Categoria: Normativa regionale
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Regione Toscana
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 2 aprile 2021, n. 42
Disposizioni restrittive per i giorni di Pasqua e Pasquetta

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma terzo, della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Toscana;
Visto l’articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’articolo 32 che dispone: “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
Vista la legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività);
Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, nonché le successive ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;
Richiamato, altresì, il decreto del Capo del Dipartimento di Protezione civile rep. 630 del 27 febbraio 2020 con cui il sottoscritto è stato nominato soggetto attuatore, ai sensi della citata O.C.D.P.C. n. 630/2020;
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e visto in particolare l’articolo 3, comma 1 che stabilisce quanto segue: “Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale”;
Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19), come convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 ed in particolare l’articolo 1, comma 16 che sancisce che “ [...] la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative”;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, sino al 30 aprile 2021;
Visto il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021», convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
Visto il decreto legge 13 marzo 2021, n. 30 «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza», ed in particolare l’articolo 1, comma 3;
Vista l’Ordinanza ministeriale 26 marzo 2021 - Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19 - Regioni Calabria, Toscana e Val d’Aosta che prevede che - allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate - alle Regioni Calabria, Toscana e Valle d'Aosta si applicano le misure di cui al Capo V del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e ritenuto che i dati sulla prosecuzione del contagio impongono di rafforzare le indicazioni per quanto attiene ai comportamenti che possono generare condizioni idonee alla sua diffusione ulteriore;
Ritenuto che l’attuale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata di misure specifiche e più restrittive di contenimento e gestione, adeguate e proporzionate alla situazione epidemiologica della Toscana;
Tenuto conto che il fatto di uscire dalle proprie abitazioni, nei giorni di festa, per fare acquisti di generi alimentari, anche da consumare in spazi pubblici, potrebbe determinare pericolosi assembramenti di persone e comportamenti individuali e collettivi tali da pregiudicare le stringenti misure di profilassi necessarie ad arginare la diffusione della pandemia;
Considerata l'eccezionalità dell’emergenza da fronteggiare e le tradizioni pasquali del territorio si ritengono insufficienti le misure di contenimento relative alle modalità di accesso agli esercizi commerciali;
Considerato, in particolare, che l’eventuale apertura degli esercizi commerciali di cui all’articolo 13
comma 1, lett. d), e) , f) e g) della legge regionale Toscana 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio), nei giorni di domenica 4 aprile 2021 (Santa Pasqua) e lunedì 5 aprile 2021 (Lunedì dell’Angelo) potrebbe indurre ad un massivo e diffuso afflusso di persone sia presso le strutture di vendita sia per le strade e che tale situazione renderebbe ancor più difficile, soprattutto nei giorni festivi, l’attività di controllo per prevenire, limitare e sanzionare i comportamenti vietati;
Considerato, pertanto, che in tale contesto, appare necessario - per assicurare in concreto il rispetto del criterio cardine della disciplina di contenimento dell’emergenza sanitaria in corso, consistente nell’evitare trasferimenti, spostamenti e assembramenti di persone se non per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza oppure per motivi di salute - disporre la chiusura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali di cui all’articolo 13, comma 1, lett. d), e), f) e g) della legge regionale Toscana 62/2018, ivi compresi i tabaccai, con atto contingibile e urgente, nei giorni di domenica 4 aprile 2021 (Santa Pasqua) e lunedì 5 aprile 2021 (Lunedì dell’Angelo), con la sola deroga a favore di farmacie e parafarmacie, in quanto costituiscono un presidio essenziale per la tutela della salute e di rivendite di giornali, in quanto rappresentano la parte terminale della filiera della informazione, bene essenziale per garantire ai cittadini di fruire di un diritto costituzionale;
Considerato di mantenere la facoltà, nelle suddette giornate, di vendere generi alimentari e beni di prima necessità esclusivamente a mezzo ordinazione online o telefonica e non presso l’esercizio commerciale, con consegna al domicilio del cliente, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per quanto riguarda il confezionamento che la consegna dei prodotti;
Dato atto che restano ferme le misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti;
Visto l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;
 

ORDINA

ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per i motivi espressi in narrativa, le seguenti misure:
a) la chiusura per domenica 4 aprile 2021 (Santa Pasqua) e lunedì 5 aprile 2021 (Lunedì dell’Angelo) di tutti gli esercizi commerciali di cui all’articolo 13, comma 1, lett. d), e), f) e g) della legge regionale Toscana 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio), ivi compresi i tabaccai, con la sola deroga a favore di rivendite di giornali, farmacie e parafarmacie;
b) è fatta salva, nel rispetto della vigente legislazione emergenziale, la facoltà della sola consegna a domicilio, esclusivamente mediante la prenotazione on-line o telefonica e non presso l’esercizio commerciale, dei generi alimentari e di beni di prima necessità.
 

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza ha validità nei giorni 4 aprile 2021 (Santa Pasqua) e lunedì 5 aprile 2021 (Lunedì dell’Angelo).
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:
- ai Prefetti;
- ai Sindaci;
-all’ANCI;
- ai Presidenti delle Province e della Città Metropolitana di Firenze;
- alle Associazioni di Categoria del settore commerciale;
- al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 2 del d.l. 33/2020 e dall’articolo 4 del d.l. 19/2020.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della medesima legge.