Categoria: 2004
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Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 2 luglio 2004
Validità: 01.01.2003 - 31.12.2006
Parti: Ancc Coop, Ancd Conad, Confcooperative, Agci e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Distribuzione, Coop
Fonte: CNEL

Sommario:

 Art. 2 - Diritti di informazione.
• C) Livello aziendale

Titolo XIII - Azioni positive per le pari opportunità
Art. 24 - Commissione paritetica.
Art. 15 - Assistenza sanitaria integrativa.
Art. __ - Fondo di previdenza complementare Previcooper.
Titolo XXI - Quadri
Art. 58 - Formazione.
Art. 61 - Assistenza sanitaria integrativa.
Art. 85 - Lavoro ripartito.
Articolo 106.
• Comma 3.
Titolo XXIV - Lavoro a tempo parziale (nuova articolazione).
Art. 77 - Nozione, principi generali e finalità.
Art. 78 - Normativa.
Art. 78 bis - Forma e contenuto del contratto individuale.
Art. 78 ter - Lavoro supplementare e lavoro straordinario.
Art. 78 quater - Clausole flessibili e clausole elastiche.
Art. 78 quinques - Lavoratori affetti da patologie oncologiche.
Art. 78 sexies - Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale.
Titolo XXII - Apprendistato (nuova articolazione).
Art. 63 - Premessa.
Capo I - Disciplina transitoria dell'apprendistato
Art. 64 - Normativa.
Art. 65 - Limiti numerici.
Art. 66 - Ammissibilità.
Art. 67 - Durata dell'apprendistato.
Art. 68 - Durata dell'impegno formativo.
Art. 69 - Contenuto della formazione.
Art. 70 - Periodo di prova.
Art. 71 - Trattamento normativo.
Art. 72 - Trattamento economico.
Art. 73 - Percentuale di conferma.
Art. 74 - Disposizioni finali.
Capo II - Disciplina del contratto di apprendistato
Art. 75 - Normativa.
Art. 76 - Limiti numerici.
Art. 77 - Procedure di applicabilità.
Art. 78 - Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione.
Art. 79 - Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
Art. 80 - Apprendistato professionalizzante.
Art. 81 - Apprendistato professionalizzante - Modalità di erogazione e contenuti della formazione.
Art. 82 - Periodo di prova.
Art. 83 - Trattamento normativo.
Art. 84 - Trattamento economico.
Art. 85 - Percentuale di conferma.
 Art. 86 - Disposizioni finali.
Titolo XXIII - Contratto di inserimento
Art. 76 - Normativa.
Art. 76 bis - Campo di applicazione.
Art. 76 ter - Ammissibilità.
Art. 76 quater - Piano individuale di inserimento.
Art. 76 quinques - Durata del contratto.
Art. 76 sexies - Disciplina del rapporto di lavoro.
Art. 76 septies - Trattamento economico.
Art. 76 octies - Percentuale di conferma.
Art. 76 novies - Anzianità di servizio.
Art. 76 deces - Disposizione finale.
Titolo XXV - Contratti di lavoro a tempo determinato Contratti di somministrazione a tempo determinato

Art. 80 - Contratto a tempo determinato.
Art. 81 - Contratto di somministrazione a tempo determinato.
Art. 82 - Percentuale di lavoratori assumibili con contratto di lavoro a tempo determinato e e impiegabili previa stipulazione di contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Art. 143 - Esigenze personali e familiari.
Dichiarazione a verbale in materia di orario di lavoro.
Dichiarazione a verbale in materia di sfera di applicazione e di classificazione del personale.
Titolo XXX - Permessi - Congedi
Art. 111 - Permessi individuali.
• A) Permessi retribuiti
Ente bilaterale
Dichiarazione in materia di appalti.
Dichiarazione per le piccole cooperative.
Responsabilità sociale della impresa cooperativa.
Art. 153 - Aumenti e minimi tabellari.
Una tantum
Titolo XXXXIX
Art. 191 - Decorrenza e durata.
Testo congiunto relativo alle misure da adottare per la prevenzione e la repressione di ogni forma di violenza morale e persecuzione psicologica (cosiddetto 'mobbing') negli ambienti di lavoro
Premessa.

Definizione.
Prevenzione.
Garanzie e riservatezza.
Testo congiunto relativo alle misure da adottare per la prevenzione e la repressione delle molestie sessuali nell'ambiente di lavoro
Premessa.

Definizione.
Prevenzione.
Garanzie e riservatezza.

Ipotesi di accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa

Il giorno 2 luglio 2004 in Roma: tra Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori (Ancc Coop) [...]; Associazione Nazionale delle Cooperative fra Dettaglianti (Ancd Conad) [...]; Federazione Nazionale Cooperative di Consumo e della Distribuzione (Confcooperative) [...]; Associazione Italiana Cooperative di Consumo (Agci) [...] e Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Albergo, Mense e Servizi (Filcams-Cgil) [...]; Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (Fisascat-Cisl) [...]; Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (Uiltucs-Uil) [...] si è stipulato la presente ipotesi di accordo di rinnovo.

Art. 2 - Diritti di informazione.
C) Livello aziendale

1) Nelle cooperative con oltre 50 dipendenti saranno fornite alle strutture delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e alle RSU RSA di cui all'art. 29 e successivi, nel corso di un apposito incontro da tenersi di norma entro il primo quadrimestre dell'anno e comunque su richiesta di una delle parti, informazioni riguardanti le prospettive della cooperativa, del consorzio, o delle società da esse costituite o controllate, i programmi di sviluppo e innovazioni tecnologiche e le conseguenti riorganizzazioni aziendali, con particolare riferimento:
(a) ai nuovi insediamenti e alla loro localizzazione;
(b) agli accordi intervenuti in materia di costituzione di nuove società e/o mutamenti di assetti societari, concentrazioni, fusioni, acquisizione di rilevanti partecipazioni societarie;
(c) alle prevedibili implicazioni in materia di organizzazione del lavoro, di occupazione e di mobilità;
(d) ai programmi di formazione professionale nelle cooperative con oltre 300 dipendenti, secondo le previsioni di cui al comma 4, art. 17;
(e) rapporto biennale sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 9, legge n. 125/91, per le imprese con oltre 100 dipendenti;
(f) effetti legge n. 125/91;
(g) terziarizzazione, affiliazione, utilizzo lavori atipici (tali informazioni saranno fornite, in termini preventivi, anche a livello di singola unità produttiva);
(h) agli inserimenti relativi alle categorie protette;
(i) il calendario delle aperture domenicali e festive (tali informazioni saranno fornite anche a livello di singola unità produttiva).
2) Durante l'incontro saranno fornite, inoltre, informazioni sulla struttura e il funzionigramma aziendale, sulla dinamica e sulla struttura dell'occupazione (a tempo pieno, a tempo parziale, a tempo determinato), suddivisa per livelli e sui programmi formativi, dati derivanti dal bilancio consuntivo e dalle attività dell'azienda nonché dati riferiti al bilancio preventivo e al suo andamento periodico nell'anno di riferimento.
[...]
4) Le informazioni suddette saranno fornite con la necessaria tempestività ai fini dell'utilità del confronto anche in relazione alla possibile attivazione di quanto previsto al successivo art. 3, ivi compreso quanto previsto dalle procedure.
Dichiarazione a verbale.
Le parti concordano che le informazioni fornite ai livelli A), B), C), ad esclusione di quelle aventi carattere strategico comunicate alle Segreterie delle Organizzazioni sindacali firmatarie, laddove siano state espresse in forma scritta saranno trasmesse anche all'Osservatorio nazionale ove contribuiranno ad alimentare la banca dati dello stesso.

Titolo XIII - Azioni positive per le pari opportunità
Art. 24 - Commissione paritetica.

Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione della Raccomandazione CEE 13.12.84 n. 635 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile.
In relazione a quanto sopra è costituita dalle parti una Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità composta da 6 rappresentanti per ciascuna delle due parti stipulanti - Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori (Lncem), Associazione Nazionale Cooperative fra Dettaglianti (Lncem), Federazione Nazionale delle Cooperative di Consumo e della Distribuzione (Cci), Associazione Italiana Cooperative di Consumo (Agci), Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Albergo, Mense e Servizi (Filcams-Cgil), Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (Fisascat-Cisl), Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (Uiltucs-Uil). Analoghe Commissioni potranno, su richiesta delle parti, essere costituite a livello aziendale.
I compiti della Commissione nazionale consistono nel:
I) raccogliere e analizzare le informazioni contenute nel Rapporto sulla situazione del personale che sarà trasmesso dalle aziende con oltre 100 dipendenti, le quali sono tenute a redigerlo, almeno ogni 2 anni ai sensi dell'art. 9, legge 10.4.91 n. 125; tali rapporti saranno trasmessi all'Ente Bilaterale Nazionale/Comitato Misto Paritetico Nazionale e, ove costituito, al competente Ente Bilaterale Regionale/Comitato Misto Paritetico Regionale;
II) studiare le problematiche connesse alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro di cui al successivo art. 23, verificando l'eventuale consistenza del fenomeno nelle cooperative al fine di individuare le iniziative atte a prevenirle;
III) predisporre schemi di progetti di azioni positive a favore del personale femminile, con particolare riferimento a quanto previsto dai punti c), d), e), art. 1, legge 10.4.91 n. 125;
IV) proporre iniziative di formazione professionale di concerto con i Comitati misti di cui agli artt. 8 e 9 per favorire le donne in percorso di carriera e nella riqualificazione dopo le assenze dal lavoro per lungo periodo.
Gli schemi di progetto di formazione professionale, qualora concordemente definiti a livello nazionale, sono considerati progetti concordati con le Organizzazioni sindacali e l'eventuale adesione ad uno di essi da parte delle aziende costituisce titolo per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
Annualmente la Commissione nazionale elaborerà un rapporto complessivo sulle iniziative intraprese.

Art. 85 - Lavoro ripartito.
[...]
Entro il 20 febbraio di ogni anno, le imprese comunicheranno all'Ente bilaterale competente o nazionale il numero dei contratti di lavoro ripartito instaurati nell'anno.

Titolo XXIV - Lavoro a tempo parziale (nuova articolazione).
Art. 78 quinques - Lavoratori affetti da patologie oncologiche.

Ai sensi dell'art. 12 bis, D.lgs. n. 61/00, come modificato dal Decreto n. 276/03, i lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una Commissione medica istituita presso la ASL territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.

Titolo XXII - Apprendistato (nuova articolazione).
Art. 63 - Premessa.

Considerato che l'art. 47, comma 3, D.lgs. 10.9.03 n. 276, dispone che al contratto di apprendistato continui ad applicarsi la normativa vigente in materia, in attesa che venga emanata l'apposita regolamentazione, le parti hanno ritenuto di prevedere due distinte normative contrattuali, l'una destinata a disciplinare transitoriamente l'istituto dell'apprendistato sulla base normativa previgente al D.lgs. n. 276/03 e l'altra destinata a disciplinarlo una volta che, emanata l'apposita regolamentazione, diventerà operativa la nuova disciplina introdotta dagli artt. 47 e ss. dello stesso D.lgs. n. 276/03.

Capo I - Disciplina transitoria dell'apprendistato
Art. 64 - Normativa.

In attesa che venga emanata l'apposita regolamentazione regionale, ai sensi dell'art. 47, comma 3, D.lgs 10.9.03 n. 276, il contratto di apprendistato sarà disciplinato, oltre che dalla normativa vigente in materia, dalle disposizioni contenute nel presente Capo.

Art. 66 - Ammissibilità.
[...]
3) Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dal Titolo VI, D.lgs n. 276/03, potranno essere assunti con contratto di apprendistato di cui al presente Capo I, i giovani d'età compresa tra i 18 anni e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge n. 53/03.
[...]

Art. 67 - Durata dell'apprendistato.
[...]
3) Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazione o altri enti riconosciuti dalle Regioni in tal senso, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
[...]

Art. 68 - Durata dell'impegno formativo.
1) La durata dell'impegno formativo dell'apprendista, correlata alla tipologia del titolo di studio o dell'attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, è così convenuta in ore medie annue:

titolo di studiodurata
scuola dell'obbligo
attestato di qualifica
diploma di scuola media superiore
diploma universitario o laurea

120
100
80
60

2) Al 2° livello di contrattazione potrà essere stabilito un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna od esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali della attività.
È facoltà della azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.
Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.

Art. 69 - Contenuto della formazione.
1) Salvo quanto previsto dagli specifici decreti ministeriali emanati in attuazione di quanto previsto dall'art. 16, comma 2, legge n. 196/97, i contenuti delle attività formative esterne alla azienda saranno quelli elaborati dalle parti stipulanti il presente CCNL.
2) Le attività formative, strutturate in forma modulare, sono articolate in contenuti a carattere trasversale e contenuti a carattere professionalizzante di tipo tecnico-scientifico e operativo, tra loro connessi e complementari e finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi. In particolare:
A) le attività formative per gli apprendisti, di cui all'art. 2, lett. a), Decreto del Ministero del lavoro 8.4.98, dovranno perseguire i seguenti obiettivi formativi articolati in 4 aree di contenuti:
- competenze relazionali;
- organizzazione ed economia;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- misure collettive di prevenzione e sicurezza e modelli operativi per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.
B) I contenuti di cui all'art. 2, lett. b) dello stesso Decreto del Ministero del lavoro 8.4.98 e le competenze da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
[...]
- conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari, strumenti di lavoro);
- conoscere e utilizzare le misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale;
[...]
3) Le parti firmatarie del presente contratto potranno altresì considerare valide le eventuali offerte formative realizzate tra gli Enti pubblici territoriali e le Associazioni territoriali cooperative e/o sindacali.
4) A livello aziendale o territoriale annualmente si terrà tra le parti un confronto sui progetti formativi.

Art. 71 - Trattamento normativo.
L'apprendista ha diritto, durante tutto il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per cui egli compie l'apprendistato, fatto salvo tutto quanto espressamente regolamentato dal presente Capo.

Art. 74 - Disposizioni finali.
Per quanto non previsto dal presente Capo, il contratto di apprendistato è disciplinato dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare dall'art. 16, legge 24.6.97 n. 196.
[...]

Capo II - Disciplina del contratto di apprendistato
Art. 77 - Procedure di applicabilità.

1) Le imprese cooperative che intendendo assumere apprendisti, debbono presentare domanda corredata dal piano formativo al competente Ente bilaterale/Comitato misto paritetico, il quale esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal presente CCNL in materia di apprendistato, ai programmi di formazione indicati dall'impresa o alla regolamentazione dei profili formativi definiti dalle Regioni.
2) Ove l'Ente bilaterale/Comitato misto paritetico non si esprima nel termine di 15 giorni dal recepimento della richiesta, questa si intenderà accolta.

Art. 78 -Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione.
Ai sensi dell'art. 48, comma 4, lett. c), D.lgs. n. 276/03, le parti attueranno quanto sarà definito in materia dalle Regioni, previo confronto preventivo a livello regionale fra le parti firmatarie il presente CCNL.

Art. 79 - Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
Ai sensi dell'art. 50, comma 3, D.lgs. n. 276/03, le parti attueranno quanto sarà definito in materia dalle Regioni, previo confronto preventivo a livello regionale fra le parti firmatarie il presente CCNL.

Art. 80 - Apprendistato professionalizzante.
[...]
2) Ai sensi dell'art. 49, comma 3, D.lgs. n. 276/03, tenuto conto del tipo di qualificazione da conseguire e salvo quanto previsto dal successivo comma, il contratto di apprendistato professionalizzante avrà la durata seguente.
- livello 2: 48 mesi
- livello 3 super: 48 mesi
- livello 3: 48 mesi
- livello 4 super: 48 mesi
- livello 4: 48 mesi
- livello 5: 36 mesi
3) In rapporto alle specifiche realtà territoriali e anche in relazione alla regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato, che è rimessa alle Regioni, tra le parti a livello aziendale possono essere realizzate intese diverse rispetto a quelle stabilite dal precedente comma. Le predette intese devono essere trasmesse agli Enti bilaterali territorialmente competenti e all'Osservatorio nazionale.
[...]
5) Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazione o altri enti riconosciuti dalle Regioni in tal senso, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
[...]

Art. 81 - Apprendistato professionalizzante - Modalità di erogazione e contenuti della formazione.
Ai sensi dell'art. 49, comma 5, le attività formative, esterne e interne alle singole aziende strutturate in forma modulare, anche a carattere di addestramento sul lavoro, sono articolate in contenuti a carattere trasversale e contenuti a carattere professionalizzante di tipo tecnico-scientifico e operativo, tra loro connessi e complementari e finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi.
In particolare:
A) le attività formative per gli apprendisti dovranno perseguire i seguenti obiettivi formativi e articolati in 4 aree di contenuti:
- competenze relazionali;
- organizzazione ed economia;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- misure collettive di prevenzione e sicurezza e modelli operativi per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.
B) I contenuti e le competenze da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
[...]
- conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari, strumenti di lavoro);
- conoscere e utilizzare le misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale;
[...]
A livello aziendale o territoriale annualmente si terrà un confronto sui progetti formativi.

Art. 83 - Trattamento normativo.
L'apprendista ha diritto, durante tutto il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per cui egli compie l'apprendistato, fatto salvo tutto quanto espressamente regolamentato dal presente Capo.

Art. 86 - Disposizioni finali.
Per quanto non previsto dal presente Capo il contratto di apprendistato è disciplinato dalle disposizioni legali e regolamentari vigenti e in particolare da quelle contenute nel Titolo VI, Capo I, D.lgs. 10.9.03 n. 276 e successive modificazioni, nonché dalle normative legislative e/o regolamentari emanate in materia dalle Regioni.
[...]

Titolo XXIII - Contratto di inserimento
Art. 76 quater - Piano individuale di inserimento.

1) Ai sensi dell'art. 55, comma 2, D.lgs. n. 276/03, le modalità di definizione dei piani individuali di inserimento sono determinate come segue:
[...]
b) La durata e il contenuto della formazione teorica e le modalità dell'addestramento pratico saranno dall'azienda modulati in ragione sia del grado e della tipologia delle capacità professionali eventualmente già acquisite dal lavoratore in precedenti esperienze lavorative, sia della tipologia e natura dei titoli di studio o professionali di cui lo stesso sia eventualmente in possesso.
c) Per i soggetti al primo impiego ovvero in caso di inserimento per qualifiche di particolare contenuto professionale o specialistico le aziende valuteranno l'opportunità di assegnare al lavoratore un tutor a cui fare riferimento nel corso dell'addestramento pratico che si realizzerà nell'espletamento dell'attività lavorativa.
d) Fermi restando i criteri di modulazione indicati alla precedente lett. b), la formazione teorica non potrà in ogni caso risultare inferiore alle 16 ore e sarà prevalentemente dedicata allo specifico apprendimento di nozioni antinfortunistiche, di disciplina del rapporto di lavoro e di organizzazione aziendale.
2) Diverse e/o ulteriori modalità di definizione dei piani individuali di inserimento potranno essere determinate dalla contrattazione collettiva di 2° livello.
3) I risultati dell'attività formativa rivolta all'insieme dei lavoratori di cui al presente titolo saranno oggetto di informazione e verifica con la RSU/RSA.

Art. 76 sexies - Disciplina del rapporto di lavoro.
1) Al lavoratore assunto con contratto di inserimento si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui al D.lgs n. 368/01.
Diverse previsioni potranno essere definite dalla contrattazione collettiva di 2° livello.
[...]

Art. 76 deces - Disposizione finale.
Per quanto non previsto dal presente Titolo, il contratto di inserimento è disciplinato dalle disposizioni legali vigenti e in particolare dalle norme contenute nel Titolo VI, Capo II, D.lgs. 10.9.03 n. 276.

Titolo XXV - Contratti di lavoro a tempo determinato Contratti di somministrazione a tempo determinato
Art. 80 - Contratto a tempo determinato.

1) Ferme restando le specifiche ipotesi previste dall'art. 8, comma 2, legge n. 223/91, dall'art. 4, D.lgs n. 151/01 e dall'art. 75, legge n. 388/00, le parti, nell'ambito della propria autonomia contrattuale convengono che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato le esigenze che abbiano carattere temporaneo o contingente in presenza di specifiche ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo quali:
[...]
VIII) attività legate all'applicazione delle normative di legge in materia di tutela e sicurezza nel luoghi di lavoro;
[...]

Art. 81 - Contratto di somministrazione a tempo determinato.
1) Ai sensi dell'art. 20, D.lgs n. 276/03, le parti nell'ambito della propria autonomia contrattuale convengono che rientrano nei casi per i quali è consentito il ricorso al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato specifiche ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo quali:
[...]
V) attività legate alla applicazione delle normative di legge in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro;
[...]
IX) necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonché al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti.
[...]

Dichiarazione a verbale in materia di orario di lavoro.
Le parti convengono di incontrarsi entro marzo 2005 al fine di verificare il rapporto tra il D.lgs. 8.4.03 n. 66, in materia di orario di lavoro e le relative normative previste dal presente contratto.

Dichiarazione a verbale in materia di sfera di applicazione e di classificazione del personale.
Le parti convengono altresì sulla necessità di procedere ad un approfondimento finalizzato all'integrazione della sfera di applicazione del presente CCNL e della classificazione generale del personale. In particolare, terranno in considerazione le figure emergenti dei vari settori.
Le Parti convengono di affidare l'attuazione di quanto sopra ad una apposita Commissione che terminerà i propri lavori entro il 31.12.04.

Ente bilaterale
Le parti convengono di istituire l'ente bilaterale nazionale della distribuzione cooperativa il quale si articolerà nel territorio rafforzando e ridisegnando il ruolo dei Comitati misti paritetici o di strumenti analoghi in grado di essere accreditati presso le Regioni in modo da partecipare, attraverso le necessarie progettualità, ai relativi finanziamenti per la ricerca e la formazione.
Le parti entro il 31.12.04 definiranno le modalità costitutive dell'Ente bilaterale nazionale e il relativo regolamento di funzionamento.
Per il finanziamento dello stesso le parti convengono di destinare un contributo dello 0,03% da parte aziendale e dello 0,01% da parte del lavoratore derivante dal contributo di assistenza contrattuale di cui all'art. __ del presente CCNL.
Le parti a fronte della costituzione dell'Ente bilaterale confederale della cooperazione valuteranno le modalità di raccordo con esso.

Dichiarazione in materia di appalti.
Le parti si incontreranno entro il 31.10.04 per esaminare il rapporto tra l'art. 18, CCNL 1.1.99 in tema di appalti e quanto previsto in materia dal D.lgs. n. 276/03.

Dichiarazione per le piccole cooperative.
Le parti convengono di incontrarsi in una specifica sessione di confronto entro il 31.12.04 per esaminare in maniera organica le problematiche relative alle piccole cooperative.

Responsabilità sociale della impresa cooperativa.
Secondo gli indirizzi contenuti nel Libro verde della Comunità europea sulla Responsabilità sociale di impresa, le imprese adottano in maniera volontaria comportamenti socialmente responsabili.
Le imprese cooperative adottano comportamenti socialmente responsabili poiché questo fa parte del modo di fare impresa che è caratteristico per una cooperativa.
La responsabilità sociale si determina nel confronto con gli esterni e con coloro sui quali ricadono le conseguenze delle decisioni assunte dall'impresa e si pone l'obiettivo fondamentale di far crescere la collettività interna e di garantire un proficuo inserimento nel territorio dove l'impresa opera.
Le parti convengono di istituire un Osservatorio con il compito di verificare, in via preventiva e in fase di attuazione, significative attività di responsabilità sociale.

Testo congiunto relativo alle misure da adottare per la prevenzione e la repressione di ogni forma di violenza morale e persecuzione psicologica (cosiddetto 'mobbing') negli ambienti di lavoro

Premessa.

Le parti riconfermano il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria integrità psico-fisica e nella personalità morale a prescindere dalle funzioni e ruoli svolti nell'ambito dell'attività lavorativa.

Definizione.
Sono da considerarsi violenze morali e persecuzioni psicologiche (cosiddetto 'mobbing'), nell'ambito del rapporto di lavoro, tutte quelle azioni e tutti quei comportamenti che, attuati in modo sistematico, duraturo e con evidente premeditazione, mirano a discriminare, screditare, offendere o vessare il lavoratore e comunque a danneggiarlo nella sua personalità e dignità, incidendo sulla di lui situazione privata e professionale, nonché sulle relazioni sociali, oltre che sulla salute.

Prevenzione.
A cura delle parti stipulanti le disposizioni in materia di mobbing dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori (per es. mediante affissione in ogni singola unità produttiva e in luogo accessibile a tutti).
Si riconosce che il tema del mobbing rientra nelle materie di interesse sindacale e del lavoro ai sensi dell'art. 20, comma 2, legge 20.5.70 n. 300 e pertanto a livello aziendale si potranno anche attivare, previo preventivo confronto, iniziative congiunte atte a favorire azioni positive per la prevenzione di quanto definito in materia di mobbing dal presente protocollo.
In sede aziendale si dedicherà la necessaria attenzione alla formazione del personale con funzioni direttive e degli addetti alle attività di coordinamento e gestione del personale sulla specifica tematica del mobbing, fornendo loro le necessarie informazioni e supporti per un positivo inserimento nell'ambito organizzativo dei lavoratori, nonché le informazioni relative alle misure adottate per la prevenzione di ogni forma di persecuzione sul lavoro.
Le iniziative formative realizzate delle imprese saranno oggetto di un apposito incontro informativo, di norma nel 1° quadrimestre di ogni anno, con le RSU e/o RSA.
Tali iniziative e la loro pratica attuazione potranno essere affidate anche ad esperti della materia e saranno orientate alla prevenzione.
Le parti a livello aziendale o territoriale, in caso di richiesta di una delle parti firmatarie il presente CCNL di attivare appositi Organi (persona fisica od Organo collegiale), si impegnano ad aprire un confronto per valutare l'opportunità di costituire o indicare un apposito Organo (persona fisica od Organo collegiale) deputato a ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di mobbing, dal quale ogni lavoratore possa anche ricevere assistenza e consulenza.
La eventuale realizzazione di tale Organo avverrà in via sperimentale e con una durata che preveda comunque una verifica intermedia allo stesso livello contrattuale.

Garanzie e riservatezza.
Tutti i soggetti comunque coinvolti nella trattazione di eventuali casi di violenza morale e persecuzione psicologica saranno tenuti all'assoluto riserbo sui fatti e sulle notizie di cui vengono a conoscenza.
Ogni forma di ritorsione, diretta o indiretta, nei confronti di chi ha denunciato o segnalato casi di violenza morale e persecuzione psicologica ovvero di chi ha testimoniato per l'accertamento dei fatti, sarà da ritenersi assolutamente riprovevole sul piano etico e senz'altro valutabile sotto il profilo disciplinare.
Il comportamento di chi denuncia ovvero riferisce fatti e circostanze poi accertati inesistenti sarà da considerarsi assolutamente riprovevole sul piano etico e senz'altro valutabile sotto il profilo disciplinare.
Nei confronti dei lavoratori che si è accertato essere stati vittime di violenze morali e persecuzioni psicologiche le aziende si adopereranno per favorirne il reinserimento nell'ambiente di lavoro.

Testo congiunto relativo alle misure da adottare per la prevenzione e la repressione delle molestie sessuali nell'ambiente di lavoro
Premessa.
Le Associazioni delle Cooperative e le imprese cooperative opereranno in modo da assicurare ai propri lavoratori condizioni e relazioni di lavoro che assicurino una cultura di tolleranza e di reciproco rispetto tra sessi, della dignità della persona e delle scelte sessuali dei propri lavoratori.
Le Organizzazioni sindacali, le Rappresentanze sindacali e i lavoratori opereranno per creare un clima di lavoro in cui la pratica delle molestie sessuali sia considerata inaccettabile e pertanto possono contribuire a far si che nei luoghi di lavoro si adottino norme di condotta tra colleghi ispirate al principio di correttezza e dignità.

Definizione.
Sono considerate molestie sessuali ogni atto o comportamento, anche verbale, a connotazione sessuale, che sia indesiderato e che, di per sé ovvero per la sua insistenza, sia percepibile, secondo ragionevolezza, come arrecante offesa alla dignità e libertà della persona che lo subisce, ovvero sia suscettibile di creare un clima di intimidazione nei suoi confronti.
Assumeranno rilevanza particolarmente grave le molestie sessuali che, esplicitamente o implicitamente, siano accompagnate da minacce o ricatti da parte del datore di lavoro o dei superiori gerarchici in relazione alla costituzione, allo svolgimento e alla estinzione del rapporto di lavoro.

Prevenzione.
Si riconosce che il tema delle molestie sessuali sul luogo di lavoro costituisce materia di interesse sindacale e del lavoro ai sensi dell'art. 20, comma 2, legge 20.5.70 n. 300.
A cura delle parti stipulanti le disposizioni in materia di molestie sessuali dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori (ad es. mediante affissione in ogni singola unità produttiva e in luogo accessibile a tutti).
In sede aziendale si dedicherà la necessaria attenzione alla formazione culturale del personale ai fini del rispetto delle norme di prevenzione o dei codici di comportamento in materia di molestie sessuali sui luoghi di lavoro.
Pertanto a livello aziendale o territoriale potranno essere adottate opportune iniziative congiunte.
Si realizzeranno specifici interventi formativi anche per il personale con funzioni direttive sulla specifica tematica delle molestie sessuali in ambiente di lavoro, al fine di una migliore attività di prevenzione e di crescita culturale di tutti i lavoratori nel rispetto dei principi fondanti della distintività e dei valori del lavoro in cooperativa.
Le parti a livello aziendale o territoriale in caso di richiesta di una delle parti firmatarie il CCNL di attivare appositi Organi (persona fisica od Organo collegiale) si impegnano ad aprire un confronto per valutare l'opportunità di costituire o indicare un apposito Organo deputato a ricevere notizie, segnalazioni o denunce di molestie sessuali, dal quale ogni lavoratore possa anche ricevere assistenza e consulenza.
Viene fatto salvo quanto già previsto a livello aziendale sulla materia.

Garanzie e riservatezza.
Tutti i soggetti comunque coinvolti nella trattazione di eventuali casi di molestie sessuali saranno tenuti all'assoluto riserbo sui fatti e sulle notizie di cui vengono a conoscenza.
Ogni forma di ritorsione, diretta o indiretta, nei confronti di chi ha denunciato o segnalato casi di molestia sessuale ovvero di chi ha testimoniato per l'accertamento dei fatti, sarà ritenuta assolutamente riprovevole sul piano etico e valutabile sotto il profilo disciplinare, così come previsto dalle norme del CCNL.
Il comportamento di chi denuncia ovvero riferisce molestie sessuali poi accertate inesistenti sarà ritenuta riprovevole sul piano etico e valutabile sotto il profilo disciplinare, così come previsto dalle norme del CCNL.
Nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori che si è accertato essere stati vittime di molestie sessuali le aziende si adopereranno per favorirne la ricollocazione nell'ambiente di lavoro, garantendo la riservatezza e un adeguato sostegno psicologico e morale.