Categoria: Normativa regionale
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Regione Lazio
Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 27 marzo 2021, n. Z00008
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - misure per il rientro a scuola degli alunni dal 30 marzo 2021
B.U.R. 27 marzo 2021, n. 31
 

VISTI gli artt. 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
VISTO l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
VISTO il DPCM del 3 dicembre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19». (20A06767;
VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
VISTO il decreto legge n. 1 del 5 gennaio 2021 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19»;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19»;
VISTO il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
VISTO il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;
VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 gennaio 2021, n. 7;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 13 febbraio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 14 febbraio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38;
VISTE le ordinanze del Ministro della salute 27 febbraio 2021, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Province autonome di Trento e Bolzano, Toscana, Sardegna, Umbria, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 febbraio 2021, n. 50;
VISTO il DPCM del 2 marzo 2021 recante; Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
TENUTO CONTO che per le c.d. zone rosse il citato decreto prevede che:
• Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.
• Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata
CONSIDERATO che il Ministero della Salute ha comunicato che al Lazio si applicheranno, da martedì 30 marzo 2021, le regole previste per le cosiddette “zone arancioni” dal DPCM del 2 marzo 2021;
RITENUTO pertanto che:
• da martedì 30 marzo 2021 le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione assicureranno la didattica in presenza per tutto il tempo-scuola;
• per le Istituzioni Scolastiche del secondo ciclo e per le Istituzioni Formative la sospensione delle attività in presenza è prorogata sino al 31 marzo 2021 compreso, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 43 del DPCM del 2 marzo 2021. Restano ferme le usuali deroghe per le attività laboratoriali e quelle occorrenti per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto già previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020 e ss.ii.mm., garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale (DAD);
• terminata la sospensione pasquale delle attività didattiche e quindi dal 7 aprile 2021, le Istituzioni Scolastiche del secondo ciclo e le Istituzioni Formative adotteranno forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca sia garantita l’attività didattica in presenza, la restante parte delle attività didattica sarà svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica, volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus;
 

emana la seguente ordinanza:

• Le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione assicureranno la didattica in presenza per tutto il tempo-scuola a partire dal 30 marzo 2021.
• Per le Istituzioni Scolastiche del secondo ciclo e per le Istituzioni Formative la sospensione delle attività in presenza è prorogata sino al 31 marzo 2021 compreso, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 43 del DPCM del 2 marzo 2021. Restano ferme le usuali deroghe per le attività laboratoriali e quelle occorrenti per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto già previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020 e ss.ii.mm., garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale (DAD).
• Terminata la sospensione pasquale delle attività didattiche e quindi dal 7 aprile 2021, le Istituzioni Scolastiche del secondo ciclo e le Istituzioni Formative adotteranno forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca sia garantita l’attività didattica in presenza. Restano ferme le usuali deroghe per le attività laboratoriali e quelle occorrenti per garantire l’effettiva inclusione scolastica.
• Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data di pubblicazione fino all’emanazione dei successivi provvedimenti governativi.
• La presente Ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale dell’Amministrazione regionale. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
 

Il Presidente della Regione Lazio
Nicola Zingaretti