Regione Lombardia
Ordinanza 1° aprile 2021, n. 733
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in relazione al territorio della Regione Lombardia - Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 - Disposizioni in materia di attività agricole, controllo faunistico, attività venatorie e piscatorie
IL PRESIDENTE
VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
VISTO l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in particolare, l’art. 32;
VISTO l’art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021” convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» in vigore pienamente dal 6 marzo 2021;
VISTO il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all’allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»; VISTO il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 26 marzo 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia, Marche e nella Provincia autonoma di Trento” con cui sono applicate fino al 6 aprile 2021 al territorio della Regione Lombardia le misure di cui al Capo V del DPCM 2 marzo 2021;
VISTA la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 644 dell’8 gennaio 2021 avente per oggetto: “Indicazioni operative relative al rischio di diffusione di nuove varianti SARS-CoV-2 in Unione europea/Spazio Economico Europeo (UE/SEE): misure di prevenzione per i viaggiatori e sorveglianza di laboratorio”;
VISTA la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 3787 del 31 gennaio 2021 avente per oggetto “Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo”;
VISTA la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 4761 dell’8 febbraio 2021 “Ulteriori indicazioni operative relative al rischio di diffusione di nuove varianti SARS- CoV-2: integrazione dei dati di genotipizzazione e indagine rapida per la valutazione della prevalenza della variante SARS-CoV-2 VOC202012/0”;
VISTA la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 5616 del 15 febbraio 2021 “Aggiornamento sull'uso dei test antigenici e molecolari per la rilevazione di SARS- CoV-2”;
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
DATO ATTO di quanto riportato nel Report n. 45 di monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità (ISS) aggiornato al 24 marzo 2021;
RITENUTO di confermare, anche tenendo conto di quanto indicato nelle FAQ pubblicate sul sito istituzionale del Governo medesimo, che è consentito svolgere: - l’ attività lavorativa su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, non adiacenti a prima od altra abitazione, adibite alle produzioni per autoconsumo, anche personale e non commerciale, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito;
CONSIDERATO che, in relazione all’attività di pesca professionale, in quanto attività lavorativa, sono consentiti gli spostamenti su tutto il territorio regionale;
CONSIDERATO che la pesca dilettantistica sportiva rientra tra le attività non sospese ai sensi dell’art. 41 del DPCM del 2 marzo 2021;
CONSIDERATO che, per una corretta gestione delle attività alieutiche è necessario garantire un adeguato servizio di vigilanza sul territorio;
RITENUTO di dover consentire all’interno del territorio provinciale gli spostamenti delle guardie ittiche volontarie di cui alla Legge regionale n. 31 del 5 dicembre 2008;
CONSIDERATO che restano garantite, ai sensi dell’art. 29, comma 2 del DPCM 2 marzo 2021, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, le attività del settore agricolo, zootecnico e di trasformazioni agroalimentari, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi e che lo spostamento per accudire gli animali allevati costituisce situazione di necessità collegata al benessere animale;
RITENUTO altresì collegata al benessere animale l’attività ittiogenica connessa alla gestione degli incubatoi ittici, e, a tal fine, di consentire lo spostamento degli operatori dal comune di residenza, domicilio o abitazione, per lo svolgimento di tale attività;
CONSIDERATI gli ingenti danni che le specie alloctone invasive creano alla fauna ittica autoctona ed all’attività di pesca;
RITENUTO di consentire lo svolgimento delle attività di contenimento delle specie ittiche alloctone invasive, espressamente autorizzate, in quanto necessarie a garantire l’equilibrio delle popolazioni ittiche e a limitare i danni alla fauna autoctona ed all’attività di pesca;
CONSIDERATO che l’art. 17, comma 2 del DPCM 2 marzo 2021 consente, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 41 del medesimo DPCM per la zona rossa, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza nessun assembramento, l’attività sportiva di base e l’attività motoria svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati;
RITENUTO, pertanto, di consentire, in zona arancione, l’attività di pesca dilettantistica sportiva anche presso i centri privati di pesca, circoscrivendone lo svolgimento, per garantirne pari opportunità di fruizione ai cittadini lombardi, esclusivamente nel territorio della Provincia di residenza, domicilio o abitazione;
RICORDATO altresì che, ai sensi del predetto articolo 41 del DPCM 2 marzo 2021, anche a seguito dei chiarimenti forniti dal Governo, in zona rossa l’attività di pesca sportiva e dilettantistica può essere effettuata esclusivamente nel comune di residenza, domicilio o abitazione in forma individuale con obbligo di rientro nella medesima giornata presso l’abitazione abituale;
VISTO l’art. 41 della l.r. 26/93, il quale dispone in merito all’attività di controllo della fauna selvatica e alle finalità, procedure, modalità, luoghi e soggetti autorizzati al suo svolgimento e ritenuto a tal fine, che il controllo venga esercitato nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) sono consentiti all’interno del territorio provinciale gli spostamenti dei soggetti di cui all’art. 48, comma 5 della l.r. 26/93 per gli interventi di controllo e contenimento della fauna selvatica coordinati dalla Polizia provinciale e dalla Polizia della Città metropolitana di Milano;
b) i proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di controllo, muniti di licenza di caccia, autorizzati ai sensi dell’art. 41 della l.r. 26/93, possono attivarsi secondo le modalità di coordinamento stabilite dalla Polizia Provinciale e dalla Polizia della Città metropolitana di Milano con le modalità, i tempi e i mezzi previsti dai piani di controllo delle specie interessate ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia;
c) lo spostamento dei soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell’art. 41 della l.r. 26/93, dei quali la Polizia provinciale e la Polizia della Città metropolitana di Milano possono avvalersi nell’effettuazione degli interventi di controllo, avviene entro i limiti disposti dai medesimi organi di polizia giudiziaria;
CONSIDERATO che l’attività di controllo di cui all’art. 19 della legge 157/92 e all’art. 41 della l.r. 26/93 e la caccia nelle sue diverse modalità, contribuiscono al contenimento degli impatti sulle attività agro-forestali, nonché alla tutela della sicurezza e dell’incolumità delle persone, limitando il numero dei sinistri stradali e perseguendo contemporaneamente il raggiungimento dell’equilibrio delle specie selvatiche con il territorio agro-forestale, con beneficio per l’ambiente e la biodiversità, e che pertanto si configurano come attività di pubblico servizio e/o di pubblica utilità;
PRESO ATTO che l’applicazione delle restrizioni alla mobilità dei cittadini derivanti dalle misure a contrasto del covid-19 adottate dal Governo per la zona rossa, ha impedito ovunque in Lombardia ogni forma di prelievo venatorio, con un accentuato incremento dei rischi per la circolazione sulla rete viaria ordinaria e autostradale e, pertanto, per la sicurezza e l’incolumità dei cittadini, nonché dei danni alle produzioni agro-forestali;
CONSIDERATO quindi che:
• sussiste la necessità e l’urgenza di garantire la sicurezza e l’incolumità dei cittadini, con particolare riferimento alla circolazione sulla rete viaria ordinaria e autostradale, contro il rischio di sinistri causati dalle specie selvatiche presenti in Lombardia, in particolar modo dagli ungulati, nonché la necessità di preservare le produzioni agro-forestali dai danni arrecati dalle specie medesime;
• si riscontra inoltre la necessità di riprendere con la massima urgenza il monitoraggio sanitario del cinghiale tramite l’analisi dei tessuti dei capi prelevati, per prevenire il rischio della diffusione della Peste suina africana (PSA), grave patologia della quale i cinghiali sono vettori, la cui presenza è già stata accertata in Germania e che arrecherebbe danni incalcolabili all’intera
filiera suinicola lombarda;
• al fine di consentire l’assolvimento di quanto sopra, è necessario permettere lo spostamento dei cacciatori e dei soggetti abilitati e autorizzati all’attività di controllo, oltre i confini del comune di residenza, per l’esercizio dell’attività venatoria di selezione nell’ambito territoriale di caccia o nel comprensorio alpino di caccia di residenza venatoria ovvero di iscrizione, nonché dell’attività di controllo ai sensi dell’art. 41 della l.r. 26/93 e di tutte le attività complementari alla caccia e al controllo, come, ad esempio, il censimento delle popolazioni faunistiche l’addestramento e allenamento cani, il recupero degli ungulati feriti e il trasporto e trattamento delle carcasse presso gli appositi centri di raccolta;
RITENUTO di precisare che l’attività venatoria e l’attività di controllo della fauna selvatica, sono limitate ai soli residenti anagraficamente in Lombardia ed esclusivamente all’interno dei confini amministrativi regionali e che, pertanto, non è consentita l’attività venatoria né l’attività di controllo ai cacciatori e ai soggetti abilitati e autorizzati con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Lombardia, anche nel caso di domicilio o abitazione all’interno del territorio regionale;
CONSIDERATO altresì che l’applicazione delle restrizioni alla mobilità dei cittadini derivanti dalle misure a contrasto del covid-19 adottate dal Governo per le zone rosse, ha impedito ovunque in Lombardia ogni forma di attività venatoria anche negli istituti privati di caccia di cui alla legge 157/92 e alla l.r. 26/93, ovvero nelle aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico venatorie;
ATTESO che all’interno di detti istituti privati di caccia, esclusivamente i soggetti autorizzati dal concessionario dell’azienda, possono esercitare l’attività venatoria di selezione e il controllo, nonché tutte le attività complementari come, ad esempio, il censimento delle popolazioni faunistiche, l’addestramento e allenamento cani, il recupero degli ungulati feriti e il trasporto e il trattamento delle carcasse presso gli appositi centri di raccolta, nel rispetto della normativa di settore,
CONSIDERATO che le attività suddette, sono rispondenti alle situazioni di necessità di cui all’art. 40, comma 1 del DPCM 2 marzo 2021, poiché atte a garantire l’incolumità e la sicurezza dei cittadini rispetto alla circolazione sulla rete viaria contro il rischio di sinistri causati da specie di ungulati, a preservare le produzioni agro-forestali dai danni arrecati in particolare dal cinghiale e a monitorare la situazione sanitaria delle specie selvatiche, soprattutto in relazione alla prevenzione del rischio di diffusione della Peste suina africana;
ORDINA
Art. 1 (Attività agricole, controllo faunistico, attività venatorie e piscatorie)
1) Con riferimento alle attività agricole:
• è consentita l’ attività lavorativa su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, non adiacenti a prima od altra abitazione, adibite alle produzioni per autoconsumo, anche personale e non commerciale, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.
2) Con riferimento alle attività di pesca:
• l’attività di pesca professionale è consentita in tutto il territorio della regione;
• in zona arancio, lo svolgimento dell’attività di pesca dilettantistico sportiva, anche presso i centri privati di pesca, compresa la pesca subacquea e con l’uso di natante, è consentito esclusivamente nel territorio della Provincia di residenza, domicilio o abitazione;
• in zona rossa l’attività di pesca sportiva e dilettantistica può essere effettuata esclusivamente nel comune di residenza, domicilio o abitazione in forma individuale con obbligo di rientro nella medesima giornata presso la propria abitazione;
• all’interno del territorio provinciale sono consentiti gli spostamenti delle guardie ittiche volontarie di cui alla Legge regionale n. 31 del 5 dicembre 2008;
• lo spostamento degli operatori dal comune di residenza, domicilio o abitazione, è consentito al fine dello svolgimento di attività ittiogenica presso gli incubatoi ittici;
• sono consentiti ai soggetti espressamente autorizzati lo svolgimento delle attività di contenimento delle specie ittiche alloctone invasive;
3) Con riferimento all’attività di controllo della fauna selvatica e all’attività venatoria:
a) l’attività di controllo ai sensi dell’art. 41 della l.r. 26/93 deve svolgersi nel rispetto delle seguenti condizioni:
• sono consentiti all’interno del territorio provinciale gli spostamenti dei soggetti di cui all’art. 48, comma 5 della l.r. 26/93 per gli interventi di controllo e contenimento coordinati dalla Polizia provinciale e dalla Polizia della Città metropolitana di Milano;
• i proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di controllo, muniti di licenza di caccia, autorizzati ai sensi dell’art. 41 della l.r. 26/93, possono attivarsi secondo le modalità di coordinamento stabilite dalla Polizia Provinciale e dalla Polizia della Città metropolitana di Milano con le modalità, i tempi e i mezzi previsti dai piani di controllo delle specie interessate ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia;
• lo spostamento dei soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell’art. 41 della l.r. 26/93, dei quali la Polizia provinciale e la Polizia della Città metropolitana di Milano possono avvalersi nell’effettuazione degli interventi di controllo, avviene entro i limiti disposti dai medesimi organi di polizia giudiziaria;
b) lo spostamento al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione è consentito:
• ai cacciatori, per l’esercizio dell’attività venatoria di selezione nell’ambito territoriale di caccia o nel comprensorio alpino di caccia di residenza venatoria ovvero di iscrizione, e di tutte le attività complementari alla caccia e al controllo, quali, ad esempio, il censimento delle popolazioni faunistiche, l’addestramento e allenamento cani, il recupero degli ungulati feriti e il trasporto e trattamento delle carcasse presso gli appositi centri di raccolta, nel rispetto della normativa di settore;
• ai cacciatori aventi titolo, all’interno degli istituti privati, ovvero delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie, all’esercizio venatorio di selezione e al controllo, nonché di tutte le attività complementari quali, ad esempio, il censimento delle popolazioni faunistiche, l’addestramento e allenamento cani, il recupero degli ungulati feriti e il trasporto e il trattamento delle carcasse presso gli appositi centri di raccolta, in quanto autorizzati dal concessionario dell’azienda, nel rispetto della normativa di settore;
c) L’attività venatoria di selezione e l’attività di controllo della fauna selvatica, nonché tutte le attività complementari, sono limitate ai soli residenti anagraficamente in Lombardia ed esclusivamente all’interno dei confini amministrativi regionali e, pertanto, non sono consentite ai cacciatori e ai soggetti abilitati e autorizzati con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Lombardia, anche nel caso di domicilio o abitazione all’interno del territorio regionale.
Gli spostamenti nonché l’esercizio di tutte le attività sopra disposte, dovranno avvenire nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e con l’utilizzo dei previsti dispositivi di protezione individuale.
Art. 2 (Disposizioni finali)
1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 2 aprile 2021 in relazione ai periodi in cui la Regione Lombardia è classificata nella c.d. zona arancione o rossa di cui rispettivamente ai Capi IV e V del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, in base all’emissione delle Ordinanze del Ministro della Salute.
2. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge n. 19/2020 convertito con modificazioni dalla legge 35/2020.
3. La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie ed al Ministro della salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus - COVID 19.
IL PRESIDENTE
ATTILIO FONTANA