Ministero dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Agli Uffici di diretta collaborazione del Signor Ministro
Al Dipartimento del Tesoro - Ufficio di raccordo con il D.A.G.
Al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio per il coordinamento dei rapporti con il D.A.G.
Al Dipartimento delle Finanze - Unità organizzative alle dirette dipendenze del direttore generale delle finanze - UFFICIO VIII
Al Dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi- Ufficio di coordinamento e di segreteria del Capo Dipartimento
Oggetto: Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30. Indicazioni in materia di congedo straordinario per i genitori lavoratori dipendenti.
Con la presente nota si forniscono di seguito indicazioni in materia di congedo straordinario per i genitori lavoratori dipendenti.
Al riguardo, si premette che le presenti indicazioni integrano le disposizioni organizzative in materia di lavoro agile fornite da ultimo con nota del Capo Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi prot. n. 25965 del 4 marzo 2021, che qui si intendono richiamate.
In particolare, la citata nota ha previsto:
1. Misure per l’intero territorio nazionale (cfr. art. 6 del DPCM del 2 marzo 2021), disponendo che i responsabili delle Unità organizzative:
- assicurano le percentuali più elevate di lavoro agile, e comunque in misura non inferiore al 50%, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l'effettività del servizio erogato, come previsto dal Disciplinare prot. n. 105974 del 19 ottobre 2020,;
- adottano ogni soluzione utile a permettere lo svolgimento di attività in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, nei confronti dei: dipendenti di cui all’articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (genitori lavoratori dipendenti di cui all’articolo 3 del Disciplinare interno del 19 ottobre 2020); c.d. lavoratori fragili (personale appartenente alle categorie di cui all’articolo 2, lettere a) e b) del Disciplinare interno del 19 ottobre 2020).
2. Misure per le c.d. zone rosse (cfr. art. 48 del DPCM del 2 marzo 2021), disponendo che nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate con le vigenti ordinanze del Ministero della Salute:
- il personale, per il quale non è richiesta la presenza in sede, espleta la prestazione lavorativa in modalità agile;
- la presenza del personale è limitata alle attività che si ritengono indifferibili, come individuate nelle determine già adottate nell’ambito di ciascun Dipartimento e negli eventuali successivi aggiornamenti.
Ciò premesso, si segnala che con Decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, recante Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena, sono stati definiti interventi di sostegno per i lavoratori genitori di figli minori durante il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza, per la durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché in caso di quarantena del figlio.
In particolare, in considerazione di quanto previsto dall’art. 2 del citato DL 30/2021, sono applicabili fino al 30 giugno 2021 le seguenti disposizioni:
a) Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
b) Per i periodi di astensione fruiti ai sensi della lett. a) è riconosciuta in luogo della retribuzione un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, nei limiti di spesa e secondo le modalità previste dall’art 2 del DL 30/2021.
c) In caso di figli di età compresa fra quattordici e sedici anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui alla lett. a), primo periodo, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
d) Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo di cui alle lett. a) e c) oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire dell'astensione di cui alle lett. a) e c), salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui ai commi da 1 a 6 del citato art. 2 del DL 30/2021.
Con riferimento alla disciplina dei congedi, il citato art.2, comma 4, specifica, altresì, che “Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, di durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 2 con diritto all’indennità di cui al comma 3 e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.”.
Alla luce del quadro normativo vigente, il genitore lavoratore dipendente in servizio presso il Ministero dell’economia e delle finanze, che non possa svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, ove ricorrano le condizioni su esposte, può pertanto presentare apposita istanza secondo i format di Richiesta congedo straordinario per genitore lavoratore dipendente resi disponibili sulla Intranet e allegati alla presente nota (All. n.1 Format per personale in servizio presso Uffici centrali; All. n.2. Format per personale in servizio presso per Uffici periferici).
LA CAPO DIPARTIMENTO
Valeria VACCARO