Regione Lombardia
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 26 marzo 2021, n. 725
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in relazione al territorio della Regione Lombardia - Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 - Disposizioni in merito ai servizi di cura degli animali da compagnia
B.U.R. 26 marzo 2021, Suppl. n. 12
IL PRESIDENTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Visto l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in particolare, l’art. 32;
Visto l’art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da CO- VID-19» convertito con modificazioni dalla l. 22 maggio 2020, n. 35;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021» convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» in vigore pienamente dal 6 marzo 2021;
Richiamato in particolare l’art. 47 (Attività inerenti servizi alla persona) del suddetto d.p.c.m. che statuisce, in caso di classificazione in Zona rossa, la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24;
Preso atto che:
- la corretta accezione di servizi alla persona non è stata oggetto di chiarimenti specifici da parte del Governo;
- al momento non risulta esplicitamente riconosciuta l’inclusione dei c.d. Servizi di cura degli animali da compagnia (codice ATECO 96.09.04) tra i servizi sospesi;
- tali servizi, possono essere svolti, previo appuntamento e autodichiarazione da parte del proprietario, che l’animale non convive con persone poste in quarantena o affette da COVID-19, evitando in modo pressoché assoluto il contatto tra il cliente e l’esercente e prevedendo solo il contatto con l’animale da compagnia, utilizzando comunque i mezzi di protezione personale anche nella gestione dell’animale;
- allo stato attuale non esistono evidenze scientifiche che gli animali da compagnia abbiano un ruolo epidemiologico nella diffusione del SARS-CoV-2 all’uomo;
Ritenuto che l’attività dei servizi di cura degli animali da compagnia (Codice ATECO 96.09.04) siano necessari per la salute e il benessere degli animali d’affezione;
Visto il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all’allegato 10 del d.p.c.m. 26 aprile 2020»;
Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto» con cui sono state applicate al territorio della Regione Lombardia le misure di cui al Capo V del d.p.c.m. 14 gennaio 2021;
Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Dato atto di quanto riportato nel Report n. 45 di monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità (ISS) aggiornato al 24 marzo 2021;
Sentito il Ministro della Salute;
ORDINA
Art. 1
(Disposizioni in merito ai servizi di cura degli animali da compagnia)
1. A far data 27 marzo 2021 e fino al termine della dichiara-zione di stato di emergenza, quando la Regione Lombardia è classificata con ordinanza del Ministro della salute in Zona rossa l’attività dei servizi di cura degli animali da compagnia (Codice ATECO 96.09.04) è consentita, previo appuntamento e autodichiarazione da parte del proprietario che l’animale non convive con persone poste in quarantena o affette da COVID-19, esclusivamente con modalità che non prevedano l’ingresso dei clienti presso i locali dell’esercizio e limitino all’essenziale i contatti tra gli addetti e i clienti, utilizzando i mezzi di protezione personale anche durante i contatti con l’animale e garantendo il distanziamento sociale.
Art. 2
(Disposizioni finali)
2. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’art. 2 del decreto-legge n. 33/2020.
3. La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie ed al Ministro della Salute ed è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione stessa, pagine dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus - COVID-19.
Il presidente
Attilio Fontana