Categoria: Prassi amministrativa
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Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
 

Circolare del 31 luglio 2020 recante indicazioni in relazione all’impiego degli operatori volontari del servizio civile universale nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19 con riferimento alla proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020

La presente Circolare, adottata alla luce della Delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fornisce agli enti accreditati indicazioni in relazione all’impiego degli operatori volontari del servizio civile universale nell’ambito della predetta emergenza.
In questi mesi i progetti di servizio civile hanno rappresentato strumenti preziosi per garantire quotidiano supporto e assistenza alle comunità, in uno sforzo comune di solidarietà e di partecipazione in grado di incidere positivamente sul bene della collettività. Tale sforzo è stato reso possibile grazie al contributo dell’intero sistema di servizio civile e dal profondo senso dello stato mostrato dagli enti e dagli operatori volontari, che hanno saputo reinterpretare il proprio impegno nel rispetto delle norme di precauzione che seppur stringenti rappresentavano una imprescindibile necessità.
Dal 16 aprile, progressivamente, la quasi totalità dei progetti sono stati prima riavviati o avviati preferendo la modalità da remoto, per poi nel corso del tempo, riassestarsi verso una presenza “sul campo”.
La finalità della presente circolare è favorire tale naturale tendenza verso una ordinarietà delle attività progettuali e raggiungere nel minor tempo possibile - e comunque entro e non oltre il termine dello stato di emergenza - il ripristino delle modalità originarie di attuazione dei progetti. Laddove ciò non fosse immediatamente realizzabile o prevedibile in tempi brevi sarà opportuno ricorrere allo strumento dell’interruzione definitiva del progetto con la cessazione delle attività e quindi del servizio degli operatori volontari.
Nell’eventualità che l’evoluzione dell’emergenza da coronavirus possa riacuire i suoi effetti, saranno prontamente assunte e comunicate nuove misure.
Le indicazioni contenute nella presente Circolare - in continuità con lo spirito e il metodo delle precedenti disposizioni - sono improntate al principio di massima flessibilità e semplificazione, con riferimento alle procedure e alle modalità operative che gli enti possono adottare, e al principio di massima sicurezza, in relazione all’impiego degli operatori volontari, chiamati in ogni caso ad esprimere il proprio consenso a prestare il servizio.

1. Contesto di applicazione
L’attuale quadro dei progetti di servizio civile universale si configura nel modo seguente:
1) progetti avviati (o riattivati) attualmente attivi;
2) progetti attualmente soggetti ad interruzione temporanea;
3) progetti con avvii ancora da programmare.
Con riferimento alla prima fattispecie - progetti avviati (o riattivati) attualmente attivi - gli enti proseguono nello svolgimento dei propri progetti e, se ancora rimodulati, ne favoriscono il ripristino, in tempi brevi e comunque entro il termine del 15 ottobre p.v., con le condizioni originarie, con riferimento sia alle tipologie di attività sia alla modalità di attuazione. A tal fine, non risulta possibile richiedere interruzioni temporanee dei progetti, anche per non compromettere ulteriormente il naturale svolgimento del servizio da parte degli operatori volontari.
In relazione, invece, alla seconda fattispecie - progetti attualmente soggetti ad interruzione temporanea - occorre con urgenza programmarne la riattivazione seppure, in una prima fase transitoria, in forma rimodulata. Si rammenta che tale fase transitoria dovrà in ogni caso concludersi entro il termine dello stato di emergenza. Se invece si ritiene che i progetti non possano essere riattivati si chiede agli enti di assumere tempestivamente la decisione di procedere ad una interruzione definitiva (chiusura progetto), raccordandosi opportunamente con gli operatori volontari.
Per quanto attiene infine alla terza fattispecie - progetti con avvii ancora da programmare - questi devono essere avviati, preferibilmente, secondo quanto originariamente progettato, oppure, dove non sussistessero le necessarie condizioni, essere rimodulati in una prima fase transitoria per poi rientrare in una procedura ordinaria.
Con riferimento alla tempistica, sia per le riattivazioni da interruzioni temporanee sia per i nuovi avvii (seconda e terza fattispecie), l’ente individua la prima data utile tra quelle in programma riportate al paragrafo 12 della presente Circolare, che corrisponderà alla data di riavvio o di avvio in servizio degli operatori volontari. Le date disponibili sono tutte antecedenti al termine del 15 ottobre 2020.
Le procedure per attivare i suddetti processi sono descritte nel paragrafo 2 della presente Circolare.

2. Procedure di avvio, di riattivazione o di interruzione definitiva (chiusura) dei progetti
La Circolare del 4 aprile scorso, come è noto, disciplinava la riattivazione di un progetto sospeso da parte di un ente, che poteva avvenire secondo due procedure:
A. ordinaria - il progetto si riattivava secondo la previsione originaria, mantenendo cioè gli obiettivi individuati e le principali attività definite. Laddove tale procedura non fosse stata realizzabile il progetto poteva riattivarsi secondo la procedura rimodulata, di seguito descritta;
B. con rimodulazione - il progetto originario veniva rimodulato e convertito in nuove attività, che potevano rispondere anche ad obiettivi diversi, come quelle indicate in Allegato 1 (che resta invariato rispetto alla Circolare del 4 aprile).
La suddetta Circolare chiariva che “la riattivazione può avvenire con riferimento a tutte le sedi di un progetto o, laddove non ce ne fossero le condizioni, solo per alcune di esse; le altre sedi subirebbero in tal caso una interruzione temporanea. Inoltre, può avvenire, sempre che ciò sia funzionale al progetto e al nuovo contesto, in parte con procedura ordinaria e in parte con rimodulazione.”
Gli enti che a seguito della Circolare del 4 aprile avevano optato per una riattivazione con rimodulazione dovranno ora favorire, nel rispetto della sostenibilità organizzativa e della sicurezza degli operatori volontari, il rientro all’ordinarietà dei progetti, modificando opportunamente i dati sulla piattaforma Helios, secondo le procedure descritte nel paragrafo 11 della presente Circolare.
Rimane nei casi residui la possibilità di proseguire con il progetto rimodulato fino comunque al termine ultimo del 15 ottobre p.v.. Successivamente a tale data il progetto dovrà essere realizzato secondo le previsioni originarie.
La riattivazione è in capo all’ente titolare dell’accreditamento agli albi del servizio civile e agli enti di accoglienza da questo rappresentati.
Gli enti che hanno riattivato uno o più progetti impiegando gli operatori volontari in attività presso organizzazioni private senza scopo di lucro non accreditate, stipulando accordi di gemellaggio tra l’ente attuatore del progetto e l’ente ospitante, devono provvedere a comunicarne l’eventuale proroga e trasmettere copia degli accordi di gemellaggio all’email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. La proroga non potrà in ogni caso superare il termine del 15 ottobre p.v..
I rapporti vanno opportunamente regolamentati per consentire comunque il necessario supporto e accompagnamento degli operatori volontari, attraverso figure di riferimento preventivamente individuate, e per stabilire le responsabilità di ciascuno nella gestione organizzativa ed operativa delle attività e degli operatori stessi. Si rammenta in proposito che in nessun caso l’operatore volontario può sostituire personale dipendente o a contratto degli enti. Altresì, resta inteso che per il Dipartimento l’ente di riferimento, che è responsabile dell’adeguato impiego degli operatori volontari, è l’ente titolare di accreditamento che ha presentato il progetto.
Per quanto attiene ai progetti di prossimo avvio, si ribadisce che andranno utilizzate le stesse procedure previste per la riattivazione, ossia in modo ordinario oppure, dove strettamente necessario e limitatamente alla fase transitoria che avrà termine il prossimo 15 ottobre, con rimodulazione.

3. Modalità di attuazione dei progetti
Si confermano, di seguito, le modalità di attuazione delle attività già previste nella Circolare del 4 aprile. È, tuttavia, opportuno sottolineare come nei mesi precedenti progressivamente gli enti si siano riorganizzati preferendo il ritorno “sul campo” quale modalità adottata. In continuità con tale tendenza si conferma che questa è, verificatane la fattibilità, la modalità da seguire, cui gli enti dovranno progressivamente adeguarsi nella fase transitoria che avrà termine il prossimo 15 ottobre. Nei casi in cui non sia possibile sarebbe preferibile adottare una modalità “mista” lasciando ai residui eccezionali casi la prosecuzione delle attività esclusivamente “da remoto”.
Le attività realizzate “sul campo” (cioè presso la sede originaria di attuazione del progetto o presso la sede di altro ente, anche sulla base di gemellaggio), ottempereranno a quanto previsto dalle normative vigenti, nazionali e regionali in merito alle misure di prevenzione, con particolare riferimento all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
Le residue attività possono essere realizzate “da remoto” (ossia il volontario opera presso il luogo in cui dimora) o in modalità “mista”. Può avvenire infatti che per una singola sede parte degli operatori volontari svolga attività “sul campo” e parte “da remoto”.
È nella responsabilità dell’ente assicurarsi che l’operatore volontario, in servizio “sul campo” sia dotato dei dispositivi di protezione individuale adeguati all’esposizione al rischio.
Sono rimesse all’ente le modalità con cui acquisire l’eventuale disponibilità di sede di altro ente. In particolare, se si tratta di sede di ente privato senza scopo di lucro non accreditato, l’ente si accerta dell’ottemperanza rispetto alle previsioni del d.lgs. 81/2008 e di tale accertamento ne risponde. A tal proposito, si rammenta che l’assicurazione stipulata dal Dipartimento a favore degli operatori volontari prevede la copertura assicurativa con riferimento al servizio e non ai luoghi dove viene prestato e pertanto la sede di svolgimento non pregiudica la sua applicabilità.
Si conferma, in continuità con la Circolare del 4 aprile scorso, nel rispetto del principio di flessibilità indispensabile per garantire la prosecuzione dei progetti ad oggi attivi, la riattivazione di quelli interrotti e l’avvio dei rimanenti e limitatamente al periodo di vigenza della presente Circolare, inteso come fase transitoria, che sia consentito all’ente - in via eccezionale ed in deroga alle disposizioni vigenti - di riarticolare l’orario di servizio previsto nel progetto originario e conseguentemente nel contratto dell’operatore volontario, sia con riferimento al numero dei giorni che al numero delle ore di impiego, anche prevedendo ad esempio attività ad orario intermittente nel corso di una stessa giornata. Resta fermo l’obbligo dell’operatore volontario di perseguire gli obiettivi assegnati dall’ente anche su base settimanale e di realizzare le attività indicate secondo le modalità operative definite. L’ente può tracciare il servizio con una sorta di “foglio presenze” anche settimanale, registrate da remoto e in modo virtuale. Ogni eventuale inadempimento da parte dell’operatore volontario viene segnalato dall’ente al Dipartimento per l’opportuna verifica e l’eventuale adozione dei provvedimenti del caso.
Inoltre è consentito all’ente, in casi eccezionali, di modificare il rapporto tra OLP e numero di operatori volontari rispetto alle disposizioni vigenti, mantenendolo comunque congruo e ragionevole rispetto alle attività da svolgere per garantire loro un adeguato sostegno e accompagnamento.

4. Attività di formazione generale e specifica
In continuità con quanto previsto dalla Circolare del 4 aprile 2020, sono prorogati, per la fase transitoria che cesserà il prossimo 15 ottobre, i termini relativi all’erogazione delle attività di formazione rispetto alle tempistiche progettuali originarie e agli adempimenti connessi alle attività formative, secondo le modalità di seguito riportate.
Per tutti i progetti e in via preventiva, è autorizzata una proroga per le attività di formazione generale e specifica rispetto alle tempistiche progettuali. In particolare, per la formazione generale e specifica i termini il “penultimo mese” e il “terz’ultimo mese” sono sostituiti con “ultimo mese”; “la prima metà del periodo” è sostituita con “i 2/3 del periodo”; “90 giorni” è sostituito con “la prima metà del periodo”. Per le attività connesse alla rendicontazione, quali la compilazione e trasmissione del modulo F e la compilazione del questionario di formazione generale, i termini previsti del “210° giorno” e del “300° giorno” sono sostituiti con “entro la fine del progetto”.
Altresì, sono prorogati gli eventuali termini relativi ad adempimenti connessi alle attività formative (ad esempio, attività di verifica e monitoraggio). È autorizzata, inoltre, l’erogazione “a distanza” della formazione e se si tratta di ore di formazione generale tali ore potranno essere calcolate nel computo di quelle erogate con metodologia frontale, di cui alle disposizioni vigenti, anche ai fini della successiva rendicontazione attraverso il Modello F.
Con riferimento alla certificazione della formazione generale attraverso la compilazione dell’apposito Modulo F sul sistema informativo Unico oltre i termini previsti dalla normativa vigente e dalla scheda progetto, gli enti potranno inoltrare una richiesta di riapertura dei suddetti termini inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Si fa inoltre presente che la “Pianificazione corsi” non dovrà essere aggiornata e, qualora l’ente non vi abbia ancora provveduto, la data di fine corso comunicata non dovrà superare la data di fine corso di formazione generale originariamente dichiarata nella scheda progetto. Si ricorda infine che, poiché per il perfezionamento della procedura di certificazione della formazione generale l’ente dovrà provvedere anche alla compilazione, sempre tramite il sistema Unico, del questionario, qualora risultasse anch’esso scaduto, dovrà esserne richiesta la riattivazione con le modalità sopraindicate, ma soltanto dopo il completamento della procedura d’inserimento dati e la “stampa” del Modulo F.
Tenuto conto che la riattivazione dei progetti temporaneamente interrotti può avvenire, in una fase transitoria, anche attraverso la rimodulazione delle attività progettuali originarie, e che queste ultime possono altresì essere temporaneamente convertite in nuove attività, anche in raccordo con altri enti od istituzioni, sarà necessario prevedere uno o più moduli di formazione ad hoc, da erogare anche a distanza (FAD, videoconferenza, altri sistemi tecnologici), o comunque nel rispetto del distanziamento fisico, per fornire agli operatori volontari le conoscenze di base essenziali. In considerazione della finalità che ci si propone, tali moduli devono essere erogati prima dell'impiego degli operatori volontari nelle nuove attività ed in ogni caso le ore corrispondenti sono ricomprese nell’orario di servizio, se non ricondotte ai moduli di formazione specifica che possono pertanto subire una rimodulazione dei contenuti e con riferimento ai formatori.
Per tutte le attività formative - formazione generale e formazione specifica, compresi i moduli ad hoc aggiuntivi, inseriti a seguito della rimodulazione delle attività - è cura dell’ente predisporre un apposito registro contenente date e orari delle eventuali lezioni frontali, laddove ce ne fossero le condizioni di sicurezza, con le firme degli operatori volontari partecipanti e del formatore, ovvero, nel caso di formazione a distanza, appositi report di download e consultazione personalizzati o strumenti assimilati, oppure semplicemente un’autocertificazione delle ore erogate con tale metodologia, a firma del formatore.
Si raccomanda particolare attenzione alla trattazione del modulo sulla valutazione dei rischi connessi all’impiego degli operatori volontari nelle attività, i quali dovranno, in particolare, ricevere corrette e dettagliate informazioni sui comportamenti da adottare e sui dispositivi di protezione individuale adeguati all’esposizione ai rischi.
Si ricorda che la formazione, sia generale che specifica, deve essere svolta durante l’orario di servizio degli operatori volontari e non può, quindi, essere erogata nel corso della temporanea interruzione di un progetto. Pertanto, l'Ente dovrà prima chiedere la riattivazione del progetto e poi erogare la formazione.
Al riguardo si rappresenta che sarebbe da preferire, laddove gli spazi e le condizioni lo consentano, l’erogazione della formazione specifica e dei moduli ad hoc in presenza per favorire l’apprendimento dei volontari, nel rispetto del necessario distanziamento e delle precauzioni del caso, anche attraverso lo svolgimento di lezioni all’aperto.
In linea generale, si evidenzia la necessità che gli enti ripristinino progressivamente le condizioni ordinarie di erogazione della formazione rammentando in ogni caso che la proroga delle deroghe è da intendersi fino al prossimo15 ottobre.

5. Attività di monitoraggio e valutazione
Sono confermate le indicazioni contenute nel paragrafo 5 della Circolare del 4 aprile 2020, come di seguito riportato.
Le ordinarie attività di monitoraggio e valutazione condotte dall’ente, comprese le verifiche previste e relativi strumenti utilizzati per la misurazione dei livelli di apprendimento raggiunti nell’ambito delle attività formative, possono continuare ad essere rimodulate rispetto alle ordinarie tempistiche e modalità (attraverso ad esempio la compilazione di questionari da remoto), avendo cura di raccogliere suggerimenti e feedback dagli operatori volontari rispetto alle modalità adottate per la prosecuzione delle attività di servizio civile.
Si precisa tuttavia che, laddove ce ne siano le condizioni, è preferibile l’organizzazione di incontri di monitoraggio tra i soggetti interessati in presenza (prevalentemente tra OLP ed operatori volontari), possibilmente in piccoli gruppi e con le stesse precauzioni messe in atto per erogare le attività formative con il dovuto distanziamento (ad esempio previlegiando spazi all’aperto).

6. Progetti all’estero e progetti dei Corpi civili di pace
Le indicazioni fornite nella presente Circolare si applicano anche ai progetti all’estero e ai progetti relativi ai Corpi civili di pace (CCP). Tuttavia, tenuto conto della specificità di tali progetti, della complessità della situazione internazionale, ma anche dell’esiguità del numero rispetto al totale, è cura del Dipartimento continuare a mantenere un costante raccordo con gli enti titolari dei suddetti progetti per individuare le soluzioni più appropriate ai singoli casi, nel rispetto dei principi e delle modalità generali qui riportate.
Con riferimento ai progetti all’estero temporaneamente interrotti o che prevedono al momento attività svolte in Italia, si rappresenta la necessità che gli enti decidano quanto prima se e come riattivarli, così come è opportuno che programmino per tempo le eventuali partenze per i Paesi esteri, dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento per le necessarie azioni conseguenti. A tal proposito, si rammenta la necessità di aggiornare i Piani di sicurezza in funzione delle mutate situazioni di rischio.
Si richiama infine l’esigenza di procedere tempestivamente ad una eventuale interruzione definitiva del progetto laddove non si ravvisino le condizioni per poter proseguire le attività, anche nell’interesse degli operatori volontari attualmente comunque vincolati al progetto.
Anche per queste tipologie di progetti resta valido il termine ultimo del 15 ottobre 2020 della presente fase transitoria per l’adozione di ogni necessaria misura e iniziativa.

7. Progetti con le misure relative ad un periodo di tutoraggio o ad un periodo di servizio in uno dei Paesi UE
Sulla base delle indicazioni contenute nella Circolare del 4 aprile 2020, la misura del tutoraggio può essere attuata utilizzando, in questa fase transitoria, strumenti e tecnologie da remoto anche in deroga a quanto previsto dal progetto originario; parimenti può essere rimodulato il cronoprogramma inizialmente previsto.
Per i progetti con un periodo di servizio in uno dei Paesi UE si applica quanto riportato nel paragrafo 6 della presente Circolare, con la massima flessibilità rispetto al cronoprogramma previsto, anche prevedendo una riduzione del periodo pianificato.

8. Coinvolgimento degli operatori volontari
Gli operatori volontari devono continuare ad essere resi partecipi e aggiornati sulle decisioni dell’ente.
Resta opportuno che, in fase di pianificazione di nuovi interventi o di modifiche in corso d’opera, l’ente coinvolga attivamente gli operatori volontari per recepire idee e suggerimenti e risolvere eventuali criticità che fossero da loro manifestate. Una particolare attenzione deve essere dedicata, come di consueto, agli operatori volontari con disabilità per favorire la loro partecipazione alle attività rimodulate.
Laddove l’ente intenda in via del tutto eccezionale interrompere definitivamente il progetto (chiusura progetto), risulta opportuno che tale scelta sia motivata agli operatori volontari.
Si rammenta, inoltre, che laddove perdurasse la temporanea interruzione del progetto è opportuno tenere periodicamente informati gli operatori volontari in merito alle possibili tempistiche e modalità di riattivazione.
In caso di riattivazione del progetto, sia essa con procedura ordinaria o con rimodulazione, resta necessario acquisire preventivamente il consenso dei singoli operatori volontari rispetto alla ripresa delle attività e alle novità introdotte. L’acquisizione formale del consenso degli operatori volontari, anche tramite e-mail di accettazione, deve rimanere agli atti dell’ente.
Con riferimento agli operatori volontari che decidessero di rinunciare a proseguire il servizio è possibile ricorrere alle soluzioni prospettate nel paragrafo 10 della presente Circolare in funzione delle diverse fattispecie.

9. Comunicazione ai Comuni
In continuità con quanto ad oggi previsto, gli enti di servizio civile sono invitati ad informare anche i Comuni e le Regioni e le Province Autonome delle iniziative intraprese sui territori in fase di riattivazione progettuale, in un’ottica di sistema capace di favorire il maggior raccordo tra tutti i soggetti coinvolti.

10. Status degli operatori volontari
Di seguito sono elencate le diverse fattispecie con riferimento alle diverse situazioni dei progetti.
Progetti attivi
Gli operatori volontari attualmente in servizio attivo proseguono le proprie attività seguendo le indicazioni del proprio Ente di assegnazione.
Ad eventuali operatori volontari attualmente positivi al coronavirus, o sottoposti al regime della quarantena fiduciaria e/o assistita, nei conseguenti periodi di assenza vengono riconosciuti dei giorni di malattia straordinaria. A fine mese, tali giorni vanno indicati come giorni di servizio e non come giorni di assenza per malattia, per evitare che il sistema informatico Helios li conteggi come parte dei 15 giorni di malattia previsti dalle Disposizioni del 14 gennaio 2019.
Progetti temporaneamente interrotti
La circolare del Dipartimento del 4 aprile u.s. ha disposto, a partire dal 16 aprile scorso, che durante i periodi di interruzione temporanea dei progetti di servizio civile da parte degli enti, l’assegno mensile a favore dei volontari venga regolarmente erogato e il periodo di servizio non prestato sia recuperato dopo la scadenza naturale del progetto. La restituzione delle somme percepite durante il periodo di interruzione temporanea sarà effettuata dal giorno di riattivazione del progetto fino al totale recupero di quanto dovuto. La durata del servizio verrà prolungata per il periodo pari ai giorni di interruzione temporanea del progetto e gli operatori volontari saranno retribuiti fino all’ultimo giorno di servizio prestato.
A beneficio degli enti e degli operatori volontari in servizio, il Dipartimento ha pubblicato lo scorso 6 luglio - nella sezione news del sito istituzionale - una nota esplicativa, alla quale si rimanda, che chiarisce nel dettaglio la metodologia di calcolo dei compensi già liquidati e di quelli che saranno erogati nei prossimi mesi in funzione delle diverse casistiche.
Progetti definitivamente interrotti (chiusi)
Nel caso in cui un ente decida di interrompere definitivamente un progetto in quanto non sussistono le necessarie condizioni per garantirne la continuità o la riattivazione in tempi brevi - anche al fine di non prolungare il periodo di “non attività” degli operatori volontari che dovrebbe poi essere recuperato - si determina, con il termine delle attività, la cessazione del servizio degli operatori stessi. L’ente, in raccordo con il Dipartimento, intraprenderà tutte le iniziative necessarie per ricollocare gli operatori volontari in altro progetto, fermo restando la loro disponibilità rispetto alle soluzioni individuate. Se ciò non sarà possibile, vista la straordinarietà della situazione, l’operatore volontario potrà però presentare nuova domanda di servizio civile ad un futuro bando di selezione, purché sia in possesso dei requisiti di ammissione al servizio civile stabiliti dal bando stesso. Si applica pertanto a questi casi quanto previsto dal punto 5.5 delle richiamate Disposizioni, anche qualora fosse stato svolto un periodo superiore ai sei mesi.
Altri casi
Gli operatori volontari che non intendono proseguire il servizio nel progetto cui sono assegnati e che viene riattivato, oppure nel proprio progetto rimodulato, o in altre attività messe a loro disposizione attraverso gemellaggio con altro ente, devono ricorrere all’ordinaria interruzione di servizio così come prevista dalle disposizioni vigenti, comunicandola all’ente di assegnazione. In tal caso il contratto di servizio civile universale verrà rescisso.
Vista la straordinarietà della situazione, l’operatore volontario potrà però presentare nuova domanda di servizio civile ad un futuro bando di selezione, purché sia in possesso dei requisiti di ammissione al servizio civile stabiliti dal bando stesso. Si applica pertanto a questi casi quanto previsto dal punto 5.5 delle richiamate Disposizioni.
Progetti all’estero e progetti CCP
Per gli operatori volontari assegnati a progetti all’estero o progetti CCP si applica quanto indicato con riferimento alle specifiche situazioni. Si evidenzia, in aggiunta, che nel periodo di permanenza in Italia, sia esso connesso ad una riattivazione o avvio del progetto sia esso relativo ad una fase di interruzione temporanea, all’operatore volontario non viene corrisposta la cosiddetta “indennità estero”. Tale indennità verrà nuovamente corrisposta quando il progetto dopo la temporanea interruzione verrà riattivato e l’operatore volontario avrà raggiunto il Paese di destinazione.
Situazioni eccezionali che non rientrano in nessuno dei casi sopra elencati, preventivamente verificate dagli enti, saranno opportunamente valutate e definite dal Dipartimento.

11. Comunicazione al Dipartimento
Gli enti che devono riattivare progetti, o parte di progetti, che risultano temporaneamente interrotti possono utilizzare la funzionalità del sistema informatico Helios resa operativa lo scorso 30 aprile, individuando una delle date proposte nel paragrafo 12.
La stessa procedura deve essere utilizzata anche dagli enti che, ad oggi, non hanno ancora terminato di inserire i dati sul sistema, anche se si tratta di progetti che restano temporaneamente interrotti, e dagli enti che hanno già riattivato e devono apportare modifiche ai dati, nonché per i progetti che vengono avviati per la prima volta (anche se in modalità ordinaria).
Il Manuale d’uso relativo è disponibile sulla piattaforma Helios dal menù “Utilità - Manuali utenti” e nella sezione del sito del Servizio civile universale “Sistema Unico SC - Manuali”.
In particolare, gli enti potranno esportare il file csv relativo alle sedi di propria competenza, aggiornarne i dati, indicando anche la data di “ripresa servizio” (in caso di avvio o di riattivazione), e caricare il file compilato nel sistema. Per data di “ripresa servizio” si intende la data in cui viene avviato o riattivato il servizio e non la data di altre eventuali modifiche (es: passaggio da modalità “da remoto” a “sul campo”).
La data di “ripresa servizio”, come già detto, dovrà essere individuata tra quelle già stabilite dal calendario degli avvii in servizio e dei subentri, comunque entro e non oltre il prossimo 15 ottobre (cfr. paragrafo 12 della presente Circolare).
Una volta completata la procedura informatica, ciascun ente dovrà soltanto inviare una e-mail al Dipartimento, all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., per comunicare l’avvenuto inserimento dei dati nel sistema Helios, avendo cura di indicare nell’oggetto della e-mail il proprio “codice ente” seguito da “ripristino progetti”.
In caso di problemi tecnici di inserimento dati, si prega di fare un’opportuna segnalazione scrivendo una e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Si ricorda che le modalità di comunicazione dei dati sopra indicate non riguardano i progetti all’estero e i progetti dei Corpi civili di pace di cui al paragrafo 6 della presente Circolare per i quali, come detto, il Dipartimento continuerà a raccordarsi direttamente con gli enti.
Inoltre, le eventuali richieste di interruzioni di servizio da parte degli operatori volontari che non intendono proseguire o riprendere il servizio nel progetto cui sono assegnati e che viene riattivato, oppure nel proprio progetto rimodulato, o in altre attività messe a loro disposizione attraverso gemellaggio con altro ente, devono essere comunicate dall’ente al Dipartimento con le ordinarie modalità di trasmissione e preferibilmente in modalità cumulativa.

12. Prossimi avvii in servizio e subentri degli operatori volontari
Si riportano di seguito le date fissate per il 2° semestre 2020, già comunicate sul sito istituzionale del Dipartimento che potranno essere utilizzate ai fini dell’attuazione della presente Circolare, anche con riferimento alle riattivazioni.
Prossimi avvii in servizio degli operatori volontari:
- 24 Agosto 2020,
- 16 Settembre 2020.
Prossimi subentri degli operatori volontari:
- 17 Agosto 2020,
- 9 Settembre 2020,
- 23 Settembre 2020,
- 7 Ottobre 2020.
Le modalità di trasmissione della relativa documentazione sono quelle consuete e gli enti sono pregati di rispettare le tempistiche prescritte.

13. Disposizioni finali
La presente Circolare fornisce indicazioni agli enti sulla base del decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport in data 3 aprile 2020 e in data 12 maggio 2020 che, al fine di assicurare attraverso procedure semplificate ed accelerate la riattivazione dei progetti di servizio civile universale attualmente sospesi o la loro interruzione temporanea, hanno ammesso la deroga alle disposizioni in materia di servizio civile di cui al D.M. 22 novembre 2017, al D.M. 11 maggio 2018, n. 58, e al d.P.C.M. 14 gennaio 2019, e rinvia ad una o più Circolari del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale per la disciplina dei connessi aspetti organizzativi e operativi. Di conseguenza la presente Circolare incide sulla richiamata normativa secondaria e quindi su alcune clausole contenute nei contratti di servizio civile sottoscritti tra il Dipartimento e gli operatori volontari e su alcuni elementi dei progetti di servizio civile universale approvati e finanziati, di cui ai decreti del Capo del Dipartimento nn. 479, 518 e 521, rispettivamente in data 12 luglio 2019, 19 agosto 2019 e 26 agosto 2019.
La presente Circolare produce effetti a far data dal 1 agosto 2020 fino al 15 ottobre 2020, attuale termine dello stato di emergenza.
Per eventuali chiarimenti interpretativi, si rimanda alla sezione FAQ dedicata a “Emergenza COVID-19. Riattivazione progetti”, con accesso diretto dalla homepage del sito del Dipartimento.

Roma, 31 luglio 2020

Il CAPO DEL DIPARTIMENTO
Flavio Siniscalchi
 

Allegato 1: Schema possibili attività

Codice Macro attività Alcuni esempi azioni specifiche
Al Supporto al SSN (ASL e medici di base) attraverso raccolta informazioni contatti con chi è già stato preso in carico (persone in isolamento domiciliare) o comunque categorie fragili
contatti/informazioni utili ai cittadini
A2 Supporto ai comuni e/o ai centri operativi comunali contatti con i cittadini per raccolta di esigenze e bisogni, in particolare per verifica situazione categorie fragili
supporto a URP e centri operativi comunali ad esempio per diffondere informazioni utili e buone pratiche attraverso chiamate ai cittadini
A3 Sostegno agli anziani e ai soggetti fragili contatti telefonici con anziani o comunque soggetti fragili per assicurare ascolto, conforto, compagnia, ecc.
A4 Assistenza sociale attivazione/gestione di servizi on line e realizzazione di video tutorial per attività dedicate a ragazzi, anziani e disabili
A5 Supporto al sistema scolastico sostegno per l'utilizzo di piattaforme e/o realizzazione delle lezioni virtuali
attività per gli studenti di doposcuola o supporto allo studio,

anche per aiutare le famiglie maggiormente in difficoltà o non attrezzate

A6 Sostegno agli stranieri attivazione/gestione di servizi on line e realizzazione di video tutorial per diffondere informazioni sull'emergenza
A7 Alfabetizzazione digitale attività dedicate a fare formazione sul tema a diverse categorie

di soggetti

A8 Attività di comunicazione istituzionale ideazione e realizzazione o aggiornamento di strumenti di comunicazione e informazione per i comuni o gli enti: pagine di social media, radio, siti web, sportelli informativi
A9 Realizzazione di progetti educativi o culturali attività da remoto per condividere e/o facilitare l’accesso a biblioteche, musei, luoghi di cultura e tradizione locale, gruppi

lettura, Università della Terza età, ecc.

A10 Gestioni dei flussi presso i luoghi accessibili supporto per la regolamentazione dei flussi e l'intrattenimento

delle persone con info utili presso supermercati, farmacie, centri di ascolto, altri luoghi consentiti

All Supporto al presidio del territorio presenza sul territorio in particolare in luoghi di periferia, frazioni isolate, aree interne, per raccolta esigenze e bisogni
A12 Welfare leggero disbrigo piccole faccende per persone anziane o bisognose: spesa, acquisto farmaci, contatti con i medici di base, pagamento bollette, consegne a domicilio di diversi beni, libri, giornali, pasti preparati, servizio di dogsitter, ecc..
A13 Supporto all'attività di solidarietà alimentare rapporto con i nuclei beneficiari, distribuzione dei beni alimentari o dei buoni spesa
A14 Gestione donazioni raccolta donazioni materiale, verifica, stoccaggio, confezionamento e distribuzione
A15 Supporto alla diffusione degli strumenti di prevenzione contributo alla produzione, raccolta e distribuzione di Dispositivi di Protezione Individuale
A16 Altro specificare


Le attività possono essere svolte “sul campo” o da “remoto”. In ogni caso devono essere rispettate le regole di precauzione (distanziamento sociale) e devono essere ridotti al minimo gli spostamenti degli operatori volontari.