato che il tasso settimanale di contagi è in costante aumento rispetto alle rilevazioni precedenti, raggiungendo un valore regionale, alla data del 25 marzo 2021, pari a 291 casi per 100.000 abitanti;
CONSIDERATO che tali risultanze istruttorie rendono necessaria l'adozione di misure di contenimento del contagio ulteriori rispetto a quelle attualmente vigenti a seguito dell'Ordinanza del Ministero della Salute che ha collocato la Puglia in zona rossa;
VISTI gli esiti del tavolo tecnico con Anci, UPI, i Sindaci dei capoluoghi di Provincia, i Presidenti di Provincia, il partenariato istituzionale rappresentato dai sindacati maggiormente rappresentativi e dalle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative, i quali hanno richiesto l’adozione di misure di contenimento del contagio ulteriori rispetto a quelle vigenti in zona rossa;
CONSIDERATA pertanto la necessità di adottare senza indugio misure più restrittive, al fine di arrestare l’ascesa della curva epidemica, anche al fine di evitare che sia pregiudicata la campagna vaccinale in corso;
RITENUTO al riguardo, ferma la possibilità per i Comuni di intervenire in relazione alla situazione epidemiologica caratterizzante il singolo territorio di riferimento, nel rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza rispetto al rischio da fronteggiare:
1. di dover vietare gli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o abitazione verso altri comuni della Puglia, nonché gli ingressi e gli spostamenti in Puglia delle persone non residenti, per raggiungere le “seconde case” in ambito regionale, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza;
2. di dover limitare gli orari degli esercizi di tutte le attività commerciali consentite dal DPCM 2 marzo 2021 in zona rossa (art.45) disponendo la chiusura alle ore 18,00, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari, di carburante per autotrazione, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie, delle parafarmacie.
3. di dover limitare ogni forma di assembramento all’interno degli esercizi di tutte le attività commerciali consentite dal medesimo DPCM in zona rossa (art.45), mediante sospensione delle attività limitatamente alle giornate del 28 marzo (domenica delle Palme) del 4 aprile (Santa Pasqua) e del 5 aprile (Lunedì dell’Angelo) 2021, ad eccezione delle attività di vendita di carburante per autotrazione, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, di fiori e piante, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie e delle parafarmacie;
4. di dover ribadire che le attività commerciali si svolgano a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni, nel rispetto dei contenuti di protocolli di sicurezza vigenti;
5. di dover prevedere che l’attività di asporto dei servizi di ristorazione, ove consentita dal DPCM 2 marzo 2021 (art.46, co.2), sia svolta dalle ore 18.00 in poi, tramite prenotazione preventiva on-line o per telefono ed a condizione che siano adottate modalità organizzative che limitino al massimo code, file o assembramenti.
6. di dover ribadire che è fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
7. di dover ribadire che i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
8. di dover raccomandare ai datori di lavoro privati di limitare la presenza dei dipendenti nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indispensabili e che richiedano necessariamente tale presenza, utilizzando per il restante personale la modalità di lavoro agile.
PRESO ATTO che restano ferme le misure di contenimento del contagio di cui al capo V del DPCM del 2 marzo 2021, ove non diversamente disciplinate dal presente provvedimento;
RAVVISATA la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché delle condizioni e dei presupposti di cui alla normativa emergenziale vigente, restando salva l’emanazione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico all’esito delle ulteriori valutazioni del competente Dipartimento della salute;
Sentito l’Assessore alla salute,
EMANA
la seguente ordinanza
Art. 1
(seconde case)
Con decorrenza dal 27 marzo e sino al 6 aprile 2021:
1. sono vietati gli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o abitazione verso altri comuni della Puglia per raggiungere le “seconde case”, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza;
2. sono vietati gli ingressi e gli spostamenti in Puglia delle persone non residenti, per raggiungere le seconde case in ambito regionale, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza.
Art. 2
(Attività commerciali)
1. Con decorrenza dal 27 marzo e sino al 6 aprile 2021, tutte le attività commerciali consentite dal DPCM del 2 marzo 2021 in zona rossa (art. 45), chiudono alle ore 18,00, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari, di carburante per autotrazione, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie e delle parafarmacie.
2. Nei giorni 28 marzo (domenica della Palme), 4 aprile (Pasqua) e 5 aprile (Lunedì dell’Angelo) sono sospese tutte le attività commerciali consentite dal DPCM del 2 marzo 2021 in zona rossa (art.45) ad eccezione delle attività di vendita di carburante per autotrazione, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, di fiori e piante, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie, delle parafarmacie.
3. Le attività commerciali si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 del DPCM del 2 marzo 2021 Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11 del medesimo DPCM.
4. Resta fermo l’obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Art. 3
(Attività di somministrazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)
1. Con decorrenza dal 27 marzo e sino al 6 aprile 2021, l’attività di asporto dei servizi di ristorazione, ove consentita dal DPCM 2 marzo 2021 (art.46, co.2), è svolta, dalle ore 18.00 in poi, tramite prenotazione preventiva on-line o per telefono ed a condizione che siano adottate modalità organizzative che limitino al massimo code, file o assembramenti.
2. Resta fermo l’obbligo di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Art. 4
(Attività lavorativa)
1. I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
2. È fortemente raccomandato ai datori di lavoro privati di limitare la presenza dei dipendenti nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indispensabili e che richiedano necessariamente tale presenza, utilizzando per il restante personale la modalità di lavoro agile, compatibilmente con le modalità organizzative adottate.
Art. 5
(Sanzioni)
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui all’articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35.
La presente Ordinanza è pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale; viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ai Prefetti delle province ed ai Sindaci dei comuni pugliesi.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Bari, addì 26 marzo 2021
Il Presidente
MICHELE EMILIANO