Regione Umbria
Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale 26 marzo 2021, n. 26
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 32 della Costituzione Italiana;
Visto lo Statuto della Regione Umbria;
Visto l’articolo 117, comma 1 del d.lgs. 31 marzo 1998, n 112, in base al quale le Regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;
Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n.11 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali”;
Richiamata la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone al comma 1: “1. Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.”, proseguendo al comma 3: “3. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
Dato atto dei limiti imposti al potere di ordinanza delle Regioni dal decreto-legge 19/2020 convertito con la legge n. 35 del 22/05/2020;
Dato atto che, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, a causa dell’estendersi della stessa a livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato fino al 30 aprile 2021;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; Vista l’ordinanza del Ministero della salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva covid-19”;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante ‘misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza covid-19’”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recante ‘misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza covid-19’”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;
Visti i successivi DPCM attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recanti misure urgenti in materia di contenimento covid-19 applicabili sull’intero territorio nazionale;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 “Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19 applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge n. 74 del 14 luglio 2020, recante: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 (G.U. n. 222 del 07/09/2020) “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito dalla legge 74 del 14 luglio 2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid 19”;
Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge n. 159 del 27 novembre 2020, con cui è stato prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021, ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021 con il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, che prevede che le Regioni possono adottare provvedimenti restrittivi rispetto alle disposizioni nazionali tenendo conto della situazione epidemiologica regionale;
Considerati i contenuti del decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19”;
Visto il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da covid 19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”;
Visto il decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15 che prevede limitazioni alla mobilità delle persone ed altresì l’individuazione delle caratteristiche del territorio nazionale in funzione del tasso di rischio epidemiologico in zone bianche, gialle, arancioni e rosse;
Visto il DPCM 2 marzo 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021;
Considerato che il ripopolamento della fauna ittica è gestito dalla Regione e che il materiale ittico oggetto di ripopolamento è allevato e stoccato presso il centro ittiogenico di Borgo Cerreto nel Comune di Cerreto di Spoleto;
Considerato che il materiale ittico allevato ha raggiunto la taglia ottimale per il ripopolamento e che, se non immesso in tempi brevi nei corsi d’acqua, si verrebbero ad innescare fenomeni sovradensitari nelle vasche dell’impianto tali da innescare problematiche sanitarie, compromettendo la produzione annuale;
Considerato che l’attività di controllo della fauna selvatica riveste preminente interesse pubblico anche alla luce delle innumerevoli segnalazioni da parte della cittadinanza e che la stessa assolve a funzioni di limitazioni di danni alle coltivazioni agricole e riduzioni di impatti sulle attività antropiche come nel caso degli incidenti stradali;
Considerato che l’attività venatoria assolve anche a una funzione di controllo della fauna selvatica attraverso l’abbattimento di particolari specie quali cervidi e bovidi oggetto dell’attività venatoria di selezione di cui al regolamento regionale 27 luglio 1999, n. 23 e che la sospensione di tale attività intervenuta ai sensi di precedenti ordinanze genera il mancato controllo su tale fauna con rischi di impatti sulle attività antropiche come nel caso degli incidenti stradali oltre che sull’equilibrio della fauna selvatica stessa;
Considerato che la caccia di selezione avviene in modalità individuale e non evidenziando pertanto rischi di assembramento;
Visto il regolamento regionale n. 2 del 15 febbraio 2011 “Disciplina dell'attività di pesca professionale e sportiva nelle acque interne” che individua i periodi di divieto di pesca di diverse specie e tra questi il divieto di pesca alla trota da un'ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre all'alba dell'ultima domenica di febbraio;
Considerato che con DGR del 10 marzo 2021, n. 173 detto ultimo termine è stato differito al 28 marzo 2021;
Considerato che la Regione Umbria ha effettuato le immissioni nei corsi di acqua regionali, di esemplari di trota fario allevati presso il Centro Ittiogenico Regionale di Cerreto di Spoleto finalizzate all’esercizio della pesca;
Visti i provvedimenti in materia di pesca adottati da altre regioni;
Considerato il permanere in Umbria di un numero di persone attualmente positive al COVID 19 pari a 5.167 alla data del 24 marzo 2021;
Atteso che alla medesima data del 24 marzo 2021 il numero dei ricoveri di persone positive al COVID 19 negli ospedali umbri risulta essere pari a 438, di cui 63 in rianimazione;
Tenuto conto altresì che il trend nella settimana antecedente il 24 marzo 2021 evidenzia una riduzione degli attualmente positivi da 5.811 a 5.167 (-644), dei ricoveri positivi da 480 a 438 (-42) con una riduzione dei ricoveri in rianimazione di 13 unità nell’ultima settimana;
Tenuto conto pertanto che il trend dei positivi anche nell’ultima settimana appare in decremento, evidenziando anche una consolidata tendenza alla decrescita dei dati relativi ai ricoveri, anche in terapia intensiva, che pur resta importante;
Atteso che il CTS nazionale mantiene la regione nella cd. zona arancione di cui all’articolo 1 del decreto legge n. 15 del 23 febbraio 2021, così come risulta dall’esito dei lavori della cabina di monitoraggio nazionale riunitasi in data 19 marzo 2021;
Considerato che sulla base della attuale situazione epidemiologica si deve continuare a ispirare l’azione amministrativa regionale al principio della massima precauzione inserendo misure restrittive e di contro-regolazione alla cd. zona arancione, che garantiscano la mitigazione del contagio e della pressione sulle strutture sanitarie;
Considerato che le misure previste dalla presente ordinanza hanno altresì l’obiettivo di contribuire al pieno dispiegarsi delle ulteriori misure derivanti dall’applicazione del DPCM 2 marzo 2021, delle ordinanze del Ministero della Salute, dei decreti legge 172/2020 convertito con modificazioni dalla legge 6/2021 e 2/2021 convertito con la legge 12 marzo 2021 n. 29;
Richiamate le proprie precedenti ordinanze emanate per fronteggiare l’emergenza Covid-19, ed in particolare l’ordinanza 19 marzo 2021, n. 25;
Dato atto che l’INAIL, in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità, ha realizzato e pubblicato dei documenti tecnici per la gestione della fase 2 dell’emergenza Covid-19, approvati dal Comitato tecnico scientifico nazionale per l’emergenza che forniscono raccomandazioni sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del virus, con l’obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori e dell’utenza nei vari settori;
Preso atto del verbale del Comitato Tecnico Scientifico e del Gruppo Epidemiologico della Regione Umbria del 19 marzo 2021;
Preso atto della nota del Commissario per l’emergenza COVID-19 del 19 marzo 2021;
Tenuto conto del prevalente interesse pubblico alla tutela della salute dei cittadini;
Considerato il carattere temporaneo delle disposizioni di cui alla presente ordinanza che potranno essere riviste anche settimanalmente in base al mutamento del quadro epidemiologico;
Visto il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 convertito dalla legge n. 6 del 29 gennaio 2021;
Visto il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 convertito con la legge 12 marzo 2021 n. 29;
Visto il decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15;
Visto il decreto legge 13 marzo 2021 n. 30 con cui viene istituita la zona rossa nazionale nelle giornate del 3,4 e 5 aprile 2021;
Visto il DPCM 2 marzo 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021;
Viste le Ordinanze del Ministero della Salute emanate a far data dal 27 febbraio 2021;
 

O R D I N A

Art. 1

1. All’articolo 2 della ordinanza della Presidente della Giunta regionale 19 marzo 2021, n. 25 dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:
“3 bis. A decorrere dal 28 marzo 2021 e fino al 2 aprile 2021, nonché nella giornata del 6 aprile 2021, è consentito lo spostamento esclusivamente nel territorio della provincia di residenza, domicilio o abitazione per l’esercizio della pesca sportiva, dilettantistica ed amatoriale ai soggetti muniti di licenza di pesca in corso di validità. Le attività di pesca sono consentite con l’obbligo di rientro nella medesima giornata presso la propria residenza domicilio o abitazione. Con riferimento alle attività di vigilanza ittica volontaria sono consentiti gli spostamenti all’interno del territorio provinciale delle guardie ittiche- volontarie di cui all’articolo 42 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15. Le attività di pesca altresì sono consentite nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 2 metri indossando dispositivi di protezione individuale di protezione delle vie respiratorie nonché nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui al regolamento regionale 15 febbraio 2011, n. 2.
3 ter. Per il medesimo periodo di cui al comma precedente è consentito lo spostamento esclusivamente nel territorio della provincia di residenza, domicilio o abitazione per l’esercizio delle attività di pesca sportiva, dilettantistica ed amatoriale in forma
individuale nei laghetti di pesca sportiva cui all’articolo 37 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 con esclusione dell’effettuazione di qualsiasi forma di competizione o gara. Per le finalità di cui al periodo precedente sono derogate le disposizioni degli articoli 3 e 4. Le attività di pesca sono consentite nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 2 metri indossando dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché nel rispetto di tutte le specifiche prescrizioni di cui al regolamento regionale 15 febbraio 2011, n. 2.”.
 

Art. 2

1. All’articolo 3 dell’ordinanza della Presidente della Giunta regionale 19 marzo 2021, n. 25 dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:
“5. Sono consentite le attività di prove e produzione, ed i relativi spostamenti all’interno del territorio regionale, ai soggetti professionali ed ai professionisti dello spettacolo dal vivo, muniti di contratto di convocazione prove ed iscritti alla cassa previdenziale, nei settori della danza, del teatro, del cinema e della musica nel rigoroso rispetto delle disposizioni del DPCM 2 marzo 2021.”.
 

Art. 3

1. La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti della Provincia di Perugia e della Provincia di Terni, ai Presidenti delle Province di Perugia e di Terni, al Presidente di ANCI Umbria, ai Sindaci dell’Umbria, al Comando regionale dei Carabinieri forestali e al CONI Umbria.
3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
 

Presidente Donatella Tesei