Tipologia: Accordo sindacale territoriale
Data firma: 13 aprile 2005
Validità: 13.04.2005 - 30.06.2007
Parti: Unione commercio turismo servizi Bolzano e Filcams Cgil/Agb, Cisl/Sgb, Uil/Sgk, Asgb Commercio Provinciali
Settori: Commercio, Bolzano
Fonte: FISASCAT-CISL

Sommario:

 Art. 1 (Commissione Paritetica per la Sicurezza sul Lavoro)
Art. 2 (Compiti)
Art. 3 (Decisioni)
Art. 4 (Ricorsi)
 Art. 5 (Ricorsi procedure)
Art. 6 (Costi)
Art. 7 (Durata e decorrenza)

Accordo sindacale territoriale applicativo del D. Lgs. 626/94

Addì ... presso la sede dell'Unione commercio turismo servizi di Bolzano tra l'Unione commercio turismo servizi con sede in Bolzano [...] e le Organizzazioni Sindacali Provinciali:
Filcams Cgil/Agb [...], Cisl/Sgb [...], Uil/Sgk [...], Asgb Commercio [...]
visto
- l'art. 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, nr. 626;
- l'accordo interconfederale 18 novembre 1996 applicativo del D. Lgs. 626;
si è stipulato il presente accordo provinciale per l'istituzione, nell'ambito dell'Ente Bilaterale del terziario della distribuzione e dei servizi della Provincia di Bolzano, della "Commissione Paritetica per la Sicurezza sul Lavoro".

Art. 1
La Commissione è formata da 4 rappresentanti dell'Unione e da 4 rappresentanti di Filcams, Fisascat, Uiltucs, Asgb Commercio (uno per ciascuna organizzazione), con i rispettivi supplenti e nominativamente risulta così composta:

 Membro effettivoMembro supplente
UNIONE 




CGIL
CISL
UIL
ASGB
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...

Art. 2
La Commissione ha i seguenti compiti:
1. orientamento e promozione di iniziative formative;
2. promozione dell'informazione e formazione dei soggetti interessati su sicurezza e salute;
3. individuazione di eventuali fabbisogni formativi specifici del territorio connessi all'applicazione del D.Lgs. 626/94 per proporli all'Organismo Paritetico Nazionale;
4. è prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione;
5. assunzione di interpretazioni univoche in materia di sicurezza, da trasmettere dall'Organismo nazionale. Tali pareri impegnano le parti a non esprimere opinioni difformi se non, a loro volta, congiuntamente concordate;
6. attuazione delle disposizioni di cui al punto 6 dell'accordo interconfederale 18 novembre 1996;
7. ricevere i nominativi dei rappresentanti designati congiuntamente dalle OO.SS.;
8. ratifica delle designazioni di cui al punto 7;
9. assegnazione ambiti territoriali dei designati di cui al punto 7;
10. comunicazione all'azienda del nominativo del rappresentante designato;
11. designazione esperti richiesti congiuntamente dalle parti;
12. ricevimento dei verbali con l'indicazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Art. 3
La Commissione Paritetica assume le proprie decisioni all'unanimità; la decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentate tutte le organizzazioni stipulanti. Redige motivato verbale dell'esame e delle decisioni prese.

Art. 4
Conformemente al punto 14 dell'Accordo interconfederale 18 novembre 1996, le parti interessate (datore di lavoro, lavoratore o loro rappresentanti) ricorreranno alla Commissione Paritetica, quale prima istanza obbligatoria di risoluzione, in tutti i casi di insorgenza di controversie individuali o plurime relative all'applicazione delle norme riguardanti la materia dell'igiene, salute e sicurezza sul lavoro, al fine di riceverne una soluzione concordata, ove possibile.

Art. 5
La parte che ricorre alla Commissione ne informa senza ritardo le altre parti interessate: in tal caso la parte ricorrente deve inviare alla Commissione il ricorso scritto con raccomandata A.R. e la controparte potrà inviare le proprie controdeduzioni entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso; l'esame del ricorso deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi a tale ultimo termine, salvo eventuale proroga unanimemente definita dalla Commissione Paritetica;
trascorsi tali termini, ovvero, qualora risulti fallito il tentativo di conciliazione, ciascuna delle parti può adire l'Organismo Paritetico nazionale, preventivamente al ricorso alla Magistratura con ricorso da presentarsi con le stesse modalità e nei termini di cui sopra.
Le parti interessate (datore di lavoro, lavoratori o loro rappresentanti) si impegnano a mettere in atto la decisione adottata.

Art. 6
I costi, che verranno definiti con accordo successivo, legati ai rappresentanti per la sicurezza, designati in base al punto 6 b dell'Accordo interconfederale 18 novembre 1996, sono integralmente a carico delle aziende interessate.

Art. 7
Il presente accordo, che si applica a tutte le aziende associate di tutti i settori rappresentati dall'Unione, entra in vigore dalla data della stipula e scadrà il 30 giugno 2007 e, se non disdettato almeno 6 mesi prima della sua scadenza da una delle parti firmatarie, si intenderà rinnovato di anno in anno.

Letto, confermato e sottoscritto.

Unione commercio turismo servizi
Filcams-Cgil/Agb
Fisascat-Sgb/Cisl
Uiltucs-UiI/Sgk
Asgb