Regione Marche
Ordinanza 29 marzo 2021, n. 12
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;
Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;
Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021 n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 »”;
Richiamato in particolare l’art. 47 (Attività inerenti servizi alla persona) del suddetto decreto che statuisce, in caso di classificazione in Zona Rossa, la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24;
Visto l’allegato 24 del decreto medesimo che individua quali attività inerenti i servizi alla persona non sospese esclusivamente: le lavanderie e pulitura di articoli tessili e pelliccia; le attività delle lavanderie industriali; le altre lavanderie, tintorie; i servizi di pompe funebri e attività connesse;
Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 13 marzo 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Marche e nella Provincia autonoma di Trento”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 13 marzo 2021, con la quale alla Regione Marche si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui al capo V del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;
Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 26 marzo 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regioni Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia, Marche e nella Provincia autonoma di Trento” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 27 marzo 2021, con la quale per la Regione Marche l’ordinanza del Ministro della Salute 13 marzo 2021 è rinnovata fino al 6 aprile 2021, per cui sino a tale data continuano ad applicarsi nel territori della Regione le misure di cui al capo V del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;
Vista la relazione istruttoria a firma del dirigente della P.F. Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei consumatori ID: 22462541/29/03/2021/ACF agli atti della Segreteria generale, nella quale si evidenzia che le operazioni di cura degli animali, specie quelli di grossa taglia, non possono essere effettuate dai proprietari e che tali attività non comportano contatto diretto tra le persone se non al momento di consegna, ritiro dell’animale, pagamento della prestazione, similmente a quelle commerciali e per i servizi di ristorazione per cui è consentito operare con modalità che non prevedono contatto tra i clienti e gli addetti (delivery o asporto);
Preso atto che la suddetta relazione precisa in particolare che “la corretta accezione di servizi alla persona non è stata oggetto di chiarimenti specifici da parte del Governo;
al momento non risulta esplicitamente riconosciuta l’inclusione dei c.d. Servizi di cura degli animali da compagnia (codice ATECO 96.09.04) tra i servizi sospesi;
l’attività dei servizi di cura degli animali da compagnia (Codice ATECO 96.09.04) siano necessari per la salute e il benessere degli animali d’affezione ed anche per evitare l’insorgere di problemi di carattere igienico-sanitario della popolazione (es. presenza di parassiti);
l’attività viene svolta generalmente dal titolare dell’impresa e il servizio avviene in locali dove sono presenti esclusivamente l’animale e l’operatore addetto;
allo stato attuale non esistono evidenze scientifiche che gli animali da compagnia abbiano un ruolo epidemiologico nella diffusione del SARS-CoV-2 all’uomo”;
Preso atto che la relazione sopra richiamata conclude che l’attività in argomento possa essere autorizzata nel rispetto delle specifiche prescrizioni riportate nel dispositivo del presente atto;
Dato atto che restano ferme le misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti nella zona rossa e che, con riferimento alle attività dei servizi di cura degli animali di compagnia, si rende necessario prevedere ulteriori prescrizioni al fine di consentire l’esercizio delle stesse in sicurezza;
Sentiti i Prefetti della Regione Marche;
ORDINA
Art. 1
1. L’attività dei servizi di cura degli animali di compagnia (codice Ateco 96.09.04) è consentita, a far data dalle ore 00:00 del 30 marzo 2021 e fino al termine della dichiarazione di stato di emergenza, quando la Regione Marche è classificata con ordinanza del Ministro della Salute in Zona rossa, nel rispetto delle misure di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, nonché delle seguenti prescrizioni:
a) obbligo di appuntamento telefonico o online;
b) autocertificazione del proprietario che l’animale non convive con persone poste in quarantena o affette da Covid-19;
c) divieto di ingresso dei clienti presso i locali dell’esercizio;
d) limitazione all’essenziale dei contatti tra gli addetti e i clienti;
e) obbligo di utilizzo dei mezzi di protezione personale anche durante i contatti con l’animale;
f) rispetto del distanziamento interpersonale.
Art. 2
1. La violazione delle prescrizioni di cui all’articolo 1 comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 4 del d.l. 19/2020. All’irrogazione delle sanzioni si provvede ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 33/1998, ove non già previsto dalla normativa statale.
2. La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Presidenti delle Province e ai Sindaci dei Comuni della Regione Marche e alle categorie economico sociali delle Marche.
3. La presente ordinanza è pubblicata sul BURM e sul sito web della Regione.
Ancona, 29 marzo 2021
Il Presidente
Francesco Acquaroli