Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ordinanza presidenziale contingibile e urgente 1° aprile 2021, n. 18
Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTO

• l’articolo 8, comma 1, punti 13, 19, 25 e 26, l’articolo 9, comma 1, punto 10, e l’articolo 52, secondo comma, dello Statuto d’autonomia, anche in riferimento all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
• la legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, e successive modifiche;
• il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
• il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159;
• il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, prorogato fino al 30 aprile 2021 dal decreto-legge 31 marzo 2021;
• le ordinanze presidenziali contingibili e urgenti n. 10 del 26 febbraio 2021, n. 14 del 13 marzo 2021, n. 15 del 19 marzo 2021 e n. 16 del 23 marzo 2021;
• il decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta n. 10 del 31 marzo 2021;
• il report settimanale di monitoraggio della fase 2 del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità n. 46 relativo al periodo dal 22 al 28 marzo 2021;
• la lettera del 01.04.2021, prot. n. 0089277/21, del Direttore Generale e del Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige;
 

CONSTATATO

• che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario da COVID-19, originariamente proclamato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato prorogato fino al 30 aprile 2021;
• che in base al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e modificato dal decreto-legge 7 ottobre
2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, le Regioni e le Province autonome, previa consultazione del Ministro della Salute, possono introdurre misure più restrittive rispetto a quelle già previste;
• che il report settimanale di monitoraggio della fase 2 del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità n. 46 relativo al periodo dal 22 al 28 marzo 2021 mostra, in generale, un leggero miglioramento della situazione epidemiologica nel territorio provinciale;
• che in base a quanto riportato dal Direttore Generale e dal Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria con nota del 01.04.2021, prot. n. 0089277/21, il monitoraggio settimanale della situazione epidemiologica evidenzia un costante moderato miglioramento. Non si segnalano incrementi di rilievo di nuovi focolai in contesti ad elevata criticità quali residenze per anziani e presidi sanitari.
Il trend dei ricoveri ospedalieri continua a decrescere: i ricoveri in area medica sono scesi sotto la soglia delle 100 unità, mentre quelli in terapia intensiva al di sotto della soglia critica del 30%.
Grazie al monitoraggio sistematico delle strutture scolastiche, i casi attivi ad esse riferiti rientrano al momento in parametri compatibili con lo scenario epidemiologico generale. Visto questo quadro generale, si rende possibile un moderato allentamento delle misure di sicurezza, accompagnato da un’intensificazione dell’attività di testing, che per essere efficace dovrebbe svolgersi con una cadenza almeno bisettimanale;
• che si ritiene pertanto necessario introdurre le misure di seguito specificate;
 

ORDINA

che nel periodo dal 7 al 30 aprile 2021 si applichino nel territorio provinciale le seguenti disposizioni:
 

SPOSTAMENTI

1) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio provinciale, salvo per comprovate esigenze lavorative, per motivi di salute o per situazioni di necessità o urgenza;
2) su tutto il territorio della Provincia di Bolzano, dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità o urgenza (tra cui l’esigenza di recarsi presso persone bisognose di cura, di portare i cani alla più vicina area cani, o per raggiungere, al termine del proprio lavoro, il domicilio proprio o del/della partner);
3) per gli spostamenti consentiti tra le ore 22 e le ore 5 e per gli spostamenti in entrata e uscita dal territorio provinciale gli interessati hanno l’onere di comprovare la sussistenza delle situazioni che consentono lo spostamento con la presentazione di un’autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La Provincia mette a disposizione della cittadinanza e delle forze dell’ordine, tramite il proprio sito web, un modello di autodichiarazione, ma si precisa che in alternativa è possibile redigere una dichiarazione dai contenuti analoghi direttamente al momento del controllo;
4) è consentito svolgere individualmente attività motoria, purché nel rispetto della distanza di almeno 2 metri da ogni altra persona non convivente e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportive esclusivamente all’aperto e in forma individuale.
L’attività sportiva o motoria non è consentita tra le ore 22.00 e le ore 5.00;
5) salvi i casi di comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute, a coloro che non risiedono in Provincia di Bolzano non sono consentiti gli spostamenti in entrata nel territorio provinciale per recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case);
6) i Sindaci possono disporre con misure proprie disposizioni più restrittive in relazione agli spostamenti consentiti all’interno del territorio comunale;
 

COMMERCIO E SERVIZI

7) le attività inerenti ai servizi alla persona si svolgono nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti. Il personale e i clienti devono utilizzare mascherine di protezione delle vie respiratorie FFP2;
8) fatta eccezione per farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai e punti vendita di generi alimentari, le attività commerciali al dettaglio restano chiuse la domenica;
9) nei centri commerciali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g), del Codice del commercio (legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12), con superficie di vendita minima di 2500 metri quadrati, deve essere predisposto un servizio d’ordine che garantisca lo scaglionamento degli ingressi, onde evitare assembramenti;
10) nei locali delle attività consentite è ammesso un numero di persone pari a 1 cliente ogni 10 mq, salvo nei negozi di superficie inferiore a 20 mq, nei quali sono ammessi al massimo 2 clienti contemporaneamente.
Si deve inoltre garantire, oltre alla distanza interpersonale di almeno 1 metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni;
11) nei locali pubblici, in quelli aperti al pubblico e in tutti gli esercizi commerciali è fatto obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo;
12) fermo restando il divieto di sagre e fiere di cui al punto 34) e dei mercati annuali che per la loro capacità attrattiva sono ad esse assimilabili, le attività del commercio che si svolgono su aree pubbliche in forma di mercato si tengono nel rispetto delle misure di cui all’allegato 1 della presente ordinanza;
 

RISTORAZIONE E ALBERGHI

13) le attività della ristorazione di cui al capo II.D dell’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, sono sospese, indipendentemente dal tipo di licenza o dall’attività in concreto esercitata. La vendita da asporto è consentita dalle ore 5.00 alle ore 20.00, a condizione che l’accesso dei clienti nel locale per ritirare l’ordine avvenga nel rispetto della regola di cui al punto 10), e che non si creino assembramenti all’esterno dei locali.
Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una delle attività identificate dal codice ATECO 56.3 (bar e altri servizi simili) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.00.
È possibile, dalle ore 5.00 alle ore 22.00, la vendita con consegna a domicilio, a condizione che siano rispettate le norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che per quella di trasporto.
Le attività di ristorazione effettuate negli esercizi ricettivi possono proseguire esclusivamente per il servizio ai propri ospiti pernottanti;
14) salvo quanto disposto dal secondo periodo di questo punto, sono sospese le attività delle mense, ad eccezione di quelle ad uso degli operatori e delle operatrici della sanità, delle forze dell’ordine, dell’esercito, della protezione civile e quelle aziendali interne. Le attività degli esercizi di ristorazione, delle mense e del catering continuativo che abbiano in essere contratti di servizio di fornitura pasti a dipendenti/operai /lavoratori/studenti (a cui non sono in alcun modo equiparati i buoni pasto) garantiscono il servizio contrattualmente pattuito con imprese o enti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e del distanziamento interpersonale;
15) sono sospese le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio delle superstrade. Possono proseguire, nel rispetto delle distanze minime e delle misure di sicurezza vigenti, le attività degli esercizi di ristorazione situati nelle aree di servizio lungo le autostrade e negli ospedali;
16) alle attività di ristorazione dei rifugi alpini ai sensi della legge provinciale n. 22/1982 e a quelle che si trovano nelle aree sciistiche, presso le piste da slittino e nelle zone delle stazioni a valle degli impianti sciistici, si applicano le limitazioni previste per il settore della ristorazione in generale;
17) le attività delle strutture ricettive situate nel territorio provinciale sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro negli spazi comuni, e nel rispetto dei protocolli vigenti e di tutte le misure previste nell’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4;
18) è vietato consumare pasti e bevande nelle vicinanze dei locali e su strade, piazze e altri luoghi accessibili al pubblico, qualora non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di due metri tra persone non conviventi;
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

19) i servizi per la prima infanzia, le attività della scuola dell’infanzia, le attività scolastiche e didattiche della scuola primaria e secondaria di primo grado e delle scuole di musica si svolgono in presenza. Le attività scolastiche e didattiche nelle scuole secondarie di secondo grado e nelle scuole professionali si svolgono con un massimo del 75% degli studenti e studentesse in presenza. Il predetto limite del 75% può essere diversamente modulato (p.es. anche per classi, indirizzi, ecc.), in considerazione delle esigenze di trasporto, della dimensione e della concentrazione delle istituzioni scolastiche sul territorio.
Nelle istituzioni scolastiche in cui la didattica si svolge in presenza, a partire dai sei anni vige l’obbligo generalizzato di indossare le protezioni delle vie respiratorie, indipendentemente dalla distanza interpersonale.
Per le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso di una protezione delle vie respiratorie e per quelle che, interagendo con loro, versano nella stessa situazione di incompatibilità, la necessità di dispensa dall’obbligo di indossare il dispositivo di protezione deve essere attestata da un certificato rilasciato da un medico di medicina generale appartenente al servizio sanitario o pediatra convenzionato di libera scelta appartenente al servizio sanitario.
Il servizio di mensa è limitato a chi fruisce della didattica in presenza;
20) fino al termine del progetto sperimentale avviato dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige per il monitoraggio della diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 nella popolazione scolastica altoatesina, si potranno avvalere della didattica in presenza esclusivamente gli alunni e le alunne che si sottoporranno allo screening, ferme restando le determinazioni dell’Azienda Sanitaria in esito ai test effettuati. Per gli alunni e le alunne che non parteciperanno al suddetto programma di monitoraggio e testing le attività didattiche e scolastiche proseguiranno in modalità di didattica digitale integrata;
21) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate, le uscite didattiche, i campi scuola e le gite, comunque denominate e organizzate da enti scolastici o non scolastici;
22) qualora un/una dirigente di una scuola dell’infanzia venga a conoscenza del risultato positivo al test per il COVID-19 di un bambino/una bambina, un collaboratore/una collaboratrice pedagogico/pedagogica o all'integrazione, dispone, sulla base delle informazioni a sua disposizione e in attesa delle istruzioni dell’Azienda Sanitaria, la sospensione dell’attività pedagogica in presenza e, se necessario, avvia la sanificazione;
23) i centri giovanili e i centri per genitori e figli, ove gestiti da personale fisso, possono offrire assistenza alle famiglie con bambini e giovani con particolari necessità di accompagnamento;
24) le università predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengono conto delle esigenze formative e dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria. Tali disposizioni si applicano anche alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza.
Per i casi eccezionali espressamente autorizzati nell’ambito della formazione professionale nel settore sanitario è sempre ammessa la frequenza in presenza; lo stesso vale per i corsi di formazione obbligatori in cui sia necessaria la presenza, qualora, con riguardo alla materia del corso (protezione civile, salute e sicurezza), la formazione sia urgente e non differibile;
 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CONCORSI

25) tenendo costantemente sotto controllo l’evolversi della situazione epidemiologica, le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate ad adottare tutte le misure organizzative idonee sia ad assicurare la massima applicazione possibile del lavoro agile - data la necessità di ridurre la mobilità e le occasioni di contagio - sia a garantire la massima qualità ed effettività dei servizi alle cittadine e ai cittadini;
26) nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni le riunioni si svolgono esclusivamente in modalità a distanza, salvo motivate ragioni;
27) sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle Pubbliche Amministrazioni, nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati e candidate non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, e nel rispetto delle disposizioni e dei protocolli di settore.
Nell’ambito dell’istruzione e formazione, le prove selettive relative a bandi nazionali si svolgono con le modalità di cui alla normativa nazionale.
È altresì ammesso lo svolgimento in presenza degli esami di accertamento della conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina, necessari per l’accesso al pubblico impiego e per i quali non è possibile lo svolgimento in modalità a distanza. Oltre alle misure di sicurezza già in vigore, vengono intensificate le operazioni di pulizia e sanificazione delle aule d’esame;
 

PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE E DISTANZE DI SICUREZZA

28) è fatto obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione privata e in tutti i luoghi all’aperto, a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli previsti per la scuola e per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande. Sono esclusi dai predetti obblighi:
a) coloro che stanno svolgendo attività sportiva;
b) bambini e bambine di età inferiore a sei anni;
c) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con esse versino nella stessa incompatibilità;
29) sui mezzi pubblici urbani ed extraurbani e all’interno dei locali in cui si svolgono attività di commercio al dettaglio consentite vige l’obbligo generalizzato di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 o equivalenti.
Sono esclusi dal predetto obbligo i soggetti di età inferiore ai 12 anni, che possono utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie diverso.
L’Agenzia per la Protezione civile fornisce le mascherine FFP2 o equivalenti alle associazioni di volontariato e solidarietà, affinché siano distribuite alle persone bisognose da esse assistite;
30) nell’ambito del trasporto pubblico locale (tra cui autobus, treni, impianti a fune), i mezzi di trasporto possono essere utilizzati fino al 50% della loro capienza ordinaria, salvo specifiche autorizzazioni e nell’assoluto rispetto delle misure di sicurezza in vigore. La popolazione utilizza il trasporto pubblico locale solo per casi di assoluta necessità o per esigenze lavorative, di salute o di studio. Ove possibile, allo scopo di alleggerire il carico di passeggeri nel trasporto pubblico locale, si raccomanda di preferire i mezzi di trasporto privati;
31) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito solo in forma statica e nell’osservanza delle misure di sicurezza di cui all’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4. È in ogni caso vietata, sia nei luoghi chiusi che all’aperto, la somministrazione di alimenti e bevande;
32) è fatto obbligo di mantenere una distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro, fatte salve le eccezioni espressamente previste;
33) salva la possibilità dei Sindaci di disporre con proprie misure ulteriori limitazioni, l’accesso del pubblico a parchi, ville e giardini pubblici è condizionato al rispetto del divieto di assembramento, della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e dell’obbligo di indossare le protezioni delle vie respiratorie; è consentito l’accesso dei minori alle aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici per svolgere attività ludica o ricreativa, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, e della presente ordinanza;
 

EVENTI, FESTE E RIUNIONI

34) Sono sospesi tutti gli eventi organizzati, aperti al pubblico, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato;
35) sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri luoghi accessibili al pubblico. Le prove a livello professionale degli spettacoli e l’attività amministrativa interna possono proseguire, nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti;
36) sono sospese le prove e le esibizioni di cori e bande;
37) sono chiusi al pubblico i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, ivi compresi i centri di formazione permanente. I servizi delle biblioteche e degli archivi sono offerti su prenotazione e nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica. È consentito il servizio giovani solo in forma digitale e di street-work;
38) sono sospesi convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono in assenza di pubblico;
39) restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Sono vietate le sagre e le fiere di qualunque genere;
40) sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
41) sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento;
 

SPORT

42) sono sospese le attività di palestre, centri fitness, piscine, centri natatori e centri sportivi comunque denominati. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
Nei luoghi chiusi è consentito lo svolgimento di una delle suddette attività da parte di una sola persona o di persone tra loro tutte conviventi, sotto la guida di un/una personal trainer, purché sia sempre mantenuta una distanza interpersonale di almeno 2 metri, siano rispettate le misure di sicurezza e di igiene, nello stesso locale non siano presenti altre persone e l’ambiente sia arieggiato e pulito;
43) sono consentiti esclusivamente gli eventi e le competizioni sportive di interesse nazionale e internazionale di cui all’articolo 18, comma 1, del DPCM 2 marzo 2021, comunque senza la presenza di pubblico e nel rispetto dei protocolli di sicurezza della federazione sportiva di competenza. Le sessioni di allenamento degli atleti e delle atlete partecipanti agli eventi e alle competizioni sportive consentiti sono ammesse senza la presenza di pubblico e nel rispetto dei protocolli di sicurezza della federazione sportiva di competenza;
44) in aggiunta alle sessioni di allenamento di cui al punto 43), indipendentemente dalla disciplina sportiva, le sessioni di allenamento organizzato di associazioni e federazioni sportive sono consentite esclusivamente in forma individuale e all’aperto, a condizione che sia sempre mantenuta una distanza interpersonale di almeno 2 metri. Tali sessioni di allenamento hanno luogo senza pubblico e nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Per tali sessioni di allenamento è vietato l’utilizzo di spogliatoi e docce;
45) per la partecipazione agli eventi e alle competizioni sportive consentiti nonché alle sessioni di allenamento consentite di cui al punto 43) e al punto 44), deve essere sempre presentata la certificazione dell’esito negativo di un test antigenico o molecolare effettuato tramite tampone, non anteriore a 72 ore, per ogni atleta nonché per tutti i tecnici e gli accompagnatori. Ciò vale anche per coloro che provengono da fuori provincia e dall’estero. I kit per l’effettuazione dei test antigenici possono essere messi a disposizione gratuitamente dall’Azienda Sanitaria;
46) fermi restando i protocolli di sicurezza della federazione sportiva competente, per la partecipazione agli eventi e alle competizioni sportive nonché alle sessioni di allenamento consentite di cui ai punti 43) e 44) della presente ordinanza, è ammesso anche il test effettuato nelle scuole nell’ambito del progetto sperimentale avviato dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige per il monitoraggio della diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 nella popolazione scolastica altoatesina;
47) sono sospese le attività dei centri benessere e dei centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o erogazione di prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, solo ed esclusivamente per tali prestazioni;
48) rimane sospesa l’attività degli impianti nei comprensori sciistici, salvo quanto disposto dal punto 43). Gli impianti nei comprensori sciistici possono altresì essere utilizzati per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale e dei relativi esami finali per l’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci;
 

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

49) al fine di contenere ulteriormente la diffusione del virus negli ambienti di lavoro e al fine di evitare che le attività vengano sospese, in tutte le attività produttive, commerciali e dei servizi - incluse quelle della pubblica amministrazione - vengono adottate misure atte a ridurre la possibilità di contagio tra dipendenti e con l’eventuale clientela. Previa consultazione sindacale sono integrati i protocolli di sicurezza, con previsione di sottoporre lavoratori e lavoratrici, con cadenza periodica, a test per il rilevamento del SARS-CoV-2. I predetti test vengono effettuati secondo le modalità stabilite dall’Azienda Sanitaria;
 

ULTERIORI DISPOSIZIONI

50) le attività produttive, commerciali e i servizi si svolgono nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei protocolli di sicurezza, soprattutto per quanto riguarda l’effettuazione di test molecolari o antigenici per il rilevamento del SARS-CoV-2 da parte del personale;
51) restano garantiti, nel rispetto dei protocolli in essere, i servizi bancari, finanziari e assicurativi;
52) qualora i protocolli di sicurezza previsti per le attività economiche e produttive individuino le mansioni a rischio per le quali si rende necessaria la ripetizione periodica dei test antigenici, la Provincia mette a disposizione il materiale necessario;
53) l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;
54) le celebrazioni religiose si svolgono nel rispetto dei protocolli disponibili sul sito della Provincia autonoma di Bolzano, salvo per quanto concerne le distanze interpersonali e il tipo di protezioni delle vie respiratorie, per cui si applicano le relative disposizioni dell’allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4;
55) è fatto divieto alle persone che accompagnano pazienti di permanere nelle sale di attesa e nei corridoi dei dipartimenti emergenza e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
56) l’accesso di visitatori e visitatrici alle strutture sociali e sociosanitarie ha luogo in base a specifici protocolli che disciplinano le misure per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute di utenti, operatori e operatrici;
57) per la durata dello stato di emergenza la Provincia può mettere a disposizione dei Comuni o di gestori incaricati dai Comuni, in forma gratuita, immobili o parti di immobili, propri o di terzi, da destinare alla gestione di servizi per persone prive di dimora.
Può inoltre mettere loro a disposizione parti di immobili utilizzati per la gestione dei centri statali di accoglienza per richiedenti asilo, ai fini della gestione di soluzioni abitative temporanee per persone, ospitate negli stessi centri, che siano giunte a conclusione del progetto statale di accoglienza e per le quali sia in via di definizione il passaggio a soluzioni abitative autonome;
58) in relazione ai piani di rateazione concessi da Alto Adige Riscossioni Spa, in essere alla data dell’8 marzo 2020, e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate sino al 30 aprile 2021, la decadenza del beneficio della rateazione avviene al verificarsi del mancato pagamento di dieci rate anche non consecutive;
59) gli organi in carica e prossimi alla scadenza, oppure già scaduti, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario sono prorogati fino al momento in cui la situazione sanitaria legata all’emergenza epidemiologica COVID-19 renderà possibile lo svolgimento delle elezioni;
60) gli organi in carica e prossimi alla scadenza, oppure già scaduti, dei comitati per l’amministrazione dei beni di uso civico di cui alla legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, sono prorogati fino al momento in cui la situazione sanitaria legata all’emergenza epidemiologica COVID-19 renderà possibile lo svolgimento delle elezioni;
61) per la durata dello stato di emergenza le associazioni agrarie ai sensi della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e della legge provinciale 25 agosto 1966, n. 9, nonché le amministrazioni dei beni di uso civico ai sensi della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, possono assumere deliberazioni in forma digitale o previa consultazione scritta, anche in deroga alle relative disposizioni statutarie;
62) per la durata dello stato di emergenza i gestori dei servizi sociali di cui alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, possono provvedere, anche in deroga alle ordinarie procedure di selezione e ai requisiti generali previsti per l’ammissione
all’impiego pubblico, ma comunque nel rispetto dei relativi requisiti professionali, all’assunzione provvisoria del personale sostitutivo o del personale aggiuntivo fuori pianta organica strettamente necessario a far fronte all’emergenza sanitaria e alle sue conseguenze. Il reclutamento del
personale può avvenire anche mediante il conferimento di incarichi esterni a persone o società di servizi, tramite messa a disposizione di persone da parte delle pubbliche amministrazioni nonché tramite l’assunzione di persone collocate a riposo;
63) le attività di cui ai punti da 88) a 92) dell’ordinanza presidenziale n. 24/2020, con la modifica di cui al punto 2) dell’ordinanza presidenziale n. 33 del 31 luglio 2020, si svolgono nel rispetto delle ordinarie procedure sulla scelta del contraente e sulla selezione del personale fino alla cessazione dello stato di emergenza;
64) tutte le disposizioni dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 36 del 27 agosto 2020 sono prorogate fino alla cessazione dello stato di emergenza;
65) le disposizioni relative al lavoro nel settore privato si applicano anche alle attività di stage e ai tirocini formativi svolti all’interno delle imprese;
66) nei cantieri, il capo cantiere e il rispettivo preposto assicurano il rispetto dei protocolli di sicurezza da parte delle maestranze. Il coordinatore della sicurezza, nell’ambito delle proprie competenze, vigila sull’adempimento dei predetti compiti di controllo;
 

E RACCOMANDA

a) che le attività professionali nel settore privato si svolgano, ove possibile, mediante modalità di lavoro agile o a distanza. Le riunioni si devono svolgere, se possibile, in modalità a distanza;
b) riguardo alle abitazioni private, si raccomanda fortemente di non ricevere persone diverse da quelle conviventi, salvo per esigenze lavorative o situazioni di necessità. È altresì raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4 del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, modificato con legge di conversione n. 35/2020.
La presente ordinanza, in quanto atto destinato alla generalità dei cittadini, è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Commissario del Governo per la provincia di Bolzano.
 

Arno Kompatscher
Il Presidente della Provincia e Commissario
speciale per l’emergenza COVID-19

ALLEGATO 1
Misure specifiche per i mercati

1. Nei mercati in cui i banchi sono disposti uno di fronte all’altro e il passaggio per la clientela che si forma tra i banchi così disposti deve essere di regola di almeno 3,5 m.
2. I banchi di mercato disposti in fila devono essere distanti 80 cm uno dall’altro e i gestori dei banchi così collocati devono in ogni caso rispettare la distanza interpersonale di 1 m.
3. Lo spazio di 80 cm che si forma tra i banchi di mercato disposti come descritto al punto 2 non può essere utilizzato dai clienti come passaggio e dev’essere chiuso da parte dei gestori dei banchi di mercato.
4. I gestori dei banchi di mercato e i clienti devono indossare una protezione delle vie respiratorie e mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 m, ai sensi delle vigenti misure di sicurezza. Devono essere in ogni caso evitati gli assembramenti.
5. Deve essere garantita un’ampia disponibilità e accessibilità dei sistemi per la disinfezione delle mani.
6. L’uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto di alimenti e bevande è obbligatorio. Detti guanti devono essere forniti dal gestore del banco e, comunque, le mani devono essere disinfettate all’entrata e all’uscita dell’area del mercato.
7. In caso non sia possibile rispettare le distanze di cui al comma 1, l’area del mercato dovrà essere delimitata con transenne e dovrà essere istituito un servizio d’ordine, che regoli l’accesso e l’uscita e che garantisca che il mercato sia frequentato solamente da 1 cliente ogni 10 m2. Per il calcolo del rapporto cliente/10m2 si considera tutta l’area dello spazio in cui si svolge il mercato. Nel caso in cui le caratteristiche del luogo non permettano detta organizzazione, i Comuni devono, anche in deroga alle previsioni regolamentari, allocare il mercato su più aree, in modo che sia possibile applicare una delle due soluzioni precedenti.
8. Deve essere in ogni caso garantito l’accesso ai mezzi di soccorso.
9. Presso gli accessi ai mercati devono essere messe a disposizione in ogni caso informazioni per la clientela in merito all’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza di 1 m, all’obbligo di indossare una protezione delle vie respiratorie e alle altre misure di sicurezza da osservare.